Lexipedia

Decisione

90.2008.25

Stralcio di una strada di servizio

23 aprile 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non contestano né questa ultima modifica operata d'ufficio né di

per sé l'istituzione di un percorso pedonale (cfr. ricorso, n. 12 pag. 10).

Essi criticano piuttosto il fatto che il tracciato del percorso pedonale sia stato

inserito solo in modo indicativo e lasciato alla realizzazione della

Fondazione, senza alcuna garanzia di una sua effettiva attuazione. A ben

guardare, nella decisione impugnata il Consiglio di Stato, una volta precisata

la definizione del vincolo (percorso pedonale e non strada pedonale, da

indicare con una linea in luogo di un'area; cfr. decisione impugnata, n. 3.2.3.

lett. c, pag. 24-26) e premessa l'utilità pubblica del passo, si è limitato a

confermare il carattere indicativo del percorso, che dovrà semmai essere

consolidato in un secondo tempo nel piano regolatore una volta determinati e

fissati gli estremi dello stesso. In questo senso le censure ricorsuali sono

quindi prive di fondamento e la decisione impugnata deve essere confermata

Considerandi

anche su questo punto.

7.

Cadono pure nel vuoto le censure ricorsuali relative all'autosilo di

50.

posti auto che la Fondazione si è impegnata a realizzare sulla sua proprietà

per le proprie necessità operative e logistiche. È infatti notorio che nel

piano viario vengono indicati unicamente i posteggi di carattere pubblico (art.

28.

LALPT e 9 RLALPT). Un posteggio è considerato "privato" da un

punto di vista pianificatorio se è al servizio di uno specifico edificio o

impianto caratterizzato da contenuti definiti. Un posteggio concepito al servizio

di un edificio pubblico, ad esempio un ospedale, rientra nella categoria dei

posteggi privati se utilizzati prevalentemente per il servizio di tale edificio

(cfr. Dipartimento del territorio, Manuale per la redazione dei piani del

traffico, dicembre 2002). A giusta ragione, dunque, nel corrispondente piano

del traffico non viene indicato l'autosilo, che nella fattispecie ha carattere

privato.

8.

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 28 legge di procedura per le cause

amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Non si assegnano

ripetibili, non essendo il comune patrocinato da un legale (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost., 14, 19, 21, 33 LPT, 3 OPT, 28,

37,38, 41 LALPT; 18, 28, 31, 49, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è posta a carico ai ricorrenti

in solido.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster