90.2008.25
Stralcio di una strada di servizio
23 aprile 2010Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2008.25
Data decisione, Autorità:
23.04.2010, TRAM
Titolo:
Stralcio di una strada di servizio
STRADA
art. 28 LALPT
art. 37 LALPT
art. 38 LALPT
art. 14 LPT
art. 19 LPT
art. 21 LPT
art. 22 LPT
Incarto n.
90.2008.25
Lugano
23 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2008 di
RI 1
patr. da PR 1
contro
la risoluzione 16 aprile 2008 (n. 1953), con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
del comune di Sonvico;
viste le risposte:
- 3 luglio 2008 del
municipio di Sonvico,
- 3 settembre 2008 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. 931
di Sonvico, dove sorge la loro abitazione. Il fondo, di 710 mq, si situa al margine
sud del nucleo vecchio di Sonvico, a monte del complesso immobiliare di
proprietà della Fondazione __________ (in seguito Fondazione). Questa detiene oltre
al mapp. 927, dove sono site le attuali strutture dell'istituto medicalizzato
per il soggiorno di persone anziane, anche il mapp. 930, direttamente confinante
con la proprietà di RI 1, libero da edificazioni. Il piano regolatore approvato
dal Consiglio di Stato nel 1983/1985 prevedeva in corrispondenza del mapp. 798
una strada di quartiere (Q1) che, dipartendosi dalla strada cantonale, avrebbe
proseguito a cavallo tra i due mappali della Fondazione, per una lunghezza di
circa 700 metri, per poi piegare a sinistra, contornare il nucleo di Sonvico a
mo' di circonvallazione e raggiungere infine nuovamente la strada cantonale a
monte del nucleo (strada dra Vall). Di tale opera viaria è stato realizzato solamente
il tratto verso est, dalla strada cantonale al di sopra del nucleo fino
all'altezza del fondo 934, dove si trova una sorta di piazza di giro. Il
segmento a valle, che avrebbe dovuto attraversare le proprietà della
Fondazione, non è per contro mai stato realizzato. Nel frattempo, con la variante
pianificatoria approvata dal Consiglio di Stato nel 1991, i mapp. 927 e 930
della Fondazione sono stati inseriti in una zona per infrastrutture private di
interesse pubblico, senza modifica del tracciato della strada di quartiere, per
la quale sono stati ridefiniti i calibri (strada di servizio di tipo S1).
B. Nella seduta del 30 maggio 2006 il consiglio comunale di Sonvico ha
adottato alcune varianti del piano regolatore. In quella sede, per quanto qui
interessa, l'autorità comunale ha deciso di rinunciare alla realizzazione del
tratto mancante della strada di servizio menzionata e l'ha quindi stralciato
dal piano del traffico. Nel contempo ha però previsto una strada pedonale, il
cui tracciato definitivo resta da stabilire, che collegherebbe l'attuale piazza
di giro della strada dra Vall con l'imbocco della strada cantonale, di fronte
all'uscita dell'autosilo comunale.
C. Questa decisione comunale è stata oggetto di impugnativa da parte di
RI 1. Essi hanno chiesto al Consiglio di Stato di non approvare la variante
pianificatoria in oggetto, in quanto la strada prevista nel precedente piano
regolatore sarebbe necessaria all'urbanizzazione del comparto lungo la strada
esistente dra Vall. Inoltre, difetterebbe l'interesse pubblico, la soluzione
adottata dal Comune favorendo unicamente la Fondazione nei suoi intenti, da essi avversati, di ampliamento delle strutture della casa di
riposo. Il Consiglio di Stato, con risoluzione del 16 aprile 2008, ha approvato le varianti pianificatorie e ha respinto il ricorso degli insorgenti. Confermata
dapprima la bontà dello stralcio dell'ultimo tratto di strada interessante le
proprietà della Fondazione, il Governo, sulla base delle intenzioni espresse
dal comune per garantire al pubblico la possibilità di raggiungere a piedi la
strada dra Vall, ha tuttavia modificato la denominazione da "strada pedonale"
in "passo pedonale" (senza indicazione grafica sul piano viario) e ha
attribuito d'ufficio la superficie del mapp. 798 in precedenza indicata quale strada S1 alla zona edificabile per infrastrutture private di
interesse pubblico, al pari dei fondi contigui.
D. RI 1 sono insorti dinanzi a questo Tribunale contro la decisione del
Consiglio di Stato con ricorso del 23 maggio 2008, chiedendo l'annullamento
della decisione impugnata e della variante adottata dal comune. Hanno ribadito
le domande e gli argomenti, che sviluppano ulteriormente, già sottoposti al
giudizio di quell'autorità e di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
E.
Il municipio di Sonvico e la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità hanno chiesto la reiezione del ricorso.
F. Il 25 marzo 2009 si sono svolti
l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate
nelle rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38
cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la
legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame
è pertanto ricevibile in ordine.
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi
- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentito,
perché il Consiglio di Stato avrebbe motivato in modo
insufficiente il suo giudizio, senza confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati
riguardo allo stralcio dell'ultimo tratto di strada di servizio. A torto.
3.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato
di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo
severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi
unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera
sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha
essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con
cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I
232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.).
3.2. La criticata decisione adempie chiaramente queste esigenze. L'esecutivo
cantonale si è confrontato con il contenuto della variante pianificatoria
sottopostagli ed ha spiegato per quali ragioni la decisione comunale poteva
essere approvata, respingendo nel contempo le critiche dei ricorrenti. Ha
considerato che la proposta contenuta nel precedente piano regolatore avrebbe potuto
creare un pericoloso anello viario generatore di traffico parassitario, potendo
essere di fatto utilizzata quale alternativa più breve rispetto alla
percorrenza della strada cantonale, con parecchi disagi dovuti al traffico
indotto (cfr. decisione impugnata, n. 3.2.3. lett. c, pag. 24 e 25, n. 4.3.
pag. 36 e 37). Nella decisione qui sottoposta a giudizio, l'esecutivo cantonale
ha inoltre spiegato diffusamente i motivi di natura tecnica e giuridica per la
ridefinizione del percorso pedonale (cfr. decisione impugnata, n. 3.2.3. lett.
c, pag. 25). Il fatto che la precedente istanza non abbia formalmente ripreso
ogni singola argomentazione ricorsuale non è determinante. Sotto il profilo del
diritto di essere sentito è infatti decisivo
che essa si sia pronunciata sui punti rilevanti per il giudizio, respingendo
implicitamente le censure manifestamente infondate sollevate dai ricorrenti e
consentendo loro, per finire, di afferrare la portata della sentenza e di impugnarla
in questa sede con cognizione di causa.
4.I ricorrenti lamentano una violazione del principio del coordinamento
delle procedure e in particolare dell'art. 6 della legge sul coordinamento
delle procedure, del 10 ottobre 2005 (LCoord; RL 7.1.2.3) perché il Consiglio
di Stato non si sarebbe ancora pronunciato nella procedura ricorsuale da essi
avviata contro le decisioni del municipio e del consiglio comunale di alienazione
dell'area del mapp. 798 precedentemente destinata alla realizzazione
dell'ultimo tratto più a valle della strada di servizio. La censura non ha
fondamento già solo per il fatto che la menzionata legge disciplina il coordinamento
delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di un
edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità (autorizzazioni,
concessioni, accordi, approvazioni o decisioni di risanamento), evenienza che,
vista la materia del contendere prettamente pianificatoria, in concreto non è,
chiaramente, data.
5.Nel merito, i ricorrenti considerano la decisione impugnata come
lesiva del principio della stabilità del piano regolatore.
5.1. L'adozione di un piano regolatore o di sue varianti esige una
ponderazione globale di tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati,
in relazione con l'utilizzazione del suolo, e non può avvenire secondo rigidi
schematismi. La circostanza che vi sia stata un'evoluzione della situazione di
fatto o giuridica dall'entrata in vigore del piano regolatore che è sottoposto
a verifica e modificazione potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento
periodico frequente. Ciò non di meno, questo strumento deve, al fine di
adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto, beneficiare di una certa
stabilità. Il diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di
regola, ogni 10 anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato
in ogni tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni
modo, tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il
quale la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a
condizione che le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i
criteri determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e
che un adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998
n. 49 consid. 3a con rinvii). Il legislatore ha così
voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il piano regolatore è vincolante
(art. 21 cpv. 1 LPT), una certa sicurezza giuridica in questo ambito, anche se
essi non possono dedurre dal fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito
in una determinata zona, che questo rimanga costantemente attribuito alla
stessa zona.
Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della legge
federale sulla pianificazione del territorio (LPT), vi è la presunzione che le
restrizioni della proprietà che impone ai proprietari interessati siano valide.
Per contro, i piani di utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle
esigenze poste dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale
non possono beneficiare di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne
la stabilità. Più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente,
più è dato ai singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più
difficilmente la citata presunzione della sua validità sarà contestabile.
5.2. In concreto, la strada di servizio che
collegava la parte a valle del nucleo con la parte alta (strada dra Vall) era
già stata pianificata nel 1983/1985 e nel 1991 è stata oggetto di semplice ridefinizione
del calibro. Tuttavia, il comune non ha mai dato seguito alla completa esecuzione
della strada, abbandonando di fatto la realizzazione del tratto in
corrispondenza con le proprietà della Fondazione. Ora, il mancato completamento
dell'opera viaria così come previsto a piano regolatore per oltre vent'anni dall'istituzione
del vincolo stradale, costituisce senz'altro un elemento per il quale il comune
poteva procedere a un riesame della situazione e al mutamento dell'ordinamento
pianificatorio, per porlo in consonanza con la situazione reale. Il cambiamento
delle circostanze, soprattutto in relazione alla manifestata inutilità del completamento
dell'opera viaria, non era di poco conto e giustificava senz'altro un adattamento
del piano di utilizzazione nel senso delle nuove e modificate circostanze. La
lamentata violazione del principio della stabilità dei piani è quindi priva di
ogni buon fondamento.
6.I ricorrenti sostengono poi che l'abbandono del tratto di strada in
questione sarebbe contrario alle esigenze di collegamento e accesso del
comparto edificabile da questa servito, mentre la reale giustificazione della
scelta operata dal comune sarebbe invece quella di favorire in modo eccessivo e
ingiustificato la Fondazione nella realizzazione del previsto ampliamento della
casa di riposo. Essi criticano la carenza di uno studio viario per la modifica
del piano del traffico e ritengono inconsistenti le motivazioni del Consiglio
di Stato in merito all'obiettivo dichiarato di evitare anelli viari. Nemmeno,
soggiungono ancora i ricorrenti, sarebbe dato di capire il motivo della
sostituzione di una strada di quartiere con un tracciato pedonale, a proposito
del quale il rapporto di pianificazione non spenderebbe parola alcuna. Con
l'abbandono della realizzazione dell'ultimo tratto di strada mancante, vi sarebbe
inoltre la necessità di spostare le canalizzazioni che attualmente occupano
l'area di proprietà comunale destinata alla strada di servizio.
6.1. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a
livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo
luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il
diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art.
18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili
(art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle
strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7
cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade, del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I
comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito
del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee
l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che
compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.
6.2. In concreto non vi è chi non veda come la modifica del piano del traffico
adottata dal comune sia sorretta da un sufficiente interesse pubblico. La parte
più alta della strada comunale dra Vall, dalla strada cantonale soprastante il
nucleo fino all'altezza del mappale 934, è stata realizzata ed effettivamente
serve all'urbanizzazione del comparto edificabile ad est del nucleo vecchio,
circostanza che i ricorrenti giustamente non criticano. L'utilità della parte
più a valle dell'opera viaria, così come inizialmente prevista, è invece stata
messa in discussione dal comune con la variante pianificatoria e ne ha deciso
lo stralcio. Da un lato, tale decisione trova conforto nel fatto che durante il
periodo di validità del piano regolatore l'opera viaria non è stata realizzata
senza con ciò provocare inconvenienti di sorta e senza che si fosse manifestata
la necessità di approntarne il completamento. Né tanto meno risulta che dall'istituzione
a piano regolatore della strada i ricorrenti o altri proprietari abbiano invitato
o messo in atto i mezzi a loro disposizione per costringere il comune a realizzare
l'opera così come pianificata. Da un altro lato, il tratto a valle della strada
non svolge funzioni primarie di urbanizzazione per altri fondi se non per quelli
della Fondazione, in particolare per il mapp. 930, che tuttavia è già
comodamente servito dalle attuali vie di transito, così come un accesso gli è
garantito attraverso il mapp. 927, sempre della medesima proprietaria. Va dipoi
aggiunto, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, che il
completamento della strada dra Vall creerebbe un anello viario che potrebbe
essere utilizzato come percorso più rapido per raggiungere la parte alta del
comune, con il rischio di ingenerare traffico parassitario e ulteriori problemi
di viabilità. D'altra parte, l'obiettivo di evitare inutili anelli viari - come
quello in questione - è generalmente condiviso poiché permette di non dover
intervenire a posteriori con interventi di moderazione stradale. Il fatto che la
soluzione adottata dal comune e approvata dall'autorità cantonale porti anche
un vantaggio per la Fondazione nell'ottica dell'ampliamento della casa di
riposo da essa gestita non nuoce ancora al preponderante interesse pubblico per
tale nuovo assetto pianificatorio, di fronte al quale l'interesse privato dei
ricorrenti - volto principalmente a mantenere la vista sul lago di Lugano dinanzi
alla loro proprietà - deve senz'altro cedere il passo. Le altre censure
relative allo spostamento delle canalizzazioni in corrispondenza con il
tracciato della strada di servizio ora abolita esulano dalla procedura di
modifica del piano regolatore e sono ininfluenti ai fini del presente giudizio.
Dovranno, se del caso, essere valutate ed esaminate da chi di dovere al momento
in cui il sedime da esse attualmente occupato verrà dedotto in edificazione.
6.3. Per quanto attiene invece al percorso pedonale, il consiglio comunale ha
deciso la creazione di una strada pedonale che dalla strada cantonale di fronte
all'autosilo comunale si innesta sulla strada dra Vall in corrispondenza del
mapp. 934. Il tracciato è stato segnato indicativamente sul piano del traffico
e ricalca i confini del mapp. 798. Lo sviluppo planimetrico della strada pedonale,
aggiunge ancora l'autorità comunale, dovrà essere coordinato con le esigenze di
ampliamento della casa di riposo (cfr. relazione finale di pianificazione,
luglio 2006, n. 4.5 pag. 12). Il 4 ottobre 2006, il comune e la Fondazione hanno stipulato una convenzione che prevede l'iscrizione a registro fondiario di
una servitù a favore del comune per la realizzazione del sentiero in questione.
Il Consiglio di Stato, nella decisione impugnata, ha modificato la
denominazione di strada pedonale in passo pedonale, senza indicazione grafica
del tracciato e ha attribuito alla zona edificabile per infrastrutture private
di interesse pubblico l'area interessata dal tracciato pedonale.
Fatti
I ricorrenti non contestano né questa ultima modifica operata d'ufficio né di
per sé l'istituzione di un percorso pedonale (cfr. ricorso, n. 12 pag. 10).
Essi criticano piuttosto il fatto che il tracciato del percorso pedonale sia stato
inserito solo in modo indicativo e lasciato alla realizzazione della
Fondazione, senza alcuna garanzia di una sua effettiva attuazione. A ben
guardare, nella decisione impugnata il Consiglio di Stato, una volta precisata
la definizione del vincolo (percorso pedonale e non strada pedonale, da
indicare con una linea in luogo di un'area; cfr. decisione impugnata, n. 3.2.3.
lett. c, pag. 24-26) e premessa l'utilità pubblica del passo, si è limitato a
confermare il carattere indicativo del percorso, che dovrà semmai essere
consolidato in un secondo tempo nel piano regolatore una volta determinati e
fissati gli estremi dello stesso. In questo senso le censure ricorsuali sono
quindi prive di fondamento e la decisione impugnata deve essere confermata
Considerandi
anche su questo punto.
7.
Cadono pure nel vuoto le censure ricorsuali relative all'autosilo di
50.
posti auto che la Fondazione si è impegnata a realizzare sulla sua proprietà
per le proprie necessità operative e logistiche. È infatti notorio che nel
piano viario vengono indicati unicamente i posteggi di carattere pubblico (art.
28.
LALPT e 9 RLALPT). Un posteggio è considerato "privato" da un
punto di vista pianificatorio se è al servizio di uno specifico edificio o
impianto caratterizzato da contenuti definiti. Un posteggio concepito al servizio
di un edificio pubblico, ad esempio un ospedale, rientra nella categoria dei
posteggi privati se utilizzati prevalentemente per il servizio di tale edificio
(cfr. Dipartimento del territorio, Manuale per la redazione dei piani del
traffico, dicembre 2002). A giusta ragione, dunque, nel corrispondente piano
del traffico non viene indicato l'autosilo, che nella fattispecie ha carattere
privato.
8.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 28 legge di procedura per le cause
amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Non si assegnano
ripetibili, non essendo il comune patrocinato da un legale (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost., 14, 19, 21, 33 LPT, 3 OPT, 28,
37,38, 41 LALPT; 18, 28, 31, 49, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è posta a carico ai ricorrenti
in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster