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Decisione

90.2008.29

Conferma della non assegnazione di un fondo alla zona edificabile e assegnazione a quella agricola

23 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario del mapp. 216 di Sonvico, in località Porcacc.

Il fondo, di 1378 mq, ospita una piccola costruzione accessoria ed è

attualmente coltivato perlopiù a vigneto. Allo stesso si accede attraverso una

strada di proprietà dell'Azienda elettrica. Secondo il piano regolatore

approvato dal Consiglio di Stato l'8 febbraio 1983 esso è attribuito alla zona agricola.

B. Nella seduta del 30 maggio 2006 il consiglio comunale di Sonvico ha

adottato alcune varianti del piano regolatore. In quella sede, per quanto qui

interessa, l'autorità comunale ha approvato l'ampliamento della zona

edificabile in località Boze-Verscior e ha assegnato tra gli altri anche il

fondo di RI 1 alla nuova zona edificabile semi estensiva (Re).

C. Il Consiglio di Stato, con decisione del 16 aprile 2008, ha condiviso il principio dell'ampliamento della zona edificabile per il comparto

Boze-Verscior. Tuttavia, per quanto riguarda i mapp. 216, 217, 218 e per la

parte bassa del mapp. 219, il Governo non ne ha approvato l'attribuzione alla

zona edificabile in quanto condizionati dalla presenza del bosco e dalla

distanza minima di 10 metri da osservare in caso di edificazione (per i mapp.

217, 218 e 219). Per il fondo di RI 1 ha invece ritenuto che la sua edificabilità

avrebbe comportato la necessità di garantire l'accesso dalla strada comunale che

si trova a valle del fondo, che di fatto non aveva funzione di urbanizzazione

della zona edificabile. Il Consiglio di Stato ha quindi riaffermato l'attribuzione

alla zona agricola dei fondi interessati dalla modifica pianificatoria già istituita

secondo il precedente piano regolatore.

D. RI 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione

del Consiglio di Stato con ricorso del 4 luglio 2008. Chiede l'annullamento

della decisione governativa e l'inserimento del suo fondo nella zona edificabile,

così come deciso dal comune. In sunto, egli ritiene che la particella di sua

proprietà sia perfettamente idonea all'edificazione, conformemente ai principi

di cui all'art. 15 LPT e urbanizzata. Sempre a mente sua, non sarebbe pensabile

un inserimento del fondo nella zona agricola, in quanto esso non si presterebbe

a tale uso, la zona in questione potendo essere pacificamente considerata quale

completamento naturale della zona residenziale soprastante. Il ricorrente

ravvisa inoltre una lesione del principio della proporzionalità e chiede che venga

riconosciuta l'edificabilità perlomeno della parte alta del fondo, confinante

con la zona edificabile. Lamenta infine una disparità di trattamento rispetto a

situazioni paragonabili al suo fondo, ma che hanno trovato inserimento in zona

edificabile.

E.

La Divisione dello

sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione del ricorso, mentre

il municipio di Sonvico si rimette al giudizio di questo Tribunale.

F. Il 25 marzo 2008 si sono svolti

l'udienza e il sopralluogo, in occasione dei quali le parti si sono confermate

nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e

il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT;

RL 7.1.1.1, ). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. c

LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorrente chiede l'assegnazione

del (solo) mapp. 216, di sua proprietà, alla zona edificabile. Ora, tuttavia,

l'azzonamento di piano regolatore è volto in linea di principio a disciplinare

la funzione di un determinato territorio, non di una singola particella (escluso

il caso in cui questa presenti notevoli dimensioni). Per non pregiudicare sin

dall'inizio la possibilità di conseguire l'inserimento della sua proprietà

nella zona fabbricabile, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto postulare, nel

caso concreto, anche la conferma della decisione del consiglio comunale,

disattesa dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata (cfr. consid. 4.1

che segue), proponente l'attribuzione alla nuova zona residenziale semi

estensiva dell'intero territorio ubicato in località Boze-Verscior. Nella fattispecie, invece, dopo la risoluzione

governativa i fondi 216, 217, 218 e 219 (parz.) risultano attribuiti alla zona inedificabile.

È pertanto assai dubbio che la domanda del ricorrente, quand'anche

sussistessero i requisiti legali per assegnare il comprensorio in oggetto alla

zona edificabile, possa essere accolta per le dinanzi illustrate ragioni di

ordine pianificatorio, che vietano in linea di principio la creazione di zone

edificabili circoscritte a singole particelle. Il quesito non merita

approfondimento poiché, in concreto, l'impugnativa deve essere, comunque sia,

respinta per assenza dei requisiti che legittimerebbero l'assegnazione del

settore ove è posto il mapp. 216 alla zona edificabile.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi

- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale

cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto

(art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3,

II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a

livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art.

Considerandi

33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,

piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di

massima, un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona

edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la

legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in

particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,

nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I

criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile

non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano

piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio, dei punti

di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre Waldmann/

Hänni, op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/Sté­phane

Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15 n. 40-47; Pier­marco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere

tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro

differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione

agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari

compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono

essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1

LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv.

2.

LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma

valido anche in precedenza, deve essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche

obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione

dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del

paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in: FF 1996 III 457 segg., 471,

con rinvii).

4.4.1

Con terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15

lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera

compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,

direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di

superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 15 n.

23; Flüc-kiger/Grodecki, op. cit.,

ad art. 15 n. 85-93; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). In concreto, questo presupposto non è però adempiuto.

Infatti, il mapp. 216 si presenta come un

prato in declivio, coltivato perlopiù a vigneto, inedificato, eccezion fatta

per la modesta baracca in legno costruita sul limite est del fondo. Esso confina

ad est con la zona boschiva dei mapp. 217, 218 e 219, pure inedificati, a monte

(nord) con la nuova zona edificabile Boze-Verscior istituita dal comune, dove

sono presenti alcuni fondi già costruiti (mapp. 211, 212 e 213), a ovest con il

mapp. 208, dove trovano posto le installazioni dell'Azienda elettrica, e a

valle dal vasto territorio agricolo che volge verso Lugano. L'accesso al fondo

del ricorrente è garantito in via amichevole attraverso la strada privata sul

mapp. 208, che si diparte dalla sottostante strada di Rónche di proprietà

comunale. Al pari del mapp. 216, anche i fondi limitrofi 217, 218 e parte del

mapp. 219 sono stati esclusi dalla zona edificabile a seguito della decisione

del Consiglio di Stato, che non ha condiviso la proposta dell'ente locale di

assegnarli alla zona residenziale semi estensiva (cfr. risoluzione impugnata,

pag. 11 e 12). Come anche il sopralluogo ha permesso di appurare, il comparto

territoriale al quale appartiene il fondo del ricorrente non risulta edificato

in maniera compatta, bensì dispersa e disordinata e non vi è motivo per

assegnarlo alla zona residenziale come i fondi a monte dello stesso, in parte

già edificati e ai quali si accede dalla soprastante strada comunale (Strada de

Verscior). Al contrario di detti fondi, la proprietà del ricorrente condivide

le medesime caratteristiche della vasta area verde, a lato e a valle, in cui è

posta, dove si alternano prati, vigne e boschi. In ragione della sua

collocazione il comparto composto dai quattro predetti fondi appare dunque

slegato, sia funzionalmente che fisicamente, dall'area residenziale posta più a

nord, che si relaziona invece con gli insediamenti accessibili dalla

soprastante Strada de Verscior. Tenuto conto di quanto precede, il fondo del

ricorrente così come i fondi esclusi dal Governo dalla zona fabbricabile non

possono, di conseguenza, essere considerati ampiamente edificati nel senso

restrittivo della giurisprudenza. Un'attribuzione degli stessi alla zona

edificabile non appare pertanto giustificata; ancor meno lo sarebbe

l'inserimento in predetta zona di solo parte del mapp. 216, come postulato - in

via subordinata - dal ricorrente.

La circostanza, poi, secondo cui la

particella è urbanizzata non è decisiva e non conferisce un diritto

all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a,

117.

Ia 434 consid. 3g;

Waldmann/Hänni, op. cit., ad art.

15.

n. 23; Flückiger/ Grodecki, op.

cit., ad art. 15 n. 87; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 321).

4.2

Il terreno al mapp. 216 si presta inoltre

alla lavorazione agricola. Il catasto delle idoneità agricole,

allestito dalla Sezione dell'agricoltura, assegna difatti all'area di cui fa

parte unitamente ai limitrofi mapp. 217, 218 e 219 un'idoneità alla viticoltura

ed allo sfalcio. Non solo, quindi, il fondo in oggetto non adempie ai requisiti

della zona fabbricabile, ma, al contrario, soddisfa quelli della zona agricola.

4.3

Dalla risoluzione di approvazione emerge, infine, che non vi è necessità

di questo terreno per lo sviluppo del comune dei prossimi quindici anni (art.

15.

lett. b LPT).

4.4

Sulla scorta di queste considerazioni, un'attribuzione del fondo della

ricorrente alla zona fabbricabile deve essere, per finire, esclusa, a conferma

della decisione del Consiglio di Stato, rispettosa dei principi del pubblico

interesse e della proporzionalità.

5.

Nemmeno

la censura di disparità di trattamento trova miglior sorte. In effetti, il

principio dell'uguaglianza giuridica, ancorato all'art. 8 Costituzione

federale, del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101), esige che la legge e le decisioni

d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in

modo diverso situazioni diverse. Nell'ambito di provvedimenti pianificatori

questo principio ha una portata necessariamente limitata. L'invocato principio

si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitraria,

la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e

ragionevoli (DTF 131 I 1 consid. 4.2, 130 I 65 consid. 3.6, 129 I consid. 6;

RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a con rinvii). In concreto, per la differente

situazione morfologica e topologica dei fondi compresi nella fascia inferiore

del comparto Boze-Verscior, la decisione di escluderli dalla zona edificabile è

rispettosa dei criteri pianificatori e non è arbitraria, siccome fondata su

motivi oggetti e sostenibili in ragione delle particolarità concrete degli

stessi che non permettono di sottoporre tali fondi alla medesima sorte

pianificatoria degli altri mappali a monte.

6.

Visto quanto precede, il ricorso deve essere

dunque respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico

dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 14, 15, 16 LPT; 24 segg.

LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a

carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale,

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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