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Decisione

90.2008.30

Ricorso tardivo

31 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

90.2008.30

Data decisione, Autorità:

31.07.2008, TRAM

Titolo:

Ricorso tardivo

TERMINE

art. 38 cpv. 1 LALPT

Incarto n.

90.2008.30

Lugano

31 luglio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 luglio 2008 di

RI 1

contro

la risoluzione 23 aprile 2008 (n. 2092) con cui il

Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune

di Vezia concernente la delimitazione del Piano Particolareggiato Nucleo __________

(PPNP) e la formazione di nuovi posteggi in via __________ ed ha inoltre

approvato il Piano Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP);

viste le risposte:

- 16 luglio 2008 del comune di Vezia;

- 21 luglio 2008 della Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che, con

risoluzione 23 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha approvato la variante del

piano regolatore del Comune di Vezia concernente la delimitazione del Piano

Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP) e la formazione di nuovi posteggi in

via __________ ed ha inoltre approvato il Piano Particolareggiato Nucleo __________

(PPNP);

che, con

ricorso 8 luglio 2008 RI 1, già ricorrente dinanzi al Governo, è insorto contro

la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale;

Considerandi

che, ai

fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla

base del gravame;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT;

RL 7.1.1.1);

che,

quanto alla tempestività del gravame, il Tribunale considera quanto segue;

che

contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.

1.

LALPT);

che, in

concreto, la decisione 23 aprile 2008 è stata spedita il 28 aprile successivo

ed è stata consegnata al ricorrente il 29 aprile 2008 (cfr. accertamento

effettuato presso la Posta Svizzera);

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere il 30 aprile 2008 ed è giunto a scadenza il 29 maggio successivo;

che il gravame, datato 8 luglio 2008 e

consegnato alla posta il giorno stesso, risulta quindi tardivo; esso deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

che il

ricorrente non può prevalersi del termine di ricorso concesso in relazione alla

pubblicazione delle modifiche d'ufficio e delle non approvazioni decretate dal

Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di Vezia

il 28 maggio 2008, durante il periodo 11 giugno/10 luglio 2008 (cfr. FU del 30

maggio 2008, n. 44/2008, pag. 4195). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi

ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione impugnata),

indica in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo Tribunale entro

il termine della stessa;

che il termine di ricorso di cui alla

menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono

conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio

di Stato attraverso la pubblicazione medesima (cfr. dispositivo n. 6, 2.a

frase, della risoluzione impugnata): sistema alternativo di notifica che può

essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono

numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr., a

livello federale, l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del

20.

dicembre 1968, PA, RS 172.021; Merkli/Aeschlimann/Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti

pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il ricorrente, ha

ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale

(art. 26 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966, LPamm, RL 3.3.1.1), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente

con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricorda

pertanto espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il

termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi

dinanzi a questo Tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente

insinuata a quest’ultimo entro tale termine;

che, a tenore della risoluzione impugnata, il

ricorrente potrebbe, al più, appellarsi al termine di ricorso di cui alla

menzionata pubblicazione per contestare le modifiche d'ufficio e le non approvazioni

delle proposte comunali decretate dal Governo nel giudizio impugnato medesimo (cfr.

Dispositivo

dispositivo n. 4 dello stesso); tuttavia le censure proposte nell'impugnativa

si riferiscono alla scelta pianificatoria di fondo operata dal comune per il

settore in esame e non tanto alle modifiche apportate alla stessa dal Governo;

che la tassa di giudizio dev'essere posta a

carico del ricorrente (art. 28 LPamm);

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 26, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso

in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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