90.2008.30
Ricorso tardivo
31 luglio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2008.30
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, TRAM
Titolo:
Ricorso tardivo
TERMINE
art. 38 cpv. 1 LALPT
Incarto n.
90.2008.30
Lugano
31 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 luglio 2008 di
RI 1
contro
la risoluzione 23 aprile 2008 (n. 2092) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune
di Vezia concernente la delimitazione del Piano Particolareggiato Nucleo __________
(PPNP) e la formazione di nuovi posteggi in via __________ ed ha inoltre
approvato il Piano Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP);
viste le risposte:
- 16 luglio 2008 del comune di Vezia;
- 21 luglio 2008 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con
risoluzione 23 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha approvato la variante del
piano regolatore del Comune di Vezia concernente la delimitazione del Piano
Particolareggiato Nucleo __________ (PPNP) e la formazione di nuovi posteggi in
via __________ ed ha inoltre approvato il Piano Particolareggiato Nucleo __________
(PPNP);
che, con
ricorso 8 luglio 2008 RI 1, già ricorrente dinanzi al Governo, è insorto contro
la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale;
Considerandi
che, ai
fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla
base del gravame;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT;
RL 7.1.1.1);
che,
quanto alla tempestività del gravame, il Tribunale considera quanto segue;
che
contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.
1.
LALPT);
che, in
concreto, la decisione 23 aprile 2008 è stata spedita il 28 aprile successivo
ed è stata consegnata al ricorrente il 29 aprile 2008 (cfr. accertamento
effettuato presso la Posta Svizzera);
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere il 30 aprile 2008 ed è giunto a scadenza il 29 maggio successivo;
che il gravame, datato 8 luglio 2008 e
consegnato alla posta il giorno stesso, risulta quindi tardivo; esso deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
che il
ricorrente non può prevalersi del termine di ricorso concesso in relazione alla
pubblicazione delle modifiche d'ufficio e delle non approvazioni decretate dal
Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di Vezia
il 28 maggio 2008, durante il periodo 11 giugno/10 luglio 2008 (cfr. FU del 30
maggio 2008, n. 44/2008, pag. 4195). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi
ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 della risoluzione impugnata),
indica in effetti la possibilità di aggravarsi dinanzi a questo Tribunale entro
il termine della stessa;
che il termine di ricorso di cui alla
menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono
conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio
di Stato attraverso la pubblicazione medesima (cfr. dispositivo n. 6, 2.a
frase, della risoluzione impugnata): sistema alternativo di notifica che può
essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono
numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr., a
livello federale, l'art. 36 legge federale sulla procedura amministrativa del
20.
dicembre 1968, PA, RS 172.021; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 44 n. 1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti
pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come il ricorrente, ha
ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale
(art. 26 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966, LPamm, RL 3.3.1.1), non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente
con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricorda
pertanto espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il
termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi
dinanzi a questo Tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente
insinuata a quest’ultimo entro tale termine;
che, a tenore della risoluzione impugnata, il
ricorrente potrebbe, al più, appellarsi al termine di ricorso di cui alla
menzionata pubblicazione per contestare le modifiche d'ufficio e le non approvazioni
delle proposte comunali decretate dal Governo nel giudizio impugnato medesimo (cfr.
Dispositivo
dispositivo n. 4 dello stesso); tuttavia le censure proposte nell'impugnativa
si riferiscono alla scelta pianificatoria di fondo operata dal comune per il
settore in esame e non tanto alle modifiche apportate alla stessa dal Governo;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a
carico del ricorrente (art. 28 LPamm);
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LALPT, 26, 28 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso
in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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