90.2008.33
Irricevibilità di un ricorso per mancanza di legittimazione e rinvio alla motivazione svolta dinanzi all'istanza di ricorso precedente
7 gennaio 2009Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2008.33
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TRAM
Titolo:
Irricevibilità di un ricorso per mancanza di legittimazione e rinvio alla motivazione svolta dinanzi all'istanza di ricorso precedente
FORMA DEL RICORSO
LEGITTIMAZIONE
art. 35 cpv. 2 LALPT
art. 43 LPAMM
art. 46 LPAMM
art. 13 LTAGR
Incarto n.
90.2008.33
90.2008.34
90.2008.35
Lugano
7 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
c.
RI 1
28/30 luglio 2008 di
__________, __________
24/25 luglio 2008 di
__________, arch., __________
contro
la risoluzione 17 giugno 2008 (n. 3225) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato gli ampliamenti della zona edificabile
sospesi con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) di approvazione del piano
regolatore del comune di Intragna;
viste
le risposte:
-
31 luglio della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
-
11 agosto 2008 e 23 settembre del municipio di Intragna;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 21 gennaio 2002 il consiglio comunale di Intragna ha adottato la
revisione del piano regolatore. Nella seduta del 10 giugno 2002 esso ha
integrato la revisione per quanto concerneva il comparto Campagna, che è stato
assegnato alla zona edificabile.
B. Con ricorsi
individuali __________, __________, cittadini attivi del comune, e __________,
residente a Minusio, hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato
l'attribuzione del comparto Campagna alla zona fabbricabile e la sua urbanizzazione.
C. Con
risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859), il Consiglio di Stato ha approvato il piano.
Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso
su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano
regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa il Governo ha sospeso
l'approvazione di tutti gli ampliamenti della zona edificabile proposti attraverso
la revisione del piano regolatore e che esso condivideva, compresa quindi
l'assegnazione al territorio fabbricabile del comparto Campagna, per il motivo
che il consiglio comunale non aveva stanziato un credito sufficiente per far
fronte al contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune a seguito della
diminuzione delle aree agricole (cfr. ris. cit., pag. 16 seg.). Il ricorso dei qui
insorgenti è stato, di conseguenza, parimenti sospeso (cfr. ris. cit., pag. 75
seg.).
D. Con
risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5171), il Consiglio di Stato ha formulato,
all'indirizzo del comune, il preavviso vincolante in merito alla determinazione
del contributo pecuniario sostitutivo dovuto, che è stato fissato in
complessivi fr. 433'596.--. Per il comparto Campagna, il tributo ammontava a
fr. 149'951.--. Con comunicazione 5 dicembre 2007 il municipio di Intragna ha
sollecitato al Governo l'approvazione degli ampliamenti della zona edificabile,
poiché il consiglio comunale aveva stanziato i crediti necessari. Con
risoluzione 17 giugno 2008 (n. 3225) il Consiglio di Stato ha quindi approvato
gli ampliamenti della zona edificabile sospesi, tranne uno - rimasto
ulteriormente sospeso - e che qui non interessa, ed ha posto a carico del
comune un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 414'437.--, di cui fr.
149'951.-- relativamente al comparto Campagna. I ricorsi dei precitati insorgenti
sono stati respinti; secondo il Governo i motivi di interesse pubblico addotti
non apparivano sufficienti per invalidare le scelte effettuate dal comune in
forza dell'autonomia di cui disponeva ai fini della pianificazione del suo
territorio (cfr. ris. cit., pag. 4 seg.).
E. Con ricorsi
individuali i ricorrenti indicati in ingresso impugnano la menzionata risoluzione
governativa dinanzi al Tribunale. I motivi precisi dei ricorsi, malgrado il Tribunale
abbia fatto il possibile per individuarli, non sono molto comprensibili. Ad
ogni buon conto i ricorrenti __________, che presentano due ricorsi identici
nel contenuto, dichiarano di ribadire interamente quanto sostenuto nel ricorso
presentato al Consiglio di Stato e contestano altresì la risoluzione
governativa nella misura in cui determina il contributo pecuniario sostitutivo
a carico del comune. __________ incentra invece il suo ricorso solo su
quest'ultimo tema. Domandano inoltre che ai gravami venga conferito l'effetto
sospensivo.
F. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento
del territorio, agente per conto del Governo, ed il municipio di Intragna hanno
chiesto la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data ed i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1). Per
quanto concerne la legittimazione a ricorrere, si rinvia ai considerandi che
seguono. I ricorsi possono inoltre essere decisi sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), attraverso un
unico giudizio (art. 51 LPamm).
Considerandi
2.
Gli
insorgenti __________ e __________ contestano, in primo luogo, l'approvazione
dell'assegnazione alla zona fabbricabile del comparto Campagna.
2.1
La legittimazione di __________, cittadino attivo del comune, è certa (art.
35.
cpv. 2 lett. a, 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Non è invece dato di sapere a
quale titolo abbia presentato ricorso __________; l'interessata, che non
risiede a Intragna, non sostiene difatti nemmeno di essere proprietaria di un
qualche terreno in località Campagna o nelle immediate adiacenze, che le
avrebbe potuto conferire la necessaria legittimazione a ricorrere dapprima
dinanzi al Consiglio di Stato e, successivamente, al Tribunale, giusta gli art.
35.
cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Visto l'esito del gravame su
questo oggetto, il quesito può ad ogni buon conto rimanere indeciso.
2.2
Giusta
l'art. 46 cpv. 2 LPamm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione
querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova,
una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente. La giurisprudenza non
pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmodo
se questo viene redatto da persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz
über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berna 2000, pag. 387 seg.; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non
soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (DTF
131.
II 533 consid. 4.3; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit.,
ibidem; Bovay, op. cit., ibidem; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm n. 3b). Di
conseguenza, per quanto concerne la contestazione dell'approvazione della nuova
zona edificabile in località Campagna, i gravami di __________ e __________,
attraverso i quali i ricorrenti si limitano a rinviare puramente e
semplicemente alla motivazione sviluppata nel ricorso inoltrato dinanzi al
Consiglio di Stato, difettano della necessaria motivazione. Sia soggiunto, per
completezza, che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni,
l'elemento centrale del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente
fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare
in linea di conto la fissazione, agli insorgenti, di un termine perentorio per
presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 9 LPamm (cfr. tra
tante, in materia di painificazione del territorio STA 90.2007.136 del 6
novembre 2007, STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003, Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388).
2.3
Su
questo oggetto, i due ricorsi devono essere dichiarati irricevibili.
3.
Tutti e
tre i ricorrenti contestano, con vari argomenti di merito e di procedura, la
risoluzione governativa 17 giugno 2008 (n. 3225) nella misura in cui, nel
mentre ha condiviso la creazione di nuove zone edificabili, ha imposto al
comune un contributo pecuniario sostitutivo per diminuzione delle aree agricole
di fr. 414'437.--, di cui fr. 149'951.-- relativi al comparto Campagna.
3.1
Giusta l'art. 7 legge sulla conservazione del territorio
agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr; RL 8.1.1.2), la diminuzione di aree
agricole ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LALPT - ossia dei
terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura e tra questi, segnatamente,
le superfici per l'avvicendamento colturale e gli ulteriori terreni idonei alla
campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità - può
essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio
e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle
aree agricole di cui all'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT deve inoltre essere compensata
dall'ente pianificante (art. 8 LTAgr). La compensazione dev'essere, di
principio, reale (art. 9 LTAgr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente
impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10
LTAgr). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di
approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e
nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr). Nel caso
del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art.
37.
cpv. 1 LALPT). All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi
è conferito un diritto di regresso sul proprietario del fondo (art. 11 cpv. 1
LTAgr) fino a concorrenza della metà del contributo (art. 11 cpv. 2 LTAgr).
3.2
Ora, poiché
l'imposizione di un contributo pecuniario sostitutivo rientra nell'esclusiva competenza
del Consiglio di Stato, può impugnare la relativa decisione dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo solo chi dimostra di possedere
un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ossia
un interesse legittimo giusta l'art. 43 LPamm, a contestarla (cfr. sui
concetti, identici, di interesse degno di protezione risp. legittimo RDAT
II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 43; Bovay, op.
cit., pag. 350 segg.; Scolari, op.
cit., n. 1255 segg.). Com'è noto, difatti, secondo la
legislazione ticinese non ci si può fondare sulla legittimazione dedotta
dall'actio popularis per contestare decisioni emesse dalle autorità cantonali,
ma solo per impugnare deliberazioni adottate dagli organi comunali. Principio
che, peraltro, è sempre stato puntualmente applicato anche in materia di
ricorsi contro i piani regolatori. Ferme queste premesse, per ottenere dal
Tribunale una verifica della risoluzione governativa in punto al contributo in
oggetto, gli insorgenti dovrebbero dimostrare di essere ricompresi in quella
limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione è collegata con
l'oggetto della procedura di imposizione da un rapporto particolarmente
stretto: in altre parole, di essere toccati dalla stessa più qualsiasi altro
singolo cittadino o della collettività. Ora, contrariamente all'onere che loro
incombeva (cfr. RDAT I-2001 n. 27), i ricorrenti non hanno in alcun modo provato,
ma nemmeno asserito, di essere legittimati ad impugnare, su questo punto, la
risoluzione governativa. Va, del resto rilevato che, rettamente, la risoluzione
impugnata pone il controverso contributo a carico del solo comune di Intragna,
in quanto ente pianificante (art. 8 e 11 LTAgr). Di conseguenza, in linea di
principio, unicamente quest'ultimo è abilitato, in quanto detentore di un interesse
degno di protezione rispettivamente legittimo, a contestarlo dinanzi al Tribunale.
Nemmeno quindi se i ricorrenti allegassero di essere proprietari di un terreno
interessato dai vari ampliamenti della zona fabbricabile del comune, verso cui il
comune potrebbe esercitare il diritto di regresso sancito dall'art. 11 LTAgr, basterebbe
a conferire loro la necessaria legittimazione, in quanto essi potrebbero
comunque sia vantare unicamente un interesse indiretto - e quindi insufficiente
- alla presentazione del gravame (cfr. art. 43 LPamm; STPT 90.2002.133 del 13 agosto
2006.
consid. 4; inoltre sul concetto di interesse diretto in generale RDAT I-1992 n. 17).
3.3
Anche sotto questo
aspetto i gravami appaiono irricevibili.
4.
Discende dalle
considerazioni sopra esposte che i tre ricorsi devono essere dichiarati integralmente
irricevibili.
5.
La tassa di giudizio
dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 35, 37, 38 LALPT, 7-13 LTAgr; 3, 9, 18,
28, 46 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi sono
irricevibili.
2. La
tassa di giudizio, di fr. 750.--, è posta a carico dei ricorrenti in ragione di
fr. 250.-- ciascuno.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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