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Decisione

90.2008.33

Irricevibilità di un ricorso per mancanza di legittimazione e rinvio alla motivazione svolta dinanzi all'istanza di ricorso precedente

7 gennaio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 21 gennaio 2002 il consiglio comunale di Intragna ha adottato la

revisione del piano regolatore. Nella seduta del 10 giugno 2002 esso ha

integrato la revisione per quanto concerneva il comparto Campagna, che è stato

assegnato alla zona edificabile.

B. Con ricorsi

individuali __________, __________, cittadini attivi del comune, e __________,

residente a Minusio, hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato

l'attribuzione del comparto Campagna alla zona fabbricabile e la sua urbanizzazione.

C. Con

risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859), il Consiglio di Stato ha approvato il piano.

Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, sospeso

su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano

regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa il Governo ha sospeso

l'approvazione di tutti gli ampliamenti della zona edificabile proposti attraverso

la revisione del piano regolatore e che esso condivideva, compresa quindi

l'assegnazione al territorio fabbricabile del comparto Campagna, per il motivo

che il consiglio comunale non aveva stanziato un credito sufficiente per far

fronte al contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune a seguito della

diminuzione delle aree agricole (cfr. ris. cit., pag. 16 seg.). Il ricorso dei qui

insorgenti è stato, di conseguenza, parimenti sospeso (cfr. ris. cit., pag. 75

seg.).

D. Con

risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5171), il Consiglio di Stato ha formulato,

all'indirizzo del comune, il preavviso vincolante in merito alla determinazione

del contributo pecuniario sostitutivo dovuto, che è stato fissato in

complessivi fr. 433'596.--. Per il comparto Campagna, il tributo ammontava a

fr. 149'951.--. Con comunicazione 5 dicembre 2007 il municipio di Intragna ha

sollecitato al Governo l'approvazione degli ampliamenti della zona edificabile,

poiché il consiglio comunale aveva stanziato i crediti necessari. Con

risoluzione 17 giugno 2008 (n. 3225) il Consiglio di Stato ha quindi approvato

gli ampliamenti della zona edificabile sospesi, tranne uno - rimasto

ulteriormente sospeso - e che qui non interessa, ed ha posto a carico del

comune un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 414'437.--, di cui fr.

149'951.-- relativamente al comparto Campagna. I ricorsi dei precitati insorgenti

sono stati respinti; secondo il Governo i motivi di interesse pubblico addotti

non apparivano sufficienti per invalidare le scelte effettuate dal comune in

forza dell'autonomia di cui disponeva ai fini della pianificazione del suo

territorio (cfr. ris. cit., pag. 4 seg.).

E. Con ricorsi

individuali i ricorrenti indicati in ingresso impugnano la menzionata risoluzione

governativa dinanzi al Tribunale. I motivi precisi dei ricorsi, malgrado il Tribunale

abbia fatto il possibile per individuarli, non sono molto comprensibili. Ad

ogni buon conto i ricorrenti __________, che presentano due ricorsi identici

nel contenuto, dichiarano di ribadire interamente quanto sostenuto nel ricorso

presentato al Consiglio di Stato e contestano altresì la risoluzione

governativa nella misura in cui determina il contributo pecuniario sostitutivo

a carico del comune. __________ incentra invece il suo ricorso solo su

quest'ultimo tema. Domandano inoltre che ai gravami venga conferito l'effetto

sospensivo.

F. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento

del territorio, agente per conto del Governo, ed il municipio di Intragna hanno

chiesto la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data ed i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1). Per

quanto concerne la legittimazione a ricorrere, si rinvia ai considerandi che

seguono. I ricorsi possono inoltre essere decisi sulla

scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), attraverso un

unico giudizio (art. 51 LPamm).

Considerandi

2.

Gli

insorgenti __________ e __________ contestano, in primo luogo, l'approvazione

dell'assegnazione alla zona fabbricabile del comparto Campagna.

2.1

La legittimazione di __________, cittadino attivo del comune, è certa (art.

35.

cpv. 2 lett. a, 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Non è invece dato di sapere a

quale titolo abbia presentato ricorso __________; l'interessata, che non

risiede a Intragna, non sostiene difatti nemmeno di essere proprietaria di un

qualche terreno in località Campagna o nelle immediate adiacenze, che le

avrebbe potuto conferire la necessaria legittimazione a ricorrere dapprima

dinanzi al Consiglio di Stato e, successivamente, al Tribunale, giusta gli art.

35.

cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Visto l'esito del gravame su

questo oggetto, il quesito può ad ogni buon conto rimanere indeciso.

2.2

Giusta

l'art. 46 cpv. 2 LPamm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione

querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova,

una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente. La giurisprudenza non

pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmodo

se questo viene redatto da persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz

über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berna 2000, pag. 387 seg.; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non

soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (DTF

131.

II 533 consid. 4.3; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit.,

ibidem; Bovay, op. cit., ibidem; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm n. 3b). Di

conseguenza, per quanto concerne la contestazione dell'approvazione della nuova

zona edificabile in località Campagna, i gravami di __________ e __________,

attraverso i quali i ricorrenti si limitano a rinviare puramente e

semplicemente alla motivazione sviluppata nel ricorso inoltrato dinanzi al

Consiglio di Stato, difettano della necessaria motivazione. Sia soggiunto, per

completezza, che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni,

l'elemento centrale del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente

fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare

in linea di conto la fissazione, agli insorgenti, di un termine perentorio per

presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 9 LPamm (cfr. tra

tante, in materia di painificazione del territorio STA 90.2007.136 del 6

novembre 2007, STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003, Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388).

2.3

Su

questo oggetto, i due ricorsi devono essere dichiarati irricevibili.

3.

Tutti e

tre i ricorrenti contestano, con vari argomenti di merito e di procedura, la

risoluzione governativa 17 giugno 2008 (n. 3225) nella misura in cui, nel

mentre ha condiviso la creazione di nuove zone edificabili, ha imposto al

comune un contributo pecuniario sostitutivo per diminuzione delle aree agricole

di fr. 414'437.--, di cui fr. 149'951.-- relativi al comparto Campagna.

3.1

Giusta l'art. 7 legge sulla conservazione del territorio

agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr; RL 8.1.1.2), la diminuzione di aree

agricole ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LALPT - ossia dei

terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura e tra questi, segnatamente,

le superfici per l'avvicendamento colturale e gli ulteriori terreni idonei alla

campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità - può

essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio

e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle

aree agricole di cui all'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT deve inoltre essere compensata

dall'ente pianificante (art. 8 LTAgr). La compensazione dev'essere, di

principio, reale (art. 9 LTAgr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente

impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10

LTAgr). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di

approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e

nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr). Nel caso

del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art.

37.

cpv. 1 LALPT). All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi

è conferito un diritto di regresso sul proprietario del fondo (art. 11 cpv. 1

LTAgr) fino a concorrenza della metà del contributo (art. 11 cpv. 2 LTAgr).

3.2

Ora, poiché

l'imposizione di un contributo pecuniario sostitutivo rientra nell'esclusiva competenza

del Consiglio di Stato, può impugnare la relativa decisione dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo solo chi dimostra di possedere

un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ossia

un interesse legittimo giusta l'art. 43 LPamm, a contestarla (cfr. sui

concetti, identici, di interesse degno di protezione risp. legittimo RDAT

II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 43; Bovay, op.

cit., pag. 350 segg.; Scolari, op.

cit., n. 1255 segg.). Com'è noto, difatti, secondo la

legislazione ticinese non ci si può fondare sulla legittimazione dedotta

dall'actio popularis per contestare decisioni emesse dalle autorità cantonali,

ma solo per impugnare deliberazioni adottate dagli organi comunali. Principio

che, peraltro, è sempre stato puntualmente applicato anche in materia di

ricorsi contro i piani regolatori. Ferme queste premesse, per ottenere dal

Tribunale una verifica della risoluzione governativa in punto al contributo in

oggetto, gli insorgenti dovrebbero dimostrare di essere ricompresi in quella

limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione è collegata con

l'oggetto della procedura di imposizione da un rapporto particolarmente

stretto: in altre parole, di essere toccati dalla stessa più qualsiasi altro

singolo cittadino o della collettività. Ora, contrariamente all'onere che loro

incombeva (cfr. RDAT I-2001 n. 27), i ricorrenti non hanno in alcun modo provato,

ma nemmeno asserito, di essere legittimati ad impugnare, su questo punto, la

risoluzione governativa. Va, del resto rilevato che, rettamente, la risoluzione

impugnata pone il controverso contributo a carico del solo comune di Intragna,

in quanto ente pianificante (art. 8 e 11 LTAgr). Di conseguenza, in linea di

principio, unicamente quest'ultimo è abilitato, in quanto detentore di un interesse

degno di protezione rispettivamente legittimo, a contestarlo dinanzi al Tribunale.

Nemmeno quindi se i ricorrenti allegassero di essere proprietari di un terreno

interessato dai vari ampliamenti della zona fabbricabile del comune, verso cui il

comune potrebbe esercitare il diritto di regresso sancito dall'art. 11 LTAgr, basterebbe

a conferire loro la necessaria legittimazione, in quanto essi potrebbero

comunque sia vantare unicamente un interesse indiretto - e quindi insufficiente

- alla presentazione del gravame (cfr. art. 43 LPamm; STPT 90.2002.133 del 13 agosto

2006.

consid. 4; inoltre sul concetto di interesse diretto in generale RDAT I-1992 n. 17).

3.3

Anche sotto questo

aspetto i gravami appaiono irricevibili.

4.

Discende dalle

considerazioni sopra esposte che i tre ricorsi devono essere dichiarati integralmente

irricevibili.

5.

La tassa di giudizio

dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 35, 37, 38 LALPT, 7-13 LTAgr; 3, 9, 18,

28, 46 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono

irricevibili.

2. La

tassa di giudizio, di fr. 750.--, è posta a carico dei ricorrenti in ragione di

fr. 250.-- ciascuno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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