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Decisione

90.2008.43

Passeggiata a lago

11 gennaio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1. La RI 6 è invece proprietaria,

in quel comune, del mapp. 3763, di 5'304 mq. I fondi, tra di essi confinanti,

sono ubicati in località __________, in riva al lago __________. Sugli stessi è

esercitato il __________, gestito dalla società in nome collettivo __________

della famiglia __________.

B. Nella seduta

del 13 marzo 2006 il consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione del

piano regolatore comunale. I fondi in discussione sono stati assegnati alla

zona di Campeggio (CA), retta dall'art. 37 delle norme di attuazione (NAPR).

Lungo gli stessi, parallelamente alla riva del lago ed in prossimità di quest'ultima,

ad una distanza variante tra 20 e 55 m circa dal demanio pubblico, è stato

disposto il tracciato di un sentiero, volto a permettere la realizzazione di

una passeggiata a lago. I fondi sono inoltre stati gravati, sempre a questo

scopo, da una linea di arretramento delle costruzioni, posizionata più

all'interno delle particelle, ad una distanza dal tracciato del sentiero variante

tra 15 e 25 m, che lambisce gli edifici esistenti.

Con ricorso 4 luglio 2006RI 1 insorti dinanzi al Consiglio di

Stato contro questa deliberazione, chiedendo di annullare i vincoli di sentiero

e di linea di arretramento gravanti i fondi, di cui hanno contestato - segnatamente

- l'interesse pubblico. Essi hanno altresì censurato il divieto, contenuto nel

rapporto di pianificazione, di costruire locali abitabili ad una quota inferiore

a 198 m.s.l.m..

C. Con risoluzione 9 luglio 2008 (n.

3687) il Consiglio di Stato ha approvato il piano.

Per quanto

atteneva ai fondi in rassegna, esso ha anzitutto approvato la zona di Campeggio

(CA). Poiché tuttavia quest'ultima, in quanto zona speciale ai sensi dell'art.

18 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22

giugno 1979 (LPT; RS 700), non doveva essere considerata edificabile, il

Governo ha chiesto al comune di toglierla dal piano delle zone per inserirla in

quello del paesaggio e di ricollocare la relativa norma di attuazione sotto

quest'ultimo capitolo tramite variante di piano regolatore (cfr. ris. impugnata,

pag. 29, 119).

Il Consiglio

di Stato ha inoltre approvato, nel principio, il tracciato della passeggiata a

lago, la quale rientrava negli obiettivi del piano direttore, che ha riclassificato

come strada pedonale. Il comune è tuttavia stato chiamato a dettagliare in

misura maggiore il percorso e le sue caratteristiche (larghezza, materiale

ecc.) ed a coordinarlo con quello previsto lungo il confinante comune di Tenero-Contra

sempre mediante variante di piano regolatore (cfr. ris. impugnata, pag. 65 seg.,

119).

Il Governo ha

indi approvato la linea di arretramento delle costruzioni (cfr. ris. impugnata,

pag. 30) ed ha infine modificato d'ufficio la pertinente norma di attuazione

(cfr. ris. impugnata, pag. 30, 79, 118).

Il Governo ha

di conseguenza respinto il ricorso su questi oggetti (cfr. ris. impugnata, pag.

112 seg.). Per quanto concerneva invece la possibilità di edificare nelle aree

soggette a pericolo di esondazione del lago __________, esso ha spiegato che era

determinante l'art. 22 NAPR, non il rapporto di pianificazione (cfr. ibidem).

D. Con impugnativa 8 settembre 2008 i

ricorrenti indicati in ingresso insorgono dinanzi al Tribunale contro la

menzionata risoluzione. Eccepiscono, in limine, una lesione del loro diritto di

essere sentiti, perché la risoluzione governativa non era sufficientemente

motivata, appariva incompleta ed infine il Consiglio di Stato non aveva

intimato loro la risposta presentata dal comune al gravame 4 luglio 2006. Per

questo motivo chiedono, in primo luogo, al Tribunale di annullare la risoluzione

impugnata e di retrocedere gli atti al Governo per nuovo giudizio. Nel merito, ribadiscono

e sviluppano le domande e gli argomenti già sottoposti all'esame di quest'ultimo.

Contestano, in più, il trasferimento della zona di Campeggio dal piano delle

zone a quello del paesaggio.

E. La Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto

del Governo, ed il comune di Minusio chiedono che il ricorso venga respinto. La

Divisione chiede tuttavia di verificare la ricevibilità del gravame per quanto

riguarda la passeggiata a lago. Il comune si rimette invece al giudizio del

Tribunale in merito all'inserimento della zona di Campeggio nel piano del

paesaggio ed alla sua estromissione da quello delle zone: questione, a suo

giudizio, di ordine squisitamente formale. Dei relativi argomenti si dirà, per

quanto necessario, in diritto.

F. a. Il 14 giugno 2009 si è tenuta un'udienza,

in occasione della quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed è

stato esperito un sopralluogo, durante il quale sono state scattate delle

fotografie, acquisite agli atti. Ai ricorrenti è anche stata notificata la

risposta insinuata dal comune al loro ricorso in prima istanza. Agli stessi è

quindi stato fissato un termine sino al 14 luglio 2009 per presentare eventuali

osservazioni e/o conclusioni.

b. Il 14 luglio

2009 i ricorrenti hanno inoltrato delle conclusioni scritte, attraverso le

quali hanno riconfermato motivi e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale è

data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990,

LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4

lett. b e c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Le lesioni del diritto di

essere sentiti sollevate dai ricorrenti devono essere disattese. Da un canto la

risoluzione governativa era più che sufficientemente motivata; lo conferma il

fatto che gli insorgenti sono stati in grado di criticarla in maniera

circostanziata nella memoria ricorsuale. D'altro canto, non è esatto affermare

che la risoluzione era incompleta perché gli allegati 2, 5, e 6 alla stessa

costituivano di fogli bianchi; questi allegati esistono e sono stati trasmessi

dal Governo al Tribunale insieme all'incarto, in ossequio al richiamo

effettuato da quest'ultimo contestualmente all'intimazione del ricorso; trattavasi

semplicemente di piani dimensioni eccedenti il formato A4, per cui non potevano

trovare posto alla fine del documento cartaceo notificato alle parti. Ora, uno

di questi allegati asseritamente mancanti (n. 2) non ha attinenza alcuna con

l'oggetto del ricorso, mentre gli altri (n. 5 e 6), che interessano anche i

fondi in esame ma che i ricorrenti nemmeno si sono dati la briga di consultare,

non influiscono comunque in alcun modo sull'evasione dell'impugnativa. Infine,

anche l'omessa intimazione della risposta presentata dal comune all'impugnativa

al Consiglio di Stato è stata recuperata nella presente sede, dove il Tribunale,

dovendo decidere in merito all'interesse pubblico ed alla proporzionalità dei

controversi provvedimenti, ossia nell'ambito (della violazione) del diritto, dispone

dello stesso potere cognitivo dell'istanza inferiore (cfr. consid. 2. che segue).

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il

comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo

l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),

che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo

significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in

modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27

consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del

Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del

diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid.

3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3

lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di

ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati

un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

3.1. Il Consiglio di Stato ha in

primo luogo approvato l'attribuzione dei fondi dei ricorrenti alla zona di

Campeggio (CA). Poiché tuttavia quest'ultima, in quanto zona speciale ai sensi

dell'art. 18 cpv. 1 della LPT, non doveva essere considerata edificabile, il

Governo ha chiesto al comune di toglierla dal piano delle zone per inserirla in

quello del paesaggio e di ricollocare la relativa norma di attuazione sotto

quest'ultimo capitolo tramite variante di piano regolatore.

3.2

Gli insorgenti

censurano questa decisione, contestando che la zona di Campeggi sia

inedificabile.

3.3

La Confederazione, i Cantoni

e i Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti

d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1 LPT). Per i piani d'utilizzazione - nel

nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg.

LALPT) - quest'obbligo si traduce nella necessità di disciplinare l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben

definita. Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di

utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT).

3.4

Le varie rappresentazioni grafiche che compongono il

piano regolatore, elencate all’art. 28 cpv. 1 LALPT, sono complementari l’una

all’altra. La concezione, cui si è ispirato il Consiglio di Stato nella risoluzione

impugnata, secondo la quale il piano delle zone comprende solo quelle

edificabili e quello del paesaggio solo quelle non edificabili, rappresenta una

semplificazione riduttiva del significato e della portata dei rispettivi piani.

Ora, tuttavia, come ha già avuto modo di spiegare la giurisprudenza, una tale

semplificazione non trova riscontro nelle norme della LALPT che regolano

l’allestimento del piano regolatore e si pone persino in contrasto con la LPT,

giusta cui a tutto il territorio (quindi anche a quello non edificabile)

dev’essere assegnata una funzione chiara e precisa, mediante la suddivisione in

zone di utilizzazione: si pensi soprattutto, per il territorio non edificabile,

all’attribuzione alla zona agricola (STA 90.2007.40 del 19 agosto 2007 consid.

2.

). D’altro canto il concetto di paesaggio si riferisce oramai a tutto il

territorio, per comprendere anche quello costruito (cfr. ad esempio, oltre al

caso appena citato, quello inverso, esaminato nella STA 90.2006.50-53-54 del 26

febbraio 2007, consid. 5.5, dov’è stata ammessa la possibilità, contestata, di

tutelare il paesaggio mediante la sola modifica del piano delle zone e delle

norme di attuazione relative).

Il comune poteva pertanto assegnare i terreni dei ricorrenti

alla zona di Campeggio (CA) mediante il piano delle zone sia che questa zona

speciale dovesse essere considerata fabbricabile sia che dovesse essere

ritenuta, per converso, inedificabile. L'accertamento preventivo della natura

di questa zona appare, di conseguenza, superfluo ai fini dell'azzonamento dei

fondi dei ricorrenti e, di conseguenza, dell'evasione del ricorso.

3.5

Su questo oggetto, il gravame dev'essere accolto senza dover

nemmeno vagliare gli argomenti sollevati dagli insorgenti. A questo scopo basta

annullare l'ingiunzione del Governo al comune di adottare una variante per

espungere la zona di Campeggio (CA) dal piano delle zone ed inserirla in quello

del paesaggio e per ricollocare la relativa norma di attuazione sotto

quest'ultimo capitolo.

4.

4.1. Il

Consiglio di Stato ha in seguito approvato, quantomeno nel principio, il

tracciato della passeggiata a lago, che ha riclassificato come strada pedonale.

Il comune è tuttavia stato chiamato a dettagliare in misura maggiore il

percorso e le sue caratteristiche (larghezza, materiale ecc.) ed a coordinarlo

con quello previsto lungo il confinante comune di Tenero-Contra sempre mediante

variante di piano regolatore.

Il Governo ha

altresì condiviso la linea di arretramento delle costruzioni ed ha infine

modificato d'ufficio la pertinente norma di attuazione.

4.2

I ricorrenti censurano

queste due restrizioni, lesive soprattutto, a loro giudizio, dei principi

dell'interesse pubblico e della proporzionalità.

Nelle osservazioni al gravame la

Divisione dello sviluppo territoriale si rimette anzitutto al giudizio del

Tribunale in merito alla possibilità di contestare la passeggiata a lago,

condivisa dal Governo, limitatamente al principio del tracciato, ma che dovrà essere

oggetto di una variante volta a specificarne le caratteristiche, la quale potrà

essere nuovamente oggetto di ricorso. Ora, in questa sede, la risoluzione del

Governo dev'essere qualificata, a questo proposito, quantomeno di decisione (finale)

parziale, che si pronuncia cioè definitivamente su di un aspetto sostanziale dell'oggetto

litigioso, e più precisamente - assodata l'esistenza di una base legale (cfr.

consid. 4.3. che segue) - sulla sussistenza di un interesse pubblico a

tracciare il percorso della controversa passeggiata a lago lungo la proprietà private

dei ricorrenti. Mancando un tale requisito, combattuto dai ricorrenti, la

pianificazione di dettaglio del vincolo, che permetterebbe di verificare in seguito

la sua compatibilità con il principio della proporzionalità, diventerebbe

inutile. Poco importa, ovviamente, se a tenore della sistematica della nuova

legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), inapplicabile

in sede cantonale, una simile decisione dev'essere considerata a partire dal 1°

gennaio 2007 - dinanzi all'alta Corte federale - alla stregua di una decisione

incidentale di natura sostanziale, impugnabile a condizioni più restrittive

(comunque date, a giudizio del Tribunale, nella fattispecie, cfr. DTF 134 II

137.

consid. 1.3.2).

4.3

Giusta l'art. 7 cpv. 3 della

legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), i comuni provvedono

alla pianificazione delle strade locali nell’ambito del piano regolatore

vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore

e dei comuni vicini. Nel concetto di strada rientrano, per quanto qui

interessa, quello di strada pedonale, sentiero e via ciclabile (art. 5 cpv. 1 e

6.

Lstr). I comuni sono inoltre competenti a stabilire, in sede di piano

regolatore i percorsi pedonali (art. 5 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri

escursionistici del 9 febbraio 1994; LCPS, RL 7.2.1.4).

4.4

Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett.

c LPT, che stabilisce i principi pianificatori in materia di paesaggio, occorre

tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso.

Questo principio è ripreso, a livello cantonale, negli obiettivi pianificatori

cantonali del piano direttore del 1990, adottati con decreto legislativo 12

dicembre 1990, che prevedono il promovimento della realizzazione di

infrastrutture che rendano fruibili e percorribili le rive dei laghi e dei

fiumi (cfr. decreto legislativo concernente gli obiettivi pianificatori cantonali

del Piano direttore, del 12 dicembre 1990, obiettivo A.9 lett. e; BU 1991, 37).

La scheda di coordinamento 9.19, di dato acquisito, sancisce pertanto, a sua volta,

un incremento delle possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi mediante

la realizzazione di passeggiate attrezzate, nel rispetto delle esigenze del

paesaggio e della protezione della natura. Questa scheda elenca, di

conseguenza, dei percorsi che, seppur concordati tra Cantone e comuni, non sono

stati considerati in maniera sufficiente a livello di pianificazione locale e affida

a questi ultimi il compito di consolidarli nell'ambito dei rispettivi piani

regolatori. La passeggiata a lago che va dalla foce della __________ a __________,

interessante i comuni di Minusio e Tenero, è contemplata dall'elenco annesso

alla scheda in discussione.

La garanzia di una molteplicità

d'usi e funzioni dei laghi e delle fasce lacustri attraverso una pianificazione

unitaria e progetti mirati in grado di migliorare la pubblica fruizione delle

rive, promuovere il riordino ed il coordinamento regionale delle infrastrutture

a lago, tutelare e valorizzare il paesaggio lacustre rientra parimenti tra i

nuovi obiettivi pianificatori cantonali, frattanto adottati dal Gran Consiglio

il 26 giugno 2007 (RL 7.1.1.1.2). La scheda di coordinamento P7, di dato acquisito,

adottata dal Consiglio di Stato - insieme alle altre schede ad ai piani - il 20

maggio 2009 e pubblicata nel periodo 24 agosto-22 settembre 2009 (cfr. FU

63/2009 dell'11 agosto 2009, 5841), stabilisce quindi alla cifra 2.2 degli indirizzi

(ossia degli obiettivi), i quali sono vincolanti, che la pubblica fruizione dei

laghi e delle rive lacustri dev'essere garantita e potenziata mediante

l'incremento delle aree pubbliche a lago, tra l'altro predisponendo passeggiate

e sentieri a lago (lett. c) e coordinando le attività di campeggi e lidi a lago

con la pubblica fruizione della riva (lett. d). Tra i percorsi a lago previsti alla

cifra 3.2 lett. f delle misure di questa scheda, pure vincolanti, figura anche

la passeggiata (a lago) che va da Locarno sino a Tenero, passando per Muralto e

Minusio.

4.5

Una restrizione di diritto

pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un

interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità e

non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid.

4.

, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità

costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato

deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima

è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio

esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,

chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui

contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid.

4.1

con rinvii; Piermarco

Zen-Ruffinen/Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement du

territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, IIª edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in

misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

4.6

Sulla scorta di queste premesse, il principio del

tracciato della passeggiata a lago lungo i fondi dei ricorrenti - e quindi l'interesse

pubblico del relativo aggravio sugli stessi - dev'essere ammesso senza

esitazione. La pianificazione del percorso in oggetto, peraltro già previsto

dal previgente piano regolatore, rientra difatti negli scopi della legislazione

federale sullo sviluppo territoriale e del piano direttore. È pertanto sostenuta

da un significativo interesse collettivo. Interesse cui quello, senz'altro legittimo,

di natura prettamente privata dei ricorrenti deve cedere il passo; e questo anche

tenendo conto della possibilità, sostenuta dagli insorgenti, che

l'utilizzazione della passeggiata e lo sfruttamento del campeggio siano suscettibili

di entrare in conflitto. È tuttavia prematuro, allo stadio puramente

pianificatorio, di poter giudicare l'incidenza effettiva dell'una sull'altro.

Questo aspetto concerne piuttosto le modalità di esercizio del percorso e, pertanto,

la fase della sua attuazione: momento in cui l'ente pubblico dovrà concretamente

indicare se la passeggiata a lago è concepita per un'utilizzazione durante l'intero

arco dell'anno oppure solo fuori dalla stagione turistica, durante il periodo di

chiusura del campeggio.

4.7

Piena tutela merita pure la linea di arretramento delle

costruzioni, posizionata più all'interno delle particelle e che lambisce gli

edifici esistenti, in quanto volta a proteggere il paesaggio lacuale e la

possibilità di realizzare la controversa passeggiata a lago. Questa linea, il

cui esame di legittimità non è circoscritto al solo interesse pubblico, non

grava inoltre in maniera sproporzionata le proprietà dei ricorrenti, essendo

stata tracciata oltre gli edifici che servono allo sfruttamento del campeggio,

di recente realizzazione: ricevimento, negozio, ristorante e blocchi sanitari.

Più che limitare i diritti di questi ultimi, il tracciato della menzionata

linea si adegua difatti, in buona sostanza, a quanto da questi eseguito.

5.

Il ricorso

dev'essere dunque parzialmente accolto. La tassa di giudizio, che dev'essere posta

a carico degli insorgenti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28

LPamm), è compensata con le ripetibili che lo Stato è tenuto a versare loro,

nella misura in cui risultano vittoriosi (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 2, 3, 14, 15, 16 LPT; 24 segg. LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza la risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio di Stato

ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio è annullata nella misura in cui ingiunge

al comune di togliere la zona di Campeggio (CA) dal piano delle zone per

inserirla in quello del paesaggio e di ricollocare la relativa norma di

attuazione sotto quest'ultimo capitolo tramite variante di piano regolatore.

2.

La

tassa di giudizio è compensata con le ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario