90.2008.43
Passeggiata a lago
11 gennaio 2010Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2008.43
Lugano
11 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano
Furger, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 settembre 2008 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
RI 6
RI 7
tutti patr. da: PR 1 ,
contro
la risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di Minusio;
viste
le risposte al ricorso:
-
18 novembre 2008 del comune di Minusio;
-
17 dicembre 2008 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1. La RI 6 è invece proprietaria,
in quel comune, del mapp. 3763, di 5'304 mq. I fondi, tra di essi confinanti,
sono ubicati in località __________, in riva al lago __________. Sugli stessi è
esercitato il __________, gestito dalla società in nome collettivo __________
della famiglia __________.
B. Nella seduta
del 13 marzo 2006 il consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione del
piano regolatore comunale. I fondi in discussione sono stati assegnati alla
zona di Campeggio (CA), retta dall'art. 37 delle norme di attuazione (NAPR).
Lungo gli stessi, parallelamente alla riva del lago ed in prossimità di quest'ultima,
ad una distanza variante tra 20 e 55 m circa dal demanio pubblico, è stato
disposto il tracciato di un sentiero, volto a permettere la realizzazione di
una passeggiata a lago. I fondi sono inoltre stati gravati, sempre a questo
scopo, da una linea di arretramento delle costruzioni, posizionata più
all'interno delle particelle, ad una distanza dal tracciato del sentiero variante
tra 15 e 25 m, che lambisce gli edifici esistenti.
Con ricorso 4 luglio 2006RI 1 insorti dinanzi al Consiglio di
Stato contro questa deliberazione, chiedendo di annullare i vincoli di sentiero
e di linea di arretramento gravanti i fondi, di cui hanno contestato - segnatamente
- l'interesse pubblico. Essi hanno altresì censurato il divieto, contenuto nel
rapporto di pianificazione, di costruire locali abitabili ad una quota inferiore
a 198 m.s.l.m..
C. Con risoluzione 9 luglio 2008 (n.
3687) il Consiglio di Stato ha approvato il piano.
Per quanto
atteneva ai fondi in rassegna, esso ha anzitutto approvato la zona di Campeggio
(CA). Poiché tuttavia quest'ultima, in quanto zona speciale ai sensi dell'art.
18 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700), non doveva essere considerata edificabile, il
Governo ha chiesto al comune di toglierla dal piano delle zone per inserirla in
quello del paesaggio e di ricollocare la relativa norma di attuazione sotto
quest'ultimo capitolo tramite variante di piano regolatore (cfr. ris. impugnata,
pag. 29, 119).
Il Consiglio
di Stato ha inoltre approvato, nel principio, il tracciato della passeggiata a
lago, la quale rientrava negli obiettivi del piano direttore, che ha riclassificato
come strada pedonale. Il comune è tuttavia stato chiamato a dettagliare in
misura maggiore il percorso e le sue caratteristiche (larghezza, materiale
ecc.) ed a coordinarlo con quello previsto lungo il confinante comune di Tenero-Contra
sempre mediante variante di piano regolatore (cfr. ris. impugnata, pag. 65 seg.,
119).
Il Governo ha
indi approvato la linea di arretramento delle costruzioni (cfr. ris. impugnata,
pag. 30) ed ha infine modificato d'ufficio la pertinente norma di attuazione
(cfr. ris. impugnata, pag. 30, 79, 118).
Il Governo ha
di conseguenza respinto il ricorso su questi oggetti (cfr. ris. impugnata, pag.
112 seg.). Per quanto concerneva invece la possibilità di edificare nelle aree
soggette a pericolo di esondazione del lago __________, esso ha spiegato che era
determinante l'art. 22 NAPR, non il rapporto di pianificazione (cfr. ibidem).
D. Con impugnativa 8 settembre 2008 i
ricorrenti indicati in ingresso insorgono dinanzi al Tribunale contro la
menzionata risoluzione. Eccepiscono, in limine, una lesione del loro diritto di
essere sentiti, perché la risoluzione governativa non era sufficientemente
motivata, appariva incompleta ed infine il Consiglio di Stato non aveva
intimato loro la risposta presentata dal comune al gravame 4 luglio 2006. Per
questo motivo chiedono, in primo luogo, al Tribunale di annullare la risoluzione
impugnata e di retrocedere gli atti al Governo per nuovo giudizio. Nel merito, ribadiscono
e sviluppano le domande e gli argomenti già sottoposti all'esame di quest'ultimo.
Contestano, in più, il trasferimento della zona di Campeggio dal piano delle
zone a quello del paesaggio.
E. La Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto
del Governo, ed il comune di Minusio chiedono che il ricorso venga respinto. La
Divisione chiede tuttavia di verificare la ricevibilità del gravame per quanto
riguarda la passeggiata a lago. Il comune si rimette invece al giudizio del
Tribunale in merito all'inserimento della zona di Campeggio nel piano del
paesaggio ed alla sua estromissione da quello delle zone: questione, a suo
giudizio, di ordine squisitamente formale. Dei relativi argomenti si dirà, per
quanto necessario, in diritto.
F. a. Il 14 giugno 2009 si è tenuta un'udienza,
in occasione della quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed è
stato esperito un sopralluogo, durante il quale sono state scattate delle
fotografie, acquisite agli atti. Ai ricorrenti è anche stata notificata la
risposta insinuata dal comune al loro ricorso in prima istanza. Agli stessi è
quindi stato fissato un termine sino al 14 luglio 2009 per presentare eventuali
osservazioni e/o conclusioni.
b. Il 14 luglio
2009 i ricorrenti hanno inoltrato delle conclusioni scritte, attraverso le
quali hanno riconfermato motivi e domande.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è
data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990,
LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4
lett. b e c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Le lesioni del diritto di
essere sentiti sollevate dai ricorrenti devono essere disattese. Da un canto la
risoluzione governativa era più che sufficientemente motivata; lo conferma il
fatto che gli insorgenti sono stati in grado di criticarla in maniera
circostanziata nella memoria ricorsuale. D'altro canto, non è esatto affermare
che la risoluzione era incompleta perché gli allegati 2, 5, e 6 alla stessa
costituivano di fogli bianchi; questi allegati esistono e sono stati trasmessi
dal Governo al Tribunale insieme all'incarto, in ossequio al richiamo
effettuato da quest'ultimo contestualmente all'intimazione del ricorso; trattavasi
semplicemente di piani dimensioni eccedenti il formato A4, per cui non potevano
trovare posto alla fine del documento cartaceo notificato alle parti. Ora, uno
di questi allegati asseritamente mancanti (n. 2) non ha attinenza alcuna con
l'oggetto del ricorso, mentre gli altri (n. 5 e 6), che interessano anche i
fondi in esame ma che i ricorrenti nemmeno si sono dati la briga di consultare,
non influiscono comunque in alcun modo sull'evasione dell'impugnativa. Infine,
anche l'omessa intimazione della risposta presentata dal comune all'impugnativa
al Consiglio di Stato è stata recuperata nella presente sede, dove il Tribunale,
dovendo decidere in merito all'interesse pubblico ed alla proporzionalità dei
controversi provvedimenti, ossia nell'ambito (della violazione) del diritto, dispone
dello stesso potere cognitivo dell'istanza inferiore (cfr. consid. 2. che segue).
Considerandi
2.
2.1. In campo pianificatorio il
comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo
l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio
del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),
che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo
significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori
badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello
del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.
Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28
giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27
consid. 3).
2.2
Il potere cognitivo del
Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del
diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid.
3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3
lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di
ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
3.1. Il Consiglio di Stato ha in
primo luogo approvato l'attribuzione dei fondi dei ricorrenti alla zona di
Campeggio (CA). Poiché tuttavia quest'ultima, in quanto zona speciale ai sensi
dell'art. 18 cpv. 1 della LPT, non doveva essere considerata edificabile, il
Governo ha chiesto al comune di toglierla dal piano delle zone per inserirla in
quello del paesaggio e di ricollocare la relativa norma di attuazione sotto
quest'ultimo capitolo tramite variante di piano regolatore.
3.2
Gli insorgenti
censurano questa decisione, contestando che la zona di Campeggi sia
inedificabile.
3.3
La Confederazione, i Cantoni
e i Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti
d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1 LPT). Per i piani d'utilizzazione - nel
nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg.
LALPT) - quest'obbligo si traduce nella necessità di disciplinare l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben
definita. Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di
utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT).
3.4
Le varie rappresentazioni grafiche che compongono il
piano regolatore, elencate all’art. 28 cpv. 1 LALPT, sono complementari l’una
all’altra. La concezione, cui si è ispirato il Consiglio di Stato nella risoluzione
impugnata, secondo la quale il piano delle zone comprende solo quelle
edificabili e quello del paesaggio solo quelle non edificabili, rappresenta una
semplificazione riduttiva del significato e della portata dei rispettivi piani.
Ora, tuttavia, come ha già avuto modo di spiegare la giurisprudenza, una tale
semplificazione non trova riscontro nelle norme della LALPT che regolano
l’allestimento del piano regolatore e si pone persino in contrasto con la LPT,
giusta cui a tutto il territorio (quindi anche a quello non edificabile)
dev’essere assegnata una funzione chiara e precisa, mediante la suddivisione in
zone di utilizzazione: si pensi soprattutto, per il territorio non edificabile,
all’attribuzione alla zona agricola (STA 90.2007.40 del 19 agosto 2007 consid.
2.
). D’altro canto il concetto di paesaggio si riferisce oramai a tutto il
territorio, per comprendere anche quello costruito (cfr. ad esempio, oltre al
caso appena citato, quello inverso, esaminato nella STA 90.2006.50-53-54 del 26
febbraio 2007, consid. 5.5, dov’è stata ammessa la possibilità, contestata, di
tutelare il paesaggio mediante la sola modifica del piano delle zone e delle
norme di attuazione relative).
Il comune poteva pertanto assegnare i terreni dei ricorrenti
alla zona di Campeggio (CA) mediante il piano delle zone sia che questa zona
speciale dovesse essere considerata fabbricabile sia che dovesse essere
ritenuta, per converso, inedificabile. L'accertamento preventivo della natura
di questa zona appare, di conseguenza, superfluo ai fini dell'azzonamento dei
fondi dei ricorrenti e, di conseguenza, dell'evasione del ricorso.
3.5
Su questo oggetto, il gravame dev'essere accolto senza dover
nemmeno vagliare gli argomenti sollevati dagli insorgenti. A questo scopo basta
annullare l'ingiunzione del Governo al comune di adottare una variante per
espungere la zona di Campeggio (CA) dal piano delle zone ed inserirla in quello
del paesaggio e per ricollocare la relativa norma di attuazione sotto
quest'ultimo capitolo.
4.
4.1. Il
Consiglio di Stato ha in seguito approvato, quantomeno nel principio, il
tracciato della passeggiata a lago, che ha riclassificato come strada pedonale.
Il comune è tuttavia stato chiamato a dettagliare in misura maggiore il
percorso e le sue caratteristiche (larghezza, materiale ecc.) ed a coordinarlo
con quello previsto lungo il confinante comune di Tenero-Contra sempre mediante
variante di piano regolatore.
Il Governo ha
altresì condiviso la linea di arretramento delle costruzioni ed ha infine
modificato d'ufficio la pertinente norma di attuazione.
4.2
I ricorrenti censurano
queste due restrizioni, lesive soprattutto, a loro giudizio, dei principi
dell'interesse pubblico e della proporzionalità.
Nelle osservazioni al gravame la
Divisione dello sviluppo territoriale si rimette anzitutto al giudizio del
Tribunale in merito alla possibilità di contestare la passeggiata a lago,
condivisa dal Governo, limitatamente al principio del tracciato, ma che dovrà essere
oggetto di una variante volta a specificarne le caratteristiche, la quale potrà
essere nuovamente oggetto di ricorso. Ora, in questa sede, la risoluzione del
Governo dev'essere qualificata, a questo proposito, quantomeno di decisione (finale)
parziale, che si pronuncia cioè definitivamente su di un aspetto sostanziale dell'oggetto
litigioso, e più precisamente - assodata l'esistenza di una base legale (cfr.
consid. 4.3. che segue) - sulla sussistenza di un interesse pubblico a
tracciare il percorso della controversa passeggiata a lago lungo la proprietà private
dei ricorrenti. Mancando un tale requisito, combattuto dai ricorrenti, la
pianificazione di dettaglio del vincolo, che permetterebbe di verificare in seguito
la sua compatibilità con il principio della proporzionalità, diventerebbe
inutile. Poco importa, ovviamente, se a tenore della sistematica della nuova
legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), inapplicabile
in sede cantonale, una simile decisione dev'essere considerata a partire dal 1°
gennaio 2007 - dinanzi all'alta Corte federale - alla stregua di una decisione
incidentale di natura sostanziale, impugnabile a condizioni più restrittive
(comunque date, a giudizio del Tribunale, nella fattispecie, cfr. DTF 134 II
137.
consid. 1.3.2).
4.3
Giusta l'art. 7 cpv. 3 della
legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), i comuni provvedono
alla pianificazione delle strade locali nell’ambito del piano regolatore
vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore
e dei comuni vicini. Nel concetto di strada rientrano, per quanto qui
interessa, quello di strada pedonale, sentiero e via ciclabile (art. 5 cpv. 1 e
6.
Lstr). I comuni sono inoltre competenti a stabilire, in sede di piano
regolatore i percorsi pedonali (art. 5 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri
escursionistici del 9 febbraio 1994; LCPS, RL 7.2.1.4).
4.4
Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett.
c LPT, che stabilisce i principi pianificatori in materia di paesaggio, occorre
tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso.
Questo principio è ripreso, a livello cantonale, negli obiettivi pianificatori
cantonali del piano direttore del 1990, adottati con decreto legislativo 12
dicembre 1990, che prevedono il promovimento della realizzazione di
infrastrutture che rendano fruibili e percorribili le rive dei laghi e dei
fiumi (cfr. decreto legislativo concernente gli obiettivi pianificatori cantonali
del Piano direttore, del 12 dicembre 1990, obiettivo A.9 lett. e; BU 1991, 37).
La scheda di coordinamento 9.19, di dato acquisito, sancisce pertanto, a sua volta,
un incremento delle possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi mediante
la realizzazione di passeggiate attrezzate, nel rispetto delle esigenze del
paesaggio e della protezione della natura. Questa scheda elenca, di
conseguenza, dei percorsi che, seppur concordati tra Cantone e comuni, non sono
stati considerati in maniera sufficiente a livello di pianificazione locale e affida
a questi ultimi il compito di consolidarli nell'ambito dei rispettivi piani
regolatori. La passeggiata a lago che va dalla foce della __________ a __________,
interessante i comuni di Minusio e Tenero, è contemplata dall'elenco annesso
alla scheda in discussione.
La garanzia di una molteplicità
d'usi e funzioni dei laghi e delle fasce lacustri attraverso una pianificazione
unitaria e progetti mirati in grado di migliorare la pubblica fruizione delle
rive, promuovere il riordino ed il coordinamento regionale delle infrastrutture
a lago, tutelare e valorizzare il paesaggio lacustre rientra parimenti tra i
nuovi obiettivi pianificatori cantonali, frattanto adottati dal Gran Consiglio
il 26 giugno 2007 (RL 7.1.1.1.2). La scheda di coordinamento P7, di dato acquisito,
adottata dal Consiglio di Stato - insieme alle altre schede ad ai piani - il 20
maggio 2009 e pubblicata nel periodo 24 agosto-22 settembre 2009 (cfr. FU
63/2009 dell'11 agosto 2009, 5841), stabilisce quindi alla cifra 2.2 degli indirizzi
(ossia degli obiettivi), i quali sono vincolanti, che la pubblica fruizione dei
laghi e delle rive lacustri dev'essere garantita e potenziata mediante
l'incremento delle aree pubbliche a lago, tra l'altro predisponendo passeggiate
e sentieri a lago (lett. c) e coordinando le attività di campeggi e lidi a lago
con la pubblica fruizione della riva (lett. d). Tra i percorsi a lago previsti alla
cifra 3.2 lett. f delle misure di questa scheda, pure vincolanti, figura anche
la passeggiata (a lago) che va da Locarno sino a Tenero, passando per Muralto e
Minusio.
4.5
Una restrizione di diritto
pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un
interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità e
non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF 129 I 337 consid.
4.
, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità
costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato
deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima
è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle
sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio
esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,
chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui
contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid.
4.1
con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement du
territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, IIª edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della
proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a
raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi
provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in
misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
103-106; Scolari, op. cit., n.
595-610).
4.6
Sulla scorta di queste premesse, il principio del
tracciato della passeggiata a lago lungo i fondi dei ricorrenti - e quindi l'interesse
pubblico del relativo aggravio sugli stessi - dev'essere ammesso senza
esitazione. La pianificazione del percorso in oggetto, peraltro già previsto
dal previgente piano regolatore, rientra difatti negli scopi della legislazione
federale sullo sviluppo territoriale e del piano direttore. È pertanto sostenuta
da un significativo interesse collettivo. Interesse cui quello, senz'altro legittimo,
di natura prettamente privata dei ricorrenti deve cedere il passo; e questo anche
tenendo conto della possibilità, sostenuta dagli insorgenti, che
l'utilizzazione della passeggiata e lo sfruttamento del campeggio siano suscettibili
di entrare in conflitto. È tuttavia prematuro, allo stadio puramente
pianificatorio, di poter giudicare l'incidenza effettiva dell'una sull'altro.
Questo aspetto concerne piuttosto le modalità di esercizio del percorso e, pertanto,
la fase della sua attuazione: momento in cui l'ente pubblico dovrà concretamente
indicare se la passeggiata a lago è concepita per un'utilizzazione durante l'intero
arco dell'anno oppure solo fuori dalla stagione turistica, durante il periodo di
chiusura del campeggio.
4.7
Piena tutela merita pure la linea di arretramento delle
costruzioni, posizionata più all'interno delle particelle e che lambisce gli
edifici esistenti, in quanto volta a proteggere il paesaggio lacuale e la
possibilità di realizzare la controversa passeggiata a lago. Questa linea, il
cui esame di legittimità non è circoscritto al solo interesse pubblico, non
grava inoltre in maniera sproporzionata le proprietà dei ricorrenti, essendo
stata tracciata oltre gli edifici che servono allo sfruttamento del campeggio,
di recente realizzazione: ricevimento, negozio, ristorante e blocchi sanitari.
Più che limitare i diritti di questi ultimi, il tracciato della menzionata
linea si adegua difatti, in buona sostanza, a quanto da questi eseguito.
5.
Il ricorso
dev'essere dunque parzialmente accolto. La tassa di giudizio, che dev'essere posta
a carico degli insorgenti proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28
LPamm), è compensata con le ripetibili che lo Stato è tenuto a versare loro,
nella misura in cui risultano vittoriosi (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 2, 3, 14, 15, 16 LPT; 24 segg. LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza la risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio di Stato
ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio è annullata nella misura in cui ingiunge
al comune di togliere la zona di Campeggio (CA) dal piano delle zone per
inserirla in quello del paesaggio e di ricollocare la relativa norma di
attuazione sotto quest'ultimo capitolo tramite variante di piano regolatore.
2.
La
tassa di giudizio è compensata con le ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario