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Decisione

90.2008.49

Autonomia del comune in materia pianificatoria

14 ottobre 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti per procedere ad una modifica d'ufficio. L'insorgente ricorda poi

che le siepi, alte sino a 2 m, ed insistenti sul suo fondo e su quello dei

vicini sono precedenti all'entrata in vigore non solo della LRL ma addirittura

della legge cantonale previgente a questa, dell'8 ottobre 1952. Non possono

pertanto essere rimosse. La restrizione, che - così come formulata - ritorna inoltre

applicabile per tutto il territorio comunale, è inoltre lesiva del suo diritto

di proprietà, in quanto sproporzionata ed inefficiente.

6.3. La LRL, volta a conseguire una più rigorosa disciplina delle costruzioni

nelle zone immediatamente adiacenti alla riva dei laghi per evitare pregiudizi

irreparabili a punti panoramici di primario valore, era stata varata con

urgenza all'inizio degli anni '60 allo scopo di consentire lo studio e

l'elaborazione degli strumenti pianificatori che disciplinassero le costruzioni

attorno alle rive e ne salvaguardassero le esigenze estetiche (cfr. il relativo

messaggio del 28 marzo 1961, pubbl. in: Raccolta dei verbali del Gran

Consiglio, RVGC, sessione ordinaria autunnale 1961, pag. 145 segg., 446 seg.).

Poiché questi strumenti erano frattanto stati introdotti nella maggior parte dei

comuni ticinesi, contestualmente all'emanazione della LALPT - in vigore dal 13

novembre 1990 - il legislatore ha introdotto nella LRL un nuovo art. 5bis,

giusta cui i disposti di carattere edilizio della LRL stessa non sono

applicabili nei comuni dotati di un piano regolatore, di un piano

particolareggiato o di un piano di utilizzazione approvati. E questo per evitare

incongruenze tra le rispettive regolamentazioni in tutti quei comuni

rivieraschi dotati di un piano regolatore rispondente ai principi del diritto

federale e cantonale (cfr. il relativo messaggio del 31 marzo 1987, pubbl. in:

RVGC, sessione ordinaria primaverile 1990, vol. 2, pag. 794 segg., 824).

6.4. L'insorgente contesta, in limine, la facoltà, per il Consiglio di Stato,

di effettuare d'ufficio una modifica di tale portata del diritto comunale. Ora,

com'è noto, in sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio

di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a

livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità

inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase

LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale, di cui la menzionata disposizione

si pone a tutela. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio

al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che

spettano agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata

d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili

alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare

carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.1, I-2001

n. 17 consid. 4.1. con rinvii).

Nella fattispecie è possibile (ma non è certo) che il comune non si sia posto

il problema della visibilità del lago lungo le strade che lo costeggiano, ma è

altrettanto possibile che avrebbe potuto risolvere questo problema diversamente

da quanto imposto dal Consiglio di Stato. Non si trattava difatti di risolvere

un aspetto che poteva essere disciplinato tramite un'unica, ben precisa normativa,

come quella cantonale, dettata dal Consiglio di Stato: quest'ultima poteva

semmai servire come base di partenza, libero poi il comune di adottarla come

diritto comunale autonomo oppure di modificarla (inasprendola, attenuandola

ecc.) per tenere conto della particolarità dei luoghi dove doveva trovare applicazione

rispettivamente alle specifiche situazioni che si intendevano risolvere. Al

limite, in presenza di giustificati motivi, poteva anche decidere di non

adottarla, eventualmente per certi tratti. Al Consiglio di Stato spettava

piuttosto il compito di verificare se la normativa proposta dal comune fosse congruente

con gli obiettivi del pertinente diritto di rango superiore. Atteso altresì che

non si trattava di un problema che richiedeva tassativamente un'immediata soluzione

(e che peraltro nemmeno è stato immediatamente risolto dalla normativa così

come concepita: il ricorrente, al pari degli altri proprietari, beneficia difatti

della tutela della situazione di fatto!) il Governo avrebbe dunque dovuto

limitarsi ad attirare l'attenzione del comune sulla sua esistenza e sui

principi ancorati nella pertinente legislazione federale e cantonale ed invitare

l'ente locale ad affrontarlo mediante una variante del piano regolatore. Volendo

invece sostituirsi al comune nella definizione di questo oggetto, il Governo ha

indubitabilmente leso l'autonomia di quest'ultimo e l'art. 37 cpv. 1 2a

frase LALPT.

L'art. 54 cpv. 3 NAPR deve dunque essere annullato già per questo motivo. Il

comune viene, di conseguenza, tenuto ad affrontare il problema dell'altezza e

della distanza delle opere di cinta, per quanto concerne la fascia di

territorio compresa tra la strada comunale più prossima al lago e quest'ultimo,

insieme alle varianti elencate nella risoluzione impugnata, cifra 5.2, pag. 119

seg.

6.5. Ma anche prescindendo da questa pregiudiziale, la norma voluta dal Consiglio

di Stato risulta d'acchito viziata sotto un aspetto di merito essenziale, che

ne imporrebbe l'annullamento. In effetti, come rettamente sostiene l'insorgente,

il campo di applicazione della normativa non è circoscritto al territorio

compreso tra la strada comunale più prossima al lago e quest'ultimo ed ancor

meno - come par di capire, sebbene appaia illogico, dalla risoluzione impugnata

(cfr. ris. cit., pag. 68) - alla sola zona speciale della __________. L'art. 54

cpv. 3 NAPR rivendica pertanto applicazione su tutto il territorio comunale,

entrando di conseguenza in conflitto con la residua regolamentazione che

prevede soluzioni divergenti (cfr. segnatamente l'art. 13 cpv. 1 NAPR, relativo

ai muri di cinta). La condanna di questo disposto appare pertanto

imprescindibile.

7. Non

approvazione della zona residenziale semi-intensiva (R4) e di quella

residenziale semi-estensiva (R3) poste all'interno del perimetro di rispetto

della __________

7.1. In considerazione dell'alto valore monumentale e storico, la __________,

cui si è già accennato al considerando precedente, è stata posta sotto

protezione mediante decreto esecutivo del Consiglio di Stato 19 dicembre 1979

(BU 1980, 7) fondato sull'or abrogata legge per la protezione dei monumenti

storici e artistici, del 15 aprile 1946, allo scopo di salvaguardare gli spazi

liberi, che assicurano la visibilità del complesso, come pure di controllare

l'attività edilizia sulle confinati zone edificabili. Il perimetro della zona

di protezione ha forma di rettangolare ed è delimitato a valle dal lago

Verbano, a monte da via Rinaldo Simen, a ovest da via Remorino ed a est dal

torrente Navegna. In applicazione della legge sulla protezione dei beni

culturali, del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), il comune di Minusio è stato

chiamato ad integrare questa zona di protezione nel piano regolatore. Il

perimetro della zona di protezione di questo bene immobile di interesse cantonale

è stato riconosciuto, in questo ambito, quale perimetro di rispetto ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. ris. impugnata, pag. 21 seg., in particolare - su

quest'ultimo aspetto - pag. 21 in fine, 74, 117 seg. e relativo allegato 4).

Questo perimetro comprende, tra l'altro, una superficie di oltre 20'000 mq,

confinante con via Rinaldo Simen, tra il cimitero e le scuole comunali, che il

piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato l'11 gennaio 1984 aveva

assegnato alla zona di espansione del nucleo (zona RCA: residenziale,

commerciale ed amministrativa), caratterizzata - per quello specifico settore -

da un indice di sfruttamento dello 0.6 (negli altri settori era invece dello 0.8),

da un indice di occupazione del 25% e da un'altezza massima degli edifici di 13.50

m(cfr. art. 35 cpv. 3 NAPR 1984). In occasione della revisione il comune ha

proceduto ad una razionalizzazione delle tipologie di zona, abbandonando - tra

l'altro - la zona RCA, che è stata inclusa in quella residenziale intensiva

(R5), tranne che per il comparto qui in discussione, che è stato attribuito

alla zona residenziale semi-intensiva (R4), il cui indice di sfruttamento si

attesta a 0.8.

7.2. Il Governo ha disatteso questo mutamento, ritenendolo anch'esso causa di

disomogeneità territoriale ed inoltre non giustificato in un contesto così

delicato sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico e culturale (cfr. ris.

impugnata, pag. 21 seg., 117). Ha dunque disposto, con conseguenze tutt'altro

che chiare, il mantenimento in vigore di "quanto previsto dal PR

vigente" (cfr. ris. impugnata, ibidem). Il Consiglio di Stato ha poi

ritenuto di applicare queste considerazioni e conclusioni anche ai mapp. 1860 e

3841, pure inclusi nel perimetro di rispetto della __________, precedentemente

assegnati alla zona residenziale particolare (Rp2) e che il comune aveva

proposto di inserire nella zona residenziale semi-estensiva (R3).

7.3. Il ricorrente contesta anche questa decisione. Sostiene, in particolare,

che l'indice di sfruttamento dello 0.6 è palesemente inadeguato per

l'occupazione e l'altezza concessi nelle zone R4 del nuovo piano risp. RCA del

previgente; tanto più che questo parametro non si pone in relazione diretta con

la volumetria degli edifici. Sostiene inoltre che l'indice di sfruttamento di

svariati fondi situati in questo particolare settore è superiore a 0.6.

7.4. In concreto, com'è stato appena spiegato, il comune ha abbandonato le zone

RCA per sostituirle con le zone residenziali intensive (R5), salvo che per

quanto concerne la zona RCA inserita nel perimetro di rispetto della __________,

che qui interessa, che è stata attribuita alla zona residenziale semi-intensiva

(R4). Già in vigenza del vecchio regime a questo settore era stato riservato un

indice di sfruttamento minore rispetto a quello assegnato alle altre zone RCA (0.6

anziché 0.8). Mediante il passaggio ai nuovi azzonamenti il comune ha voluto

mettere in atto l'obiettivo di fondo di densificare moderatamente l'insediamento

(cfr. consid. 6.4.) anche per questo settore, tenendo comunque sia presente la

sua specificità. Quest'ultimo comparto ha difatti visto crescere l'indice di

sfruttamento concesso da 0.6 (zona RCA appositamente prevista per lo stesso dal

piano regolatore approvato l'11 gennaio 1984) a 0.8 [zona residenziale semi-intensiva

(R4) del nuovo piano regolatore]. Le altre zone RCA hanno invece beneficiato di

un aumento dell'indice di sfruttamento da 0.8 a 1, tale l'indice sancito dal

nuovo piano regolatore per le zone residenziali intensive (R5). Tra le

riflessioni che hanno condotto a questo risultato, sia in sede di primo piano

regolatore, sia in quella dell'attuale, vi è motivo di credere che abbiano figurato

anche, ma non solo, considerazioni attinenti alla protezione della __________.

Ciononostante il Consiglio di Stato ha reputato, in buona sostanza, che questo

provvedimento restrittivo non fosse sufficiente per tener conto della

delicatezza dei luoghi, e ha operato un (ulteriore) taglio, vincolando il

comparto al rispetto dell'indice di sfruttamento originario. Ora, il Tribunale

non condivide questo intervento, sostanzialmente inutile ma comunque eccedente

lo stretto necessario per legittimare una limitazione della proprietà privata

allo scopo di proteggere il bene culturale di interesse cantonale in

discussione. In effetti, oltre al contenimento dell'indice di sfruttamento già

praticato dal comune sull'area in oggetto, separata dal complesso della __________

dalla linea ferroviaria, e che sale con una certa pendenza sino a via Rinaldo

Simen, questo bene culturale è ulteriormente tutelato - per quanto concerne il

settore medesimo - dalla presenza di una linea di arretramento delle

costruzioni di 15 m rispetto al tracciato della ferrovia e, inoltre, dal

divieto, all'interno del perimetro di rispetto, di realizzare interventi

suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene

sancita all'art. 22 cpv. 2 LBC. Ora, la protezione del complesso monumentale in

discussione può e deve essere attuata, a questo punto, in primo luogo

attraverso questi specifici strumenti mirati, piuttosto che tentare di ulteriormente

ridurre d'acchito un parametro edilizio di ordine generale ed oltretutto con

funzione ausiliaria (cfr. STA 52.1995.576 del 15 luglio 1996, consid. 4.3,

52.1997.70 del 15 luglio 1997 consid. 4.2.; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1997, ad art. 37 n. 1110 e 1113) come

l'indice di sfruttamento: parametro peraltro già attenuato per tenere conto di

questa finalità, la cui differente quantità in un settore così esteso come

quello in oggetto potrebbe rivelarsi - dandosi il caso - anche di scarsa o

nessuna importanza per la tutela del bene (cfr. nello stesso senso DTF 115 Ia

370 consid. 5). Il sopralluogo esperito dal Tribunale convalida appieno questa

conclusione, laddove in particolare è stata constatata l'edificazione, di

recente approvazione ed ancora in corso, del complesso residenziale al mapp. 1748,

fondo - pure di proprietà del ricorrente - situato immediatamente a monte del

bene, dal quale è separato dalla ferrovia. Questa realizzazione, la più vicina

che potrebbe sorgere verso la __________, disposta lungo la linea di

arretramento di 15 m, dimostra come siano gli ingombri dell'edificio (in

particolare quello verticale, determinato dalla lunghezza della costruzione e

dalla sua altezza) e la sua distanza rispetto al bene protetto - tutti

parametri approvati ed in vigore - a mettere semmai in forse la sua tutela.

Un'ulteriore, generalizzata riduzione dell'indice di sfruttamento, che non si

pone in relazione diretta con tale ingombro e che è indipendente dalla

fissazione della menzionata linea di arretramento, non appare pertanto, in

concreto, indispensabile per proteggere il bene e rappresenta, di conseguenza,

un'indebita ingerenza nelle competenze pianificatorie del comune ed un sacrificio

sproporzionato per i proprietari toccati.

7.5. Su questo oggetto il ricorso dev'essere integralmente accolto. La zona

residenziale semi-intensiva (R4) e quella residenziale semi-estensiva (R3)

poste all'interno del perimetro di protezione della __________ vengono

approvate, così come adottate dal consiglio comunale, con l'indice di

sfruttamento di 0.8 rispettivamente 0.7.

8. Stralcio del

sentiero gravante il mapp. 661

8.1. Da ultimo, il ricorrente sottopone anche al Tribunale la contestazione

della sentiero previsto lungo il mapp. 661, ove insiste la villa R__________:

contestazione sollevata nel ricorso al Consiglio di Stato, che quest'autorità aveva

tuttavia dichiarato irricevibile, in quanto inoltrato tardivamente. L'insorgente

sostiene che questo tema può essere proposto direttamente dinanzi al Tribunale,

poiché il Consiglio di Stato non ha approvato il comparto di __________. La

tesi, analoga a quella già sviluppata in relazione alla modifica dell'art. 50

NAPR (cfr. consid. 5), non regge. In effetti, come pertinentemente ribatte il

comune nelle osservazioni al gravame 18 novembre 2008 (pag. 16), il tracciato

dell'ostato sentiero rappresenta la continuazione, a valle, di un esistente

sentiero pubblico che scende dalla località di Mondacce verso il lago, per cui il

relativo vincolo è la premessa indispensabile per la realizzazione del

completamento di questo percorso, volto a collegare pedonalmente il lago alla

collina. Il sentiero in oggetto ha pertanto origine e giustificazione proprie,

che nulla hanno a vedere con la pianificazione del comparto __________ attraverso

il quale è stato predisposto il suo tracciato.

8.2. Il ricorso, su questo oggetto dev'essere dichiarato irricevibile, in

quanto non sussistono i requisiti di applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. c

LALPT, che legittimerebbero l'insorgente a contestare direttamente dinanzi al

Tribunale il sentiero in oggetto.

9. Nel complesso,

in quanto ricevibile, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La tassa di

giudizio, che dev'essere posta a carico dell'insorgente proporzionalmente al

grado di soccombenza (art. 28 LPamm), è compensata con le ripetibili che lo

Stato è tenuto a versargli, nella misura in cui risulta vittorioso (art. 31

LPamm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 2, 3, 14, 15, 16 LPT; 24 segg. LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto ricevibile, il

ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. La risoluzione

9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione

del piano regolatore del comune di Minusio

è annullata nella misura in cui non approva la zona residenziale

semi-intensiva (R4) e quella residenziale semi-estensiva (R3) poste all'interno

del perimetro di rispetto della __________;

§ Le zone

menzionate sono approvate così come adottate dal consiglio comunale, per quanto

concerne quel settore;

1.2. La risoluzione 19 luglio 2008 (n.

3687) è inoltre annullata nella

misura in cui:

- inserisce

d'ufficio all'art. 33 lett. b cpv. 2 NAPR un abbuono sull'indice di

sfruttamento per attività turistico-alberghiere;

- inserisce

d'ufficio l'art. 54 cpv. 3 NAPR;

§ Il comune viene

tenuto ad affrontare il problema dell'altezza e della distanza delle opere di

cinta, per quanto concerne la fascia di territorio compresa tra la strada comunale

più prossima al lago e quest'ultimo, insieme alle varianti elencate nella

risoluzione impugnata, cifra 5.2, pag. 119 seg.

Considerandi

2.

La tassa

di giudizio è compensata con le ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario