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Decisione

90.2008.51

Decisione prematura, poiché parziale

9 luglio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 13 marzo 2006 il consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione

del piano regolatore. Questa è stata pubblicata nel periodo 23 maggio-21 giugno

2006.

B. Con

impugnativa 23 giugno 2006 CO 2, proprietario del mapp. 2168, ubicato in località

Albaredo, ha contestato dinanzi al Consiglio di Stato la strada di servizio che,

dipartendosi da via Brione, era volta ad urbanizzare le località di Ronco della

Monache, Albaredo e Liscee. L'insorgente ha tuttavia censurato unicamente il

tracciato della diramazione che interessava la sua proprietà, la quale veniva

tagliata in due porzioni dall'impianto.

C. Con

risoluzione 9 luglio 2006 (n. 3687), il Consiglio di Stato ha approvato il

piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte

pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato

d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa,

il Governo ha sospeso l'approvazione della strada in oggetto, per il motivo che

il suo tracciato interessava a più riprese la foresta, senza tuttavia che il

comune avesse promosso la necessaria procedura di dissodamento (cfr. ris. cit.,

pag. 14). Al comune è quindi stato fissato un termine di 12 mesi per completare

la procedura (cfr. ris. cit., pag. 120). Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto

al comune di verificare la necessità di realizzare il tratto finale della strada,

compreso tra il mapp. 2167 ed il mapp. 3111 (località Liscee), a seguito della

recente realizzazione di una strada privata ai mapp. 2199 e 2217. Esso ha invece

d'acchito rifiutato l'approvazione della diramazione, che incideva il mapp.

2168 ed il confinante mapp. 2177, in quanto avrebbe servito due soli fondi,

rendendoli nello stesso tempo inedificabili (cfr. ris. cit., pag. 14 seg., 117).

Il ricorso di RI 1 è stato, di conseguenza, accolto (cfr. ris. cit., pag. 90).

D. a. Con

ricorso 11 settembre 2008 il comune di Minusio impugna la menzionata risoluzione

governativa dinanzi al Tribunale su numerosi oggetti. Tra questi l'ente locale

contesta lo stralcio del braccio di strada che tocca i mapp. 2168 e 2177, in quanto necessario per servire i fondi adiacenti e altresì richiesto da alcuni proprietari

(cfr. ricorso, pag. 24 seg.).

b. Con

gravame 15 settembre 2008 anche i coniugi __________, proprietari del mapp.

2177, si appellano al Tribunale avverso la risoluzione governativa. Essi sostengono

la necessità di realizzare il braccio di strada in oggetto, che permetterebbe

di urbanizzare svariati fondi, e chiedono che il suo tracciato venga spostato

lungo i confini a monte dei mapp. 2168 e 2177.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio,

agente per conto del Governo, chiede la reiezione delle impugnative.

F. In

applicazione degli art. 25 cpv. 1 e 49 cpv. 2 della legge di procedura per le

cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), il giudice

delegato ha notificato il gravame anche a __________ per la presentazione di

una risposta. L'interessato ha postulato il rigetto dell'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio, del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione del

comune senz'altro certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). In merito alla

legittimazione di __________ va invece considerato quanto segue.

1.2. A

norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è

dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro trenta giorni dalla

notificazione. Sono legittimati a ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT) il comune

(lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona

o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche

d'ufficio disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino è pertanto

legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente

inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in

cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del

legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.

La

legittimazione dei ricorrenti è dunque data in applicazione dell'art. 38 cpv. 4

lett. c LALPT, nella misura in cui essi sostengono la necessità di prolungare

l'opera viaria sino ai mapp. 2168 e 2177. La legittimazione va tuttavia loro negata

quando chiedono di spostare il suo tracciato a monte rispetto a quello sancito

a livello comunale. In effetti, per conseguire questo risultato gli insorgenti

avrebbe dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al Consiglio di Stato,

formulando una tale domanda, la deliberazione di adozione del piano regolatore

adottata dal consiglio comune di Minusio. Non avendolo fatto, essi hanno

accettato la soluzione proposta da quest'ultimo: nel loro ricorso al Tribunale

essi possono pertanto postulare unicamente la convalida di questa soluzione,

sconfessata dal Consiglio di Stato. Non sono invece abilitati a proporre una

terza soluzione. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 38 cpv. 4

lett. c LALPT che essi possono vantare ad impugnare la risoluzione governativa

è difatti circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal

legislativo comunale, modificata dal Consiglio di Stato. Per poter disporre di un

interesse legittimo più ampio, che permetterebbe loro di formulare delle

conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o

governativo, RI 1 dovrebbero invece richiamarsi all'ipotesi contemplata

dall'art 38 cpv. 4 lett. b LALPT; ciò che è però loro precluso per il motivo

che non sono previamente insorti dinanzi al Governo contro la deliberazione del

legislativo comunale.

1.3. Con

la riserva di cui sopra, i gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre

essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

LPamm).

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

3.1. Com'è

stato spiegato in fatto, il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione della strada

di servizio che, partendo da via Brione, è finalizzata all'urbanizzazione delle

località di Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee, poiché il suo tracciato attraversava

a tre riprese la foresta, senza però che il comune avesse nel contempo promosso

le necessarie procedure di dissodamento (cfr. ris. cit. pag. 14). Al comune è

quindi stato fissato un termine di 12 mesi per completare la procedura (cfr.

ris. cit., pag. 120). Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto al comune di

verificare la necessità di realizzare il tratto finale della strada, compreso

tra il mapp. 2167 ed il mapp. 3111 (località Liscee). Esso ha infine rifiutato

l'approvazione della diramazione, che incideva il mapp. 2168 (di proprietà del

resistente __________) ed il confinante mapp. 2177 (di proprietà di __________),

in quanto avrebbe servito due soli fondi, rendendoli nello stesso tempo inedificabili

(cfr. ris. cit., pag. 14 seg., 117). Il Governo ha quindi accolto il ricorso di

__________, che censurava questo braccio di strada (cfr. ris. cit., pag. 90).

Ora, tuttavia, giacché l'approvazione del tracciato iniziale della strada era

stato sospesa, il Governo non poteva pronunciarsi su quella di una sua

appendice, tale la diramazione che colpisce i mapp. 2168 e 2177. Volendovi comunque

procedere, esso ha in realtà statuito sulla necessità di un tratto secondario

(e finale) di questa strada, quando non era ancora dato di sapere se questa poteva,

alla fin fine, essere approvata nella sua parte principale (ed iniziale). Del

pari, a causa di questa inopinata decisione, il Tribunale sarebbe obbligato ad

emettere, a sua volta, il proprio giudizio sulla scorta di identiche premesse. Una

decisione in punto a questo braccio di strada non può

invece essere scissa da quella della proposta di pianificazione del complesso

della strada stessa. Se difatti, per avventura, la strada di urbanizzazione in

esame non potesse essere approvata per motivi inerenti il suo tracciato

principale (ad esempio per il mancato conseguimento dei vari permessi di

dissodare l'area forestale), le contestazioni in punto alla necessità del modesto

tratto secondario in oggetto diventerebbero prive di oggetto, poiché questo non

potrebbe comunque sia essere realizzato. Il Governo ha quindi emesso un giudizio

che potrebbe rivelarsi inutile, costringendo nello stesso tempo il Tribunale a

fare altrettanto. La risoluzione governativa di stralcio del tratto di strada

previsto lungo i mapp. 2168 e 2177 costituisce pertanto una decisione

prematura, perché parziale, della proposta di pianificazione dell'intera strada

di servizio di urbanizzazione delle località Ronco

delle Monache, Albaredo e Liscee: tema che dev'essere

invece affrontato e deciso, in una sola volta, nella sua interezza.

3.2

Sulla scorta di quanto precede i ricorsi devono essere accolti - parzialmente -

già per i motivi suddetti. La risoluzione governativa dev'essere dunque annullata

nella misura in cui stralcia il tratto della strada di servizio gravante i

mapp. 2168 e 2177 ed accoglie, in pari tempo, il ricorso 23 giugno 2006 di __________.

Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci su questi due

oggetti al momento dell'approvazione (o meno) dell'intera strada di servizio

relativa alle località Ronco delle Monache, Albaredo e

Liscee.

4.

Il Tribunale

non preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili a favore del

comune, assistito da un legale, sono poste a carico dello Stato (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 37, 38 LALPT; 18, 25, 28, 31, 49, 61

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono

parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. La

risoluzione 19 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio

di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio è annullata nella

misura in cui stralcia il tratto della strada di servizio gravante i mapp. 2168

e 2177 ed accoglie, in pari tempo, il ricorso 23 giugno 2006 di __________.

1.2. Gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci su questi due

oggetti al momento dell'approvazione dell'intera strada di servizio relativa

alle località Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato è tenuto a rifondere fr.

500.- di ripetibili a favore del comune di Minusio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

,

;

a;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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