90.2008.51
Decisione prematura, poiché parziale
9 luglio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
90.2008.51
Data decisione, Autorità:
09.07.2009, TRAM
Titolo:
Decisione prematura, poiché parziale
PIANO REGOLATORE O PR
STRADA
art. 37 LALPT
Incarto n.
90.2008.51
90.2008.46
Lugano
9 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi
a.
b.
11 settembre 2008 del
Comune di Minusio,
patr. da:,
(evasione parziale)
RI 1
contro
la risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio
di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio;
viste le risposte:
- 18 novembre 2008 del
municipio di Minusio,
- 17 dicembre 2008 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 20 aprile 2009 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 13 marzo 2006 il consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione
del piano regolatore. Questa è stata pubblicata nel periodo 23 maggio-21 giugno
2006.
B. Con
impugnativa 23 giugno 2006 CO 2, proprietario del mapp. 2168, ubicato in località
Albaredo, ha contestato dinanzi al Consiglio di Stato la strada di servizio che,
dipartendosi da via Brione, era volta ad urbanizzare le località di Ronco della
Monache, Albaredo e Liscee. L'insorgente ha tuttavia censurato unicamente il
tracciato della diramazione che interessava la sua proprietà, la quale veniva
tagliata in due porzioni dall'impianto.
C. Con
risoluzione 9 luglio 2006 (n. 3687), il Consiglio di Stato ha approvato il
piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte
pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato
d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa,
il Governo ha sospeso l'approvazione della strada in oggetto, per il motivo che
il suo tracciato interessava a più riprese la foresta, senza tuttavia che il
comune avesse promosso la necessaria procedura di dissodamento (cfr. ris. cit.,
pag. 14). Al comune è quindi stato fissato un termine di 12 mesi per completare
la procedura (cfr. ris. cit., pag. 120). Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto
al comune di verificare la necessità di realizzare il tratto finale della strada,
compreso tra il mapp. 2167 ed il mapp. 3111 (località Liscee), a seguito della
recente realizzazione di una strada privata ai mapp. 2199 e 2217. Esso ha invece
d'acchito rifiutato l'approvazione della diramazione, che incideva il mapp.
2168 ed il confinante mapp. 2177, in quanto avrebbe servito due soli fondi,
rendendoli nello stesso tempo inedificabili (cfr. ris. cit., pag. 14 seg., 117).
Il ricorso di RI 1 è stato, di conseguenza, accolto (cfr. ris. cit., pag. 90).
D. a. Con
ricorso 11 settembre 2008 il comune di Minusio impugna la menzionata risoluzione
governativa dinanzi al Tribunale su numerosi oggetti. Tra questi l'ente locale
contesta lo stralcio del braccio di strada che tocca i mapp. 2168 e 2177, in quanto necessario per servire i fondi adiacenti e altresì richiesto da alcuni proprietari
(cfr. ricorso, pag. 24 seg.).
b. Con
gravame 15 settembre 2008 anche i coniugi __________, proprietari del mapp.
2177, si appellano al Tribunale avverso la risoluzione governativa. Essi sostengono
la necessità di realizzare il braccio di strada in oggetto, che permetterebbe
di urbanizzare svariati fondi, e chiedono che il suo tracciato venga spostato
lungo i confini a monte dei mapp. 2168 e 2177.
E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio,
agente per conto del Governo, chiede la reiezione delle impugnative.
F. In
applicazione degli art. 25 cpv. 1 e 49 cpv. 2 della legge di procedura per le
cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), il giudice
delegato ha notificato il gravame anche a __________ per la presentazione di
una risposta. L'interessato ha postulato il rigetto dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio, del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione del
comune senz'altro certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). In merito alla
legittimazione di __________ va invece considerato quanto segue.
1.2. A
norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro trenta giorni dalla
notificazione. Sono legittimati a ricorrere (art. 38 cpv. 4 LALPT) il comune
(lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
d'ufficio disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino è pertanto
legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente
inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in
cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del
legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di
approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.
La
legittimazione dei ricorrenti è dunque data in applicazione dell'art. 38 cpv. 4
lett. c LALPT, nella misura in cui essi sostengono la necessità di prolungare
l'opera viaria sino ai mapp. 2168 e 2177. La legittimazione va tuttavia loro negata
quando chiedono di spostare il suo tracciato a monte rispetto a quello sancito
a livello comunale. In effetti, per conseguire questo risultato gli insorgenti
avrebbe dovuto preliminarmente impugnare dinanzi al Consiglio di Stato,
formulando una tale domanda, la deliberazione di adozione del piano regolatore
adottata dal consiglio comune di Minusio. Non avendolo fatto, essi hanno
accettato la soluzione proposta da quest'ultimo: nel loro ricorso al Tribunale
essi possono pertanto postulare unicamente la convalida di questa soluzione,
sconfessata dal Consiglio di Stato. Non sono invece abilitati a proporre una
terza soluzione. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 38 cpv. 4
lett. c LALPT che essi possono vantare ad impugnare la risoluzione governativa
è difatti circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal
legislativo comunale, modificata dal Consiglio di Stato. Per poter disporre di un
interesse legittimo più ampio, che permetterebbe loro di formulare delle
conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o
governativo, RI 1 dovrebbero invece richiamarsi all'ipotesi contemplata
dall'art 38 cpv. 4 lett. b LALPT; ciò che è però loro precluso per il motivo
che non sono previamente insorti dinanzi al Governo contro la deliberazione del
legislativo comunale.
1.3. Con
la riserva di cui sopra, i gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre
essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
LPamm).
Considerandi
2.
2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
3.1. Com'è
stato spiegato in fatto, il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione della strada
di servizio che, partendo da via Brione, è finalizzata all'urbanizzazione delle
località di Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee, poiché il suo tracciato attraversava
a tre riprese la foresta, senza però che il comune avesse nel contempo promosso
le necessarie procedure di dissodamento (cfr. ris. cit. pag. 14). Al comune è
quindi stato fissato un termine di 12 mesi per completare la procedura (cfr.
ris. cit., pag. 120). Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto al comune di
verificare la necessità di realizzare il tratto finale della strada, compreso
tra il mapp. 2167 ed il mapp. 3111 (località Liscee). Esso ha infine rifiutato
l'approvazione della diramazione, che incideva il mapp. 2168 (di proprietà del
resistente __________) ed il confinante mapp. 2177 (di proprietà di __________),
in quanto avrebbe servito due soli fondi, rendendoli nello stesso tempo inedificabili
(cfr. ris. cit., pag. 14 seg., 117). Il Governo ha quindi accolto il ricorso di
__________, che censurava questo braccio di strada (cfr. ris. cit., pag. 90).
Ora, tuttavia, giacché l'approvazione del tracciato iniziale della strada era
stato sospesa, il Governo non poteva pronunciarsi su quella di una sua
appendice, tale la diramazione che colpisce i mapp. 2168 e 2177. Volendovi comunque
procedere, esso ha in realtà statuito sulla necessità di un tratto secondario
(e finale) di questa strada, quando non era ancora dato di sapere se questa poteva,
alla fin fine, essere approvata nella sua parte principale (ed iniziale). Del
pari, a causa di questa inopinata decisione, il Tribunale sarebbe obbligato ad
emettere, a sua volta, il proprio giudizio sulla scorta di identiche premesse. Una
decisione in punto a questo braccio di strada non può
invece essere scissa da quella della proposta di pianificazione del complesso
della strada stessa. Se difatti, per avventura, la strada di urbanizzazione in
esame non potesse essere approvata per motivi inerenti il suo tracciato
principale (ad esempio per il mancato conseguimento dei vari permessi di
dissodare l'area forestale), le contestazioni in punto alla necessità del modesto
tratto secondario in oggetto diventerebbero prive di oggetto, poiché questo non
potrebbe comunque sia essere realizzato. Il Governo ha quindi emesso un giudizio
che potrebbe rivelarsi inutile, costringendo nello stesso tempo il Tribunale a
fare altrettanto. La risoluzione governativa di stralcio del tratto di strada
previsto lungo i mapp. 2168 e 2177 costituisce pertanto una decisione
prematura, perché parziale, della proposta di pianificazione dell'intera strada
di servizio di urbanizzazione delle località Ronco
delle Monache, Albaredo e Liscee: tema che dev'essere
invece affrontato e deciso, in una sola volta, nella sua interezza.
3.2
Sulla scorta di quanto precede i ricorsi devono essere accolti - parzialmente -
già per i motivi suddetti. La risoluzione governativa dev'essere dunque annullata
nella misura in cui stralcia il tratto della strada di servizio gravante i
mapp. 2168 e 2177 ed accoglie, in pari tempo, il ricorso 23 giugno 2006 di __________.
Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci su questi due
oggetti al momento dell'approvazione (o meno) dell'intera strada di servizio
relativa alle località Ronco delle Monache, Albaredo e
Liscee.
4.
Il Tribunale
non preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili a favore del
comune, assistito da un legale, sono poste a carico dello Stato (art. 31
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 37, 38 LALPT; 18, 25, 28, 31, 49, 61
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi sono
parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. La
risoluzione 19 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio
di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio è annullata nella
misura in cui stralcia il tratto della strada di servizio gravante i mapp. 2168
e 2177 ed accoglie, in pari tempo, il ricorso 23 giugno 2006 di __________.
1.2. Gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché si pronunci su questi due
oggetti al momento dell'approvazione dell'intera strada di servizio relativa
alle località Ronco delle Monache, Albaredo e Liscee.
2.Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato è tenuto a rifondere fr.
500.- di ripetibili a favore del comune di Minusio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
,
;
a;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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