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Decisione

90.2008.55

Computo dell'altezza degli attici

8 luglio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, residente a __________, è proprietario dei mapp. 822 e 3404 di

Minusio.

B. Nella

seduta del 13 marzo 2006 il consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione

del piano regolatore.

C. a. Con

risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687), il Consiglio di Stato ha approvato il

piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune

proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine

modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui

interessa, il Governo ha negato l'approvazione dell'art. 12 cpv. 1 delle norme

di attuazione (NAPR), giusta cui, a determinate condizioni, gli attici e le

mansarde non venivano computate nell'altezza dell'edificio, ritenendolo contrario

alle prescrizioni sull'altezza degli edifici contenuti nella legge edilizia

cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1; cfr. ris. cit., pag. 72, 118).

b. Il 22 luglio successivo il municipio di __________ ha pubblicato

presso l'ufficio tecnico comunale, nel periodo 18 agosto-16 settembre 2008, le

modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la

menzionata risoluzione.

D. a. Con

ricorso 11 settembre 2008 il comune di Minusio impugna la menzionata risoluzione

governativa dinanzi al Tribunale su numerosi oggetti. Tra questi l'ente locale

contesta la non approvazione - e il conseguente

stralcio - da parte del Consiglio di Stato della menzionata disposizione. Il

ricorrente afferma che l'art. 12 cpv. 1 NAPR, che riprende un principio già collaudato,

ancorato all'art. 23 delle NAPR previgenti (NAPR 1984) e praticato anche in

altri comuni, è indispensabile, in quanto i terreni di Minusio presentano una

pendenza medio/forte. La possibilità di realizzare l'attico oltre l'altezza

dell'edificio è inoltre ammessa da Adelio Scolari ed era stata ritenuta

legittima anche da questo Tribunale nella sentenza 52.2006.16 del 4 aprile 2006,

riferita all'applicazione dell'art. 23 delle NAPR 1984. La norma, legittima e

utile, dev'essere pertanto confermata; la non approvazione è pertanto lesiva

dell'autonomia di cui il comune fruisce in materia di pianificazione del

territorio.

b. Con

gravame 16 settembre 2008 pure __________ si appella al Tribunale avverso la

risoluzione governativa su questo stesso oggetto. Anche questo insorgente sostiene,

con argomenti analoghi a quelli del comune, la bontà dell'art. 12 cpv. 1 NAPR,

che esso chiede venga - di conseguenza - approvato.

E. La Divisione

dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio,

agente per conto del Governo, chiede la reiezione di entrambe le impugnative.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio, del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei

ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. a e c rispettivamente LALPT). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere

decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con

pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della

pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di

utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori

(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.

1.

LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle

altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). Le norme di attuazione del

piano regolatore - che costituiscono una delle componenti, con carattere

vincolante, dello stesso (art. 26 LALPT) - stabiliscono invece, tra l'altro, le

regole generali sull'utilizzazione e sull'edificabilità del suolo ed inoltre le

regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola

zona (art. 29 cpv. 1 lett. a e b LALPT).

4.

4.1. Giusta

l'art. 43 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992.

(RLE; RL 7.1.2.1.1), gli attici sono computati nell'altezza degli edifici.

La norma ha un tenore analogo a quello dell'art. 9 dell'abrogato regolamento

della legge edilizia del 22 gennaio 1974. Il principio enunciato all'art. 43

RLE non esclude tuttavia la possibilità, per i comuni, di prevedere una normativa

secondo cui gli attici possono essere aggiunti all'altezza dell'edificio (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1225 ad art. 40/41

LE) e, pertanto, essere eretti oltre quest'ultima. In altre parole i comuni possono

derogare alla regola istituita dal diritto cantonale all'art. 43 RLE, che ritorna,

di conseguenza, applicabile a titolo sussidiario, ovvero in difetto di una normativa

comunale che vi deroghi. L'art. 43 RLE costituisce difatti una prescrizione d'esecuzione

degli art. 40 seg. LE: disposizioni che stabiliscono il modo di misurare l'altezza

degli edifici, in assenza di specifiche disposizioni comunali (in questo senso anche

lo Scolari, op. cit., n. 1291 ad

art. 40/41 LE).

4.2

Il

comune di Minusio ha sfruttato la menzionata possibilità già in vigenza del

piano regolatore approvato dal Governo l'11 gennaio 1984 ed integrato da successive

varianti, mediante l'adozione dell'art. 21 cpv. 3 NAPR 1984, secondo cui:

"Gli attici e le mansarde non sono

computati nell'altezza alla condizione che l'ingombro massimo della costruzione

sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde con un'inclinazione

del 50%."

Questa

normativa, approvata, incontestata ed applicata da anni per quanto concerne gli

attici in particolare, anche da parte di questo Tribunale (cfr. in particolare

STA 52.2006.16 del 4 aprile 2006 consid. 3), è stata semplicemente ripresa ed

affinata nel nuovo piano regolatore all'art. 12 cpv. 1 NAPR, che recita:

"Gli attici e le mansarde non sono

computati nell'altezza dell'edificio, a condizione che l'ingombro massimo della

costruzione sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a due falde con

un'inclinazione del 50% misurata dall'altezza dell'edificio. Tale facoltà è

limitata ad un piano. La pendenza del 50% è considerata a partire dal filo di

facciata."

La norma,

impostasi nella pratica edilizia del comune ricorrente e prevista anche dagli

ordinamenti edilizi di altri comuni della regione, permette di tener conto

della pendenza dei terreni della località e consente la realizzazione di abitazioni

di pregio e di volumi articolati.

Sia soggiunto, per completezza, che per quanto

concerne l'altezza degli edifici, le mansarde, così come originariamente intese

(realizzate cioè mediante l'apposita esecuzione del tetto a falde con due

differenti pendenze), poco diffuse nel nostro Cantone, possono essere senz'altro

assimilate agli attici. Appare comunque difficilmente immaginabile che, nella

pratica, possano essere realizzate delle mansarde di tale indole, caratterizzate

da una notevole pendenza delle falde (quasi verticale) nella parte perimetrale

dell'edificio, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 NAPR: determinante è

comunque che lo possano essere teoricamente (mediante la riduzione della superficie

della mansarda), con ciò intendendo giuridicamente. Quando invece, com'è più frequente

nel nostro Cantone, con mansarda ci si riferisce piuttosto a locali destinati

alla residenza ricavati semplicemente dai solai posti sotto le falde (esistenti)

del tetto (che non mutano la pendenza), l'altezza dell'edificio dev'essere misurata

al filo superiore del cornicione di gronda (Scolari,

op. cit., ibidem).

4.3

Contrariamente

a quanto ha creduto il Governo, l'art. 12 cpv. 1 NAPR non è dunque contrario

alla legislazione edilizia cantonale. Non approvandolo il Consiglio di Stato

Governo ha pertanto disatteso la possibilità, concessa al comune di Minusio

dalla normativa di rango superiore, di far capo - mediante autonoma determinazione

- a questa interessante possibilità di regolamentare le modalità di

sfruttamento del territorio edificabile, violando in tal modo il diritto (art.

37.

LALPT; 61 LPamm).

5.

La

risoluzione impugnata deve dunque essere annullata su questo oggetto e l'art.

12.

cpv. 1 NAPR approvato così come adottato dal consiglio comunale di Minusio.

6.

Il

Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Lo

Stato rifonderà ai ricorrenti, assisiti da legali, delle adeguate ripetibili

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 29, 37, 38 LALPT; 40, 41 LE, 43

RLE; 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione 19 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio

di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio è annullata nella

misura in cui non approva l'art. 12 cpv. 1 NAPR.

1.2. l'art.

12 cpv. 1 NAPR è approvato così come adottato dal consiglio comunale di Minusio

nella seduta 13 marzo aprile 2006.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato è tenuto a rifondere fr.

500.- di ripetibili ciascuno al comune di Minusio ed __________

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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