90.2008.55
Computo dell'altezza degli attici
8 luglio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
90.2008.55
Data decisione, Autorità:
08.07.2009, TRAM
Titolo:
Computo dell'altezza degli attici
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 43 RLE
Incarto n.
90.2008.55
90.2008.46
Lugano
8 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi
a.
b.
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di Minusio;
viste le risposte:
- 18 novembre 2008 del
municipio di Minusio,
- 17 dicembre 2008 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, residente a __________, è proprietario dei mapp. 822 e 3404 di
Minusio.
B. Nella
seduta del 13 marzo 2006 il consiglio comunale di Minusio ha adottato la revisione
del piano regolatore.
C. a. Con
risoluzione 9 luglio 2008 (n. 3687), il Consiglio di Stato ha approvato il
piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune
proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine
modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui
interessa, il Governo ha negato l'approvazione dell'art. 12 cpv. 1 delle norme
di attuazione (NAPR), giusta cui, a determinate condizioni, gli attici e le
mansarde non venivano computate nell'altezza dell'edificio, ritenendolo contrario
alle prescrizioni sull'altezza degli edifici contenuti nella legge edilizia
cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1; cfr. ris. cit., pag. 72, 118).
b. Il 22 luglio successivo il municipio di __________ ha pubblicato
presso l'ufficio tecnico comunale, nel periodo 18 agosto-16 settembre 2008, le
modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la
menzionata risoluzione.
D. a. Con
ricorso 11 settembre 2008 il comune di Minusio impugna la menzionata risoluzione
governativa dinanzi al Tribunale su numerosi oggetti. Tra questi l'ente locale
contesta la non approvazione - e il conseguente
stralcio - da parte del Consiglio di Stato della menzionata disposizione. Il
ricorrente afferma che l'art. 12 cpv. 1 NAPR, che riprende un principio già collaudato,
ancorato all'art. 23 delle NAPR previgenti (NAPR 1984) e praticato anche in
altri comuni, è indispensabile, in quanto i terreni di Minusio presentano una
pendenza medio/forte. La possibilità di realizzare l'attico oltre l'altezza
dell'edificio è inoltre ammessa da Adelio Scolari ed era stata ritenuta
legittima anche da questo Tribunale nella sentenza 52.2006.16 del 4 aprile 2006,
riferita all'applicazione dell'art. 23 delle NAPR 1984. La norma, legittima e
utile, dev'essere pertanto confermata; la non approvazione è pertanto lesiva
dell'autonomia di cui il comune fruisce in materia di pianificazione del
territorio.
b. Con
gravame 16 settembre 2008 pure __________ si appella al Tribunale avverso la
risoluzione governativa su questo stesso oggetto. Anche questo insorgente sostiene,
con argomenti analoghi a quelli del comune, la bontà dell'art. 12 cpv. 1 NAPR,
che esso chiede venga - di conseguenza - approvato.
E. La Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio,
agente per conto del Governo, chiede la reiezione di entrambe le impugnative.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio, del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei
ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. a e c rispettivamente LALPT). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere
decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di
procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Considerandi
2.
2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con
pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1.
LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle
altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). Le norme di attuazione del
piano regolatore - che costituiscono una delle componenti, con carattere
vincolante, dello stesso (art. 26 LALPT) - stabiliscono invece, tra l'altro, le
regole generali sull'utilizzazione e sull'edificabilità del suolo ed inoltre le
regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola
zona (art. 29 cpv. 1 lett. a e b LALPT).
4.
4.1. Giusta
l'art. 43 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992.
(RLE; RL 7.1.2.1.1), gli attici sono computati nell'altezza degli edifici.
La norma ha un tenore analogo a quello dell'art. 9 dell'abrogato regolamento
della legge edilizia del 22 gennaio 1974. Il principio enunciato all'art. 43
RLE non esclude tuttavia la possibilità, per i comuni, di prevedere una normativa
secondo cui gli attici possono essere aggiunti all'altezza dell'edificio (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1225 ad art. 40/41
LE) e, pertanto, essere eretti oltre quest'ultima. In altre parole i comuni possono
derogare alla regola istituita dal diritto cantonale all'art. 43 RLE, che ritorna,
di conseguenza, applicabile a titolo sussidiario, ovvero in difetto di una normativa
comunale che vi deroghi. L'art. 43 RLE costituisce difatti una prescrizione d'esecuzione
degli art. 40 seg. LE: disposizioni che stabiliscono il modo di misurare l'altezza
degli edifici, in assenza di specifiche disposizioni comunali (in questo senso anche
lo Scolari, op. cit., n. 1291 ad
art. 40/41 LE).
4.2
Il
comune di Minusio ha sfruttato la menzionata possibilità già in vigenza del
piano regolatore approvato dal Governo l'11 gennaio 1984 ed integrato da successive
varianti, mediante l'adozione dell'art. 21 cpv. 3 NAPR 1984, secondo cui:
"Gli attici e le mansarde non sono
computati nell'altezza alla condizione che l'ingombro massimo della costruzione
sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde con un'inclinazione
del 50%."
Questa
normativa, approvata, incontestata ed applicata da anni per quanto concerne gli
attici in particolare, anche da parte di questo Tribunale (cfr. in particolare
STA 52.2006.16 del 4 aprile 2006 consid. 3), è stata semplicemente ripresa ed
affinata nel nuovo piano regolatore all'art. 12 cpv. 1 NAPR, che recita:
"Gli attici e le mansarde non sono
computati nell'altezza dell'edificio, a condizione che l'ingombro massimo della
costruzione sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a due falde con
un'inclinazione del 50% misurata dall'altezza dell'edificio. Tale facoltà è
limitata ad un piano. La pendenza del 50% è considerata a partire dal filo di
facciata."
La norma,
impostasi nella pratica edilizia del comune ricorrente e prevista anche dagli
ordinamenti edilizi di altri comuni della regione, permette di tener conto
della pendenza dei terreni della località e consente la realizzazione di abitazioni
di pregio e di volumi articolati.
Sia soggiunto, per completezza, che per quanto
concerne l'altezza degli edifici, le mansarde, così come originariamente intese
(realizzate cioè mediante l'apposita esecuzione del tetto a falde con due
differenti pendenze), poco diffuse nel nostro Cantone, possono essere senz'altro
assimilate agli attici. Appare comunque difficilmente immaginabile che, nella
pratica, possano essere realizzate delle mansarde di tale indole, caratterizzate
da una notevole pendenza delle falde (quasi verticale) nella parte perimetrale
dell'edificio, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 NAPR: determinante è
comunque che lo possano essere teoricamente (mediante la riduzione della superficie
della mansarda), con ciò intendendo giuridicamente. Quando invece, com'è più frequente
nel nostro Cantone, con mansarda ci si riferisce piuttosto a locali destinati
alla residenza ricavati semplicemente dai solai posti sotto le falde (esistenti)
del tetto (che non mutano la pendenza), l'altezza dell'edificio dev'essere misurata
al filo superiore del cornicione di gronda (Scolari,
op. cit., ibidem).
4.3
Contrariamente
a quanto ha creduto il Governo, l'art. 12 cpv. 1 NAPR non è dunque contrario
alla legislazione edilizia cantonale. Non approvandolo il Consiglio di Stato
Governo ha pertanto disatteso la possibilità, concessa al comune di Minusio
dalla normativa di rango superiore, di far capo - mediante autonoma determinazione
- a questa interessante possibilità di regolamentare le modalità di
sfruttamento del territorio edificabile, violando in tal modo il diritto (art.
37.
LALPT; 61 LPamm).
5.
La
risoluzione impugnata deve dunque essere annullata su questo oggetto e l'art.
12.
cpv. 1 NAPR approvato così come adottato dal consiglio comunale di Minusio.
6.
Il
Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Lo
Stato rifonderà ai ricorrenti, assisiti da legali, delle adeguate ripetibili
(art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 29, 37, 38 LALPT; 40, 41 LE, 43
RLE; 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la
risoluzione 19 luglio 2008 (n. 3687) con cui il Consiglio
di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Minusio è annullata nella
misura in cui non approva l'art. 12 cpv. 1 NAPR.
1.2. l'art.
12 cpv. 1 NAPR è approvato così come adottato dal consiglio comunale di Minusio
nella seduta 13 marzo aprile 2006.
2.Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato è tenuto a rifondere fr.
500.- di ripetibili ciascuno al comune di Minusio ed __________
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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