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Decisione

90.2008.60

Zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico

11 gennaio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali ne attestino la verosimile realizzazione. Non basta quindi limitarsi a

spiegare che nel comune la popolazione anziana è di molto superiore alla media

cantonale e che la lista di attesa per essere ospitati nella struttura per

persone anziane di Brissago, cui fanno capo i residenti di Ronco s. Ascona, si

fa sempre più lunga: allegazioni agevolmente dimostrabili e sulla cui bontà il

Tribunale non ha peraltro motivo di dubitare. Non basta nemmeno illustrare come

si vorrebbe concepire la struttura in oggetto. Bisogna, in più, rendere concretamente

plausibile la capacità, per l'ente locale, di potere prima o poi effettivamente

soddisfare l'affermata esigenza di un tale istituto, avuto riguardo segnatamente

alle conseguenze economiche legate alla sua realizzazione: aspetto questo che

implica anche la verifica della possibilità di conseguire dei sussidi in applicazione

della pertinente legislazione relativa alle attività sociali a favore di queste

persone. Ora, però, la costruzione della struttura in oggetto non è presa in considerazione,

come invece impone l'art. 30 LALPT, nel programma di realizzazione: componente

obbligatoria del piano regolatore a tenore dell'art. 26 LALPT, che costituisce

in buona sostanza un preventivo di massima degli interventi a carico dell'ente

pubblico, volto a dimostrare la sostenibilità finanziaria di questo strumento e,

di conseguenza, l'attuabilità dei relativi vincoli (cfr. diffusamente la

sentenza del Tribunale federale 1P/121.2004 del 24 settembre 2004, consid. 2.4,

che avalla e tutela la giurisprudenza di questo Tribunale). Quest'ultimo

documento contempla difatti solo i costi per l'esproprio dei 4'810 mq di

terreno necessario, di cui 4'597 mq di proprietà della ricorrente (cfr. doc.

cit., allegato A8.1 al rapporto di pianificazione; cfr. inoltre allegato A7.2).

Quanto è stato considerato per l'istituto per

anziani deve valere a maggior ragione per le non meglio individuate, numerose infrastrutture

turistiche (campi da tennis, piscina, locali espositivi, zona di svago e

d'incontro culturale e per rappresentazioni), elencate oltretutto, per la prima

volta, dal municipio e parimenti ignorate nel programma di realizzazione, le

Considerandi

quali dovrebbero oltretutto trovare spazio a titolo eventuale nell'area in

oggetto, accanto alla casa di riposo, tenuto conto del notevole spazio a disposizione.

6.

6.1. Il

ricorso dev'essere pertanto accolto, quantomeno parzialmente, già perché il

comune non ha dimostrato in maniera sufficiente il bisogno di dover vincolare i

fondi della ricorrente per la realizzazione della casa di riposo e di eventuali

altri infrastrutture sportive. In assenza di questa dimostrazione l'istituzione

di questo vincolo non appare sorretta da un interesse pubblico preponderante.

Non è, pertanto, nemmeno necessario procedere all'esame della proporzionalità

del provvedimento.

6.2

Non

spetta tuttavia al Tribunale, che non è un'autorità di pianificazione, di assegnare

una nuova funzione al territorio interessato. La domanda dell'insorgente di attribuire

i suoi fondi alla zona residenziale estensiva (RE) dev'essere, di conseguenza,

disattesa. Come vuole la regola generale questo compito compete al consiglio

comunale di Ronco s. Ascona, dietro proposta del municipio; la relativa

deliberazione dovrà successivamente conseguire l'avallo del Governo.

6.3

Rimane

beninteso riservato il diritto, per il comune, di riproporre l'annullata pianificazione,

se del caso con le tutte modifiche che riterrà di dover apportare, giustificando

compiutamente la necessità di vincolare i terreni della ricorrente, onde soddisfare

i requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità del provvedimento.

A tutela degli interessi di quest'ultima viene di conseguenza fissato al comune

un termine di 5 anni dalla crescita in giudicato del presente giudizio per

riproporre e conseguire la sanzione, da parte del Governo, dell'annullata

pianificazione, ritenuto che in caso di non approvazione entro quel termine, da

parte del Consiglio di Stato, del controverso vincolo o di successivo suo nuovo

annullamento da parte delle istanze giudiziarie di ricorso, il diritto del comune

di vincolare per questi scopi pubblici i fondi della ricorrente decade

definitivamente.

7.

Il comune

può essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 LPAmm), ma

non può sottrarsi all'obbligo di rifondere alla ricorrente, assistita da un avvocato,

delle adeguate ripetibili (art. 31 LPAmm), a valere per entrambe le istanze di

ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. La risoluzione 10

settembre 2008 (n. 4624) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la

revisione del piano regolatore del comune di Ronco s. Ascona è annullata nella

misura in cui approva l'imposizione del vincolo di area per edifici e infrastrutture

turistiche e casa di riposo (EP4) a carico dei mapp. 770, 771 e 774;

1.2. Al comune è fissato un

termine di 5 anni per eventualmente riproporre e conseguire l'approvazione dell'annullata

pianificazione, alle condizioni vincolanti specificate al consid. 6.3.

2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di Ronco s.

Ascona è

tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 3'000.-- per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

,

patr. da:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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