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Decisione

90.2008.61

Zona di pianificazione cantonale: salvaguardia della pianificazione per un comparto a forte attrazione di centri commerciali, denotante problemi di viabilità, urbanistici e ambientali

29 settembre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art. 33

cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,

salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento

pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e

soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

3.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita all'art. 26 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera (Cost., RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio di

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già

rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi

pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo

giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati,

il Consiglio di Stato ha la competenza di adottare dei provvedimenti a salvaguardia

di obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione

dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni

locali. L'operato del Governo è senz'altro sorretto da una valida base legale.

4.L'interesse pubblico a una misura di protezione della pianificazione

presuppone una seria intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento

pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b in fine; Alexander Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27); questo significa che deve

sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano d’utilizzazione

(piano regolatore a livello comunale) sia all’impiego transitorio dello

strumento della zona di pianificazione (Alexander

Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25

seg.). Il grado di concretizzazione di questa

intenzione non dev'essere tuttavia necessariamente elevato, specialmodo quando

il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dallEsecutivo,

che di principio non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Alexander Ruch, op. cit., ad art.

27 n. 27 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 457).

5. Nel caso

concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in narrativa,

la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da parte del

Cantone e dei comuni interessati della presenza di marcati segnali di costante

e progressivo deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e

ambientale che tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a

scapito quindi della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a

detrimento delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve

difatti sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt’oggi, dal profilo

edificatorio, sia in termini di disponibilità di terreni, sia di infrastrutture

dismesse, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli, ritenuto il

potenziale concesso dai piani regolatori in vigore. Il forte richiamo e

l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT, evidenzia

dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi effetti pregiudizievoli

(paralisi della viabilità, degrado della qualità urbanistica e dell'aria),

ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in altri comparti del Cantone a

destinazione commerciale, che presentano analoghe caratteristiche territoriali

e funzionali (cfr. ad esempio, Pian Scairolo e Piana di San Martino).

Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte sfuggite di mano,

risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con l'impiego di

rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici interessati. Peraltro,

la situazione della viabilità nel Piano di Magadino è già allo stato attuale

critica. A tale proposito, non va difatti trascurato che il comparto in parola

lambisce e si estende a nord del tracciato della strada cantonale

Camorino-Quartino, che attraversa il piano sulla sponda sinistra e che gli

funge d'accesso. Bocciato in votazione popolare il 30 settembre 2007 il credito

per la progettazione del collegamento stradale A2-A13, la cosiddetta

"variante '95", i problemi legati alla viabilità si concentrano e

vanno a gravare senza rimedio un tronco della strada cantonale determinante per

garantire la connessione tra il Locarnese e il Gambarogno con il resto del Cantone.

Gli importanti ed evidenti interessi regionali e cantonali in gioco non possono

tollerare di essere compromessi anche dagli effetti di una pianificazione

locale, come quelle attuali di Sant'Antonino e Cadenazzo per le attività

lavorative, atta ad aggravare indiscriminatamente il problema viario esistente.

Già soltanto per questo motivo, esse necessitano di essere modificate. Malgrado

l'insorgente sottostimi la situazione ambientale in cui versa il comparto,

anche lo stato dell'aria necessita di essere attentamente valutato in un

contesto di sistemazione complessiva nelle sue diverse componenti territoriali

e funzionali. Come rettamente adduce la Divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità, i commerci insediati nel comparto di riferimento hanno un

influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità dell'aria, giacché,

rispetto al tracciato dei vicini assi viari (strada cantonale Camorino-Quartino

e autostrada A2), contribuiscono in modo rilevante al superamento del limite

d'immissione per il diossido d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale valore medio annuo, fissato

nell'allegato 7 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre

1985 (OIAt; RS 814.318.142.1). Difatti, le rilevazioni di NO2 (cfr. Rapporto 2007 sulla qualità

dell'aria, pag. 62) effettuate dal campionatore passivo situato all'incirca nel

centro della zona commerciale di riferimento, precisamente a lato dello stabile

la Rotonda, attestano un valore medio annuo d'immissione per il 2007

sensibilmente superiore (33 µg/m3) a quelli rilevati sulla strada

cantonale (25 µg/m3). D'altra parte, la continua e

crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo comparto ha messo in

luce come un approccio al singolo progetto, in occasione della procedura per il

rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da un esame d'impatto ambientale,

non consenta una valutazione complessiva della situazione ambientale e viaria

Considerandi

dell'intero settore di riferimento e del suo contesto. Da ciò, la necessità,

più che condivisibile, viste le problematiche evocate in ingresso, di

affrontare la questione dal profilo pianificatorio. Allo scopo di porre rimedio

a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla scorta delle competenze

acquisite in materia di insediamenti commerciali in questi ultimi vent'anni, il

Cantone, nell'ambito della revisione generale del piano direttore, ha messo a

punto la scheda R8, relativa ai grandi generatori di traffico – GGT, che

identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente in grado di accogliere

nuovi centri commerciali di una certa dimensione. Scopo precipuo della scheda

R8 è di concentrare i GGT in aree potenzialmente idonee a livello cantonale, in

modo tale di dar luogo a una pianificazione di tipo essenzialmente positivo,

che esclude quindi, salvo eccezioni, questo genere di insediamenti da tutto il

resto del territorio cantonale. In queste aree, tra cui quella qui all'esame,

dovranno essere definiti limiti di contenibilità ammissibili in funzione di

adeguati criteri funzionali (viari), ambientali e urbanistici, per il dettaglio

dei quali si rimanda al testo della suddetta scheda di piano direttore. Questi

criteri fungono anche da indirizzi chiave per l'impostazione della

pianificazione dell'utilizzazione che dovrà seguire e, come tali, a questo

stadio, bastano ad assodare l'intenzione pianificatoria e l'interesse pubblico

a mutare l'ordinamento vigente. Intenzione pianificatoria, peraltro,

chiaramente supportata dalle affermazioni degli esecutivi dei comuni di

Sant'Antonino e Cadenazzo (cfr. rispettive risposte 14 gennaio 2008),

interessati dalla zona di pianificazione. La rilevanza

sul piano territoriale dell'intervento allo studio, soprattutto perché riguarda

comprensori attribuiti dalle pianificazioni locali alle zone edificabili,

richiede di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che

potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo

svolgimento. È questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata

che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.

6.

Accertato

l'interesse pubblico alla modifica delle pianificazioni comunali in oggetto, la

violazione del principio della stabilità dei piani risulta priva di fondamento,

fermo restando che in riferimento ad un piano regolatore, quale quello del

comune di Sant'Antonino, approvato in prima battuta il 18 maggio 1977 e in seconda

fase il 5 novembre 1980, possa esserci ancora spazio per addurre questo tipo di

censura (art. 41 cpv. 1 LALPT). Certo, l'insorgente rileva che il legislativo

comunale ha adottato nella seduta del 14 luglio 2008 la revisione generale del

piano regolatore. Ora, questa pianificazione è ancora pendente per approvazione

davanti al Consiglio di Stato, il quale dovrà semmai verificare se essa si

armonizza con gli intendimenti perseguiti dalla zona di pianificazione.

Comunque sia, il processo pianificatorio tutelato dalla misura in

contestazione, che deve essere necessariamente condotto in maniere unitaria,

non riguarda soltanto il territorio di Sant'Antonino, bensì anche quello di Cadenazzo,

che dispone attualmente di una pianificazione anch'essa assai vetusta, entrata

in vigore il 13 dicembre 1989.

7.

Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se, per rapporto

alle circostanze concrete, la zona di pianificazione risulta ragionevole,

idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente

l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). Se così fosse,

questa misura violerebbe il principio della proporzionalità.

7.1

A

tale proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi

di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell’avversata

zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli

insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni interessati. Il

comparto così circoscritto forma difatti un’unità omogenea dal profilo sia

territoriale, che funzionale, di cui i fondi della ricorrente, situati in

posizione quasi centrale, fanno parte integrante e sono direttamente

interessati dalle problematiche che investono l’intero comprensorio di riferimento.

In particolare, proprio perché non ancora edificati, i mapp. 655, 667 e 944 RFD

Cadenazzo e 397 RFD Sant'Antonino contribuiscono senz’altro ad incidere

sull’assetto e la funzionalità della programmata pianificazione salvaguardata

dalla misura in contestazione. Pianificazione che, va ricordato, il

provvedimento contestato deve innanzitutto garantire escludendo intralci di

sorta, senza che a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se

le superfici dell’insorgente, ora bloccate, verranno e in quale misura

effettivamente toccate. Di conseguenza, il limite della zona di pianificazione

non appare eccedere queste previsioni, né al Tribunale, in queste condizioni, è

consentito d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare

le implicazioni.

7.2

Ciò

detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento

pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci

dubbi. È questo lo strumento eletto per simili evenienze. Occorre tuttavia distinguere

l'idoneità del provvedimento stesso da quella dell'ordinamento pianificatorio

da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui la ricorrente avversa

l'ordinamento pianificatorio in fieri, le sue censure non sono ammissibili in

questa sede, in quanto premature: sarà eventualmente nel corso della procedura

di adozione della pianificazione allo studio, che essa potrà proporre

osservazioni in merito e, se del caso, adire le vie di ricorso. La misura prevista,

come in parte già evidenziato in precedenza, oltre ad essere idonea, è pure

necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi nel caso

specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale importanza, per di

più di valenza regionale, con apprezzabili superfici ancora libere da

edificazioni, e in riferimento ai problemi appurati, non si vede infatti come

il processo pianificatorio in atto possa essere adeguatamente tutelato, concedendo

ai proprietari un uso libero ed immediato, che vada di principio oltre lo stato

attuale d'utilizzazione dei fondi. Nella ponderazione degli interessi si deve

in questo caso tener conto che la zona di pianificazione serve a proteggere la

definizione dell'assetto territoriale di una porzione importante del Piano di Magadino,

che non può essere vanificata dagli inconvenienti che potrebbero derivarne al

singolo caso. Va inoltre ricordato che un elemento di proporzionalità è già

insito negli effetti stessi della zona di pianificazione, che non vieta sic et

simpliciter qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce soltanto che un

intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento,

che soltanto in un caso concreto potrà essere valutato dall'autorità

competente, conforme o in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione,

a seconda del grado di definizione raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre

di un vincolo i cui effetti sono limitati nel tempo e considerando l'importanza

della pianificazione da salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore

dell'interesse pubblico. Di conseguenza, la zona di pianificazione è

proporzionata al sacrificio imposto alla ricorrente.

8.

In

conclusione, la zona di pianificazione all’esame risulta nel suo complesso sorretta

da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e

rispettosa del principio della proporzionalità. Di conseguenza, il ricorso deve

essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere

poste a carico della ricorrente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 26, 36 Cost. fed., 27 LPT, 41, 58 segg. LALPT, 8, 13 segg. LPAmb,

allegato 7 OIAt, 18, 28 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 2'000.- (duemila).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

,

__________

__________ a;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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