90.2008.61
Zona di pianificazione cantonale: salvaguardia della pianificazione per un comparto a forte attrazione di centri commerciali, denotante problemi di viabilità, urbanistici e ambientali
29 settembre 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2008.61
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, TRAM
Titolo:
Zona di pianificazione cantonale: salvaguardia della pianificazione per un comparto a forte attrazione di centri commerciali, denotante problemi di viabilità, urbanistici e ambientali
INQUINAMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
STABILITÀ DEL PIANO
TRAFFICO
ZONA DI PIANIFICAZIONE CANTONALE O ZP CANTONALE
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 41 LALPT
art. 58 agg. 64 LALPT
art. 8 LPAMB
art. 13 LPAMB
art. 18 LPAMM
art. 28 LPAMM
art. 21 LPT
art. 27 LPT
Incarto n.
90.2008.61
Lugano
29 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2008 della
RI 1
patr. da: PR 1 ,
contro
la risoluzione 19 agosto 2008 (n. 4101), con cui il
Consiglio di Stato ha istituito una zona di pianificazione cantonale
riguardante i comuni di Sant'Antonino e Cadenazzo (area industriale-commerciale);
viste le risposte:
- 12 gennaio 2009 della
Divisione dello sviluppo territoriale,
- 14 gennaio 2009 del
municipio di Sant'Antonino,
- 14 gennaio 2009 del
municipio di Cadenazzo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A cavallo
del territorio giurisdizionale dei comuni di Sant'Antonino e di Cadenazzo,
delimitata a nord dal tracciato ferroviario e a sud dalla strada cantonale, si
estende una vasta area, che è stata riservata dai rispettivi piani regolatori
principalmente all’inse-diamento delle attività a carattere artigianale,
commerciale ed industriale. Questo comparto ha conosciuto in questi ultimi decenni
uno sviluppo marcato di queste tipologie insediative, con particolare riferimento
alla funzione commerciale, al punto tale che, si è rilevato, ha determinato ad
un aumento importante del traffico indotto e del conseguente carico ambientale.
Considerata la necessità di risolvere questi problemi, con risoluzione 19 agosto
2008, il Consiglio di Stato ha adottato una zona di pianificazione a
salvaguardia di una pianificazione per l’insieme del comparto, che potrà essere
attuata attraverso la modifica dei piani regolatori dei due comuni oppure per
mezzo dell'adozione di una pianificazione intercomunale o, ancora, tramite un
piano di utilizzazione cantonale. Tale pianificazione si prefigge l'obiettivo
di mettere a punto un ordinamento territoriale-urbanistico complessivo più
confacente per lo sviluppo sostenibile dal profilo viario ed ambientale di un
comparto importante per la regione, come quello interessato, attraverso la
determinazione della contenibilità della zona per quanto riguarda
l'insediamento dei grandi generatori di traffico (in seguito, GGT). Nel
perimetro della zona di pianificazione (cfr. planimetria 1:2'000, giugno 2008),
della durata di 5 anni, è vietato dunque ogni intervento che possa rendere più
ardua la pianificazione dell’utilizzazione futura. In particolare, non è
ammesso l’insediamento di nuovi edifici ed impianti o altri interventi e misure
che possono generare un forte aggravio sulla viabilità locale e cantonale e sul
carico ambientale, così come lo sviluppo di quelli esistenti. In aggiunta alle
condizioni generali testé esposte, la scheda descrittiva assoggetta le istanze
edilizie ad una limitazione circa il numero massimo dei movimenti: di regola,
il tetto massimo per ogni progetto è fissato in 200 movimenti veicolari
giornalieri per le attività commerciali di vendita e in 100 movimenti
giornalieri per le attività logistiche. Non saranno in ogni caso rilasciate
licenze edilizie per le grandi superfici di vendita ai sensi dell’art. 71a della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1; cfr. scheda descrittiva,
cifra 3, pag. 8).
B. La zona di
pianificazione che concerne il comprensorio territoriale del comune di
Sant'Antonino ha incluso, in località Lischedi, i mapp. 127, 133, 397 e 1'541,
fra di loro confinanti, tutti di proprietà della RI 1. A questa proprietaria appartengono pure i mapp. 651, 655, 667 e 944, ubicati in località Lischedi,
nel territorio del comune di Cadenazzo, anch'essi ricompresi nel perimetro
della zona di pianificazione. Il mapp. 127 RFD Sant'Antonino presenta una
superficie di 31'394 mq, su cui insiste, unitamente al limitrofo mapp. 651 RFD
Cadenazzo, di 28'469 mq di superficie, un imponente edificio adibito a centro
spazi espositivi e di vendita. Per quanto riguarda gli altri fondi ubicati nel
territorio di Sant'Antonino, il mapp. 133 presenta una superficie di 42'166 mq,
su cui sorge una costruzione a destinazione commerciale. Il mapp. 397 presenta
una superficie prativa di 1'358 mq, mentre il mapp. 1'541, di 3'387 mq di
superficie, è edificato con uno stabile ed alcuni manufatti. Per quanto
riguarda il comprensorio di Cadenazzo, oltre al già menzionato mapp. 651, il
mapp. 655, di 20'0001 mq di superficie, ospita un paio di capannoni, una
tettoia e un vasto piazzale, mentre i mapp. 667, di 18'907 mq, e 944, di 11'775
mq, presentano una superficie sgombra da edificazioni.
C. Con ricorso
23 ottobre 2008, la RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendo, in via principale,
l’annullamento integrale della zona di pianificazione e, in via subordinata,
che la domanda di costruzione relativa ai mapp. 655 e 944 sia dichiarata compatibile
alla zona di pianificazione in contestazione e fatto ordine al municipio di
Cadenazzo di evadere in tal senso la domanda inerente l'edificazione di un
centro commerciale. In ogni caso, la ricorrente chiede l'accertamento dei
presupposti per la richiesta di indennizzo, quale espropriazione materiale. A
sostegno della sua impugnativa, l'insorgente ritiene il provvedimento cantonale
qui in discussione non sorretto da un valido interesse pubblico e lesivo del
principio della proporzionalità. Innanzitutto la zona di pianificazione
risulterebbe inutile. Difatti, il comprensorio all'esame dispone di una
pianificazione in vigore da decenni, che già regolamenterebbe in modo ottimale
la questione relativa ai grandi centri commerciali, con precise norme assai
restrittive. Tutto questo, unito al fatto che nell'ambito della procedura per
il rilascio della licenza edilizia, i servizi specialistici cantonali licenziano
preavvisi severi, puntuali e circostanziati, rispettivamente che alla domanda
di costruzione viene solitamente accluso un rapporto di impatto ambientale,
sarebbe sufficiente per scongiurare tutti quei problemi, assunti a fondamento del
provvedimento in contestazione, per i quali non occorrerebbe quindi modificare
la pianificazione vigente. Peraltro, gli evocati problemi viari e ambientali
non sembrerebbero, a mente dell'insorgente, né esistenti, tanto meno di natura
tale da imporre una zona di pianificazione. In generale, dal profilo della
violazione del principio della proporzionalità, la ricorrente fa notare che la
domanda di costruzione, da essa inoltrata per un centro commerciale ai mapp.
655 e 944 RFD Cadenazzo e per la quale avrebbe già investito una considerevole
somma di denaro, rischierebbe di essere sospesa per almeno 5 anni, visti gli
effetti della zona di pianificazione. Questo lasso di tempo si andrebbe ad
addizionare, oltretutto in un comparto da sempre destinato all'insediamento di
GGT, ai precedenti effetti del provvedimento di salvaguardia della pianificazione
istituito per la strada di collegamento A2-A13, che aveva bloccato
l'edificabilità di alcuni dei suoi terreni per 7 anni. A tale proposito,
l'insorgente ritiene che sussistano gli estremi per un indennizzo per
espropriazione materiale. Da ultimo, la ricorrente sostiene che, per quanto
concerne il tema del disciplinamento delle attività commerciali, il piano
regolatore di Sant'Antonino, proprio perché sottoposto recentemente ad una
revisione generale, andrebbe già nella direzione indicata dagli indirizzi pianificatori
elencati nella contestata zona di pianificazione. Pertanto, nella fattispecie, oltre
a difettare la necessità di modificare la pianificazione, si verrebbe a
configurare implicitamente una violazione del principio della sicurezza
giuridica e della stabilità del piano.
D. La Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità e i municipi di Sant'Antonino e di
Cadenazzo postulano il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che
verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 64 cpv. 1 LALPT),
il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente
certa (art. 64 cpv. 2 LALPT). Le domande relative alle questioni d'accertamento
dei presupposti per l'espropriazione materiale e al rilascio della licenza
edilizia per un nuovo centro commerciale, esulando da questa procedura, sono
dunque inammissibili. Ferma questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine.
1.2. Il
ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione
dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed
è sufficientemente nota a questo Tribunale. Considerati i termini delle questioni
poste a giudizio, un'udienza ed un sopralluogo in contraddittorio non appaiono
peraltro indispensabili, tanto meno l'acquisizione agli atti dell'incarto
relativo al rilascio della licenza edilizia inerente la ristrutturazione del __________
__________ __________, né di quello inerente la domanda di costruzione per un
nuovo centro commerciale ai mapp. 655 e 944.
2. 2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 legge federale sulla pianificazione del territorio del
22 giugno 1979 (LPT, RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono
essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione
per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito
intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di
istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o
problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1),
ed in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La
zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal
municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo
può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi
della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come
per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT).
Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del
provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della
zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione
dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente
oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione
(art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua
pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque
non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri
due il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).
2.2. In
sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990
n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto
di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente
da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale
dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità
durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid.
4d; 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Alexander
Ruch, Kommentar RPG, ad art. 27 n.
21). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può
essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà
effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio
potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la
pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur
condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a
tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della
proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata
distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti
della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per
Fatti
i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art. 33
cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,
salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento
pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e
soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
3.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita all'art. 26 Costituzione federale della Confederazione
Svizzera (Cost., RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata
da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio di
proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già
rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi
pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo
giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati,
il Consiglio di Stato ha la competenza di adottare dei provvedimenti a salvaguardia
di obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione
dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni
locali. L'operato del Governo è senz'altro sorretto da una valida base legale.
4.L'interesse pubblico a una misura di protezione della pianificazione
presuppone una seria intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento
pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b in fine; Alexander Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27); questo significa che deve
sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano d’utilizzazione
(piano regolatore a livello comunale) sia all’impiego transitorio dello
strumento della zona di pianificazione (Alexander
Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25
seg.). Il grado di concretizzazione di questa
intenzione non dev'essere tuttavia necessariamente elevato, specialmodo quando
il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dallEsecutivo,
che di principio non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione
che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Alexander Ruch, op. cit., ad art.
27 n. 27 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 457).
5. Nel caso
concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in narrativa,
la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da parte del
Cantone e dei comuni interessati della presenza di marcati segnali di costante
e progressivo deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e
ambientale che tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a
scapito quindi della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a
detrimento delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve
difatti sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt’oggi, dal profilo
edificatorio, sia in termini di disponibilità di terreni, sia di infrastrutture
dismesse, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli, ritenuto il
potenziale concesso dai piani regolatori in vigore. Il forte richiamo e
l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT, evidenzia
dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi effetti pregiudizievoli
(paralisi della viabilità, degrado della qualità urbanistica e dell'aria),
ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in altri comparti del Cantone a
destinazione commerciale, che presentano analoghe caratteristiche territoriali
e funzionali (cfr. ad esempio, Pian Scairolo e Piana di San Martino).
Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte sfuggite di mano,
risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con l'impiego di
rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici interessati. Peraltro,
la situazione della viabilità nel Piano di Magadino è già allo stato attuale
critica. A tale proposito, non va difatti trascurato che il comparto in parola
lambisce e si estende a nord del tracciato della strada cantonale
Camorino-Quartino, che attraversa il piano sulla sponda sinistra e che gli
funge d'accesso. Bocciato in votazione popolare il 30 settembre 2007 il credito
per la progettazione del collegamento stradale A2-A13, la cosiddetta
"variante '95", i problemi legati alla viabilità si concentrano e
vanno a gravare senza rimedio un tronco della strada cantonale determinante per
garantire la connessione tra il Locarnese e il Gambarogno con il resto del Cantone.
Gli importanti ed evidenti interessi regionali e cantonali in gioco non possono
tollerare di essere compromessi anche dagli effetti di una pianificazione
locale, come quelle attuali di Sant'Antonino e Cadenazzo per le attività
lavorative, atta ad aggravare indiscriminatamente il problema viario esistente.
Già soltanto per questo motivo, esse necessitano di essere modificate. Malgrado
l'insorgente sottostimi la situazione ambientale in cui versa il comparto,
anche lo stato dell'aria necessita di essere attentamente valutato in un
contesto di sistemazione complessiva nelle sue diverse componenti territoriali
e funzionali. Come rettamente adduce la Divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità, i commerci insediati nel comparto di riferimento hanno un
influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità dell'aria, giacché,
rispetto al tracciato dei vicini assi viari (strada cantonale Camorino-Quartino
e autostrada A2), contribuiscono in modo rilevante al superamento del limite
d'immissione per il diossido d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale valore medio annuo, fissato
nell'allegato 7 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre
1985 (OIAt; RS 814.318.142.1). Difatti, le rilevazioni di NO2 (cfr. Rapporto 2007 sulla qualità
dell'aria, pag. 62) effettuate dal campionatore passivo situato all'incirca nel
centro della zona commerciale di riferimento, precisamente a lato dello stabile
la Rotonda, attestano un valore medio annuo d'immissione per il 2007
sensibilmente superiore (33 µg/m3) a quelli rilevati sulla strada
cantonale (25 µg/m3). D'altra parte, la continua e
crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo comparto ha messo in
luce come un approccio al singolo progetto, in occasione della procedura per il
rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da un esame d'impatto ambientale,
non consenta una valutazione complessiva della situazione ambientale e viaria
Considerandi
dell'intero settore di riferimento e del suo contesto. Da ciò, la necessità,
più che condivisibile, viste le problematiche evocate in ingresso, di
affrontare la questione dal profilo pianificatorio. Allo scopo di porre rimedio
a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla scorta delle competenze
acquisite in materia di insediamenti commerciali in questi ultimi vent'anni, il
Cantone, nell'ambito della revisione generale del piano direttore, ha messo a
punto la scheda R8, relativa ai grandi generatori di traffico – GGT, che
identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente in grado di accogliere
nuovi centri commerciali di una certa dimensione. Scopo precipuo della scheda
R8 è di concentrare i GGT in aree potenzialmente idonee a livello cantonale, in
modo tale di dar luogo a una pianificazione di tipo essenzialmente positivo,
che esclude quindi, salvo eccezioni, questo genere di insediamenti da tutto il
resto del territorio cantonale. In queste aree, tra cui quella qui all'esame,
dovranno essere definiti limiti di contenibilità ammissibili in funzione di
adeguati criteri funzionali (viari), ambientali e urbanistici, per il dettaglio
dei quali si rimanda al testo della suddetta scheda di piano direttore. Questi
criteri fungono anche da indirizzi chiave per l'impostazione della
pianificazione dell'utilizzazione che dovrà seguire e, come tali, a questo
stadio, bastano ad assodare l'intenzione pianificatoria e l'interesse pubblico
a mutare l'ordinamento vigente. Intenzione pianificatoria, peraltro,
chiaramente supportata dalle affermazioni degli esecutivi dei comuni di
Sant'Antonino e Cadenazzo (cfr. rispettive risposte 14 gennaio 2008),
interessati dalla zona di pianificazione. La rilevanza
sul piano territoriale dell'intervento allo studio, soprattutto perché riguarda
comprensori attribuiti dalle pianificazioni locali alle zone edificabili,
richiede di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che
potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo
svolgimento. È questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata
che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.
6.
Accertato
l'interesse pubblico alla modifica delle pianificazioni comunali in oggetto, la
violazione del principio della stabilità dei piani risulta priva di fondamento,
fermo restando che in riferimento ad un piano regolatore, quale quello del
comune di Sant'Antonino, approvato in prima battuta il 18 maggio 1977 e in seconda
fase il 5 novembre 1980, possa esserci ancora spazio per addurre questo tipo di
censura (art. 41 cpv. 1 LALPT). Certo, l'insorgente rileva che il legislativo
comunale ha adottato nella seduta del 14 luglio 2008 la revisione generale del
piano regolatore. Ora, questa pianificazione è ancora pendente per approvazione
davanti al Consiglio di Stato, il quale dovrà semmai verificare se essa si
armonizza con gli intendimenti perseguiti dalla zona di pianificazione.
Comunque sia, il processo pianificatorio tutelato dalla misura in
contestazione, che deve essere necessariamente condotto in maniere unitaria,
non riguarda soltanto il territorio di Sant'Antonino, bensì anche quello di Cadenazzo,
che dispone attualmente di una pianificazione anch'essa assai vetusta, entrata
in vigore il 13 dicembre 1989.
7.
Fondata
sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se, per rapporto
alle circostanze concrete, la zona di pianificazione risulta ragionevole,
idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente
l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). Se così fosse,
questa misura violerebbe il principio della proporzionalità.
7.1
A
tale proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi
di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell’avversata
zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli
insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni interessati. Il
comparto così circoscritto forma difatti un’unità omogenea dal profilo sia
territoriale, che funzionale, di cui i fondi della ricorrente, situati in
posizione quasi centrale, fanno parte integrante e sono direttamente
interessati dalle problematiche che investono l’intero comprensorio di riferimento.
In particolare, proprio perché non ancora edificati, i mapp. 655, 667 e 944 RFD
Cadenazzo e 397 RFD Sant'Antonino contribuiscono senz’altro ad incidere
sull’assetto e la funzionalità della programmata pianificazione salvaguardata
dalla misura in contestazione. Pianificazione che, va ricordato, il
provvedimento contestato deve innanzitutto garantire escludendo intralci di
sorta, senza che a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se
le superfici dell’insorgente, ora bloccate, verranno e in quale misura
effettivamente toccate. Di conseguenza, il limite della zona di pianificazione
non appare eccedere queste previsioni, né al Tribunale, in queste condizioni, è
consentito d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare
le implicazioni.
7.2
Ciò
detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento
pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci
dubbi. È questo lo strumento eletto per simili evenienze. Occorre tuttavia distinguere
l'idoneità del provvedimento stesso da quella dell'ordinamento pianificatorio
da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui la ricorrente avversa
l'ordinamento pianificatorio in fieri, le sue censure non sono ammissibili in
questa sede, in quanto premature: sarà eventualmente nel corso della procedura
di adozione della pianificazione allo studio, che essa potrà proporre
osservazioni in merito e, se del caso, adire le vie di ricorso. La misura prevista,
come in parte già evidenziato in precedenza, oltre ad essere idonea, è pure
necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi nel caso
specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale importanza, per di
più di valenza regionale, con apprezzabili superfici ancora libere da
edificazioni, e in riferimento ai problemi appurati, non si vede infatti come
il processo pianificatorio in atto possa essere adeguatamente tutelato, concedendo
ai proprietari un uso libero ed immediato, che vada di principio oltre lo stato
attuale d'utilizzazione dei fondi. Nella ponderazione degli interessi si deve
in questo caso tener conto che la zona di pianificazione serve a proteggere la
definizione dell'assetto territoriale di una porzione importante del Piano di Magadino,
che non può essere vanificata dagli inconvenienti che potrebbero derivarne al
singolo caso. Va inoltre ricordato che un elemento di proporzionalità è già
insito negli effetti stessi della zona di pianificazione, che non vieta sic et
simpliciter qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce soltanto che un
intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento,
che soltanto in un caso concreto potrà essere valutato dall'autorità
competente, conforme o in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione,
a seconda del grado di definizione raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre
di un vincolo i cui effetti sono limitati nel tempo e considerando l'importanza
della pianificazione da salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore
dell'interesse pubblico. Di conseguenza, la zona di pianificazione è
proporzionata al sacrificio imposto alla ricorrente.
8.
In
conclusione, la zona di pianificazione all’esame risulta nel suo complesso sorretta
da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e
rispettosa del principio della proporzionalità. Di conseguenza, il ricorso deve
essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere
poste a carico della ricorrente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
gli art. 26, 36 Cost. fed., 27 LPT, 41, 58 segg. LALPT, 8, 13 segg. LPAmb,
allegato 7 OIAt, 18, 28 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La
ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 2'000.- (duemila).
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
,
__________
__________ a;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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