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Decisione

90.2008.62

Zona di pianificazione cantonale: salvaguardia della pianificazione per un comparto a forte attrazione di centri commerciali, denotante problemi di viabilità, urbanistici e ambientali

29 settembre 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art. 33

cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,

salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento

pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e

soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

3.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita all'art. 26 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera (Cost., RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio di

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già

rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi

pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo

giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati,

il Consiglio di Stato ha la competenza di adottare dei provvedimenti a salvaguardia

di obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione

dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni

locali. L'operato del Governo è senz'altro sorretto da una valida base legale.

4.L'interesse pubblico a una misura di protezione della pianificazione

presuppone una seria intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento

pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b in fine; Alexander Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27); questo significa che deve

sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano d’utilizzazione

(piano regolatore a livello comunale) sia all’impiego transitorio dello

strumento della zona di pianificazione (Alexander

Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25

seg.). Il grado di concretizzazione di questa

intenzione non dev'essere tuttavia necessariamente elevato, specialmodo quando

il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'Esecutivo,

che di principio non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Alexander Ruch, op. cit., ad art.

27 n. 27 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 457).

5. Nel caso

concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in narrativa,

la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da parte del

Cantone e dei comuni interessati della presenza di marcati segnali di costante

e progressivo deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e

ambientale che tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a

scapito quindi della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a

detrimento delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve

difatti sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt’oggi, dal profilo

edificatorio, sia in termini di disponibilità di terreni, sia di infrastrutture

dismesse, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli, ritenuto il

potenziale concesso dai piani regolatori in vigore. Il forte richiamo e

l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT, evidenzia

dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi effetti

pregiudizievoli (paralisi della viabilità, degrado della qualità urbanistica e

dell'aria), ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in altri comparti

del Cantone a destinazione commerciale, che presentano analoghe caratteristiche

territoriali e funzionali (cfr. ad esempio, Pian Scairolo e Piana di San

Martino). Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte sfuggite

di mano, risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con l'impiego

di rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici interessati. Peraltro,

la situazione della viabilità nel Piano di Magadino è già allo stato attuale

critica. A tale proposito, non va difatti trascurato che il comparto in parola

lambisce e si estende a nord del tracciato della strada cantonale

Camorino-Quartino, che attraversa il piano sulla sponda sinistra e che gli

funge d'accesso. Bocciato in votazione popolare il 30 settembre 2007 il credito

per la progettazione del collegamento stradale A2-A13, la cosiddetta

"variante '95", i problemi legati alla viabilità si concentrano e

vanno a gravare senza rimedio un tronco della strada cantonale determinante per

garantire la connessione tra il Locarnese e il Gambarogno con il resto del Cantone.

Gli importanti ed evidenti interessi regionali e cantonali in gioco non possono

tollerare di essere compromessi anche dagli effetti di una pianificazione

locale, come quelle attuali di Sant'Antonino e Cadenazzo per le attività

lavorative, atta ad aggravare indiscriminatamente il problema viario esistente.

Già soltanto per questo motivo, esse necessitano di essere modificate. Malgrado

le insorgenti sottostimino la situazione ambientale in cui versa il comparto,

anche lo stato dell'aria necessita di essere attentamente valutato in un

contesto di sistemazione complessiva nelle sue diverse componenti territoriali

e funzionali. Come rettamente adduce la Divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità, i commerci insediati nel comparto di riferimento hanno un

influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità dell'aria, giacché,

rispetto al tracciato dei vicini assi viari (strada cantonale Camorino-Quartino

e autostrada A2), contribuiscono in modo rilevante al superamento del limite

d'immissione per il diossido d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale

valore medio annuo, fissato nell'allegato 7 dell'ordinanza contro

l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1).

Difatti, le rilevazioni di NO2 (cfr. Rapporto 2007 sulla qualità dell'aria, pag. 62) effettuate

dal campionatore passivo situato all'incirca nel centro della zona commerciale

di riferimento, precisamente a lato dello stabile la Rotonda, attestano un

valore medio annuo d'immissione per il 2007 sensibilmente superiore (33 µg/m3) a quelli rilevati sulla strada

cantonale (25 µg/m3). D'altra

parte, la continua e crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo comparto

ha messo in luce come un approccio al singolo progetto, in occasione della

procedura per il rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da un

esame d'impatto ambientale, non consenta una valutazione complessiva della

Considerandi

situazione ambientale e viaria dell'intero settore di riferimento e del suo

contesto. Da ciò, la necessità, più che condivisibile, viste le problematiche

evocate in ingresso, di affrontare la questione dal profilo pianificatorio. Allo

scopo di porre rimedio a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla

scorta delle competenze acquisite in materia di insediamenti commerciali in

questi ultimi vent'anni, il Cantone, nell'ambito della revisione generale del

piano direttore, ha messo a punto la scheda R8, relativa ai grandi generatori

di traffico – GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente

in grado di accogliere nuovi centri commerciali di una certa dimensione. Scopo

precipuo della scheda R8 è di concentrare i GGT in aree potenzialmente idonee a

livello cantonale, in modo tale di dar luogo a una pianificazione di tipo

essenzialmente positivo, che esclude quindi, salvo eccezioni, questo genere di

insediamenti da tutto il resto del territorio cantonale. In queste aree, tra

cui quella qui all'esame, dovranno essere definiti limiti di contenibilità

ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali (viari), ambientali e

urbanistici, per il dettaglio dei quali si rimanda al testo della suddetta

scheda di piano direttore. Questi criteri fungono anche da indirizzi chiave per

l'impostazione della pianificazione dell'utilizzazione che dovrà seguire e,

come tali, a questo stadio, bastano ad assodare l'intenzione pianificatoria e

l'interesse pubblico a mutare l'ordinamento vigente. Intenzione pianificatoria,

peraltro, chiaramente supportata dalle affermazioni degli esecutivi dei comuni

di Sant'Antonino e Cadenazzo (cfr. rispettive risposte 14 gennaio 2008),

interessati dalla zona di pianificazione. La rilevanza

sul piano territoriale dell'intervento allo studio, soprattutto perché riguarda

comprensori attribuiti dalle pianificazioni locali alle zone edificabili,

richiede di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che

potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo

svolgimento. È questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata

che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.

6.

Accertato

l'interesse pubblico alla modifica delle pianificazioni comunali in oggetto, la

violazione del principio della stabilità dei piani risulta priva di fondamento,

fermo restando che in riferimento ad un piano regolatore, quale quello del

comune di Sant'Antonino, approvato in prima battuta il 18 maggio 1977 e in seconda

fase il 5 novembre 1980, possa esserci ancora spazio per addurre questo tipo di

censura (art. 41 cpv. 1 LALPT). Certo, le ricorrenti rilevano che il

legislativo comunale ha adottato nella seduta del 14 luglio 2008 la revisione

generale del piano regolatore. Ora, questa pianificazione è ancora pendente per

approvazione davanti al Consiglio di Stato, il quale dovrà semmai verificare se

essa si armonizza con gli intendimenti perseguiti dalla zona di pianificazione.

Comunque sia, il processo pianificatorio tutelato dalla misura in

contestazione, che deve essere necessariamente condotto in maniere unitaria,

non riguarda soltanto il territorio di Sant'Antonino, bensì anche quello di Cadenazzo,

che dispone attualmente di una pianificazione anch'essa assai vetusta, entrata

in vigore il 13 dicembre 1989.

7.

Fondata sotto

il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se, per rapporto alle

circostanze concrete, la zona di pianificazione risulta ragionevole, idonea e necessaria;

segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il

principio della proporzionalità.

7.1

A

tale proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi

di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell’avversata

zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli

insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni interessati. Il

comparto così circoscritto forma difatti un’unità omogenea dal profilo sia

territoriale, che funzionale, di cui i fondi delle ricorrenti, situati in

posizione centrale, fanno parte integrante e sono direttamente interessati

dalle problematiche che investono l’intero comprensorio di riferimento. In

particolare, proprio perché non ancora edificati o completamente costruiti, i

mapp. 150, 1229, 1907 e 1933 contribuiscono senz’altro ad incidere sull’assetto

e la funzionalità della programmata pianificazione salvaguardata dalla misura

in contestazione. Pianificazione che, va ricordato, il provvedimento contestato

deve innanzitutto garantire escludendo intralci di sorta, senza che a questo

stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se le superfici delle insorgenti,

ora bloccate, verranno e in quale misura effettivamente toccate. Di conseguenza,

il limite della zona di pianificazione non appare eccedere queste previsioni,

né al Tribunale, in queste condizioni, è consentito d'intervenire con

correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni.

7.2

Ciò

detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento

pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci

dubbi. È questo lo strumento d'elezione per simili evenienze. Occorre tuttavia

distinguere l'idoneità del provvedimento stesso da quella dell'ordinamento

pianificatorio da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui le

ricorrenti avversano l'ordinamento pianificatorio in fieri, le loro censure non

sono ammissibili in questa sede, in quanto premature: sarà eventualmente nel

corso della procedura di adozione della pianificazione allo studio, che esse

potranno proporre osservazioni in merito e, se del caso, adire le vie di

ricorso. La misura prevista, come in parte già evidenziato in precedenza, oltre

ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi

nel caso specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale

importanza, per di più di valenza regionale, con apprezzabili superfici ancora

libere da edificazioni, e in riferimento ai problemi appurati, non si vede

infatti come il processo pianificatorio in atto possa essere adeguatamente

tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed immediato, che vada di

principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei fondi. Nella ponderazione

degli interessi si deve in questo caso tener conto che la zona di pianificazione

serve a proteggere la definizione dell'assetto territoriale di una porzione

importante del Piano di Magadino, non può essere vanificata dagli inconvenienti

che potrebbero derivarne al singolo caso. Va inoltre ricordato che un elemento

di proporzionalità è già insito negli effetti stessi della zona di

pianificazione, che non vieta sic et simpliciter qualsiasi iniziativa

edificatoria, ma impedisce soltanto che un intervento possa rendere più ardua

la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento, che soltanto in un caso

concreto potrà essere valutato dall'autorità competente, conforme o in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di definizione

raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre di un vincolo i cui effetti sono

limitati nel tempo e considerando l'importanza della pianificazione da

salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore dell'interesse pubblico. Di

conseguenza, la zona di pianificazione è proporzionata al sacrificio imposto

alle ricorrenti.

8.

In

conclusione, la zona di pianificazione all’esame risulta nel suo complesso

sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse

pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità. Di conseguenza, il

ricorso deve essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono

essere poste a carico delle ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 26, 36 Cost. fed., 27 LPT, 41, 58 segg. LALPT, 8, 13 segg. LPAmb,

allegato 7 OIAt, 18, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

ricorrenti sono condannate al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese

per complessivi fr. 2'000.- (duemila).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

l,;

__________

__________ a;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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