90.2008.62
Zona di pianificazione cantonale: salvaguardia della pianificazione per un comparto a forte attrazione di centri commerciali, denotante problemi di viabilità, urbanistici e ambientali
29 settembre 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2008.62
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, TRAM
Titolo:
Zona di pianificazione cantonale: salvaguardia della pianificazione per un comparto a forte attrazione di centri commerciali, denotante problemi di viabilità, urbanistici e ambientali
INQUINAMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
STABILITÀ DEL PIANO
TRAFFICO
ZONA DI PIANIFICAZIONE CANTONALE O ZP CANTONALE
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 41 LALPT
art. 58 agg. 64 LALPT
art. 8 LPAMB
art. 13 LPAMB
art. 18 LPAMM
art. 28 LPAMM
art. 21 LPT
art. 27 LPT
Incarto n.
90.2008.62
Lugano
29 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 ottobre 2008 di
RI 1
patr. da: PR 1 ,
contro
la risoluzione 19 agosto 2008 (n. 4101), con cui il
Consiglio di Stato ha istituito una zona di pianificazione cantonale
riguardante i comuni di Sant'Antonino e Cadenazzo (area industriale-commerciale);
viste le risposte:
- 12 gennaio 2009 della
Divisione dello sviluppo territoriale,
- 14 gennaio 2009 del
municipio di Sant'Antonino,
- 14 gennaio 2009 del
municipio di Cadenazzo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A cavallo
del territorio giurisdizionale dei comuni di Sant'Antonino e di Cadenazzo,
delimitata a nord dal tracciato ferroviario e a sud dalla strada cantonale, si
estende una vasta area, che è stata riservata dai rispettivi piani regolatori
principalmente all’inse-diamento delle attività a carattere artigianale,
commerciale ed industriale. Questo comparto ha conosciuto in questi ultimi decenni
uno sviluppo marcato di queste tipologie insediative, con particolare
riferimento alla funzione commerciale, al punto tale che, si è rilevato, ha
determinato un aumento importante del traffico indotto e del conseguente carico
ambientale. Considerata la necessità di risolvere questi problemi, con
risoluzione 19 agosto 2008, il Consiglio di Stato ha adottato una zona di
pianificazione a salvaguardia di una pianificazione per l’insieme del comparto,
che potrà essere attuata attraverso la modifica dei piani regolatori dei due
comuni oppure per mezzo dell'adozione di una pianificazione intercomunale o,
ancora, tramite un piano di utilizzazione cantonale. Tale pianificazione si
prefigge l'obiettivo di mettere a punto un ordinamento territoriale-urbanistico
complessivo più confacente per lo sviluppo sostenibile dal profilo viario ed ambientale
di un comparto importante per la regione, come quello interessato, attraverso
la determinazione della contenibilità della zona per quanto riguarda
l'insediamento dei grandi generatori di traffico (in seguito, GGT). Nel
perimetro della zona di pianificazione (cfr. planimetria 1:2'000, giugno 2008),
della durata di 5 anni, è vietato dunque ogni intervento che possa rendere più
ardua la pianificazione dell’utilizzazione futura. In particolare, non è ammesso
l’insediamento di nuovi edifici ed impianti o altri interventi e misure che
possono generare un forte aggravio sulla viabilità locale e cantonale e sul
carico ambientale, così come lo sviluppo di quelli esistenti. In aggiunta alle
condizioni generali testé esposte, la scheda descrittiva assoggetta le istanze edilizie
ad una limitazione circa il numero massimo dei movimenti: di regola, il tetto
massimo per ogni progetto è fissato in 200 movimenti veicolari giornalieri per
le attività commerciali di vendita e in 100 movimenti giornalieri per le
attività logistiche. Non saranno in ogni caso rilasciate licenze edilizie per
le grandi superfici di vendita ai sensi dell’art. 71 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio
1990 (LALPT; RL 7.1.1.1; cfr. scheda descrittiva, cifra 3, pag. 8).
B. La zona di
pianificazione che concerne il comprensorio territoriale del comune di
Sant'Antonino ha incluso una serie di fondi di proprietà delle RI 1 (in
seguito, __________): in località Serrai, il mapp. 130, su cui è stato
costituito un diritto per sé stante e permanente di superficie (intavolato
quale mapp. 1890), quest'ultimo di proprietà della __________ __________, mentre,
in località Gorele, i mapp. 1907 e 1229, sui quali sono stati costituiti dei
diritti per sé stanti e permanenti di superficie (mapp. 1934 e 1935), quest'ultimi
di proprietà della Usalusa Aktiengeseeschaft. Sempre in località località
Gorele, i mapp. 149 e 1933 e, infine, in località Caverra, il mapp. 150. Il
mapp. 130 presenta una superficie 9'705 mq, su cui sorge lo stabile
commerciale-amministrativo denominato la __________, che ospita al pian terreno
e al primo piano il __________ __________ __________ __________ __________.
Dirimpetto, sul versante opposto della strada, i limitrofi mapp. 1907 e 1229,
trascurabilmente edificati, presentano una superficie di 5'799 mq e, rispettivamente,
di 4'201 mq. Quest'ultimo fondo ospita i posteggi al servizio de la __________.
In seguito, confinanti con i mapp. 1907 e 1229, i mapp. 149, di 4'013 mq di superficie,
su cui sorgono alcuni edifici e manufatti, e 1933, inedificato e presentante
una superficie di 851 mq. Da ultimo, confinante con il mapp. 149, il mapp. 150,
di 15'523 mq di superficie, risulta modestamente edificato.
C. Con ricorso
23 ottobre 2008, le RI 1 insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendo l’annullamento integrale
della zona di pianificazione. In ogni caso, le ricorrenti chiedono l'accertamento
dei presupposti per la richiesta di indennizzo, quale espropriazione materiale.
A sostegno della loro impugnativa, le insorgenti ritiengono il provvedimento
cantonale qui in discussione non sorretto da un valido interesse pubblico e
lesivo del principio della proporzionalità. Innanzitutto la zona di
pianificazione risulterebbe inutile. Difatti, il comprensorio all'esame dispone
di una pianificazione in vigore da decenni, che già regolamenterebbe in modo
ottimale la questione relativa ai grandi centri commerciali, con precise norme
assai restrittive, che sembrerebbero dare risposte efficaci. Peraltro, gli evocati
problemi viari e ambientali non sembrerebbero, a mente delle insorgenti, né
esistenti, tanto meno di natura tale da imporre una zona di pianificazione. In
generale, dal profilo della violazione del principio della proporzionalità, le
ricorrenti fanno notare che la misura in contestazione sancirebbe un blocco
edificatorio per almeno 5 anni. Questo lasso di tempo si andrebbe ad
addizionare, oltretutto in un comparto da sempre destinato all'insediamento di
GGT, ai precedenti effetti del provvedimento di salvaguardia della
pianificazione istituito per la strada di collegamento A2-A13, che aveva
bloccato l'edificabilità di alcuni dei loro terreni per 7 anni. A tale
proposito, le insorgenti ritengono che sussistano gli estremi per un indennizzo
per espropriazione materiale. Da ultimo, le ricorrenti sostengono che, per
quanto concerne il tema del disciplinamento delle attività commerciali, il
piano regolatore di Sant'Antonino, proprio perché sottoposto recentemente ad
una revisione generale, andrebbe già nella direzione indicata dagli indirizzi
pianificatori elencati nella contestata zona di pianificazione. Pertanto, nella
fattispecie, oltre a difettare la necessità di modificare la pianificazione, si
verrebbe a configurare implicitamente una violazione del principio della
sicurezza giuridica e della stabilità del piano.
D. La Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità e i municipi di Sant'Antonino e di
Cadenazzo postulano il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che
verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 64 cpv. 1 LALPT),
il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione delle ricorrenti
certa (art. 64 cpv. 2 LALPT). La domanda relativa all'accertamento dei presupposti
per l'espropriazione materiale, esulando da questa procedura, è dunque inammissbile.
Ferma questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine.
1.2. Il
ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione
dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed
è sufficientemente nota a questo Tribunale. Considerate le questioni poste a
giudizio, un'udienza ed un sopralluogo in contraddittorio non appaiono
indispensabili.
2. 2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 legge federale sulla pianificazione del territorio del
22 giugno 1979 (LPT, RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono
essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione
per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito
intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di
istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o
problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1),
ed in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La
zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal
municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo
può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi
della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come
per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT).
Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del
provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della
zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione
dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente
oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione
(art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua
pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque
non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri
due il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).
2.2. In
sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990
n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto
di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente
da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale
dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità
durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid.
4d; 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Alexander
Ruch, Kommentar RPG, ad art. 27 n.
21). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può
essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà
effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio
potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la
pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur
condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a
tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della
proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata
distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti
della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per
Fatti
i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art. 33
cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,
salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento
pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e
soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
3.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita all'art. 26 Costituzione federale della Confederazione
Svizzera (Cost., RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata
da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio di
proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già
rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi
pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo
giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati,
il Consiglio di Stato ha la competenza di adottare dei provvedimenti a salvaguardia
di obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione
dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni
locali. L'operato del Governo è senz'altro sorretto da una valida base legale.
4.L'interesse pubblico a una misura di protezione della pianificazione
presuppone una seria intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento
pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b in fine; Alexander Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27); questo significa che deve
sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano d’utilizzazione
(piano regolatore a livello comunale) sia all’impiego transitorio dello
strumento della zona di pianificazione (Alexander
Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25
seg.). Il grado di concretizzazione di questa
intenzione non dev'essere tuttavia necessariamente elevato, specialmodo quando
il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'Esecutivo,
che di principio non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione
che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Alexander Ruch, op. cit., ad art.
27 n. 27 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 457).
5. Nel caso
concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in narrativa,
la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da parte del
Cantone e dei comuni interessati della presenza di marcati segnali di costante
e progressivo deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e
ambientale che tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a
scapito quindi della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a
detrimento delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve
difatti sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt’oggi, dal profilo
edificatorio, sia in termini di disponibilità di terreni, sia di infrastrutture
dismesse, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli, ritenuto il
potenziale concesso dai piani regolatori in vigore. Il forte richiamo e
l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT, evidenzia
dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi effetti
pregiudizievoli (paralisi della viabilità, degrado della qualità urbanistica e
dell'aria), ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in altri comparti
del Cantone a destinazione commerciale, che presentano analoghe caratteristiche
territoriali e funzionali (cfr. ad esempio, Pian Scairolo e Piana di San
Martino). Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte sfuggite
di mano, risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con l'impiego
di rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici interessati. Peraltro,
la situazione della viabilità nel Piano di Magadino è già allo stato attuale
critica. A tale proposito, non va difatti trascurato che il comparto in parola
lambisce e si estende a nord del tracciato della strada cantonale
Camorino-Quartino, che attraversa il piano sulla sponda sinistra e che gli
funge d'accesso. Bocciato in votazione popolare il 30 settembre 2007 il credito
per la progettazione del collegamento stradale A2-A13, la cosiddetta
"variante '95", i problemi legati alla viabilità si concentrano e
vanno a gravare senza rimedio un tronco della strada cantonale determinante per
garantire la connessione tra il Locarnese e il Gambarogno con il resto del Cantone.
Gli importanti ed evidenti interessi regionali e cantonali in gioco non possono
tollerare di essere compromessi anche dagli effetti di una pianificazione
locale, come quelle attuali di Sant'Antonino e Cadenazzo per le attività
lavorative, atta ad aggravare indiscriminatamente il problema viario esistente.
Già soltanto per questo motivo, esse necessitano di essere modificate. Malgrado
le insorgenti sottostimino la situazione ambientale in cui versa il comparto,
anche lo stato dell'aria necessita di essere attentamente valutato in un
contesto di sistemazione complessiva nelle sue diverse componenti territoriali
e funzionali. Come rettamente adduce la Divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità, i commerci insediati nel comparto di riferimento hanno un
influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità dell'aria, giacché,
rispetto al tracciato dei vicini assi viari (strada cantonale Camorino-Quartino
e autostrada A2), contribuiscono in modo rilevante al superamento del limite
d'immissione per il diossido d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale
valore medio annuo, fissato nell'allegato 7 dell'ordinanza contro
l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1).
Difatti, le rilevazioni di NO2 (cfr. Rapporto 2007 sulla qualità dell'aria, pag. 62) effettuate
dal campionatore passivo situato all'incirca nel centro della zona commerciale
di riferimento, precisamente a lato dello stabile la Rotonda, attestano un
valore medio annuo d'immissione per il 2007 sensibilmente superiore (33 µg/m3) a quelli rilevati sulla strada
cantonale (25 µg/m3). D'altra
parte, la continua e crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo comparto
ha messo in luce come un approccio al singolo progetto, in occasione della
procedura per il rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da un
esame d'impatto ambientale, non consenta una valutazione complessiva della
Considerandi
situazione ambientale e viaria dell'intero settore di riferimento e del suo
contesto. Da ciò, la necessità, più che condivisibile, viste le problematiche
evocate in ingresso, di affrontare la questione dal profilo pianificatorio. Allo
scopo di porre rimedio a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla
scorta delle competenze acquisite in materia di insediamenti commerciali in
questi ultimi vent'anni, il Cantone, nell'ambito della revisione generale del
piano direttore, ha messo a punto la scheda R8, relativa ai grandi generatori
di traffico – GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente
in grado di accogliere nuovi centri commerciali di una certa dimensione. Scopo
precipuo della scheda R8 è di concentrare i GGT in aree potenzialmente idonee a
livello cantonale, in modo tale di dar luogo a una pianificazione di tipo
essenzialmente positivo, che esclude quindi, salvo eccezioni, questo genere di
insediamenti da tutto il resto del territorio cantonale. In queste aree, tra
cui quella qui all'esame, dovranno essere definiti limiti di contenibilità
ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali (viari), ambientali e
urbanistici, per il dettaglio dei quali si rimanda al testo della suddetta
scheda di piano direttore. Questi criteri fungono anche da indirizzi chiave per
l'impostazione della pianificazione dell'utilizzazione che dovrà seguire e,
come tali, a questo stadio, bastano ad assodare l'intenzione pianificatoria e
l'interesse pubblico a mutare l'ordinamento vigente. Intenzione pianificatoria,
peraltro, chiaramente supportata dalle affermazioni degli esecutivi dei comuni
di Sant'Antonino e Cadenazzo (cfr. rispettive risposte 14 gennaio 2008),
interessati dalla zona di pianificazione. La rilevanza
sul piano territoriale dell'intervento allo studio, soprattutto perché riguarda
comprensori attribuiti dalle pianificazioni locali alle zone edificabili,
richiede di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che
potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo
svolgimento. È questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata
che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.
6.
Accertato
l'interesse pubblico alla modifica delle pianificazioni comunali in oggetto, la
violazione del principio della stabilità dei piani risulta priva di fondamento,
fermo restando che in riferimento ad un piano regolatore, quale quello del
comune di Sant'Antonino, approvato in prima battuta il 18 maggio 1977 e in seconda
fase il 5 novembre 1980, possa esserci ancora spazio per addurre questo tipo di
censura (art. 41 cpv. 1 LALPT). Certo, le ricorrenti rilevano che il
legislativo comunale ha adottato nella seduta del 14 luglio 2008 la revisione
generale del piano regolatore. Ora, questa pianificazione è ancora pendente per
approvazione davanti al Consiglio di Stato, il quale dovrà semmai verificare se
essa si armonizza con gli intendimenti perseguiti dalla zona di pianificazione.
Comunque sia, il processo pianificatorio tutelato dalla misura in
contestazione, che deve essere necessariamente condotto in maniere unitaria,
non riguarda soltanto il territorio di Sant'Antonino, bensì anche quello di Cadenazzo,
che dispone attualmente di una pianificazione anch'essa assai vetusta, entrata
in vigore il 13 dicembre 1989.
7.
Fondata sotto
il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se, per rapporto alle
circostanze concrete, la zona di pianificazione risulta ragionevole, idonea e necessaria;
segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto
(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il
principio della proporzionalità.
7.1
A
tale proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi
di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell’avversata
zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli
insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni interessati. Il
comparto così circoscritto forma difatti un’unità omogenea dal profilo sia
territoriale, che funzionale, di cui i fondi delle ricorrenti, situati in
posizione centrale, fanno parte integrante e sono direttamente interessati
dalle problematiche che investono l’intero comprensorio di riferimento. In
particolare, proprio perché non ancora edificati o completamente costruiti, i
mapp. 150, 1229, 1907 e 1933 contribuiscono senz’altro ad incidere sull’assetto
e la funzionalità della programmata pianificazione salvaguardata dalla misura
in contestazione. Pianificazione che, va ricordato, il provvedimento contestato
deve innanzitutto garantire escludendo intralci di sorta, senza che a questo
stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se le superfici delle insorgenti,
ora bloccate, verranno e in quale misura effettivamente toccate. Di conseguenza,
il limite della zona di pianificazione non appare eccedere queste previsioni,
né al Tribunale, in queste condizioni, è consentito d'intervenire con
correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni.
7.2
Ciò
detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento
pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci
dubbi. È questo lo strumento d'elezione per simili evenienze. Occorre tuttavia
distinguere l'idoneità del provvedimento stesso da quella dell'ordinamento
pianificatorio da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui le
ricorrenti avversano l'ordinamento pianificatorio in fieri, le loro censure non
sono ammissibili in questa sede, in quanto premature: sarà eventualmente nel
corso della procedura di adozione della pianificazione allo studio, che esse
potranno proporre osservazioni in merito e, se del caso, adire le vie di
ricorso. La misura prevista, come in parte già evidenziato in precedenza, oltre
ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi
nel caso specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale
importanza, per di più di valenza regionale, con apprezzabili superfici ancora
libere da edificazioni, e in riferimento ai problemi appurati, non si vede
infatti come il processo pianificatorio in atto possa essere adeguatamente
tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed immediato, che vada di
principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei fondi. Nella ponderazione
degli interessi si deve in questo caso tener conto che la zona di pianificazione
serve a proteggere la definizione dell'assetto territoriale di una porzione
importante del Piano di Magadino, non può essere vanificata dagli inconvenienti
che potrebbero derivarne al singolo caso. Va inoltre ricordato che un elemento
di proporzionalità è già insito negli effetti stessi della zona di
pianificazione, che non vieta sic et simpliciter qualsiasi iniziativa
edificatoria, ma impedisce soltanto che un intervento possa rendere più ardua
la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento, che soltanto in un caso
concreto potrà essere valutato dall'autorità competente, conforme o in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di definizione
raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre di un vincolo i cui effetti sono
limitati nel tempo e considerando l'importanza della pianificazione da
salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore dell'interesse pubblico. Di
conseguenza, la zona di pianificazione è proporzionata al sacrificio imposto
alle ricorrenti.
8.
In
conclusione, la zona di pianificazione all’esame risulta nel suo complesso
sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse
pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità. Di conseguenza, il
ricorso deve essere integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono
essere poste a carico delle ricorrenti (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
gli art. 26, 36 Cost. fed., 27 LPT, 41, 58 segg. LALPT, 8, 13 segg. LPAmb,
allegato 7 OIAt, 18, 28 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
ricorrenti sono condannate al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese
per complessivi fr. 2'000.- (duemila).
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
l,;
__________
__________ a;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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