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Decisione

90.2008.64

Zona di pianificazione cantonale: salvaguardia della pianificazione per un comparto a forte attrazione di centri commerciali, denotante problemi di viabilità, urbanistici e ambientali

29 settembre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. A cavallo

del territorio giurisdizionale dei comuni di Sant'Antonino e di Cadenazzo,

delimitata a nord dal tracciato ferroviario e a sud dalla strada cantonale, si

estende una vasta area, che è stata riservata dai rispettivi piani regolatori

principalmente all’inse-diamento delle attività a carattere artigianale,

commerciale ed industriale. Questo comparto ha conosciuto in questi ultimi decenni

uno sviluppo marcato di queste tipologie insediative, con particolare

riferimento alla funzione commerciale, al punto tale che, si è rilevato, ha

determinato un aumento importante del traffico indotto e del conseguente carico

ambientale. Considerata la necessità di risolvere questi problemi, con

risoluzione 19 agosto 2008, il Consiglio di Stato ha adottato una zona di

pianificazione a salvaguardia di una pianificazione per l’insieme del comparto,

che potrà essere attuata attraverso la modifica dei piani regolatori dei due

comuni oppure per mezzo dell'adozione di una pianificazione intercomunale o,

ancora, tramite un piano di utilizzazione cantonale. Tale pianificazione si

prefigge l'obiettivo di mettere a punto un ordinamento territoriale-urbanistico

complessivo più confacente per lo sviluppo sostenibile dal profilo viario ed ambientale

di un comparto importante per la regione, come quello interessato, attraverso la

determinazione della contenibilità della zona per quanto riguarda l'insediamento

dei grandi generatori di traffico (in seguito, GGT). Nel perimetro della zona

di pianificazione (cfr. planimetria 1:2'000, giugno 2008), della durata di 5

anni, è vietato dunque ogni intervento che possa rendere più ardua la

pianificazione dell’utilizzazione futura. In particolare, non è ammesso

l’insediamento di nuovi edifici ed impianti o altri interventi e misure che

possono generare un forte aggravio sulla viabilità locale e cantonale e sul

carico ambientale, così come lo sviluppo di quelli esistenti. In aggiunta alle

condizioni generali testé esposte, la scheda descrittiva assoggetta le istanze

edilizie ad una limitazione circa il numero massimo dei movimenti: di regola,

il tetto massimo per ogni progetto è fissato in 200 movimenti veicolari

giornalieri per le attività commerciali di vendita e in 100 movimenti

giornalieri per le attività logistiche. Non saranno in ogni caso rilasciate

licenze edilizie per le grandi superfici di vendita ai sensi dell’art. 71a della

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 LALPT, RL 7.1.1.1; cfr. scheda descrittiva, cifra

3, pag. 8).

B. La zona di

pianificazione che concerne il comprensorio territoriale del comune di

Sant'Antonino ha incluso, in località Serrai, il mapp. 130, su cui è stato

costituito un diritto per sé stante e permanente di superficie (intavolato

quale mapp. 1890), quest'ultimo di proprietà della RI 1, mentre, in località

Gorele, i mapp. 1907 e 1229, sui quali sono stati costituiti dei diritti per sé

stanti e permanenti di superficie (mapp. 1934 e 1935), quest'ultimi entrambi di

proprietà della RI 2. Tra l’adozione della zona di pianificazione e il presente

giudizio, la RI 2 ha trapassato tramite compravendita i mapp. 1934 e 1935 alla RI

1. Il mapp. 1890 presenta quindi una superficie 9'705 mq, su cui sorge lo

stabile commerciale-amministrativo denominato la __________, che ospita al

pian terreno e al primo piano il __________ __________ __________ __________ __________.

Dirimpetto, sul versante opposto della strada, i limitrofi mapp. 1934 e 1935, trascurabilmente

edificati, presentano una superficie di 5'799 mq e, rispettivamente, di 4'201

mq. Quest'ultimo fondo ospita i posteggi al servizio de la __________.

C. Con ricorso 29 ottobre 2008, la RI 1RI 2 insorgono innanzi al Tribunale

cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, chiedendo

l’annullamento integrale della zona di pianificazione. Le ricorrenti ricordano

innanzitutto l'iter edilizio che ha interessato nel corso degli anni lo stabile

la __________: presso questo Tribunale è difatti ancora pendente un

ricorso contro il diniego della licenza edilizia per il cambiamento di destinazione

degli spazi amministrativi-artigianali in superfici commerciali al secondo piano

di tale edificio. Diniego confermato dal Governo, in quanto il controverso progetto

si sarebbe posto in contrasto con la qui contestata zona di pianificazione, nel

frattempo entrata in vigore. A tale proposito, le insorgenti ritengono il provvedimento

cantonale qui in discussione non sorretto da una valida base legale pianificatoria,

né da un interesse pubblico preponderante. Esso sarebbe inoltre lesivo dei

principi della proporzionalità, della parità di trattamento e della sicurezza

del diritto. A mente delle ricorrenti, la zona di pianificazione sarebbe già di

per sé stessa annullabile, per il semplice fatto che essa si fondi sulla scheda

di piano direttore R8, relativa alla problematica delle ubicazioni dei GGT. Tale

scheda non sarebbe difatti ancora entrata in vigore, in quanto, al pari

dell'intero pacchetto di schede e rappresentazioni grafiche oggetto della

revisione del piano direttore, si troverebbe ancora allo stadio della procedura

di informazione, consultazione e partecipazione ai sensi dell'art. 15 LALPT. In

merito all'interesse pubblico, esse osservano che il comprensorio all'esame

dispone di una pianificazione in vigore da decenni, in conformità della quale

il comparto è stato poi quasi completamente edificato, anche di recente, proprio

con quei contenuti commerciali, suscettibili di aumentare i presunti disagi che

la zona di pianificazione si prefigge di correggere. A fronte di questo stato

di fatto, le ricorrenti sostengono che nessuna ulteriore pianificazione sarebbe

in grado di correggerne l’assetto, riferito, quantomeno, alle destinazioni

ammesse, ormai da tempo consolidatesi. Pertanto, la zona di pianificazione

risulterebbe priva di interesse pubblico, non necessaria, né idonea, tanto meno

ragionevole e violerebbe, in ultima analisi, il principio della proporzionalità

e della parità di trattamento. In particolare, i problemi ambientali che

affliggono il comparto non potrebbero essere risolti con successo sul piano

locale, giacché in buona misura causati dalle immissioni provenienti dalla vicina

autostrada e dalla strada cantonale, che lo lambisce a meridione. Comunque sia,

a mente delle insorgenti, lo stato dell'aria nella zona in parola non

risulterebbe assolutamente tale da richiedere limitazioni o addirittura un

riordino urbanistico come quello postulato negli atti accompagnanti la zona di

pianificazione impugnata. Lo confermerebbero le rilevazioni effettuate nel

comparto dall'ufficio protezione aria, laddove, su quattro punti di

misurazione, soltanto due hanno appurato valori leggermente superiori al limite

di 30 microgrammi/m3 di diossido d'azoto (NO2). In ogni caso, per quanto

riguarda il tasso d'inquinamento atmosferico, andrebbe tenuto conto che, come

confermano alcuni studi ambientali, è stata constatata un'evoluzione positiva,

che sarà ulteriormente rafforzata, e in modo considerevole, dai miglioramenti

tecnologici sui veicoli, volti a far diminuire l'emissioni di sostanze

inquinanti. Per quanto riguarda l'aspetto viario in generale, le ricorrenti

ritengono che il comparto in oggetto sia servito da sufficienti vie d'accesso,

quali la strada cantonale e lo svincolo autostradale, mentre, in merito la

viabilità interna, la rete stradale, che le stesse ricorrenti hanno contribuito

a potenziare, sarebbe del tutto idonea ad assolvere le funzioni di servizio

alla zona. Peraltro, sostengono che i temuti problemi viari non sarebbero

dovuti né al traffico generato dal comparto in esame, né dal suo allacciamento,

bensì dalla parziale inadeguatezza della rete stradale in entrata a Cadenazzo,

laddove la carreggiata si restringe da quattro a due corsie. Infine, sempre dal

profilo della viabilità, il comparto in parola sarebbe servito in modo adeguato

dai mezzi di trasporto pubblici: autobus e ferrovia, ritenuto che la stazione

delle FFS sarebbe adiacente al comprensorio di riferimento. Da ultimo, le

ricorrenti fanno notare che, per quanto concerne il tema del disciplinamento

delle attività commerciali, il piano regolatore di Sant'Antonino dispone già

per il comparto in parola dell'art. 41 bis NAPR, fondato a suo tempo sugli art.

68 e 69 LALPT (divenuti dal 1 giugno 2003 art. 71 e 71a LALPT, BU 2003, 183),

inteso a porre adeguati limiti e severe condizioni agli insediamenti di natura

commerciale. Tale norma, adottata nel 1987 e approvata l'anno successivo,

sarebbe stata ulteriormente adattata con una variante, approvata dal Consiglio

di Stato nel 1999, e troverebbe riscontro nella revisione generale del piano

regolatore recentemente adottata dal legislativo di Sant'Antonino. Orbene, alla

luce di tale ordinamento, che recepisce e affronta le problematiche ambientali,

viarie, funzionali in senso generale, ecc., sollevate dal Governo in merito

agli insediamenti commerciali, non vi sarebbe la necessità di porre mano alla

pianificazione, a maggior ragione se questa, come nel caso, è di recente

adozione. Nella fattispecie, la modifica del piano regolatore comporterebbe

anche una violazione del principio della sicurezza giuridica e della stabilità

del piano.

D. La Divisione

dello sviluppo territoriale e della mobilità e i municipi di Sant'Antonino e di

Cadenazzo postulano il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che

verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 64 cpv. 1 LALPT),

il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione delle ricorrenti

certa (art. 64 cpv. 2 LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione

dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed

è sufficientemente nota a questo Tribunale. Considerate le questioni poste a

giudizio, un'udienza ed un sopralluogo in contraddittorio non appaiono

indispensabili.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 legge federale sulla pianificazione del territorio del

22.

giugno 1979 (LPT, RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono

essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione

per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito

intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di

istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o

problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1),

ed in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La

zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal

municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo

può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi

della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come

per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT).

Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del

provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della

zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione

dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente

oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione

(art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua

pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque

non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri

due il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).

2.2

In

sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990

n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto

di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente

da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale

dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità

durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid.

4d; 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Alexander

Ruch, Kommentar RPG, ad art. 27

n. 21). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non

può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà

effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio

potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la

pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato

nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca

direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La

legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da

quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro

indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi

che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3

lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il

caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio

nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla

fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro

efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa dunque, in questo contesto,

determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3.

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita all'art. 26 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera (Cost., RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio di

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già

rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi

pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo

giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati,

il Consiglio di Stato ha la competenza di adottare dei provvedimenti a salvaguardia

di obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione

dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni

locali. L'operato del Governo è senz'altro sorretto da una valida base legale.

Le questioni di natura espropriativa esulano da questa procedura.

Va

precisato che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti in merito alla

pretesa carenza di una base legale pianificatoria, la zona di

pianificazione all'esame è volta con ogni evidenza a tutelare un processo

pianificatorio che dovrà sfociare in una pianificazione locale, intercomunale o

cantonale, non certo a salvaguardare la revisione delle schede del piano

direttore (cfr. scheda descrittiva, cifra 2, pag. 5). La scheda R8, di dato acquisito,

che nel frattempo è stata adottata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 (FU

63/2009, pag. 5841 segg.), a cui è stato fatto riferimento nella scheda

descrittiva della zona di pianificazione, ha funto, in questo caso, quale studio

preparatorio che fornisce indicazioni circa le problematiche che riguardano i

GGT, le conseguenti intenzioni e gli indirizzi pianificatori relativi

all'impostazione della pianificazione soggiacente, a dimostrazione, come

vedremo in seguito, della seria e concreta intenzione pianificatoria di mutare

l'ordinamento vigente da parte degli enti preposti alla pianificazione. Poco

importa, quindi, se questa scheda di piano direttore non sia ancora entrata in

vigore. Per contro, il fatto, come nel caso specifico della pianificazione

soggiacente relativa al vasto comparto di Sant'Antonino-Cadenazzo, di attuare

una valutazione integrata dal punto di vista ambientale, viario e urbanistico,

mediata dagli strumenti offerti dalla pianificazione del territorio, non

necessita di per sé stesso e di principio dell'avallo da parte del piano

direttore. Al sostegno di tale procedimento già bastano gli art. 1 e 3 LPT.

4.

L'interesse pubblico a una misura di protezione della pianificazione

presuppone una seria intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento

pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b in fine; Alexander Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27); questo significa che deve

sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano d’utilizzazione

(piano regolatore a livello comunale) sia all’impiego transitorio dello

strumento della zona di pianificazione (Alexander

Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25

seg.). Il grado di concretizzazione di questa

intenzione non dev'essere tuttavia necessariamente elevato, specialmodo quando

il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'Esecutivo,

che di principio non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Alexander Ruch, op. cit., ad

art. 27 n. 27 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 457).

5.

Nel caso

concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in narrativa,

la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da parte del

Cantone e dei comuni interessati della presenza di marcati segnali di al

costante e progressivo deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico

e ambientale che tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a

scapito quindi della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a

detrimento delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve

difatti sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt’oggi, dal profilo

edificatorio, sia in termini di disponibilità di terreni, sia di infrastrutture

dismesse, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli, ritenuto il

potenziale concesso dai piani regolatori in vigore. Il forte richiamo e

l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT, evidenzia dunque

il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi effetti

pregiudizievoli (paralisi della viabilità, degrado della qualità urbanistica e

dell'aria), ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in altri comparti

del Cantone a destinazione commerciale, che presentano analoghe caratteristiche

territoriali e funzionali (cfr. ad esempio, Pian Scairolo e Piana di San

Martino). Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte sfuggite

di mano, risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con l'impiego

di rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici interessati. Peraltro,

la situazione della viabilità nel Piano di Magadino è già allo stato attuale

critica. A tale proposito, non va difatti trascurato che il comparto in parola lambisce

e si estende a nord del tracciato della strada cantonale Camorino-Quartino, che

attraversa il piano sulla sponda sinistra e che gli funge d'accesso. Bocciato

in votazione popolare il 30 settembre 2007 il credito per la progettazione del

collegamento stradale A2-A13, la cosiddetta "variante '95", i

problemi legati alla viabilità si concentrano e vanno a gravare senza rimedio un

tronco della strada cantonale determinante per garantire la connessione tra il

Locarnese e il Gambarogno con il resto del Cantone. Gli importanti ed evidenti

interessi regionali e cantonali in gioco non possono tollerare di essere

compromessi anche dagli effetti di una pianificazione locale, come quelle

attuali di Sant'Antonino e Cadenazzo per le attività lavorative, atta ad aggravare

indiscriminatamente il problema viario esistente. Già soltanto per questo motivo,

esse necessitano di essere modificate. Malgrado le insorgenti sottostimino la situazione

ambientale in cui versa il comparto, anche lo stato dell'aria necessita di essere

attentamente valutato in un contesto di sistemazione complessiva nelle sue diverse

componenti territoriali e funzionali. Come rettamente adduce la Divisione dello

sviluppo territoriale e della mobilità, i commerci insediati nel comparto di

riferimento hanno un influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità

dell'aria, giacché, rispetto al tracciato dei vicini assi viari (strada

cantonale Camorino-Quartino e autostrada A2), contribuiscono in modo rilevante

al superamento del limite d'immissione per il diossido d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale valore medio annuo, fissato nell'allegato 7 dell'ordinanza

contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1).

Difatti, le rilevazioni di NO2 (cfr. Rapporto 2007 sulla qualità dell'aria, pag. 62) effettuate

dal campionatore passivo situato all'incirca nel centro della zona commerciale

di riferimento, precisamente a lato dello stabile la Rotonda, attestano

un valore medio annuo d'immissione per il 2007 sensibilmente superiore (33 µg/m3) a quelli rilevati sulla strada cantonale (25 µg/m3). D'altra parte, la continua e crescente domanda di nuovi spazi

commerciali in questo comparto ha messo in luce come un approccio al singolo

progetto, in occasione della procedura per il rilascio della licenza edilizia, benché

accompagnato da un esame d'impatto ambientale, non consenta una valutazione complessiva

della situazione ambientale e viaria dell'intero settore di riferimento e del

suo contesto. Da ciò, la necessità, più che condivisibile, viste le problematiche

evocate in ingresso, di affrontare la questione dal profilo pianificatorio.

Allo scopo di porre rimedio a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla

scorta delle competenze acquisite in materia di insediamenti commerciali in

questi ultimi vent'anni, il Cantone, nell'ambito della revisione generale del

piano direttore, ha messo a punto la già evocata scheda R8, relativa ai grandi

generatori di traffico – GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree

potenzialmente in grado di accogliere nuovi centri commerciali di una certa

dimensione. In queste aree, tra cui quella qui all'esame, dovranno essere

definiti limiti di contenibilità ammissibili in funzione di adeguati criteri

funzionali (viari), ambientali e urbanistici, per il dettaglio dei quali si

rimanda al testo della suddetta scheda di piano direttore. Questi criteri fungono

anche da indirizzi chiave per l'impostazione della pianificazione

dell'utilizzazione che dovrà seguire e, come tali, a questo stadio, bastano ad

assodare l'intenzione pianificatoria e l'interesse pubblico a mutare l'ordinamento

vigente. Intenzione pianificatoria, peraltro, chiaramente supportata dalle

affermazioni degli esecutivi dei comuni di Sant'Antonino e Cadenazzo (cfr.

rispettive risposte 14 gennaio 2008), interessati dalla zona di pianificazione.

La rilevanza sul piano territoriale dell'intervento

allo studio, soprattutto perché riguarda comprensori attribuiti dalle

pianificazioni locali alle zone edificabili, richiede di mantenere la

pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente

comprometterla o comunque renderne più arduo lo svolgimento. È questa la funzione

della zona di pianificazione qui contestata che, in quanto a ciò, risponde ad

un incontestabile intesse pubblico.

6.

Accertato

l'interesse pubblico alla modifica delle pianificazioni comunali in oggetto, la

lamentata violazione del principio della stabilità dei piani risulta priva di

fondamento, fermo restando che in riferimento ad un piano regolatore, quale

quello del comune di Sant'Antonino, approvato in prima battuta il 18 maggio

1977.

e in seconda fase il 5 novembre 1980, possa esserci ancora spazio per

addurre questo tipo di censura (art. 41 cpv. 1 LALPT). Certo, le insorgenti

rilevano che il 29 settembre 1999 è stata approvata una variante del piano

regolatore, che disciplinava le grandi superfici di vendita ed esposizione

(art. 41 bis NAPR). Normativa, che è stata poi ripresa nella revisione generale

del piano regolatore, adottata dal legislativo comunale il 14 luglio 2008. Ora,

questa pianificazione è ancora pendente per approvazione davanti al Consiglio

di Stato, il quale dovrà semmai verificare se essa si armonizza con gli

intendimenti perseguiti dalla zona di pianificazione. Comunque sia, il processo

pianificatorio tutelato dalla misura in contestazione, che deve essere necessariamente

condotto in maniera unitaria, non riguarda soltanto il territorio di Sant'Antonino,

bensì anche quello di Cadenazzo, che dispone attualmente di una pianificazione anch'essa

assai vetusta, entrata in vigore il 13 dicembre 1989.

7.

Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se, per rapporto

alle circostanze concrete, la zona di pianificazione risulta ragionevole,

idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente

l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). Se così fosse,

questa misura violerebbe il principio della proporzionalità.

7.1

A

tale proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi

di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell’avversata

zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli

insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni interessati. Il

comparto così circoscritto forma difatti un’unità omogenea dal profilo sia

territoriale, che funzionale, di cui i fondi delle ricorrenti, situati in

posizione centrale, fanno parte integrante e sono direttamente interessati

dalle problematiche che investono l’intero comprensorio di riferimento. In

particolare, proprio perché non ancora edificati, i mapp. 1934 e 1935 contribuiscono

senz’altro ad incidere sull’assetto e la funzionalità della programmata pianificazione

salvaguardata dalla misura in contestazione. Pianificazione che, va ricordato,

il provvedimento contestato deve innanzitutto garantire escludendo intralci di

sorta, senza che a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se

le superfici dell’insorgente, ora bloccate, verranno e in quale misura effettivamente

toccate. Di conseguenza, il limite della zona di pianificazione non appare

eccedere queste previsioni, né al Tribunale, in queste condizioni, è consentito

d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni.

7.2

Ciò

detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento

pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci

dubbi. È questo lo strumento d'elezione per simili evenienze. Occorre tuttavia

distinguere l'idoneità del provvedimento stesso da quella dell'ordinamento

pianificatorio da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui le

ricorrenti avversano l'ordinamento pianificatorio in fieri, le loro censure non

sono ammissibili in questa sede, in quanto premature: sarà eventualmente nel

corso della procedura di adozione della pianificazione allo studio, che esse

potranno proporre osservazioni in merito e, se del caso, adire le vie di ricorso.

La misura prevista, come in parte già evidenziato in precedenza, oltre ad

essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi

nel caso specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale

importanza, per di più di valenza regionale, con apprezzabili superfici ancora

libere da edificazioni, e in riferimento ai problemi appurati, non si vede

infatti come il processo pianificatorio in atto possa essere adeguatamente

tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed immediato, che vada di

principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei fondi. Nella ponderazione

degli interessi si deve in questo caso tener conto che la zona di pianificazione

serve a proteggere la definizione dell'assetto territoriale di una porzione

importante del Piano di Magadino, che non può essere vanificata inconvenienti

che potrebbero derivarne al singolo caso. Va inoltre ricordato che un elemento

di proporzionalità è già insito negli effetti stessi della zona di

pianificazione, che non vieta sic et simpliciter qualsiasi iniziativa

edificatoria, ma impedisce soltanto che un intervento possa rendere più ardua

la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento, che soltanto in un caso

concreto potrà essere valutato dall'autorità competente, conforme o in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di

definizione raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre di un vincolo i cui

effetti sono limitati nel tempo e considerando l'importanza della

pianificazione da salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore

dell'interesse pubblico. Di conseguenza, la zona di pianificazione è

proporzionata al sacrificio imposto alle ricorrenti.

8.

In

conclusione, la zona di pianificazione all’esame risulta nel suo complesso

sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse

pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità.

9.

La misura

impugnata non è nemmeno costitutiva di una disparità di trattamento, vietata

dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.). Innanzitutto, il

principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata necessariamente

limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare

zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni

esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo

pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione.

L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:

per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in

concreto, i motivi per includere nel perimetro della zona di pianificazione

anche i fondi delle ricorrenti sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli, come

vagliato nei considerandi precedenti. Meritano, pertanto, conferma. Va comunque

precisato che, al pari dei terreni delle insorgenti, i fondi non ancora

edificati costituiscono quasi la metà delle superfici interessate dalla zona di

pianificazione.

10.

Per tutti i

pregressi motivi, il ricorso deve, dunque, essere integralmente respinto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico delle ricorrenti

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 26, 36 Cost. fed., 27 LPT, 41, 58

segg. LALPT, 8, 13 segg. LPAmb, allegato

7 OIAt, 18, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 2'000.- (duemila).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

l,;

;

__________ a;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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