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Decisione

90.2008.65

Richiesta, in sede di ricorso contro un piano regolatore, di includere l'area boschiva in zona edificabile

8 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il ricorrente è proprietario del mapp. __________ di Bissone. Il

fondo, di complessivi mq 759, è ubicato in località __________.

B. a. Nella seduta del 18 settembre 2006 il consiglio comunale di Bissone

ha adottato la revisione del piano regolatore. La maggior parte del fondo (mq

566 giusta il registro fondiario) è stata attribuita all'area boschiva, mentre

che la residua porzione (mq 193) è stata assegnata alla zona residenziale semi-intensiva

collinare (R3).

b. Con ricorso 14 novembre 2006RI 1 insorto dinanzi al Consiglio di Stato

contro questa deliberazione, chiedendo di estendere la zona edificabile all'intera

particella.

c. Con risoluzione 21 ottobre 2008 (n. 5383) il Consiglio di Stato ha approvato

il piano ed ha dichiarato irricevibile il ricorso (cfr. ris. impugnata, pag. 32).

Esso ha ricordato che eventuali contestazioni in merito

all'estensione del bosco dovevano essere sollevate nella procedura di

accertamento appositamente prevista a questo scopo, conclusa con la risoluzione

governativa 15 dicembre 1998 (n. 5852). Inoltre che non sussistevano dei motivi

per procedere a dissodamenti in vista delle creazione di nuove superfici

edificabili nel comune.

C. Con impugnativa 10 novembre 2008 RI 1insorge dinanzi al Tribunale

contro la menzionata risoluzione governativa, ribadendo le domande e gli

argomenti, che sviluppa ulteriormente, già sottoposti al giudizio di

quest'autorità. L'insorgente elenca una serie di casi concernenti vari comuni,

in cui, a suo giudizio, si è proceduto a dissodamenti a scopo edilizio.

Sostiene inoltre di non essere stato informato della procedura di accertamento

del bosco e di non avere pertanto potuto contestarla.

D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento

del territorio, agente per conto del Governo, ed il municipio di Bissone, in

rappresentanza del comune, chiedono che il ricorso venga respinto. Dei relativi

argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38

cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione del

ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il

gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere evaso sulla scorta

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative,

del 16 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi

- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,

109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

Considerandi

3.3.1

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a

livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo

luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.2

Si considera invece foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti

forestali che possa svolgere funzioni forestali (art. 2 cpv. 1 legge federale

sulle foreste, del 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0). La foresta non è, di

principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata

soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo,

del 29 giugno 1988, pubblicato in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto

confermano gli art. da 11 a 13

LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è

di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (art. 12 LFo; RDAT

I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni: RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4).

Da qui la necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di

dissodamento. A questo proposito la giurisprudenza ritiene che l'art. 12 LFo è

ossequiato quando l'autorità competente per la pianificazione territoriale -

che, nel caso del piano regolatore, è il legislativo comunale - disponga, prima

della sua decisione, se non del permesso di dissodamento, quantomeno di una

presa di posizione positiva vincolante dell'autorità competente per il rilascio

del permesso stesso (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, aaa con rinvii).

3.3

Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione

dev'essere preliminarmente eseguito un accertamento del carattere forestale

laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta

(art. 10 cpv. 2 LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti

nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla

pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti

al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13

cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile

rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la

LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a

tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa

regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come

la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua

evoluzione qual è il bosco.

4.4.1

Nel caso in esame la procedura di accertamento del limite del

bosco a confine con l'area edificabile del comune di Bissone è stata esperita ed

è stata conclusa con la relativa decisione governativa di accertamento 15

dicembre 1998 (n. 5852), a tenore della pertinente legislazione forestale. Le

rappresentazioni grafiche del piano regolatore riprendono, di conseguenza, il bosco

ed il suo limite, vincolante per la pianificazione del territorio edificabile,

in corrispondenza dei fondi interessati, quindi anche per quanto concerne il

mapp. __________, di proprietà dell'insorgente. La domanda di quest'ultimo di

ampliare la zona fabbricabile a discapito della foresta si appalesa, pertanto,

d'acchito inammissibile. Invano il ricorrente si duole del fatto di non essere

stato messo al corrente dello svolgimento della procedura di accertamento

forestale. A prescindere dall'esito di una eventuale contestazione, va detto

che questa procedura, che interessa numerosi proprietari, prevede la sola pubblicazione

degli atti, come accade per gli strumenti della pianificazione del territorio

(cfr. attualmente l'art. 5 del regolamento della legge cantonale sulle foreste,

del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 8.4.1.1.1). È quanto si è avverato nel caso in

oggetto, in cui gli atti della procedura di accertamento del limite del bosco a

confine con l'area edificabile di Bissone sono stati pubblicati tra il 12

gennaio e l'11 febbraio 1998 presso la locale cancelleria comunale e la relativa

pubblicazione è stata annunciata all'albo comunale e sul foglio ufficiale n.

104.

del 30 dicembre 1997 (FU 1997, 8926).

4.2

Ciò premesso, il gravame potrebbe essere accolto solo in presenza di un permesso

di dissodamento dell'area boschiva che ricopre il mapp. __________, esatto dall'art.

12.

LFo. Ora, a prescindere dal fatto che, in concreto, una domanda in tal senso

non è formalmente mai stata introdotta da chicchessia e che, di conseguenza, non

è stato nemmeno effettuato il coordinamento con la procedura pianificatoria, il

ricorrente non dimostra minimamente, ma nemmeno sostiene, che nel suo caso siano

adempiuti i severi requisiti posti dall'art. 5 cpv. 2 LFo - ma in particolare siano

dati i "gravi motivi preponderanti rispetto alla conservazione della foresta"

- per permettere il rilascio di una deroga al principio del divieto di

dissodamento ancorato al capoverso 1 della stessa disposizione legale. Va

d'altra parte rilevato che, giusta l'art. 5 cpv. 3 LFo, non sono considerati gravi

motivi "gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento

del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali."

A nulla giova poi all'insorgente di elencare alcuni casi

concernenti vari comuni, in cui, a suo parere, si è proceduto a dissodamenti a

scopo edilizio. Determinante, ai fini del giudizio, è che siano soddisfatti i

requisiti legali per un dissodamento nel caso in esame. Nemmeno il ricorrente

potrebbe poi beneficiare del principio di uguaglianza, che egli verosimilmente

invoca implicitamente. A questo scopo egli dovrebbe difatti quantomeno dimostrare,

anzitutto, che i dissodamenti cui si riferisce, se realmente siano risultati tali,

siano stati conseguiti illegalmente. In ogni caso, com'è noto, non sussiste - di

principio - il diritto ad invocare la parità di trattamento nell'illegalità; posto

che - lo si ribadisce - le fattispecie menzionate dall'insorgente siano il

frutto di una violazione della legge forestale.

4.3

Sulla scorta di queste

considerazioni, un'attribuzione integrale del fondo del ricorrente alla zona

fabbricabile dev'essere, per finire, esclusa.

5.

Il ricorso

dev'essere dunque respinto.

6.

La tassa

di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 15, 18 LPT, 24 segg. LALPT, 2, 5,

10-13 LFo, 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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