Lexipedia

Decisione

90.2008.71

Obbligo di urbanizzazione di un fondo

23 marzo 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. A__________ RI 1 è proprietario del mapp. 1859 del comune di

Capriasca, sezione di Sala, dove sorge un'abitazione che condivide con la

moglie M__________. E__________ e M__________ RI 2 erano proprietari del mapp.

1860 - nel frattempo divenuto proprietà di S__________ RI 2 e sul quale è oggi

annotato un diritto di riversione - che pure ospita un'abitazione. I fondi sono

situati a ovest della frazione di Bigorio, a monte del vecchio e largo sentiero

che collega l'abitato al convento di Santa Maria e che si snoda lungo il

pendio, parallelamente alla sottostante strada. Da una lettura integrata del

piano delle zone e di quello del traffico si deduce che il piano regolatore,

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 novembre 1986 (n. 7320),

prevedeva che il primo tratto del citato sentiero, compreso tra l'abitato e i

fondi di proprietà di E__________ (mapp. 267 e 1861), tuttora costituito da una

semplice pista sterrata, venisse trasformato in una strada di quartiere, che si

sarebbe collegata alla sottostante strada principale attraverso un accesso (sul

mapp. 267, nel seguito: bretella) che E__________ aveva realizzato per

raggiungere la sua proprietà. Il medesimo piano attribuiva, invece, al tratto

successivo - ossia quello che dalla bretella sale verso il convento - la

qualifica di percorso pedonale.

B. a. Nella seduta 25 ottobre 2004, il consiglio comunale ha adottato

il nuovo piano regolatore. Esso ha deciso di qualificare l'intero percorso tra

l'abitato e il convento quale percorso pedonale, rinunciando quindi alla

pianificazione della strada di quartiere che in parte vi si sovrapponeva. Conseguentemente

pure la bretella non è stata indicata quale strada di quartiere .

b. Il 7 marzo 2005 M__________ e A__________ RI 1 e M__________ e E__________ RI

2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse "annullata la modifica di piano regolatore

consistente nella soppressione quale strada pubblica della bretella fra il

sentiero pedonale e la strada carrozzabile che salgono al Convento del Bigorio

(…)".

c. Il 14 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano e nel

contempo ha respinto il ricorso. Dopo aver negato che il piano abrogato

assegnasse alla bretella la qualifica di strada di servizio, esso ha

infatti ritenuto che l'urbanizzazione prevista per il territorio edificabile

fosse sufficiente.

C. Avverso la decisione del Governo, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento "nella misura in cui approva la revisione

del piano regolatore (…) che

sopprime quale strada dal bretella fra il sentiero pedonale e la strada carrozzabile

che salgono al convento del Bigorio (…) e respinge il ricorso 7 marzo

2005 (…)".

D. La Divisione e il municipio hanno chiesto la reiezione del gravame.

Se necessario le considerazioni espresse nelle risposte verranno riprese nel

seguito.

E. Il 16 settembre 2009 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza

e ha visitato i luoghi della contestazione, scattandone alcune fotografie,

acquisite agli atti.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la tempestività

del ricorso e la legittimazione attiva degli insorgenti sono date (art. 38 cpv.

1 e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1).

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700)

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

Considerandi

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,

II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente

quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'approvazione della pianificazione

relativa alla bretella sul mapp. 267, che non è (più) indicata quale

strada dal piano regolatore. Essi ritengono infatti che questo privi i

rispettivi fondi del necessario accesso, in violazione dei principi dell'uso

razionale del territorio e dell'obbligo di urbanizzazione che incombe al comune

giusta l'art. 19 LPT e in contrasto con l'obiettivo posto dal comune con la

revisione di trovare una soluzione alla problematica dell'accesso alle zone

edificabili. In relazione al mapp. 1860, da un lato il comune ne avrebbe aumentato

le possibilità edificatorie, dall'altro lo avrebbe privato del necessario accesso.

4.4.1

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a

livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo

luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). L'ente

pubblico deve equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino,

lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di

importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade,

del 23 marzo 1983, versione riordinata in vigore dal 1° gennaio 2007; Lstr; RL

7.2.1

). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito

del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee

l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che

compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie

di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.

4.2

Il piano delle zone approvato contestualmente all'impugnata decisione -

come, del resto, quello previgente - assegna il mapp. 1860 alla zona

edificabile, mentre quello 1859 a quella agricola (la correttezza di

quest'ultima scelta è stata confermata da questo Tribunale con separata odierna

sentenza 90.2008.73). I due fondi versano dunque in due ben distinte situazioni:

l'obbligo d'urbanizzazione sussiste infatti unicamente in relazione al primo

mappale, incluso in zona edificabile (Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 19 n. 31). Volendo tuttavia prescindere da questa - comunque

necessaria - distinzione, occorre ammettere che nel caso concreto il comparto

in cui sono inseriti i due mappali è da ritenersi sufficientemente urbanizzato.

L'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili non può in alcun

modo essere interpretato - per quanto concerne l'accesso che qui interessa - come

obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte di queste zone,

cosicché ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere

raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una strada di

servizio) realizzata dalla collettività (STA 90.2003.2 del 30 aprile 2009

consid. 4.2.). Per quanto attiene al settore in questione, i fondi dei

ricorrenti sono accessibili attraverso il percorso pedonale esistente, che

lambisce le loro proprietà e che si collega, all'altezza del mapp. 1801 alla

sottostante strada (mapp. 442) che corre parallela e che pure sale in direzione

del Convento. Il Tribunale considera che la situazione appena descritta sia sufficiente

per ritenere che il comune abbia adempiuto al proprio obbligo; in particolare

la strada al mapp. 442 passa sufficientemente vicino ai mapp. 1859 e 1860, ai

cui proprietari può essere lasciata la (minima) completazione

dell'urbanizzazione per quanto riguarda l'accesso alla loro proprietà.

5.

Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 19 LPT, 28 LALPT, 2, 4 Lstr, 28 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese, complessivamente fr. 1'000.-, sono poste a

carico dei ricorrenti.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster