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Decisione

90.2008.73

Attribuzione di un fundo alla zona agricola - indicazione di una strada agricolo forestale nel piano del traffico e obbligo di urbanizzazione

23 marzo 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i pascoli alberati e le selve (lett. a); le superfici non alberate o improduttive

di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e

impianti forestali (lett. b); i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento

(lett. c).

La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può

essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio federale a

sostegno della LFo, del 29 giugno 1988, in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È

quanto confermano gli art. 11-13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una

foresta in una zona di utilizzazione è, di conseguenza, subordinata a un permesso

di dissodamento (art. 12 LFo; RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. anche per le

eccezioni: RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Questo principio è applicabile anche

quando il piano di utilizzazione è adottato in vista della costruzione di una

strada che non sia forestale (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, 91).

La strada forestale, che viene considerata a tutti gli effetti foresta (art. 2

cpv. 2 lett. c LFo), non è particolarmente definita dalla legislazione

federale. Il messaggio citato precisa tuttavia che "la strada forestale

è una via d'accesso che serve al governo ed all'utilizzazione della foresta e

che presenta tracciato e dimensioni consoni agli interessi della foresta

stessa. In pari tempo funge da posto di lavoro e via di trasporto percorribile

da autocarri." (messaggio citato, 154). Analogamente, la giurisprudenza

del Tribunale federale ritiene che una strada che attraversa un bosco può

essere qualificata come forestale quando è necessaria per lo sfruttamento di

tale bosco, serve in ampia misura alla sua conservazione e adempie alle

esigenze forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche

tecniche (RtiD II-2004 n. 40 consid. 2.1 con rinvii). La giurisprudenza

chiarisce quindi anche i requisiti di approvazione, in applicazione delle due

pertinenti legislazioni federali. Una strada, il cui tracciato si snoda in una

zona forestale e che non è prevista da un piano di utilizzazione, necessita di un'autorizzazione

ai sensi dell'art. 22 LPT se serve unicamente a scopi forestali. Se, per

contro, adempie ad altre funzioni non prettamente forestali, sono necessari

un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT e un permesso di dissodamento

giusta l'art. 5 LFo (RtiD cit., ibidem).

4.4. I ricorrenti chiedono che il tracciato in questione sia ripreso dal piano

come strada pubblica o aperta al pubblico. Tale è, in effetti, la domanda che

avevano posto al Governo e che sono legittimati a riproporre in questa sede

(art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). A ben vedere, la domanda posta inizialmente al

Consiglio di Stato, ossia che la strada fosse riportata a piano regolatore come

strada pubblica o aperta al pubblico, avrebbe dovuto essere dichiarata

irricevibile dal Governo, in quanto priva d'oggetto o, quantomeno, di

interesse. Infatti, il comune aveva previsto per quel tratto una prima parte

come percorso pedonale e il seguito come sentiero: due tipologie di strade

Considerandi

aperte al pubblico (art. 2 cpv. 3 e 5 cpv. 1 e 6 Lstr). Si può tuttavia ammettere

che, in realtà, i ricorrenti volevano ottenere il mantenimento della qualifica

di strada di servizio per il transito di veicoli. Il comune potrebbe tracciare

unicamente una via di comunicazione tra quelle che la Lstr gli affida di

prevedere nell'ambito del piano regolatore, ossia una strada locale. In

quest'ordine d'idee entrano le strade di raccolta, le strade di servizio, le

strade pedonali, i sentieri e le vie ciclabili (art. 5 cpv. 1 Lstr).

4.4.1

Occorre innanzitutto

ricordare come il mapp. 1859 è situato fuori dalla zona edificabile, per cui

non sussiste alcun obbligo per la collettività di urbanizzarlo (Waldmann/hänni, op. cit., ad art. 19 n.

31). Ma anche fosse vero il contrario, l'obbligo per l'ente pubblico, sancito

all'art. 19 cpv. 2 LPT, di urbanizzare le zone edificabili non può essere in

alcun modo interpretato - per quanto concerne l'accesso, che qui interessa -

come obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte di queste

zone, così che ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere

raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una strada di

servizio) realizzata dalla collettività (STA 90.2003.2

del 30 aprile 2009 consid. 4.2.). Fosse stato obbligato a urbanizzare il settore cui appartiene il fondo

dei ricorrenti, il comune avrebbe senz'altro adempiuto il suo obbligo

attraverso la pianificazione adottata. Infatti, per quanto attiene al settore

in questione, il mapp. 1859 è accessibile attraverso il percorso pedonale

esistente, che lo lambisce e che si collega, all'altezza del mapp. 1801, alla

sottostante e parallela strada (mapp. 442). Inoltre, la strada al mapp. 442

passa sufficientemente vicino al mapp. 1859, al cui proprietario può essere

lasciata la (minima) completazione dell'urbanizzazione per quanto riguarda

l'accesso alla proprietà.

4.4.2

I ricorrenti sostengono pure che la strada sia già esistente e che abbia

essenzialmente la funzione di accesso al serbatoio e di urbanizzazione dei

fondi limitrofi.

Il sopralluogo ha permesso di costatare che la strada in questione si presenta come

una pista sterrata, priva dunque di un adeguata pavimentazione. Non appare

corretto ritenere che la strada sia già esistente, quantomeno nel senso auspicato

dai ricorrenti, essendo le caratteristiche del percorso attuale ben lontane da

quelle di un'opera di urbanizzazione per una zona edificabile. In tal senso

occorre rammentare che la proprietà in questione è sì edificata, ma pur sempre

in zona agricola.

Il comune ha indicato che intende considerare il tracciato quale strada agricolo-forestale.

In effetti, dal piano del paesaggio emerge che questo è interamente situato in

zona forestale o agricola. Ora, stante l'intenzione comunale di farne un simile

utilizzo, correttamente, come visto, esso non è stato ripreso a piano regolatore

come strada (cfr. supra, 4.3.). Appare chiaro che nel rispetto della sua

funzione, questo potrà essere utilizzato dai proprietari confinanti per la

gestione agricola e forestale dei propri fondi. Se e in che misura un'eventuale

utilizzazione accessoria potrà essere autorizzata non è tema della presente

procedura. Infine, il tracciato è comunque indicato come percorso pedonale. Ora

nulla osta a che a una strada agricolo-forestale si sovrapponga una simile

opera.

5.

Per tutti i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 legge

di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1

).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15, 16, 19 LPT, 2, 11, 12, 13, LFo, 38

LALPT, 2, 5, 6 Lstr, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico

dei ricorrenti.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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