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Decisione

90.2008.76

Obbligo di astensione del consigliere di Stato nell'ambito dell'approvazione di una variante di piano regolatore

30 luglio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di esclusione sono definiti dall'art. 26 CPC, che impone a ogni

giusdicente di astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni in caso di

determinati rapporti di parentela o di convivenza (lett. a), d'interesse

personale suo o di suoi congiunti (lett. b), in caso di attività

giurisdizionali esercitate in precedenza come magistrato in altro grado del

processo o come arbitro (lett. c; cosiddetta prevenzione o preimplicazione; Vorbefassung) o di determinati rapporti con una delle

parti (lett. d). I motivi di ricusazione, previsti dall'art. 27 CPC, sono

invece: la grave inimicizia tra il giudice o il segretario e una della parti

(lett. a) rispettivamente altre gravi ragioni (lett. b).

2.4. La procedura di ricusa e di astensione non è regolata dal CPC, ma dalla

LPamm.

La ricusa, dispone l'art. 32 cpv. 3 LPamm, si propone con istanza motivata,

contemporaneamente al primo atto di causa, oppure tosto essa si verifichi o sia

scoperta. Non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente

ad atti successivi (cpv. 4). L'istanza viene comunicata alla controparte e

all'interessato per le osservazioni (cpv. 5). In caso di contestazione decide

l'autorità superiore o, trattandosi di un membro di un'autorità collegiale,

questa stessa autorità in assenza del membro ricusato o astenutosi (cpv. 3).

Analoghe disposizioni valgono per l'astensione (esclusione). Il funzionario o

il giudice amministrativo che riconosce in sé un motivo di astensione

(esclusione), deve darne comunicazione alle parti precisandone le ragioni (cpv.

6). L'astensione, conclude la norma (cpv. 7), è decisa come ai capoversi

precedenti. Non è chiaro se il rinvio di cui all'art. 32 cpv. 7 LPamm si

riferisca anche ai termini fissati al cpv. 3 entro cui dev'essere presentata

l'istanza di ricusa e agli effetti decadenziali nel caso di passaggio ad atti

successivi previsti al cpv. 4 della testé menzionata disposizione. Infatti,

comunque sia, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, il comportamento

di una parte nel procedimento amministrativo dev'essere sempre rispettoso del

principio generale della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; STA 90.2006.16 del 2

marzo 2007 consid. 3.1.), per cui la parte, una volta a conoscenza di un caso

di astensione, è tenuta a sollevarlo senza indugio; in caso contrario essa

perde - in linea di principio - il diritto di prevalersene (DTF 132 II 485

consid. 4.3.; Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag.

123; Thomas Merkli/ Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton

Bern, Berna 1997, n. 5 ad art. 9; Benjamin

Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Der Ausstand von

Entscheidträgern der Verwaltung im Staats- und Verwaltungsrecht von Bund und

Kantonen, Tesi, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, pag. 207 segg.). Tuttavia,

il principio d'imparzialità di un giusdicente rispettivamente di un funzionario

dell'amministrazione riveste pubblico interesse e dev'essere rispettato

d'ufficio. Spetta quindi in primo luogo a chi è chiamato a decidere di

verificare la sussistenza di un caso di astensione che lo possa colpire e di segnalarlo

alle parti (cfr. art. 32 cpv. 6 LPamm). A una parte può quindi essere

rimproverata un'omessa tempestiva segnalazione di un caso di astensione in

dispregio del principio della buona fede solo quando chi è chiamato a decidere

non l'ha individuato e notificato, rispettivamente, non lo avrebbe dovuto

individuare e notificare, e alla condizione che la parte abbia avuto la

possibilità di riconoscere questa fattispecie per tempo, prestandole la dovuta

diligenza. Non bisogna poi porre delle esigenze troppo severe in merito al

grado di attenzione richiesta alla parte, poiché di principio essa può

presumere l'imparzialità dell'autorità; per decidere in merito dipenderà anche dalle conoscenze giuridiche della parte stessa

rispettivamente se essa è assistita da un legale (STA 90.2006.16 loc. cit.;

Schindler, op. cit., pag. 208

seg.).

3. 3.1. L'esame preliminare, svolto dal Dipartimento del territorio

(art. 33 cpv. 1 LALPT), ha lo scopo di garantire il coordinamento della

pianificazione territoriale e di attirare l'attenzione dei comuni su evidenti

errori d'impostazione o lacune del disegno di piano regolatore, anche per

evitare inutili procedure di pubblicazione e di ricorso (DTF 109 Ia 1 consid. 2

Considerandi

i.f.). Esso non riveste, però, carattere di decisione formale

preliminare o interlocutoria, ma è soltanto un avviso fondato su criteri di mera

apparenza, non vincolante per il comune (Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 320 ad art. 33 LALPT). Esso non

comporta la prevenzione di chi se ne è occupato

(cfr. anche DTF 109 loc. cit.).

3.2

La procedura di variante è, di regola, quella

prevista per l'adozione del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 e relativo rinvio

agli art. 32 segg. LALPT). Per le modifiche di poco conto (art. 41 cpv. 3

LALPT), la procedura stabilita dal Governo nel regolamento è invece la

seguente: il municipio allestisce gli atti e, previa approvazione del Dipartimento,

pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso

dapprima al Governo e, in seguito, a questo tribunale (art. 15 RLALPT). Sono considerate

di poco conto le modifiche che interessano una ristretta cerchia di persone e

una superficie di terreno non superiore ai 2000 mq e che, segnatamente, mutano

in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali,

in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini,

indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità; art. 14 lett. a RLALPT).

4.

4.1. Nel concreto caso appare oramai superfluo esaminare l'applicabilità

della procedura per le varianti di poco conto. Il comune, come visto, vi ha

rinunciato e ha deciso di seguire la procedura ordinaria e di considerare

l'approvazione dipartimentale della variante di poco conto alla stregua di un

esame preliminare.

Ora, un simile agire è senz'altro problematico. Se da un lato, come visto,

l'esame preliminare non è una decisione e quindi non è motivo di prevenzione, nel

caso concreto, però, la fattispecie si presenta in modo del tutto singolare. Infatti,

il comune ha deciso di utilizzare quale esame preliminare quella che era una

vera e propria decisione di approvazione di una variante tramite la procedura

di poco conto. Di conseguenza, il consigliere di Stato che lo ha firmato si era

già espresso sulla variante e non poteva più intervenire nella successiva fase

di approvazione e di evasione dei ricorsi una volta che il comune ha deciso di seguire

la procedura ordinaria. Infatti, la posizione del giusdicente non appariva più

neutra agli occhi del cittadino, visto che egli già aveva anticipato la sua

decisione, approvando la variante di poco conto, prima ancora che i piani della

variante in discussione fossero stati pubblicati ai sensi della procedura

ordinaria. La relativa risoluzione emanata dal Consiglio di Stato disattente,

di conseguenza, l'art. 26 lett. c CPC, attraverso il rimando di cui all'art. 32

cpv. 1 LPamm (cfr. inoltre art. 15 del regolamento sull'organizzazione del

Consiglio di Stato e dell'amministrazione citato supra, 2.3.).

4.2

Quanto espresso vale, di riflesso, per il funzionario che si è occupato

della prima decisione. Non è necessario qui approfondire se si tratta dello

stesso che poi ha redatto la decisione di approvazione con la procedura

ordinaria, visto che, comunque sia e come si spiegherà qui appresso, la

decisione deve già essere annullata in relazione al consigliere di Stato.

4.3

Il fatto che un consigliere di Stato tenuto ad

astenersi presenzi alla deliberazione costituisce un motivo di annullamento

della decisione adottata, indipendentemente dall'effetto che detta presenza possa

avere avuto sulla decisione, in particolare sul suo esito (STA 52.2004.163 del

16.

novembre 2004 consid. 3.3). Nel concreto caso, il consigliere di Stato B__________

ha anche firmato la decisione che conferma il suo (illegale) coinvolgimento

nella procedura decisionale.

4.4

Infine, non può essere rimproverato al ricorrente RI 1 un ritardo

nell'agire. Se da un lato la composizione del Consiglio di Stato può ritenersi

nota, dall'altro è vero anche che egli poteva aspettarsi che il consigliere di

Stato B__________ si astenesse. Certo, con maggiore accortezza il ricorrente

avrebbe potuto anticipare il problema e sollevarlo già davanti al Governo. Dev'essere

tuttavia considerato che il ricorrente RI 1 non era patrocinato all'inizio

della procedura, e che ha subito sollevato il problema con l'atto di ricorso

davanti al Tribunale. Inoltre, l'agire del comune era atto a ingenerare

effettivamente confusione. In definitiva, questa Corte ritiene che non si può

ravvisare nel comportamento del ricorrente un atto negligentemente tardivo o,

peggio, di malafede. La contestazione non risulta pertanto perenta.

5.

Per i motivi che precedono entrambi ricorsi devono essere accolti e

la decisione impugnata annullata, senza che occorra a questo stadio esaminare

il merito della pianificazione. Gli atti sono rinviati all'istanza inferiore,

affinché - composto correttamente il collegio giudicante e premuratasi che

l'istruttoria dei ricorsi e la redazione della decisione di approvazione sia

affidata a un funzionario diverso da quello che già si era occupato dell'approvazione

tramite procedura di variante di poco conto - decida nuovamente sull'approvazione

la variante e evada i relativi ricorsi.

6.

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda

di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

7.

Dato l'esito non si preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Il municipio verserà adeguate ripetibili a RI 1, patrocinato da un legale (art.

31.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono accolti.

§. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato perché proceda come indi- cato al considerando

5.

2. Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di Arbedo-Castione

rifonderà a RI 1 fr. 400.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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