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Decisione

90.2008.92

Errori contenuti nella pubblicazione di una risoluzione (durata della pubblicazione e indicazione della legittimazione ricorsuale); ricorso considerato comunque tempestivo ma irricevibile per carenza

20 agosto 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

90.2008.92

Data decisione, Autorità:

20.08.2009, TRAM

Titolo:

Errori contenuti nella pubblicazione di una risoluzione (durata della pubblicazione e indicazione della legittimazione ricorsuale); ricorso considerato comunque tempestivo ma irricevibile per carenza di legittimazione attiva

COMPUTO DEL TERMINE

IRRECEVIBILITÀ

LEGITTIMAZIONE

NOTIFICA DIFETTOSA

PERENTORIETÀ

PUBBLICAZIONE

TASSA DI GIUSTIZIA

TEMPESTIVITÀ

TERMINE

art. 38 cpv. 1 LALPT

art. 38 cpv. 4 let. b LALPT

art. 38 cpv. 4 let. c LALPT

art. 49 cpv. 2 LOG

art. 10 cpv. 1 LPAMM

art. 28 LPAMM

art. 31 LPAMM

Incarto n.

90.2008.92

Lugano

20 agosto

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2008 di

RI

1 RI 2

contro

la risoluzione 26 agosto 2008 (n. 4290), con la

quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore

di Lugano, sezione di Carabbia;

viste le risposte:

- 2 febbraio 2009 della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

- 23 marzo 2009 del

municipio di Lugano;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che

il Consiglio di Stato, con risoluzione 26 agosto 2008, ha approvato alcune varianti

del piano regolatore del comune di Lugano, sezione di Carabbia;

che, con ricorso datato 1° dicembre 2008, spedito il giorno successivo, RI 1 e RI

2, proprietari dei mapp. 368, 579, 580 e, coattivamente, del mapp. 581 in

località Roncaccio-Nevello del quartiere di Carabbia del comune di Lugano, insorgono

contro la menzionata risoluzione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;

che i ricorrenti domandano un'indennità in caso di esproprio di una strada da

loro costruita, una compensazione reale della zona edificabile persa sul mapp.

Considerandi

580, una modifica del tracciato di una strada e l'assegnazione alla zona

edificabile della parte boschiva del mapp. 368;

che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che il

ricorso sia dichiarato irricevibile per difetto di ricorso di prima istanza,

aspetto rilevato anche dal municipio di Lugano che domanda che, nella misura in

cui fosse ammissibile, il ricorso sia comunque respinto;

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa

l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano

adempiuti (art. 3 legge di procedura per le cause amministrative, del 16 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1.);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e, per esso, di questo

giudice delegato, è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT;

RL 7.1.1.1; art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio

2006; LOG; RL 3.1.1.1);

che quanto alla tempestività del gravame, si considera quanto segue;

che contro la decisione di approvazione del piano regolatore il ricorso deve

essere insinuato entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1

LALPT);

che la risoluzione impugnata è stata pubblicata a cura del municipio di Lugano

dal 3 novembre al 1° dicembre 2008, previo annuncio il 10 ottobre 2008 sul

foglio ufficiale (cfr. FU 82/2008 del 10 ottobre 2008 pag. 7446 seg.);

che la pubblicazione all'albo indicava la possibilità di aggravarsi davanti a

questo Tribunale entro il termine di pubblicazione, nonché la legittimazione a

ricorrere per ogni cittadino attivo nel comune oltre ogni altra persona o ente

che dimostrasse un interesse degno di protezione (cfr. ris. mun. 24 settembre

2009, §3);

che, stando a quanto indicato nella pubblicazione appena ricordata, il ricorso,

spedito il 2 dicembre 2008, sarebbe tardivo;

che, tuttavia e per quanto a questo stadio interessi, l'indicazione del termine

di ricorso riportato dalla citata pubblicazione è errato;

che, difatti, la pubblicazione ha avuto luogo unicamente per ventinove giorni,

dal 3 novembre 2008 al 1° dicembre 2008, e, pertanto, l'indicazione che i

ricorsi andavano insinuati entro il suo termine appare in palese contrasto con

il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 38 cpv. 1 LALPT;

che, inoltre, il primo

giorno della pubblicazione non dev'essere computato nel termine (art. 10 cpv. 1

LPamm);

che, per quanto precede, il termine in esame è scaduto il 3 dicembre 2009 e il

ricorso è quindi tempestivo;

che, tuttavia, contrariamente a quanto riporta la

citata pubblicazione, la possibilità di ricorrere al Tribunale contro la

decisione del Governo non è data per ogni cittadino attivo nel comune;

che contro la decisione di approvazione del

piano regolatore sono - invece e unicamente - legittimati a ricorrere (art. 38

cpv. 4 LALPT) il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi

(lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di

protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.

c);

che, pertanto, il privato cittadino è legittimato a ricorrere dinanzi a questo

Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di

Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una

modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale;

che RI 1 e RI 2 non possono richiamarsi a nessuna delle ipotesi precitate;

che, innanzitutto è loro preclusa l'applicazione dell'art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT, giacché non hanno interposto ricorso contro la pianificazione sancita

dal consiglio comunale;

che non torna loro applicabile nemmeno l'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, siccome

attraverso la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato, in riferimento ai

mappali di proprietà dei ricorrenti, si è limitato ad approvare la

pianificazione adottata dal legislativo comunale, senza apportare modifiche sui

punti da loro sollevati, per cui essi non sono ora legittimati a contestarli in

questa sede;

che l'errata indicazione della legittimazione a ricorrere da parte del comune

non permette di estendere quella stabilita imperativamente dalla legge;

che tale errore può al più, in concreto, giustificare una riduzione della tassa

di giustizia percepita dal Tribunale (art. 28 LPamm);

che nella misura in cui i ricorrenti pongono delle richieste di natura

espropriativa, queste esulano dalla presente procedura pianificatoria e sono

pertanto irricevibili;

che, da ultimo, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili, protestate dal

comune, che è stato rappresentato da un organo nell'esercizio delle sue

funzioni (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 49 LOG, 28 e 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 100.- è posta a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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