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Decisione

90.2008.96

Legittimazione attiva negata per carenzad i ricorso di prima istanza

22 giugno 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90.2008.96

Data decisione, Autorità:

22.06.2009, TRAM

Titolo:

Legittimazione attiva negata per carenzad i ricorso di prima istanza

LEGITTIMAZIONE

art. 38 LALPT

Incarto n.

90.2008.96

Lugano

22 giugno 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Raffaello

Balerna, Damiano Bozzini

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2008 di

RI 1

contro

la risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), con la

quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di

Capriasca, sezione di Sala;

viste le risposte:

- 20 gennaio 2009 della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

- 29 gennaio 2009 del

municipio di Capriasca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI

1 è proprietaria dei mapp. 615, 618 e 5385 del comune di Capriasca, località

Lelgio;

che

il 25 ottobre 2004 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato il nuovo

piano regolatore della Sezione di Sala, cui appartengono i sopra citati fondi;

che,

Considerandi

in tale occasione, il mapp. 618 è stato assegnato alla zona agricola, mentre i

mapp. 615 e 5385 sono stati attribuiti all'area forestale;

che,

con risoluzione 14 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore,

modificandolo d'ufficio in certi punti, chiedendo l'adozione di qualche variante

e sospendendo la sua decisione su alcuni oggetti;

che

il Governo ha, tra l'altro, approvato la scelta pianificatoria comunale in corrispondenza

dei mappali in discussione;

che

contro la decisione governativa, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'attribuzione dei suoi fondi alla zona edificabile;

che,

con le rispettive risposte, la Divisione chiede che il ricorso sia dichiarato

irricevibile, mentre il municipio domanda che esso sia respinto;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo e la tempestività del ricorso sono dati dall' art. 38 cpv. 1

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1);

che dev'essere, per contro, negata a RI 1

la legittimazione a interporre ricorso;

che, infatti, a norma dell'art. 38 cpv. 4

LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato d'approvazione del piano

regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti

per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte

dal Governo (lett. c);

che il privato cittadino è pertanto

legittimato a ricorrere davanti al Tribunale solo se ha precedentemente

inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in

cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del

consiglio comunale, segnatamente quindi un diniego d'approvazione, rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore;

che, nel caso concreto, RI 1 non è insorta

contro la decisione del comune che adottava la nuova impostazione pianificatoria

dei suoi fondi, accettando quindi la decisione comunale;

che, come visto e in riferimento ai mappali

in oggetto, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta semplicemente avallato

quest'ultima senza modificarla;

che, ferma questa premessa, per potere

impugnare la decisione del Governo, RI 1 avrebbe dovuto preventivante insorgere

davanti al Consiglio di Stato e chiedere la modifica della decisione comunale;

che non avendolo fatto, essa si è

irrimediabilmente preclusa la possibilità di adire il Tribunale per contestare

la pianificazione che interessa i suoi mappali: infatti, essa non può

richiamarsi a nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 38 cpv. 4 LALPT per

fondare la propria legittimazione a ricorrere e, difettando quest'ultima, il

ricorso è irricevibile;

che la tassa e le spese di giustizia sono

poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause

amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 28 e 31 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa e

le spese di giustizia di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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