90.2008.96
Legittimazione attiva negata per carenzad i ricorso di prima istanza
22 giugno 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2008.96
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TRAM
Titolo:
Legittimazione attiva negata per carenzad i ricorso di prima istanza
LEGITTIMAZIONE
art. 38 LALPT
Incarto n.
90.2008.96
Lugano
22 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2008 di
RI 1
contro
la risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di
Capriasca, sezione di Sala;
viste le risposte:
- 20 gennaio 2009 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 29 gennaio 2009 del
municipio di Capriasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI
1 è proprietaria dei mapp. 615, 618 e 5385 del comune di Capriasca, località
Lelgio;
che
il 25 ottobre 2004 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato il nuovo
piano regolatore della Sezione di Sala, cui appartengono i sopra citati fondi;
che,
Considerandi
in tale occasione, il mapp. 618 è stato assegnato alla zona agricola, mentre i
mapp. 615 e 5385 sono stati attribuiti all'area forestale;
che,
con risoluzione 14 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore,
modificandolo d'ufficio in certi punti, chiedendo l'adozione di qualche variante
e sospendendo la sua decisione su alcuni oggetti;
che
il Governo ha, tra l'altro, approvato la scelta pianificatoria comunale in corrispondenza
dei mappali in discussione;
che
contro la decisione governativa, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'attribuzione dei suoi fondi alla zona edificabile;
che,
con le rispettive risposte, la Divisione chiede che il ricorso sia dichiarato
irricevibile, mentre il municipio domanda che esso sia respinto;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la tempestività del ricorso sono dati dall' art. 38 cpv. 1
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1);
che dev'essere, per contro, negata a RI 1
la legittimazione a interporre ricorso;
che, infatti, a norma dell'art. 38 cpv. 4
LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato d'approvazione del piano
regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti
per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte
dal Governo (lett. c);
che il privato cittadino è pertanto
legittimato a ricorrere davanti al Tribunale solo se ha precedentemente
inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in
cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del
consiglio comunale, segnatamente quindi un diniego d'approvazione, rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore;
che, nel caso concreto, RI 1 non è insorta
contro la decisione del comune che adottava la nuova impostazione pianificatoria
dei suoi fondi, accettando quindi la decisione comunale;
che, come visto e in riferimento ai mappali
in oggetto, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta semplicemente avallato
quest'ultima senza modificarla;
che, ferma questa premessa, per potere
impugnare la decisione del Governo, RI 1 avrebbe dovuto preventivante insorgere
davanti al Consiglio di Stato e chiedere la modifica della decisione comunale;
che non avendolo fatto, essa si è
irrimediabilmente preclusa la possibilità di adire il Tribunale per contestare
la pianificazione che interessa i suoi mappali: infatti, essa non può
richiamarsi a nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 38 cpv. 4 LALPT per
fondare la propria legittimazione a ricorrere e, difettando quest'ultima, il
ricorso è irricevibile;
che la tassa e le spese di giustizia sono
poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause
amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LALPT, 28 e 31 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa e
le spese di giustizia di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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