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Decisione

90.2009.14

Carenza di legittimazione attiva, tardività e censure generiche del ricorso

1 marzo 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

decreto presidenziale 27 maggio 2009, il Tribunale ha intimato al ricorrente la

risoluzione governativa 18 febbraio 2009, assegnandogli nel contempo un termine

di 30 giorni per eventualmente completare il ricorso e/o presentare un allegato

di replica.

L. Entro il

termine succitato, RI 1 ha inoltrato un allegato di replica e di completamento

del ricorso, con il quale, oltre ad aggiungere nuove argomentazioni, di cui si

dirà nel prosieguo, ha modificato e precisato le domande ricorsuali. Esso ha

chiesto quindi l'annullamento integrale della risoluzione governativa 18

febbraio 2009 (n. 684) e, per quanto concerne quella 23 dicembre 2008 (n.

6698), la riduzione a 6 mesi del termine assegnato al comune di 18 mesi dalla

crescita in giudicato della risoluzione per allestire una variante che risolva

il tema dell'abbuono dell'altezza massima degli edifici per i terreni in

pendenza nelle zone residenziali collinari, da una parte, e il suo annullamento

per quanto concerne l'approvazione della variante riguardante il completamento

delle tratte panoramiche e dei punti di vista e dell'art. 29 NAPR, che li disciplina,

dall'altra parte.

M. Con

allegato di duplica, sia la Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità, sia il municipio hanno confermato le rispettive richieste di

reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale è data ed il ricorso contro la risoluzione

governativa 18 febbraio 2009 (n. 684) è tempestivo (art. 38 cpv. 1 della legge

cantonale di applicazione della federale sulla pianificazione territoriale del

23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1).

1.2.

Quanto alla tempestività del ricorso avverso la risoluzione 23 dicembre 2008

(n. 6698), va considerato quanto segue. Giusta l’art. 38 cpv. 1 LALPT contro le

decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso a questo Tribunale entro 30

giorni dall’intimazione. In applicazione di questa norma, l’Esecutivo cantonale

ha indicato nel dispositivo della decisione impugnata, alla cifra 4, che il

comune e il già ricorrente, riferito con ogni evidenza al qui insorgente,

avevano facoltà di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro 30

giorni dalla data di notificazione della risoluzione stessa. Secondo gli

accertamenti del Tribunale (attestazione della ricerca postale, doc. in atti),

la risoluzione governativa è stata intimata a mezzo d'invio raccomandato al

patrocinatore del ricorrente, che l'ha ritirato il 9 gennaio 2009. Il termine

ricorsuale è pertanto venuto a scadere il 9 febbraio 2009, ovvero quasi due

mesi prima dell'inoltro del gravame in esame, proposto il 30 marzo 2009. Questo

dev'essere pertanto considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato

irricevibile.

1.3. In merito alla legittimazione attiva a

ricorrere contro la risoluzione governativa 18 febbraio 2009 (n. 684), il

Tribunale precisa quanto segue. A norma dell’art. 38 cpv. 4 LALPT contro la

decisione di approvazione del piano regolatore sono legittimati a ricorrere davanti

al Tribunale cantonale amministrativo il comune (lett. a), i già ricorrenti per

gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d’ufficio disposte

dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è, pertanto, legittimato

a insorgere solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Governo; fa

eccezione l’ipotesi in cui quest’ultima autorità abbia disposto una modifica

d’ufficio rispetto alle decisioni del legislativo comunale. In concreto, con la

decisione qui impugnata l'Esecutivo cantonale si è limitato ad approvare le

varianti del piano regolatore ed in particolare le modifiche agli art. 13, 39 e

41 NAPR, così come adottate dal legislativo comunale, ossia senza apportare

alcuna modifica. Il ricorso 26 novembre 2007 dell'insorgente al Consiglio di

Stato contro la deliberazione comunale aveva unicamente per oggetto, per quanto

qui interessa, le varianti relative agli art. 39 e 41 NAPR (cfr. ricorso 26

novembre 2007, pag. 5, punto 9, doc. in atti), vale a dire l'introduzione, nell'ambito

del piano di quartiere, di un abbuono dell'indice di sfruttamento dello 0.2 per

le zone R2 e R3. Con tale impugnativa il ricorrente non si è aggravato contro

la variante relativa alla modifica dell'art. 13 NAPR, che ha introdotto invece,

per il piano di quartiere, un bonus d'altezza di 3 m oltre quella prevista

nella rispettiva zona. Poiché l'insorgente non ha inoltrato ricorso al

Consiglio di Stato contro la decisione del consiglio comunale del 26 marzo 2007

in merito alla scelta di prevedere il succitato abbuono sulle altezze degli

edifici, egli non è legittimato a contestarla in questa sede. Peraltro, la

domanda proposta davanti a questo Tribunale di annullare l'approvazione della

modifica all'art. 13 NAPR, proprio perché non sottoposta al preventivo esame e

giudizio del Governo, costituisce pure una domanda nuova ed è, pertanto, irricevibile

(art. 63 cpv. 2 LPamm, 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Con questa riserva il ricorso

contro la risoluzione governativa 18 febbraio 2009 (n. 684) è ricevibile in

ordine. L'impugnativa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. 2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

Considerandi

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti

(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II 2001 n. 78 consid.

6c; II 1999 n. 27 consid. 3; II 1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Come anticipato in narrativa, il ricorrente si aggrava contro

l'approvazione delle varianti concernenti la modifica degli art. 39 e 41 NAPR,

che disciplinano le zone residenziali R2 e R3. La modifica in contestazione

introduce per queste zone, nell'ambito del piano di quartiere facoltativo, un

abbuono dell'indice di sfruttamento dello 0.2. A sostegno del suo ricorso, l'insorgente

adduce semplicemente, senza dare ulteriori spiegazioni, che i motivi esposti

dal Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata stridono con le

argomentazioni a suo tempo sviluppate dallo stesso Governo nella risoluzione 23

dicembre 2008 (n. 6698), con cui esso non aveva approvato le varianti all'esame.

3.1

Orbene, il ricorrente non spiega in quali violazioni del diritto sarebbe

incorsa l'autorità inferiore (art. 38 cpv. 2 LALPT). Esso si limita semplicemente

a sposare le argomentazioni, con le quali il Consiglio di Stato aveva negato in

prima battuta l'approvazione alle varianti in parola, ritenendo apoditticamente

le motivazioni della risoluzione impugnata in contrasto con esse, soltanto perché

avrebbero condotto ad un risultato diametralmente opposto, ossia alla loro approvazione.

Orbene, questo Tribunale non è autorità di pianificazione. Esso valuta unicamente

le violazioni di diritto e non può intervenire allorquando il comune,

nell'ambito della sua autonomia costituzionalmente protetta, opta per una scelta

che si rivela legittima, adeguata e opportuna. Non basta certamente censurare

genericamente, come nel caso dell'insorgente, la risoluzione impugnata. Già per

questo motivo, il ricorso va quindi respinto.

3.2

Ciò

nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il Consiglio di

Stato non ha affatto disatteso né contraddetto, con la risoluzione impugnata,

le valutazioni di merito sull'abbuono dell'indice di sfruttamento, da esso

formulate nella risoluzione 23 dicembre 2008 (n. 6698). Tutt'altro. Infatti, in

quella decisione, il Governo non aveva preliminarmente approvato, per ragioni

di ordine formale, attinenti in particolare alla chiarezza degli atti

pianificatori sottoposti al consiglio comunale per adozione, l'introduzione

nella norma, che disciplinava il piano di quartiere facoltativo (art. 13 NAPR),

di un bonus d'altezza massima per gli edifici di 3 m. Abbuono che, in quanto

tale, l'Esecutivo cantonale aveva comunque ritenuto condivisibile, giacché rispondeva

"convenientemente alle perplessità espresse al riguardo dal Consiglio

di Stato" (cfr. risoluzione 23 dicembre 2008, n. 6698, pag. 6, in

centro). Perplessità, queste, che, va ricordato, il Governo aveva formulato in

occasione dell'approvazione della revisione generale del piano regolatore e che

si riferivano alla rinuncia da parte del comune, rispetto al previgente

ordinamento pianificatorio, di concedere in quello nuovo un bonus d'altezza per

il piano di quartiere facoltativo. Tant'è, che il Consiglio di Stato, sempre in

quella sede, aveva poi ordinato al comune una variante che lo ripristinasse

(cfr. risoluzione 5 febbraio 2002, n. 570, pag. 45, 75, punto 5.2 g; 76, disp.

7.

c). Strettamente connessa con questo abbuono risultava la maggiorazione,

sempre in relazione al piano di quartiere facoltativo, dell'indice di sfruttamento

per le zone R2 (art. 39 NAPR) e R3 (art. 41 NAPR), prevista dalla variante qui

in contestazione. Difatti, come sostenuto dal Governo nella risoluzione 23

dicembre 2008 (n. 6698), questo abbuono risultava eccessivo "se non accompagnato

da opportune misure d'accompagnamento volte ad ottenere un inserimento

paesaggistico di qualità. Si fa in particolare riferimento al tema, ancora da

chiarire, dell'abbuono sull'altezza massima degli edifici che, se non concesso,

porterebbe ad una edificazione estensiva e a risultati discutibili dal profilo

dell'inserimento paesaggistico nei comparti con terreni in pendenza,

disattendendo quindi gli obiettivi qualitativi del piano di quartiere"

(cfr. ris. cit., pag. 6, in fine). Di conseguenza, l'Esecutivo cantonale, non avendo

approvato il bonus d'altezza, e soltanto per i succitati motivi di ordine

formale, ha dovuto negare automaticamente l'approvazione a quello sull'indice

di sfruttamento, che del primo, come visto, costituiva il corollario. Lo

conferma il fatto che il Governo ha ordinato al comune l'allestimento di una

variante, tramite cui verificare l'abbuono sull'indice di sfruttamento

unitamente, e per rapporto, alla questione del bonus sull'altezza massima degli

edifici (cfr. ris. cit., pag. 6 e 7). Di converso, con la risoluzione

impugnata, il Consiglio di Stato, constatato che al riguardo della valutazione dei

motivi di ordine formale, che avevano ostato all'approvazione della variante

sull'abbuono dell'altezza, era incorso in un errore e che questi in effetti

erano insussistenti, l'ha approvata e, congruentemente con tutto quanto

precede, ha sancito l'approvazione anche di quella relativa ai bonus sull'indice

di sfruttamento. Le censure ricorsuali sono quindi prive di fondamento. Va peraltro

aggiunto che l'abbuono di 3 m, che consente di edificare in altezza un piano

aggiuntivo per le zone R2 e R3, richiede, onde conservare un'analoga densità

edificatoria, di un adeguato aumento dell'indice di sfruttamento, che, in casu,

il Tribunale non ha motivo per non ritenere proporzionato.

4.

In

conclusione, il ricorso, in quanto ricevibile, deve dunque essere respinto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art.

28.

LPamm), il quale è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di

ripetibili a favore del comune, patrocinato da un avvocato (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) e a rifondere al comune identico

importo per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

,

;

,

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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