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Decisione

90.2009.29

Conferma della non attribuzione di un fondo alla zona edificabile e della conseguente attribuzione alla zona agricola

23 maggio 2011Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona

edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa.

Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del

territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 1 e

8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/ PierreTschannen [curatori], Commentaire de la Loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, Berna 2009, n. 40-47 ad art.

15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.

cit., n. 314).

8.2.2. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20

marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a

garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a

salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la

compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e

comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura

produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett.

a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati

dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT,

testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv.

2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma

valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi

in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione

dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del

paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT, del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con

rinvii).

8.3. Come già aveva sostenuto davanti al Governo, la

ricorrente ribadisce che il mapp. 313 appartiene ai fondi ampiamente edificati.

8.3.1. Per territorio ampiamente edificato, nel senso restrittivo sviluppato

dalla giurisprudenza, s'intende quel territorio costruito in maniera compatta,

oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno,

direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di

superficie relativamente ridotta (DTF 132 II 218 consid. 4.2.1.; RDAT I-2001 n.

49 consid. 3b; ZBl 104/2003 650 consid. 3.4.1.; Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 85

segg. ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). L'utilizzazione di queste particelle, che

costituiscono delle lacune edificatorie (Baulücken), è prevalentemente

influenzata dalla sostanza edilizia circostante: il territorio inedificato deve

quindi appartenere all'area insediata ben definita e condividerne le qualità;

esso dev'essere così influenzato dalle costruzioni esistenti al punto che

unicamente una sua attribuzione alla zona edificabile può entrare ragionevolmente

in linea di conto (DTF 132 II 218 consid. 4.2., 121 II 417 consid. 5a con

rinvii). La nozione di terreni già edificati in larga misura deve quindi essere

intesa al di là della singola particella e riferirsi piuttosto a un territorio;

il carattere dell'insediamento deve dunque essere stabilito in base alla

vicinanza geografica delle costruzioni come pure delle infrastrutture presenti

(DTF 121 II 417 consid. 5a). Diversa è invece la situazione per le grandi

superfici inedificate all'interno della zona edificabile, che svolgono una

funzione autonoma rispetto al territorio circostante, ad esempio queste servono

all'alleggerimento del tessuto insediativo, all'aumento della

qualità abitativa grazie a superficie verdi oppure la creazione di spazi per il

tempo libero (DTF 132 II 218 consid. 4.2.2., 121 II 417 consid. 5a; STF 1A.72/2003

del 4 novembre 2003, in: ZBl 106/2005 661 segg. consid. 4.1.1.,1P.355/2000 del

8 novembre 2000, in: RDAT I-2001 n. 49 consid. 2). In linea di principio, tanto

più la superficie inedificata è ampia, meno l'edificazione circostante

influenzerà la qualità insediativa della particella. A titolo di esempio, il

Tribunale federale ha così negato che terreni di dimensioni di 1.4 ha, 2.3 ha, 5.5 ha, e 12 ha potessero essere considerati delle lacune nel tessuto edilizio

edificato in larga misura, ammettendo invece possa essere il caso, a determinate

condizioni, per terreni sino a ca. 1 ha di superficie (DTF 121 II 436; ZBl

106/2005 cit. consid. 4.1.2.; Waldmann/­Hänni,

op. cit., ad art. 15 n. 23 e giurisprudenza citata). La portata di questo

criterio quantitativo non è assoluta e deve essere anzi relativizzata: occorre

infatti tener conto dello specifico carattere dell'edificazione circostante e

del territorio in cui ci si trova (DTF 132 II 218).

8.3.2. Nel caso concreto, dall'esame del piano regolatore in vigore

emerge innanzitutto che il fondo della ricorrente confina a nord con la

spiaggia che dà sul lago, a ovest con il fiume e a sud ed est con zone per

edifici e attrezzature pubbliche (posteggi, cimitero, scuole). Sempre a sud e a

est sono poi previste due tipologie di zone edificabili. Oltre la scuola vi è

la zona del nucleo di villaggio (zona che, stando agli art. 49 e 51 NAPR,

permette solo il riattamento, la trasformazione, la ricostruzione e l'ampliamento

degli edifici esistenti, escludendo dunque la possibilità di nuove

edificazioni) e al di là della strada cantonale (via Pitzcker) la zona

residenziale intensiva R3. Oltre il fiume Vadina, lungo la riva del lago, si

snoda quindi la zona di mantenimento disciplinata dall'art. 68 delle norme di

attuazione, che specificano che si tratta di una zona in cui hanno priorità la

protezione e la salvaguardia dell'ambiente lacuale e permette una limitatissima

attività edificatoria circoscritta a arredi di giardino, con possibilità di deroga

per opere d'interesse pubblico. Sotto la strada cantonale, verso il lago, non

vi è una presenza significativa di edifici. Immediatamente prospiciente il

fondo della RI 1, oltre il fiume, si trovano ancora strutture di pubblico

accesso: un ristorante, un posteggio e il bagno pubblico, che non determinano

un ingombro simile a quello di una zona edificata ma che lasciano la vista aperta

sul golfo.

Il sopralluogo ha permesso di verificare che questo fondo appare avulso dalla

zona edificabile la più prossima. La sua ubicazione è marginale rispetto al

comprensorio edificato, il quale ha delle connotazioni particolari e non

afferenti alla tipologia di zona auspicata dalla ricorrente. Si tratta in

concreto della zona AP/EP che ospita la scuola e della contigua zona nucleo

che, proprio a causa di questo episodio insediativo, risulta nettamente

staccata e non potrebbe essere completata attraverso l'edificazione con una

simile tipologia del territorio oggetto di variante. Vi è, inoltre, un distacco

percettibile dovuto alla variazione dell'altimetria. Nemmeno può entrare in

linea di conto la completazione della zona R3 posta oltre via Pitzcker, che

risulta pure separata dalle citate opere pubbliche che il sopralluogo ha potuto

confermare essere esistenti. Ma anche ciò non fosse, il mapp. 313 risulterebbe

marginale alla zona R3.

In definitiva il terreno della ricorrente non costituisce in nessun caso una

lacuna edilizia ma è piuttosto un vasto appezzamento di terreno che ha una sua

esistenza ben distinta da quella delle adiacenti zone e che si configura parte

di un ampio comparto caratterizzato da infrastrutture a vocazione pubblica

(scuola, posteggi, cimitero, spiaggia) che, a eccezione dell'edificio scolastico,

non presenta volumi edilizi degni di nota.

Ovvio che nemmeno la presenza del minuto edificio rustico e del bacino di

decantazione sul mapp. 313 può mutare queste considerazioni.

8.3.3. L'assegnazione del mapp. 313 alla zona edificabile non risponde poi nemmeno a una prevedibile necessità

di terreni fabbricabili urbanizzati entro quindici anni giusta l'art. 15 lett.

b LPT. La relazione di pianificazione esclude una simile necessità (pag. 10 e

13) e del resto la ricorrente, nel suo seppur lungo allegato, nemmeno sostiene

il contrario o tenta di confrontarsi con questo assunto. Aspetto che, da ultimo,

Considerandi

è possibile confermare esaminando la relazione di pianificazione relativa alla

revisione del piano regolatore consortile (in particolare la tabella a pag. 20)

richiamato agli atti anche su richiesta della ricorrente.

8.3.4

In definitiva, in assenza dei requisiti minimi

posti dall'art. 15 LPT, la decisione di non assegnare il mappale in questione

alla zona edificabile è corretta e dev'essere qui confermata. La questione

dell'urbanizzazione del comparto può a questo punto restare indecisa: anche se

si volesse ammettere che il fondo della RI 1 adempisse al requisito

dell'urbanizzazione sufficiente, ciò comunque non sarebbe decisivo e non

conferirebbe un diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (DTF

122.

II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321). Il fatto

che il mappale sia compreso nel perimetro del piano

generale delle canalizzazioni (PGC) non è dunque determinante.

8.3.5

Altrettanto corretta appare la decisione di attribuire il mappale alla

zona agricola. Occorre qui richiamare la funzione della zona agricola (cfr. supra,

8.2.2

), che travalica la semplice connessione alla produttività del suolo

che, peraltro, nel caso concreto è senz'altro data (cfr. le risultanze del

sopralluogo, supra 4.2.). Il terreno potrebbe infatti avere un interesse

quantomeno per lo sfalcio, la coltivazione della vite e la pastorizia. Ciò che

pare sufficiente anche tenendo conto che l'art. 34 NAPR è volto al disciplinamento

dei terreni idonei all'agricoltura, mentre fa difetto nel piano regolatore

consortile una zona agricola intesa nella sua accezione attuale che comprende

anche quei terreni non idonei da un punto di vista produttivo, ma la cui assegnazione

si giustifica per altri interessi (sul tema si veda: STA 52.2005.60 del 28

settembre 2006 consid. 5.3). In tal senso è auspicabile che il nuovo piano

preveda anche questo tipo di zona.

8.3.6

In assenza dei requisiti legali, nemmeno una ponderazione globale

degli interessi (cfr. supra, 8.2.1.) permetterebbe di attribuire il

fondo in questione alla zona fabbricabile. Ma in ogni caso deve anzitutto

essere rilevato l'interesse generale a impedire la formazione di zone

edificabili troppo vaste (cfr. RDAT 1-2001 n. 49, consid. 3c)

come pure dev'essere sottolineata l'imprescindibile esigenza, troppo

spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future

generazioni.

8.3.7

Dato che comunque la richiesta della ricorrente di attribuire il suo

fondo alla zona edificabile dev'essere respinta, nemmeno sarebbe necessario

esaminare se gli ulteriori vincoli, che non sono stati oggetto di una specifica

domanda ricorsuale, siano o meno giustificati. Per completezza, si può comunque

osservare che da un punto di vista paesaggistico il municipio,

nella risposta, ha sottolineato come lo spazio agricolo corrispondente al

mappale no. 313 è particolarmente significativo per rapporto al delta del

torrente Vadina e per rapporto al nucleo storico. Il vuoto raffigurato

dall'ampio vigneto rafforza l'emergenza monumentale del nucleo e garantisce una

relazione naturale con il lago. Il sopralluogo ha permesso di verificare la

correttezza di questa affermazione. Il fondo in questione si trova sul delta

del fiume Vadina, che si presenta ancora come un ampio spazio inedificato (cfr.

risultanze sopralluogo, supra passim). A prescindere da alcuni elementi

di disturbo, questo permette in ogni caso la vista sul pregevole nucleo di Gambarogno

e in generale sul delta del fiume. Nell'ambito dei rilevamenti per l'Inventario

degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) è stata allestita una scheda

anche per il comune di Vira Gambarogno, anche se esso non risulta poi nella

lista dei comuni che il Consiglio federale ha ancorato nell'appendice all'ordinanza

riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere del 9

settembre 1981 (OISOS; RS 451.12). A prescindere dalla

portata legale che questo strumento ha nel caso specifico, esso rappresenta

comunque senz'altro un valido sostegno scientifico per la valutazione delle qualità

spaziali e storico-architettoniche di un insediamento. Ora, tale strumento

specifica che è fondamentale che sul delta, cui appartiene il mapp. 313 della RI

1, non venga costruito nessun edificio il cui volume chiuda ulteriormente lo sguardo

sull'insieme. La stessa scheda rileva come l'edificio scolastico non

costituisca un fattore di grave disturbo.

Sempre a titolo di completezza, in merito alla linea di

esondazione, questa corrisponde effettivamente a quella nota del ritorno

centenario dell'evento che altri comuni hanno mutuato da studi effettuati dal

Cantone, ancorandola nelle proprie NAPR (cfr. ad esempio l'art. 22 NAPR di

Minusio). Non vi è motivo di dubitarne la correttezza. Quanto al fatto che già

esistono delle costruzioni in zona di pericolo non è certo un motivo per

autorizzarne di nuove. Al contrario: come più volte ricordato da questo Tribunale,

non è lecito assegnare alla zona fabbricabile di piano regolatore un territorio

che è notoriamente esposto a pericoli naturali, se prima non viene esperita, in

relazione allo stesso, la procedura di adozione di un piano delle zone esposte

a pericoli naturali (PZP) conforme alla legge sui territori soggetti a pericoli

naturali, del 29 gennaio 1990 (LTPnat; RL 7.1.1.2; per una spiegazione diffusa

cfr. RtiD I-2006 n. 14 consid. 3.5.), non ancora adottato per il Gambarogno

(cfr. relazione di pianificazione relativa alla revisione del piano regolatore

consortile, pag. 77). A giusta ragione, a prescindere dal tracciamento di

questa linea, il comune, a conoscenza del rischio di esondazione proprio per

recenti eventi e che hanno interessato anche l'attiguo edificio scolastico, non

potrebbe assegnare questo fondo alla zona fabbricabile, prima dell'allestimento

del PZP. Si tratta di un ulteriore elemento che corrobora la correttezza della

decisione impugnata.

8.4

Stante quanto precede, la decisione comunale risulta rispettosa dei

principi della legalità, dell'interesse pubblico e della proporzionalità.

9.

La ricorrente sostiene che la sua buona fede sarebbe stata violata,

poiché la perizia commissionata all'ing. Scettrini (recte: ing.

Sciarini), e il messaggio municipale relativo all'acquisto da parte del comune

del mappale (n. 17/99 dell'8 novembre 1999; doc. AD), avrebbero confermato esplicitamente la vocazione

edificabile del mappale, aspetto ribadito anche con il messaggio n. 8/2000 del

20.

luglio 2000 (doc. AE), che la

ricorrente attribuisce erroneamente alla delegazione consortile in luogo del

municipio, per cui la RI 1 ritiene che anche questo ente abbia concorso a

creare un caso di affidamento. Parimenti avrebbe poi fatto il Cantone che aveva

riservato dei fondi per il suo acquisto per ben fr. 1'472'000.-.

9.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona

fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la

facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai

suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa

ragionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219 e seg., 122 II 113

consid. 3b.cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale

principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua

decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a

determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto

essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona

determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei

limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale

l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere

immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su

queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non

può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la

situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui

l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni

(cfr. a questo proposito DTF 129 II 361 consid. 7.1).

9.2

Nel caso concreto, la tesi della

ricorrente non regge all'esame del Tribunale. È vero che è fuor di dubbio che

la perizia dell'ing. Sciarini parte dal presupposto che se il fondo non fosse

stato inserito in zona con vincolo di interesse pubblico questo sarebbe

senz'altro stato assegnato alla zona residenziale estensiva R2s. Ora, tuttavia,

né il municipio (che, comunque, non è autorità di pianificazione), né il consiglio

comunale di Vira Gambarogno né tantomeno il CPRG hanno mai dato assicurazioni

circa l'edificabilità del fondo. E nemmeno lo ha fatto il Consiglio di Stato. La

perizia - giuste o sbagliate che siano le sue premesse - era volta a stabilire

il valore del fondo e non già la sua pianificazione. Parimenti, gli importi

stanziati (o in previsione di esserlo) per l'acquisto del fondo non possono

essere confusi con un'assicurazione di azzonamento, peraltro sempre

esplicitamente escluso dagli enti pianificanti i quali, in nessun frangente,

risulta abbiano mai promesso alla ricorrente di includere il suo fondo in una

zona edificabile.

10.

Da ultimo,

la domanda di concedere l'effetto sospensivo è superata dall'emanazione del

presente giudizio. In ogni caso essa non avrebbe dovuto essere accolta. La

prassi in materia di approvazione dei piani regolatori o di loro varianti esige

che chi chiede l'effetto sospensivo deve dimostrare che il suo rifiuto lo

espone al rischio di un grave e irrimediabile pregiudizio (STA 90.2002 166 del

30.

gennaio 2003). La ricorrente non ha portato una simile prova e il Tribunale

non vede quale ipotesi possa entrare in linea di conto.

11.

Visto tutto quanto precede il ricorso,

nella misura in cui ricevibile, dev'essere respinto. La tassa di giustizia,

commisurata anche al dispendio cagionato dall'evasione delle numerose censure

invocate, dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 LPamm), mentre

non si giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi di fr. 3'000.-, sono poste a carico della

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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