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Decisione

90.2009.30

Istanza di restituzione in intero contro il laso dei termini: questione di assenza d'intimazione della decisione

1 marzo 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio, oltre

che eccepire l'irricevibilità di tale istanza, postulano la sua reiezione, con

motivazioni che verranno riprese, all'occorrenza, nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, che è competente per decidere sull'atto ricorsuale omesso (cfr. Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 12 m. 2 e rinvî) è senz'altro data (art. 12 cpv. 1

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1, combinato con l'art. 38 pv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT;

RL 7.1.1.1).

Considerandi

2.

La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i

motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 LPamm).

Giusta l'art. 137 del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971

(CPCT; RL 3.3.2.1) la restituzione in intero per inosservanza di un termine è

concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito

di agire, di comparire o chiedere un rinvio, perché senza sua colpa, ignorava

la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da

renderne impossibile l'osservanza (lett. a), oppure perché l'impedimento di

compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave, che

non poteva essere evitato (lett. b). La restituzione in intero contro il lasso

dei termini dev'essere chiesta entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento

(art. 139 CPC). Se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto

entro il termine fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).

3.

La

risoluzione 18 febbraio 2009 (n. 684) di modifica della risoluzione 23 dicembre

2008.

(n. 6698) non è stata indubbiamente notificata a RI 1, come peraltro

conferma nelle osservazioni la Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità. L'istante asserisce di essere stato impedito di ricorrere tempestivamente

contro la risoluzione governativa, per il fatto di aver appreso soltanto in un

secondo tempo - ossia attraverso la pubblicazione del suo dispositivo sul

foglio ufficiale del 27 febbraio 2009 – che le varianti inerenti la modifica

degli art. 39 e 41 NAPR erano state invece approvate. Da ciò la sua domanda di

restituzione in intero del lasso dei termini.

4.

L'istanza, infondata, dev'essere respinta. In concreto, l'istante

non può appellarsi ai requisiti posti dall'art. 137 CPCT. Difatti, come spiegato

in precedenza, presupposto per poter richiedere la restituzione di un termine è

l'inosservanza dello stesso, ossia che questo sia scaduto infruttuoso. L'istante

sostiene di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della risoluzione 23 dicembre

2008.

(n. 6698) attraverso la pubblicazione sul foglio ufficiale del 27 febbraio

2009.

Il termine per ricorrere dinanzi a questo Tribunale contro la menzionata

risoluzione governativa avrebbe pertanto iniziato a decorrere, al più presto,

il giorno seguente alla data, alla quale l'istante ha preso conoscenza della

citata risoluzione, e sarebbe scaduto, al più presto, il successivo 30 marzo

2009.

(cfr. art. 46 cpv. 1 LPamm, combinato con art. 38 cpv. 1 LALPT). Orbene, l'istante,

sebbene assistito da un legale, si è limitato in un primo tempo ad inoltrare

l'istanza in esame, il 24 marzo 2009, quando però il termine di ricorso non era

ancora scaduto, e poi, ancora nel termine, il 30 marzo 2009 ha inoltrato

un'impugnativa davanti a questo Tribunale (cfr. inc. 90.2009.14, che verrà evaso

in separata sede). L'istanza, oltre che infondata, è priva d'interesse

giuridico. Essa va dunque respinta.

5.

La tassa

di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'istante (art. 28

LPamm), il quale è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili a

favore del comune, patrocinato da un avvocato (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 137 CPCT, 12, 28, 31, 46 LPamm, 38

LALPT;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza

è respinta.

2. L'istante

è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi

fr. 600.- (seicento) e a rifondere al comune fr. 800.- (ottocento) per

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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