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Decisione

90.2009.52

Riduzione di parametri edificatori; istituzione di un vincolo per un centro di raccolta rifiuti

10 ottobre 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi della ricorrente sarebbero infatti già circondati da molte abitazioni

con quattro o più piani.

4.4. La decisione impugnata, le cui motivazioni possono in sostanza essere

condivise, resiste su questo punto alle critiche della ricorrente.

4.4.1. Innanzitutto, contrariamente all'opinione dell'insorgente e come appena

visto, le restrizioni di diritto pubblico scaturenti dalla disciplina edilizia

e meglio dai parametri edificatori previsti dalla ZM3 sono sorrette da una base

legale formale (supra, 4.1.): esse sono, infatti, previsti dal piano

regolatore (cfr., in particolare, le rappresentazioni grafiche e l'art. 40

NAPR).

4.4.2. La ricorrente non può essere seguita nemmeno laddove sostiene che la

nuova pianificazione si porrebbe in contrasto con il principio dell'uso

parsimonioso del suolo e della densificazione. Innanzitutto, è fuori

discussione che il precedente piano regolatore fosse sovradimensionato quanto a

estensione della zona edificabile. Esso prevedeva una contenibilità di 11'500

unità insediative (4900 abitanti, 2900 posti turismo e 3700 posti lavoro). Nel

2003 la situazione era di 7450 UI insediate (ca. 3750 abitanti, 2400 posti

turismo e 1300 posti). Alla fine del 2007 la popolazione residente era di 3840

abitanti (ris. gov. impugnata, pag. 17). L'obiettivo di renderlo, con la

revisione messa in atto dal comune, conforme ai principi pianificatori è quindi

da approvare. Il nuovo piano permette infatti una contenibilità teorica di ca.

8761 unità (4660 abitanti, 2573 posti turismo e 1527 posti lavoro), in linea

con le previsioni di sviluppo per i prossimi 15 anni (ibidem). Come

rilevato dal Governo, nel caso di Caslano, lo stato dell'edificazione e le

strutture dell'urbanizzazione non permettevano una riduzione della zona

edificabile. L'esame degli atti - in particolare della cartografia e, più

precisamente, il piano n. 7, del febbraio 2008, "compendio dello stato

dell'urbanizzazione" - permette di confermare questa affermazione, a

dipendenza della conformazione della zona edificabile. La scelta del comune di

optare per la riduzione delle possibilità edificatorie laddove gli azzonamenti

lo permettevano, come nel caso dei fondi della ricorrente, risulta pertanto in

sintonia con lo scopo di dimensionare correttamente la zona edificabile. Del resto,

con l'impugnativa, la ricorrente si limita a sostenere genericamente che il

comune avrebbe dovuto operare piuttosto una riduzione dell'estensione della

zona edificabile, senza però nemmeno accennare dove, in concreto, una simile

operazione avrebbe potuto essere effettuata in conformità con il diritto e

permettendo di ricondurre negli stessi termini la contenibilità del piano. La

censura si rivela dunque una mera asserzione di un principio, che non si

confronta con le opportune considerazioni del municipio e del Governo; in

particolare la ricorrente non spiega per quale motivo il comune avrebbe errato

nell'optare per lo spostamento dell'asse di sviluppo su via Stazione (in

direzione del lago), piuttosto che lungo la strada cantonale, notoriamente

interessata da un traffico intenso. In simili circostanze, non è contrario ai

principi e scopi della pianificazione ridurre i parametri edilizi, eccessivi in

rapporto ai reali bisogni di sviluppo del comune. Del resto, il Tribunale

federale ha già avuto modo di ritenere compatibili con la garanzia della

proprietà le misure che si prefiggono di ridurre la contenibilità della zona

edificabile sovradimensionata e che possono validamente fondarsi sull'art. 15

LPT (cfr. STF 1C_80/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.). Il principio della

densificazione, difatti e al pari degli altri principi pianificatori, non gode

di una priorità, ma deve invece essere sempre rapportato agli altri interessi

pubblici e privati e, dunque, è solo uno degli aspetti oggetto della ponderazione.

4.4.3. Se poi, con il ridimensionamento delle possibilità edificatorie della

nuova zona ZM3 vi sarà un numero inferiore di persone o utenti colpiti

dall'eccessivo carico ambientale in particolare lungo l'asse di via Cantonale,

tale aspetto va a rafforzare e accrescere l'interesse pubblico che il

provvedimento in questione già esplica di per sé, come sopra rilevato. Restano

evidentemente riservate le misure che dovranno - se del caso - essere adottate

e/o richieste ai proprietari di fondi nell'ottica di ricondurre entro i limiti

legali i valori a oggi eccessivi dell'inquinamento fonico e atmosferico lungo

questo asse, conformemente ai principi della legislazione federale e cantonale

in materia di protezione dell'ambiente.

4.4.4. La misura, dunque, risponde a un pubblico interesse e risulta anche

proporzionata. Sulla sua idoneità e necessità già si è detto: essa permette

infatti di conseguire gli scopi perseguiti dal piano, ritenuti di pubblico

interesse. Nulla muta al riguardo la generica asserzione della ricorrente circa

la presenza nella ZM3 di abitazioni con quattro o più piani. Come già visto

(cfr. supra, 4.2.2.), tale situazione interessa solo il 15% della ZM3.

Sotto il profilo della proporzionalità in senso stretto, la riduzione dei parametri

- tenuto anche conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Stato - non è

poi così drastica e permette comunque ancora un'edificazione relativamente

intensiva. Infine, dev'essere rammentato che il semplice interesse economico

del proprietario, volto a una migliore utilizzazione dei fondi, o al libero godimento

della sua proprietà, deve cedere di fronte all'interesse generale, inteso a

realizzare un uso del suolo razionale e ordinato, nel rispetto e nella

promozione degli scopi e dei principi pianificatori (DTF 119 Ia 362 consid. 5 e

rinvii, 104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid.

2c; DFGP/UPT, Commento della legge federale sulla pianificazione del

territorio, 1981, Introduzione, n. 41 lett. c).

4.5. Da tutto quanto precede discende che

la pianificazione impugnata non viola la garanzia della proprietà della

ricorrente. Il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto su questo punto.

5.

Vincolo AP13 sul mapp. 1308

5.1. I piani regolatori, come spiegato in precedenza (supra, 4.1.),

devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette

(art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre

zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti

tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art.

15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio.

Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le

attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri

della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e

l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di

concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità

pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di

queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,

determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15

lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e

che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa certezza

(RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2 con rinvii, II-2000 n. 75 consid. 4 con rinvii;

inoltre II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono

particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi

pubblici). La creazione, da parte dell'ente pianificante, di zone per edifici e

impianti di interesse pubblico su importanti superfici di terreno, senza

precisarne la funzione, semplicemente per poter disporre della maggior libertà

di manovra possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a

queste condizioni (cfr. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT,

Zurigo 1999, n. 22 ad art. 18 con rinvii; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 28 LALPT n. 174). In quest'ordine di idee, l'art. 28 cpv. 2 lett.

d LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano

regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi

e le attrezzature di interesse pubblico. Dal canto suo, la Lst prevede che possono

essere delimitate in particolare zone per scopi pubblici (art. 20 cpv. 2 Lst;

cfr. anche art. 27 V. del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale

del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1).

5.2. La ricorrente impugna il vincolo AP13 sul mapp. 1308, descritto in

narrativa (supra, B.a.). A mente sua, l'interesse pubblico alla

realizzazione di quindici punti di raccolta non sarebbe sostanziato da alcun

dato circa la loro necessità. Gli atti del piano sarebbero inoltre carenti,

poiché non indicano gli accessi alla struttura e l'eventuale presenza di

posteggi per gli utenti. In realtà lo spazio riservato sarebbe insufficiente e

l'utilizzazione del centro finirà coll'invadere lo spazio relativo alla

stazione di servizio, intralciandone l'esercizio. La carenza degli atti si

paleserebbe anche per la mancata valutazione degli aspetti ambientali. Il

vincolo sarebbe anche sproporzionato, poiché pregiudicherebbe - quantomeno

parzialmente - l'attività della stazione di benzina. L'attrezzatura pubblica invaderebbe

parte della piazzola utilizzata dall'autocisterna per il rifornimento del

carburante, la quale è stata realizzata con una pavimentazione speciale che

permette di evitarne l'assorbimento in caso di fuoriuscita. Uno spostamento di

questa struttura non sarebbe nemmeno possibile, per motivi tecnici. Da ultimo,

l'ubicazione, lungo una strada di traffico sarebbe inopportuna anche in

relazione alle ripercussione generate dal traffico d'accesso.

5.3. In linea di principio,

l'organizzazione di un'efficiente rete di raccolta differenziata dei rifiuti è

senz'altro di pubblico interesse. Gli atti del piano regolatore, tuttavia, sono

alquanto carenti circa le motivazioni, il contenuto e gli effetti del vincolo

contestato; a ragione la ricorrente se ne duole. Innanzitutto, essi non

giustificano tale scelta: il rapporto di pianificazione del febbraio 2008 si limita

a indicare che la realizzazione dei centri per la raccolta separata dei rifiuti

non è inclusa nel calcolo degli investimenti del piano regolatore in quanto i

crediti erano già stati votati dal consiglio comunale (rapporto citato, pag.

108). Nella presente procedura, il municipio ha prodotto uno studio del suo

dicastero ambiente, denominato "riorganizzazione completa della raccolta rifiuti

nel comprensorio comunale", allestito nel marzo del 2002. Dallo studio è

possibile desumere gli obiettivi perseguiti con tale esercizio (pag. 6),

un'analisi dei costi (pag. 13) e infine un preventivo relativo alle 10

postazioni inizialmente previste (pag. 19). Da ultimo, una piantina riporta le

ubicazioni scelte, con il dettaglio dei contenitori previsti; per la

collocazione dei cassonetti è stata ritenuta una distanza massima dalle

economie domestiche, valutata in circa 200 m di raggio (pag. 12). In questo

documento non viene tuttavia menzionato il vincolo che grava la proprietà della

ricorrente. In effetti, è solo posteriormente allo studio del 2002 che,

recependo le suggestioni della commissione piano regolatore, il municipio ha

licenziato il 31 luglio 2007 il messaggio 799 bis che propone modifiche e

adeguamento resisi necessari rispetto al progetto di piano regolatore

originario. In particolare, in quell'occasione sono state introdotte cinque

nuove aree per la raccolta rifiuti di cui una, appunto, su fondo 1308 già della

ricorrente (messaggio citato, pag. 6 e 12). Il messaggio non specifica nulla di

particolare riguardo tale modifica nell'impostazione del concetto originario di

raccolta rifiuti. Né il rapporto di pianificazione del giugno 2007 concernente

gli emendamenti proposti si dilunga oltre alla semplice affermazione della

necessità di prevedere ulteriori centri di raccolta. La questione, contestata

dalla ricorrente già in Ia istanza, è poi stata liquidata

frettolosamente dal Governo nella decisione impugnata laddove si limita a osservare

che (pag. 60):

La realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti

non è preclusa da nessuna struttura sotterranea ma da un semplice piazzale in

superficie per la raccolta dell'eventuale combustibile che dovesse riversarsi

durante le operazioni di riempimento e travaso.

Le osservazioni della ricorrente al riguardo sono dunque prive d'oggetto.

In tali circostanze, il Tribunale

si trova nell'impossibilità di controllare l'interesse pubblico della decisione

comunale di prevedere, oltre ai dieci iniziali, ulteriori cinque centri di

raccolta rifiuti, necessità sulla quale l'autorità comunale è rimasta silente e

che nemmeno in sede di approvazione del piano è stata adeguatamente affrontata.

Il Governo non poteva quindi esimersi dall'accertare o far accertare la reale

necessità della struttura che qui interessa, tanto più che la stessa si

inserisce in una rete di altri centri e andrebbe a sovrapporsi, quando a raggio

di utenza, almeno parzialmente ad altri già inizialmente programmati. Tanto più

che in concreto è stata messa in discussione anche la fattibilità del previsto

impianto sul mapp. 1308, poiché sul medesimo vi sarebbero strutture aeree e

sotterranee che potrebbero anche impedire o perlomeno rendere assai

difficoltosa la sua costruzione. Anche per la necessità di approfondire questi

aspetti tecnici e finanziari non del tutto secondari, pertanto, il Consiglio di

Stato non poteva approvare il vincolo sul fondo della ricorrente. Su questo

punto il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

5.4. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm, gli atti vengono retrocessi al

Consiglio di stato affinché effettui, se del caso tramite il municipio, i

necessari accertamenti circa l'effettiva necessità del centro di raccolta

rifiuti contestato, ed emetta in seguito una nuova decisione sulla sua

approvazione e sul gravame dell'insorgente. In tale contesto non ci si potrà

esimere dal verificare anche la fattibilità, perlomeno in modo sommario, da un

punto di vista tecnico della struttura su un fondo che ospita attualmente una

stazione di benzina, con approfondimento delle conseguenze ambientali che la

modifica strutturale di un tale impianto provoca.

6.

Visto quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere

parzialmente accolto. La decisione impugnata è confermata per quanto attiene

alla ZM3, mentre il vincolo AP13 sul mapp. 1308 è annullato e gli atti retrocessi al Governo per nuova

decisione. La tassa di giustizia e le spese, ridotte per tener conto del parziale

successo dell'impugnativa, vengono poste a carico della ricorrente, mentre il

comune, conformemente alla prassi, può esserne mandato esente (art. 28 LPamm).

Esso non può, tuttavia, essere esonerato dal versamento delle ripetibili alla

ricorrente, ridotte in proporzione al grado di soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione impugnata è annullata nella misura in cui approva l'istituzione

del vincolo AP13, centro di raccolta separata dei rifiuti domestici, in

corrispondenza del mapp. 1308 di Caslano;

1.2. gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché proceda come indicato al

consid. 5.4. della presente decisione.

Considerandi

2.

La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente. Il comune

verserà alla stessa fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario