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Decisione

90.2009.60

Stralcio di un ricorso contro una zona di pianificazione decaduta e assegnazione di ripetibili

22 ottobre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i piani mancano o de-vono essere

modificati (cpv. 2); la zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle

rispettive competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato

(art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione

a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio e della

protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni

locali (art. 60 cpv. 2 LALPT); il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2

LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo

cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più

ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande

di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono

decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della

zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT); la zona di pianificazione entra

in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il

piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio

di Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2

LPT, 62 seg. LALPT);

che la zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79

consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di

essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da

un uso del territorio contrastante col suo indirizzo; lo scopo principale

dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione

dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia

510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch,

Kommentar RPG, n. 21 ad art. 27; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27);

a questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo

studio non può essere dato per certo; non si può, in particolare, affer-mare

che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere;

che la zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente:

è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti

dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente,

per la sua durata, una restrizione della proprietà; la legittimità della zona

di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione;

che per i motivi appena spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3

lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il

caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio

nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla

fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro

efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b); solo importa dunque, in questo

contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale;

che una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su

di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e

rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.);

che in linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni; l'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività; tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con

rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594);

che l'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone,

come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento

pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., art. 27 n. 27): questo

significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del

piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego

transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n.

12 seg.); il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere

tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è

adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è

l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di

Considerandi

pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch,

op. cit., ad art. 27 n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 457);

che il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610);

che, in concreto, la zona di pianificazione interessa, oltre ai mapp. 51 e 529,

i mapp. 59, 94, 134 e 238; si tratta di un comparto situato a ovest del nucleo

tradizionale di CO 2, considerato dall'Inventario degli insediamenti svizzeri

da proteggere (ISOS) come di valenza regionale ed è inserito all'interno di un

piano particolareggiato, proprio per il suo valore paesaggistico, ambientale e

storico; il mapp. 51 ospita in particolare la villa settecentesca col suo

giardino, già di proprietà del Battaglini (cfr. relazione di pianificazione del

piano particolareggiato);

che la scheda descrittiva, allestita dal municipio spiega che la zona è stata

adottata ai fini di verificare le funzioni, i parametri edificatori e i vincoli

alla luce dell'evoluzione delle esigenze comunale e della ricerca di una

migliore ambientazione paesaggistica ed architettonica; la scheda specifica poi

in dettaglio le verifiche che il municipio intende operare; queste interessano

in particolare i mappali del ricorrente, per i quali s'intende approfondire la

possibilità di un vincolo di fruizione pubblica; importanza centrale viene data

al rapporto fra spazi vuoti e costruiti in relazione alla valorizzazione

paesaggistica e architettonica del nucleo e, in modo speciale, alla villa neoclassica

sul mapp. 51;

che la base legale del provvedimento è, come visto, data e in ogni caso non è

contestata dai ricorrenti;

che l'intenzione del municipio di CO 2 di mutare l'ordinamento pianificatorio

appare pure manifesta; i terreni del ricorrente presentano ancora una

superficie inedificata notevole e sono posizionati al centro di un contesto

paesaggistico, ambientale e storico di pregio; l'interesse pubblico a una verifica

della pianificazione ritenuta inadeguata e risalente a 25 anni or sono appare

senz'altro dato;

che è pure dato l'interesse pubblico all'impiego, nel caso in esame,

della zona di pianificazione, la quale assicura a titolo transitorio che la pianificazione allo studio non venga ostacolata o comunque

influenzata negativamente da un uso del territorio (soprattutto sotto forma di

nuove costruzioni o del loro ampliamento); in particolare, la sussistenza dell'interesse pubblico non è menomata dal fatto che

la zona di pianificazione sia stata adottata in reazione alla domanda di

costruzione del ricorrente: l'ente pubblico può

legittimamente fare ricorso a questo strumento per contrastare un determinato

progetto edilizio, quando questo mette in luce delle carenze della

pianificazione vigente; l'esame di una domanda di licenza edilizia costituisce

difatti il miglior mezzo per testare la validità dell'ordinamento

pianificatorio, in termini di pertinenza ed efficacia, e di scoprirne i difetti

(STA 90.2009.38/ 39 del 23 febbraio 2010 consid 5.3. con riferimenti);

che la mancata inclusione dei mapp. 2 e 69 nel

perimetro della zona di pianificazione, criticata dall'insorgente, non è atta a

inficiare la bontà della misura pianificatoria;

che innanzitutto nella misura in cui la critica è volta a contestare l'adozione

del provvedimento quale reazione alla domanda di costruzione inoltrata dal

ricorrente, essa è, come già visto, priva di fondamento, siccome tale modo di

procedere è legittimo;

che, in secondo luogo, la misura impugnata non è nemmeno costitutiva di una

disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost.: nell'ambito di

provvedimenti pianificatori questo principio ha una portata necessariamente

limitata; nella delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da

situazioni esistenti; non è quindi insostenibile trattare differentemente dal

profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione;

l'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:

per non essere arbitraria, la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a con rinvii);

che, come rilevato in sede di risposta dal Consiglio di Stato per quanto

attiene il mapp. 69 esso risulta completamente edificato dalla chiesa, mentre

per il mapp. 2 (e 3) l'art. 15 delle norme di attuazione del piano

particolareggiato (NAPP) prevede il mantenimento a verde pubblico a tutela

della chiesetta di St. Antonio; la loro inclusione nella ZP in esame sarebbe

dunque superflua e, pertanto, sproporzionata;

che la scelta municipale, fondata su criteri oggetti e condivisibili, resiste

anche a questa censura: l'esecutivo comunale ha fruito in maniera corretta

dell'ampio margine di cui dispone ai fini della definizione del perimetro della

zona di pianificazione;

che, sempre in merito alla proporzionalità, dev'essere, da ultimo,

rilevata la durata limitata del provvedimento, di tre anni, che tiene dunque

già conto della precedente adozione della analoga zona di pianificazione,

annullata da questo Tribunale;

che, pertanto, il ricorso era infondato e le ripetibili a favore del comune,

assistito da un legale, devono essere poste a carico di RI 1 (art. 31 LPamm);

che il Tribunale rinuncia, secondo la prassi, a prelevare una tassa di

giustizia (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è stralciato dai ruoli.

2. RI 1 rifonderà fr. 2'000.- al comune di CO 2 per

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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