90.2009.78
Lesione del diritto di essere sentito - sopralluogo in contraddittorio
26 aprile 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
90.2009.78
Data decisione, Autorità:
26.04.2011, TRAM
Titolo:
Lesione del diritto di essere sentito - sopralluogo in contraddittorio
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 26 cpv. 1 LPAM
Incarto n.
90.2009.78
Lugano
26 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Flavia Verzasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 2009 dell'
RI 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
la risoluzione 28 ottobre 2009 (n. 5464) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di Lugano, sezione di Barbengo;
viste le risposte:
- 15 febbraio 2010 del municipio di Lugano;
- 29 marzo 2010 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è cittadino attivo di Lugano ed è inoltre proprietario, nel
quartiere di Barbengo della città, dove risiede, di alcuni fondi.
B. a. Nella
seduta del 10 marzo 2008 il consiglio comunale del già comune di Barbengo, frattanto
aggregatosi con quello di Lugano, ha adottato la revisione del piano regolatore.
b. Con
ricorso 16 giugno 2008 RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, sollevando
svariate contestazioni contro il piano. Per quanto qui interessa, egli ha
sostenuto che il tracciato del percorso pedonale che collega la frazione di
Garaverio con il comune di Carona, passando per Rodabi (sentiero Rodabi),
indicato nelle rappresentazioni grafiche non corrispondesse a quello effettivo.
Ha pertanto sollecitato la correzione del tracciato riportato nei piani.
L'insorgente ha indicato svariati mezzi di prova a sostegno dei suoi argomenti,
tra cui il sopralluogo.
C. Con
risoluzione 28 ottobre 2009 (n. 5464) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano. Il ricorso di RI 1 concernente la correzione del tracciato del sentiero
Rodabi è stato respinto, dopo l'esperimento di "sopralluoghi" (cfr.
ris. impugnata, pag. 126). È invece stato accolto sugli altri oggetti.
D. a. Con
impugnativa 27 novembre 2009 RI 1 insorge dinanzi al Tribunale contro la
menzionata risoluzione governativa, ribadendo le domande e gli argomenti già sottoposti
al giudizio di quest'ultima autorità, che sviluppa ulteriormente. L'insorgente lamenta
anche una lesione del suo diritto di essere sentito, poiché i funzionari del
Governo hanno esperito uno o più sopralluoghi senza convocarlo; a suo dire, l'assenza
di una persona del posto ha precluso un corretto accertamento dei fatti determinanti
da parte dell'autorità di ricorso di prima istanza. L'insorgente chiede che
almeno il Tribunale proceda all'assunzione di questo mezzo di prova.
b. La Divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo,
chiede che il ricorso venga respinto. Il municipio di Lugano si rimette al
giudizio del Tribunale. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario,
in diritto.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il
ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT,
RL 7.1.1.1). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi
- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
Considerandi
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
soprattutto che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.3.1
Il ricorrente lamenta, anzitutto, una lesione del suo diritto
di essere sentito, per il fatto che i funzionari delegati dal Governo
all'evasione del suo ricorso hanno esperito dei sopralluoghi senza convocarlo.
3.2
La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - e
in precedenza dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato di esprimersi
prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti
suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi
in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid.
5.
, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). Il diritto di essere sentito è una
garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di
principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii).
La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una
procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso
potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La
sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi
violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una
riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata
non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere
sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con
rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga,
attraverso una violazione del diritto di essere sentito, ad un risultato che
non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (sentenza del Tribunale federale
8C_321/2009 del 9 settembre 2009, consid. 2.6.1).
3.3
In
concreto il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1 dopo che i suoi
funzionari hanno esperito un sopralluogo, cui non hanno tuttavia convocato
l'insorgente. Agendo in tal modo il Governo ha indubitabilmente violato il
diritto di essere sentito di quest'ultimo.
3.4
La lesione in oggetto non può essere sanata, nel caso di specie,
grazie al ricorso inoltrato da RI 1 dinanzi al Tribunale. In effetti, a
prescindere dal fatto che una sanatoria trasformerebbe l'eccezione in regola,
nella fattispecie il Tribunale non fruisce di pieno potere cognitivo, poiché
non interviene come unica autorità di ricorso a livello cantonale (cfr. consid.
2.2
che precede): esso può dunque sindacare solo la legalità, ma non anche l'opportunità
della scelta comunale relativa al controverso tracciato del sentiero. Una
sanatoria avrebbe eventualmente potuto intervenire, sempre a titolo
eccezionale, solo nell'ipotesi in cui il Governo avesse disatteso la pianificazione
proposta dal comune in assenza di ricorsi: in questa ipotesi, che tuttavia non
si avvera in concreto, il Tribunale avrebbe effettivamente funto da prima istanza
di ricorso.
4.
Ferme
queste premesse, il ricorso
dev'essere accolto, quantomeno parzialmente, e la risoluzione governativa
impugnata annullata, nella misura in cui approva il controverso tracciato del
sentiero Rodabi e respinge il gravame di RI 1. In applicazione dell'art. 65
cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) gli atti vengono
retrocessi al Consiglio di Stato affinché, dopo aver esperito un sopralluogo
alla presenza delle parti, oltre ad eventuali altri accertamenti in
contraddittorio, emetta in seguito una nuova decisione sull'approvazione di
questo oggetto e sul gravame di RI 1.
Per
quanto motivo non appare, di conseguenza, necessario prendere posizione sugli
ulteriori argomenti sollevati dall'insorgente.
5.
Il
Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Poiché il Consiglio
di Stato è il solo responsabile di questo esito, lo Stato è invece tenuto a
rifondere all'insorgente le ripetibili, calcolate in funzione del successo
dell'impugnativa (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§.
La risoluzione 28 ottobre 2009 (n. 5464) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore del comune di Lugano, sezione di Barbengo,
è annullata nella misura in cui approva il tracciato del sentiero Rodabi e respinge
il gravame 16 giugno 2008 di RI 1 su questo oggetto;
§§. Gli
atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda conformemente a quanto disposto al consid. 4.
2. Non si
preleva una tassa di giudizio. Lo Stato è tenuto a versare al ricorrente fr. 500.--
per ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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