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Decisione

90.2010.253

PUC-PEIP - modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE

15 giugno 2020Italiano5 min

davanti al Tribunale; tra questi vi era anche RI 1, proprietaria del mapp. __________

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

90.2010.253

Lugano

15

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 29 ottobre 2010 di

RI

1

contro

il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui

il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei

paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);

ritenuto, in

fatto e in diritto

che nella seduta

dell'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione

cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), il cui scopo

è di assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone

edificabili, permettendo di mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di

protezione laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio

tradizionale locale;

che il PUC-PEIP

disciplina quindi in maniera organica e unitaria gli edifici rurali

(comunemente denominati rustici) di valore storico-culturale e il territorio di

loro pertinenza; il piano delimita così i paesaggi con edifici e impianti

protetti e stabilisce inoltre le norme di attuazione (NAPUC) che regolano le

possibilità edificatorie e gli interventi ammissibili sui rustici protetti

nell'ambito degli inventari comunali degli edifici fuori delle zone edificabili

(IEFZE);

che il piano è stato

pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di

tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 2010

pag. 6894 seg.), con l'indicazione della possibilità per ogni comune

interessato, cittadino attivo nei comuni del Cantone e ogni altra persona o

ente che dimostrassero un interesse degno di protezione di aggravarsi davanti

al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del

termine di pubblicazione;

che il 26 ottobre 2010

il Municipio di __________ ha avvisato tramite lettera i proprietari degli

edifici esclusi dal perimetro del PUC-PEIP della possibilità di insorgere

davanti al Tribunale; tra questi vi era anche RI 1, proprietaria del mapp. __________

su cui sorge un edificio e alla quale l'Esecutivo comunale ha anche trasmesso

la scheda descrittiva dell'IEFZE;

che con ricorso del 29

ottobre 2010 RI 1, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

contestando il contenuto della scheda in parola secondo cui lo stabile sul suo

fondo non sarebbe in uso quale stalla, fienile;

che la ricorrente

spiega che, invece, l'edificio è sempre stato adibito a casa agreste ossia a

cascina (stanzi) e che in esso ci sono 2 camere una cucina e il servizio

WC oltre alla stalla a piano terra; l'insorgente postula quindi la modifica

della scheda dell'IEFZ nel senso di catalogare lo stabile a casa agreste;

che chiamata a

presentare una risposta, la Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, con argomenti

che verranno semmai discussi in seguito;

considerato, in

diritto

che prima di entrare

nel merito di un ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

(art. 3 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181; applicabile in forza dell'art. 113 cpv. 2

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100);

che, in concreto, il

ricorso non è volto a contestare gli atti del PUC-PEIP oggetto di pubblicazione,

ma tende invece a ottenere la modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE

concernente l'edificio sito al mapp. __________ di __________, di proprietà

dell'insorgente;

che l'inventario IEFZE del Comune di __________ è

stato approvato con risoluzione del 19 giugno 2001 (n. 2907) dal Consiglio di

Stato;

che, premesso che appare

quanto meno dubbio che gli elementi descrittivi

della scheda, cui solamente sembra riferirsi la domanda della ricorrente,

abbiano carattere vincolante e possano quindi essere oggetto d'impugnativa,

eventuali contestazioni andavano semmai sollevate nell'ambito di quella

procedura;

che al più la domanda

formulata dall'insorgente potrebbe essere considerata quale richiesta di rivalutazione

della classificazione del suo edificio;

che, in merito, il

Tribunale ha avuto modo in tempi recenti di considerare che nonostante

l'entrata in vigore del PUC-PEIP, la competenza in materia di IEFZ è rimasta

alle autorità comunali (STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019); la modifica della

classificazione degli edifici segue dunque la procedura di variante del piano

regolatore;

che, pertanto, domande

di modifica dell'inventario vanno proposta

all'Esecutivo, cui la legge affida il compito di chinarsi in prima battuta

sulla necessità di avviare una procedura pianificatoria, anche quando questa è

sollecitata da un privato (cfr. STA

52.2018.204 del 22 gennaio 2019 consid. 3 con

rinvio alla 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3);

che, dunque, il

ricorso davanti al Tribunale è irricevibile e, in applicazione dell'art. 4 cpv.

1 LPamm, l'impugnativa va trasmessa al Municipio di __________, per competenza;

che il Tribunale

rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Di conseguenza gli

atti sono trasmessi al Municipio di ________.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere