90.2010.253
PUC-PEIP - modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE
15 giugno 2020Italiano5 min
davanti al Tribunale; tra questi vi era anche RI 1, proprietaria del mapp. __________
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
90.2010.253
Lugano
15
giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 29 ottobre 2010 di
RI
1
contro
il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui
il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei
paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);
ritenuto, in
fatto e in diritto
che nella seduta
dell'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione
cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), il cui scopo
è di assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone
edificabili, permettendo di mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di
protezione laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio
tradizionale locale;
che il PUC-PEIP
disciplina quindi in maniera organica e unitaria gli edifici rurali
(comunemente denominati rustici) di valore storico-culturale e il territorio di
loro pertinenza; il piano delimita così i paesaggi con edifici e impianti
protetti e stabilisce inoltre le norme di attuazione (NAPUC) che regolano le
possibilità edificatorie e gli interventi ammissibili sui rustici protetti
nell'ambito degli inventari comunali degli edifici fuori delle zone edificabili
(IEFZE);
che il piano è stato
pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di
tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 2010
pag. 6894 seg.), con l'indicazione della possibilità per ogni comune
interessato, cittadino attivo nei comuni del Cantone e ogni altra persona o
ente che dimostrassero un interesse degno di protezione di aggravarsi davanti
al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di pubblicazione;
che il 26 ottobre 2010
il Municipio di __________ ha avvisato tramite lettera i proprietari degli
edifici esclusi dal perimetro del PUC-PEIP della possibilità di insorgere
davanti al Tribunale; tra questi vi era anche RI 1, proprietaria del mapp. __________
su cui sorge un edificio e alla quale l'Esecutivo comunale ha anche trasmesso
la scheda descrittiva dell'IEFZE;
che con ricorso del 29
ottobre 2010 RI 1, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
contestando il contenuto della scheda in parola secondo cui lo stabile sul suo
fondo non sarebbe in uso quale stalla, fienile;
che la ricorrente
spiega che, invece, l'edificio è sempre stato adibito a casa agreste ossia a
cascina (stanzi) e che in esso ci sono 2 camere una cucina e il servizio
WC oltre alla stalla a piano terra; l'insorgente postula quindi la modifica
della scheda dell'IEFZ nel senso di catalogare lo stabile a casa agreste;
che chiamata a
presentare una risposta, la Divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, con argomenti
che verranno semmai discussi in seguito;
considerato, in
diritto
che prima di entrare
nel merito di un ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
(art. 3 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181; applicabile in forza dell'art. 113 cpv. 2
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100);
che, in concreto, il
ricorso non è volto a contestare gli atti del PUC-PEIP oggetto di pubblicazione,
ma tende invece a ottenere la modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE
concernente l'edificio sito al mapp. __________ di __________, di proprietà
dell'insorgente;
che l'inventario IEFZE del Comune di __________ è
stato approvato con risoluzione del 19 giugno 2001 (n. 2907) dal Consiglio di
Stato;
che, premesso che appare
quanto meno dubbio che gli elementi descrittivi
della scheda, cui solamente sembra riferirsi la domanda della ricorrente,
abbiano carattere vincolante e possano quindi essere oggetto d'impugnativa,
eventuali contestazioni andavano semmai sollevate nell'ambito di quella
procedura;
che al più la domanda
formulata dall'insorgente potrebbe essere considerata quale richiesta di rivalutazione
della classificazione del suo edificio;
che, in merito, il
Tribunale ha avuto modo in tempi recenti di considerare che nonostante
l'entrata in vigore del PUC-PEIP, la competenza in materia di IEFZ è rimasta
alle autorità comunali (STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019); la modifica della
classificazione degli edifici segue dunque la procedura di variante del piano
regolatore;
che, pertanto, domande
di modifica dell'inventario vanno proposta
all'Esecutivo, cui la legge affida il compito di chinarsi in prima battuta
sulla necessità di avviare una procedura pianificatoria, anche quando questa è
sollecitata da un privato (cfr. STA
52.2018.204 del 22 gennaio 2019 consid. 3 con
rinvio alla 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3);
che, dunque, il
ricorso davanti al Tribunale è irricevibile e, in applicazione dell'art. 4 cpv.
1 LPamm, l'impugnativa va trasmessa al Municipio di __________, per competenza;
che il Tribunale
rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 28 LPamm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Di conseguenza gli
atti sono trasmessi al Municipio di ________.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere