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Decisione

90.2010.27

Non approvazione di un tratto di posteggio a ridosso di un bene culturale d'interesse cantonale

18 aprile 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Nella seduta 17 marzo 2008 il consiglio comunale di Ponte

Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa,

il piano del traffico prevedeva un posteggio (P8), a monte dell'Oratorio di san

Rocco (mapp. 36). Esso era formato da un primo segmento di dieci stalli (a sua

volta suddivisi in due tratte) e da un secondo segmento di 20 posti, tutti posizionati

paralleli alla carreggiata di via Bossago, la vecchia cantonale che conduceva

dal nucleo verso la media e alta Capriasca (antico collegamento con Vaglio e

Sala Capriasca). Il posteggio - già esistente e che s'intendeva consolidare

attraverso la procedura pianificatoria - era destinato a servire il

comprensorio del nucleo; esso era in particolare utilizzato dai pendolari che

vi risiedevano (cfr. Studio sui posteggi di servizio al Nucleo di Ponte

Capriasca, marzo 2006, pag. 10).

b. Con risoluzione 22 dicembre 2009, qui

impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha

tuttavia negato l'approvazione alla prima tratta del posteggio P8 in prossimità

dell'oratorio di san Rocco. Il Governo ha, infatti, considerato che essa fosse

in conflitto con il monumento, bene culturale d'interesse cantonale. L'arretramento

di dieci metri previsto dal piano era ritenuto insufficiente (ris. gov., pag.

27). Esso ha quindi ordinato al comune di pubblicare la non approvazione (ris.

gov., pag. 50).

B. Con ricorso 25 febbraio 2010 RI 1, proprietaria del mapp. 37, sul

quale sorge un piccolo edificio, addossato al citato oratorio, adisce il Tribunale

cantonale amministrativo contestando la mancata approvazione della tratta di

posteggio descritta in precedenza. L'insorgente pone l'accento sulla necessità

di questi posteggi, comprovata dalla loro utilizzazione intensiva negli ultimi

anni. La ricorrente, pur condividendo la volontà di tutelare l'oratorio, ritiene

che l'attuale contesto - ben diverso da quello originale cinquecentesco e

caratterizzato da elementi quali strada asfaltata, sagrato lastricato

sopraelevato, "coda" di stalle ottocentesche, edifici moderni ecc. -

non giustifichi la misura impugnata.

C. Il municipio chiede l'accoglimento del ricorso, mentre la Divisione

domanda che sia respinto.

D. Il 12 ottobre 2011 una delegazione del Tribunale ha visitato i

luoghi e scattato alcune fotografie, acquisite agli atti. In quell'occasione,

le parti, dopo aver ribadito le loro posizioni, hanno rinunciato a presentare

le conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

(art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1°

gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; Lst; BU 48/2011, 525 segg.).

1.2. In merito alla tempestività del ricorso (art. 38 cpv. 1 LALPT, 30 cpv. 1

Lst), il Tribunale considera quanto segue.

RI 1 era insorta davanti al Consiglio di Stato contro il piano adottato dal

comune, su altri aspetti. Poiché ricorrente, essa ha preso conoscenza della

decisione impugnata tramite notificazione personale, non tramite pubblicazione

(cfr. ris. gov. pag. 54, punto 7 del dispositivo, relativo all'intimazione).

Rispetto a quel primo termine il ricorso sarebbe da considerarsi, molto verosimilmente,

tardivo e, pertanto, irricevibile.

Il Tribunale rinuncia - tuttavia - a esperire un'indagine al riguardo. Infatti,

il dispositivo della risoluzione impugnata indica la possibilità di aggravarsi

davanti a questo Tribunale, per quanto attiene alle modifiche d'ufficio

elencate al punto 2 (che attraverso il rinvio al § 5.1 della decisione include

anche la non approvazione del posteggio P8 nei pressi dell'oratorio di S. Rocco)

nel termine di pubblicazione, indipendentemente dal fatto che la risoluzione

sia stata intimata o meno all'amministrato. Stante questa - errata -

indicazione il ricorso sarebbe tempestivo. Ora, per costante giurisprudenza, l'omessa,

l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio,

cagionare a una parte alcun pregiudizio (DTF 127 II 198 consid. 2c, con rinvii;

per una spiegazione più diffusa, cfr. STA 90.2006.59 del 24 settembre 2007

consid. 1.3).

Questo principio trova applicazione nel caso concreto. Il ricorso di RI 1,

ancorché molto probabilmente tardivo, dev'essere considerato tempestivo poiché

la ricorrente poteva in buona fede far affidamento sull'indicazione (errata)

contenuta nel dispositivo n. 8.2. della risoluzione governativa, la quale

suscita l'impressione che anche i già ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato,

che pertanto hanno ricevuto personalmente la risoluzione di approvazione del piano

regolatore, potevano beneficiare di un secondo termine di ricorso per impugnare

quest'ultima dinanzi al Tribunale (quello relativo alla successiva pubblicazione

della risoluzione governativa a opera del municipio) quantomeno per presentare

le contestazioni provocate autonomamente - dunque senza previo ricorso - dalla

risoluzione medesima.

1.3. Da ultimo dev'essere verificato se RI 1 dispone della necessaria

legittimazione per impugnare la risoluzione.

1.3.1. A norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 Lst),

contro la risoluzione governativa di approvazione del piano regolatore, sono

legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi

motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di

protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett.

c). In concreto, la ricorrente può vantare unicamente un interesse degno di

protezione secondo la terminologia impiegata agli art. 35 cpv. 2 lett. b e 38

cpv. 4 lett. c LALPT (ora: art. 28 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 lett. c Lst), ispirata

alla legislazione federale (art. 48 lett. a legge federale sulla procedura

amministrativa del 20 dicembre 1968; PA; RS 172.021; 103 lett. a

abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943;

OG), ovvero un interesse legittimo ai sensi dell'art. 43 della legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), all'impugnazione

della risoluzione governativa. Censurando (unicamente) la risoluzione

governativa, essa non può invece prevalersi della legittimazione, nella forma dell'actio

popularis, che è circoscritta in materia pianificatoria all'impugnazione

delle decisioni del legislativo comunale (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT;

RDAT I-2001 n. 17 consid. 2.4).

Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione (o legittimo) il

legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,

cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento

impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o

che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o

speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato, basta

però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e

non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto,

ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché

il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito, basta pertanto

che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e

attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e

dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid.

2.1 con rinvii).

1.3.2. La ricorrente è proprietaria di un'abitazione nel nucleo, nelle

immediate vicinanze dell'opera non approvata, la quale è al servizio proprio

degli abitanti di quella zona (supra, A.a.). RI 1 è dunque portatrice di

un interesse degno di protezione ai sensi di quanto appena evocato.

1.4. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel

merito.

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il comune

ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33

cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22

giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal

1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi

- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio

del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio

2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.

64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,

piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può

inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I

piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo

per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di

utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle

zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a

soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano

indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una

buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,

l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione

di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,

determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15

lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e

che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza

(RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2, II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre

RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente

l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine

d'idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che

compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a

zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i

posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b

del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 29 gennaio 1991 (RLALPT; RL 7.1.1.1.1),

secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza

approssimativa dei posteggi pubblici.

4.

4.1. Nell'ambito della revisione del

piano regolatore, il municipio di Ponte Capriasca ha deciso di far allestire uno

studio sui posteggi pubblici a servizio al nucleo, consegnato nella relazione

marzo 2006, citata in precedenza (supra, A.a.). Il comune dispone di

nove aree destinate a posteggi pubblici, dislocate in tutto il territorio. Quanto

al posteggio in località Bossago, lo studio precisa che l'occupazione media giornaliera

è inferiore al 50%, salvo la domenica, quando è leggermente maggiore; l'occupazione

più importante avviene nelle fasce orarie serali e a cavallo di mezzogiorno,

confermandone l'utilizzazione da parte di pendolari residenti nel nucleo (Studio,

pag. 10). Sempre stando al citato documento, i posteggi a Bossago sono

sottoutilizzati, pur essendo vicini al nucleo e a regime illimitato. La ragione

è da ricondurre alla conformazione del posteggio, che richiede alcune manovre:

la piazza di giro è infatti situata al termine della strada a una corsia e i

posteggi sono posizionati lateralmente e in salita (loc. cit.).

4.2

Ora, di principio, la realizzazione di posteggi pubblici attorno al nucleo

di Ponte Capriasca - dove, peraltro, il municipio può vietarne la formazione ai

privati al pari di quella delle autorimesse poiché sovente in contrasto con gli

obiettivi di protezione sanciti dal piano (cfr. art. 44 cpv. 1 n. 8 NAPR) -

risponde a un sicuro interesse pubblico. Del resto ciò non è oggetto di

contestazione. Pure di sicuro interesse pubblico è la tutela dell'oratorio di

San Rocco, inserito nell'elenco dei beni culturali d'interesse cantonale (art.

36.

cpv. 1 n. 2 NAPR). Tale necessità è del resto riconosciuta dalla ricorrente

stessa. Richiamato il pieno potere cognitivo di cui gode nella presente fattispecie

(supra, 2.2.), questo Tribunale ritiene di condividere la posizione del

Governo. Il tratto di posteggio in questione si situa immediatamente a ridosso

del bene culturale protetto, la cui lettura è ancora interessante in rapporto

allo spazio inedificato che si sviluppa dietro l'oratorio. Tanto guardando dal

sagrato verso via Bossago, tanto da via Bossago verso l'incrocio con via ai

Rustici, via san Rocco e via Sabbione, la presenza dei veicoli è percettibile

quale elemento estraneo, di disturbo. Tale presenza - come rettamente

individuato dal Dipartimento, prima, e dal Consiglio di Stato, poi - lede la

lettura e l'inserimento paesaggistico del monumento. Non pertinenti - per

contro - le considerazioni sviluppate dalla ricorrente circa la situazione dei

luoghi, alterata nei secoli rispetto a quella cinquecentesca. Innanzitutto, il

fatto che l'ambiente, pregevole, sia già stato oggetto d'interventi di chiara connotazione

recente (ciò che non significa che essi siano per forza squalificanti) non può

essere un motivo per autorizzarne altri, senza criterio alcuno. D'altro canto,

la situazione non appare per nulla degradata (e nemmeno alterata) a un punto

tale (al contrario) da rendere la misura criticata priva d'interesse. Del

resto, pur rilevando che lo Studio citato risale orami a qual che anno fa, il

posteggio in questione nemmeno appare particolarmente ambito. Inoltre, in

concreto, viene eliminato unicamente il primo tratto dello stesso, mantenendo

una capienza di ca. 25 stalli. La misura appare dunque anche senz'altro

proporzionata, siccome necessaria e - tutto sommato - la meno incisiva. Ora,

data anche la conformazione non ideale del posteggio - confermata in sede di

sopralluogo - l'interesse al suo mantenimento deve cedere il posto a quello

preminente di tutela del bene culturale. Vero è che, presumibilmente, gli

stalli in questione - i primi venendo dal nucleo - sono senz'altro i più attrattivi,

altrettanto è vero però che data la disponibilità di ulteriori parcheggi

salendo lungo via Bossago si può ragionevolmente pretendere che gli utenti

compiano un (minimo) tratto supplementare di strada per accedervi. D'altro

canto, nulla vieta al municipio di studiare una soluzione alternativa atta a sopperire

- ne fosse dimostrata la necessità - ai posteggi eliminati.

5.

Per i motivi che precedono, il ricorso, infondato, dev'essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 28 LPamm). La

soccombenza, rispettivamente l'assenza di patrocinatori, escludono

l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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