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Decisione

90.2010.28

Inclusione in zona SAC di un'area occupata da vigneti: idoneità da accertare

10 novembre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva

necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett. a) e i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il

25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003). Per quanto possibile devono

essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

4.2. Le superfici per l'avvicendamento

delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono

costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i

prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla

campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse

sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della

vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità,

fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a

una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità

dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT).

Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi

perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il

piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle

SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'Autorità federale

(art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che

stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992

Considerandi

II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo

per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e

la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano

attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota dell'estensione

totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30

cpv. 1 e 2 OPT).

4.3

Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura

sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche

del piano direttore (art. 2 seg. legge sulla conservazione del territorio

agricolo, del 19 dicembre 1989; LTAgr; RL 8.1.1.2). I comuni istituiscono la

zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo

cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).

La zona agricola del piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori

terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda

priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale

devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I

comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola

intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel

piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

4.4

Eseguendo alla lettera quanto prescrive la scheda di

coordinamento 3.1 del piano direttore del 1990, quando applica gli art. 4 cpv.

1.

LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT l'autorità cantonale non si limita ad esigere

che i comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata

nel piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona -

vengano ulteriormente specificate le SAC (RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.3).

Questa prassi non va esente da riserve, poiché le esigenze di queste

disposizioni legali, al pari di quelle poste dal diritto federale (art. 30 cpv.

1.

OPT), potrebbero essere soddisfatte già quando i fondi interessati vengono

(genericamente) assegnati alla zona agricola. La specifica di SAC a livello di

piano regolatore per i terreni che ricevono questa qualifica in sede di piano

direttore riveste inoltre carattere sostanziale. L'autorità non può pertanto

limitarsi a riprendere, in seno alla pianificazione dell'utilizzazione, le SAC

designate a livello cantonale; essa deve per contro verificare che i terreni

interessati rispondano effettivamente ai requisiti legali previsti per queste

superfici. Le SAC designate in sede di piano direttore del 1990, in vigore al momento dell'adozione da parte del consiglio comunale della revisione generale del

piano regolatore di Sant'Antonino, si fondano infatti sugli studi di base di

tale piano, risalenti agli anni 1984/86. È pertanto possibile che nell'ambito

dell'aggiornamento e dell'approfondimento di tali dati in vista di un

adeguamento a tale strumento dei piani regolatori comunali delle porzioni di

territorio debbano essere escluse dalle stesse (ibidem). Giacché si è voluto integrare

le SAC nei piani di utilizzazione, i proprietari devono inoltre poter

contestare l'attribuzione dei loro fondi a tale categoria di terreni, al pari

di qualsiasi altro provvedimento previsto da tali piani (STPT 14 aprile 2005

nell'inc. 90.1996.27-28, 90.2002.102-106, 90.2005.21, consid. 5.1).

Il nuovo piano direttore del 2009, in vigore al momento dell'approvazione da parte del Governo del piano regolatore di Sant'Antonino,

conferma la testé menzionata prassi, attraverso la scheda di coordinamento P8,

adottata dal Consiglio di Stato - insieme alle altre schede ad ai piani - il 20

maggio 2009 e pubblicata nel periodo 24 agosto-22 settembre 2009 (cfr. FU

63/2009 dell'11 agosto 2009, 5841), la cui cifra 4.2 dei compiti, che sono vincolanti,

prevede, alla lett. a, che "i comuni interessati dalle SAC … procedono

all'adeguamento dei loro PR riprendendo e precisando nella loro zona agricola

le SAC (le SAC, riportate indicativamente nella Carta di base, sono derivabili

dalla Carta delle idoneità agricole dei suoli del Cantone in scala

1:5000)."

4.5

Nell'ambito dell'allestimento

del piano settoriale delle SAC la Confederazione non aveva permesso di

conteggiare tra le stesse i fondi inclusi nel catasto viticolo, sia perché i

vigneti costituiscono delle colture pluriannuali, il cui impianto è costoso,

sia perché i terreni vignati soffrono a causa del trattamento sul lungo periodo

con prodotti fitosanitari, in particolare del rame. Per questo motivo,

rispondendo ad un'interpellanza su questo oggetto presentata dal consigliere nazionale

Fabio Abate l'11 dicembre 2001, il Consiglio federale aveva auspicato che i

Cantoni non autorizzassero l'impianto di nuovi vigneti nelle SAC in applicazione

dell'art. 60 cpv. 1 della legge federale sull'agricoltura, del 29 aprile 1998

(LAgr; RS 910.1); in ogni caso, un'autorizzazione doveva essere subordinata a

compensazione (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, sessione

primaverile 2002, 12.a seduta, pag. 516 segg., in particolare 519). In tale

contesto l'Autorità federale non ha tuttavia stabilito in modo esplicito e vincolante

che l'impianto di un vigneto non avrebbe in alcun caso potuto soddisfare le

esigenze di qualità delle SAC (cfr. piano settoriale delle SAC, febbraio 1992,

pag. 18; risposta del Consiglio federale cit., pag. 519 seg.). In effetti,

secondo la recente "Guida 2006 piano settoriale superfici per l'avvicendamento

delle colture" dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'impianto

di nuovi vigneti è ammissibile nelle superfici conteggiate nelle SAC se la loro

gestione non comporta alcun deterioramento del suolo, in particolare dovuto a

metalli pesanti (pag. 10); tali superfici devono inoltre poter essere

riutilizzate per l'avvicendamento delle colture entro un anno in casi di

necessità (cfr. sentenza del Tribunale federale1C_70/2007 del 23 ottobre 2008,

consid. 3.2, pubbl. in RtiD I-2009 n. 48).

5.

Nel panorama

della revisione del piano regolatore comunale, in adempimento all'obbligo

derivante dalla prassi appena citata, il comune ha precisato le SAC all'interno

della zona agricola, applicando i parametri fissati dal Cantone e fondandosi

sul catasto delle idoneità agricole elaborato dalla Sezione dell'agricoltura

(cfr. risposta 27 aprile 2010 del municipio, pag. 1). Ciò ha portato all'inclusione

dei mapp. 694, 695 e 697 nelle SAC. I ricorrenti ritengono che queste superfici

non possano essere considerate SAC, poiché non ne adempiono i requisiti. Per

contestare questa attribuzione hanno prodotto una perizia.

5.1

Il perito di parte spiega d'aver

fondato la sua analisi sui criteri di valutazione riportati nella sopraccitata

Guida 2006. Questa Guida (in tedesco: Vollzugshilfe 2006, in francese: Aide à la mise en oeuvre 2006) è stata allestita per coadiuvare le autorità incaricate

di attuare il piano settoriale SAC, con lo scopo di introdurre una prassi d'esecuzione

uniforme; essa richiama le disposizioni legali vigenti e vincolanti, formulando

delle proposte per un'adeguata esecuzione del piano settoriale SAC (Guida 2006,

pag. 5). In quest'ottica, la Guida riporta, a titolo di proposta e in relazione

soprattutto a casi particolari, dei criteri di qualità per le SAC (ibidem).

Questi criteri sono stati fissati riprendendo quelli impiegati per l'allestimento

nel piano settoriale SAC e devono servire, nelle intenzioni della Guida 2006,

unicamente per casi speciali e per eventuali nuove delimitazioni, non per

contestare la delimitazione eseguita dai Cantoni nel 1992 (Guida 2006, pag.

15).

Il

perito legittima la sua scelta di applicare questi criteri con il fatto che, a

suo parere, la procedura di delimitazione operata dai Cantoni non può dirsi conclusa

con l'approvazione del piano direttore, ma solo con il consolidamento

attraverso la ripresa nel piano regolatore, come avvenuto nel caso specifico.

Questo assunto sembra tuttavia scontrarsi con la portata che l'ARE ha voluto, come

appena visto, attribuire alla menzionata guida. In ogni caso, come verrà

spiegato in seguito, al di là della stretta verifica dei criteri contemplati

nella Guida 2006, sussistono fondati dubbi circa l'attribuzione della qualifica

SAC ai terreni interessati, che l'Autorità di prime cure avrebbe dovuto

dipanare, effettuando i debiti accertamenti d'ufficio.

5.2

Il comune ha inserito nelle

SAC il comparto all'esame, formato dai mapp. 694, 695 e 697, definito dalla

carta delle idoneità agricole elaborata, da oltre un ventennio, dalla Sezione

dell'agricoltura come "11. idoneo alla viticoltura e campicoltura" e

"12. idoneo alla viticoltura e sfalcio". Trattasi, in altri termini,

di terreni dalle peculiarità coltive medio-medio/alte. Nonostante ciò, il perito

di parte ha ritenuto che tale settore territoriale non potesse essere

attribuito alle SAC, in quanto il requisito della superficie minima di un ettaro

non era soddisfatto.

Difatti, esso ha rilevato che dalla superficie ritenuta SAC dal comune di 0,9 ettari dovevano essere detratti circa 450 mq, corrispondenti ai settori non idonei alla

campicoltura secondo la carta delle idoneità agricole, circa 750 mq dei settori

non idonei all'agricoltura, in quanto occupati da manufatti e piazzale, circa

900.

mq dei settori coltivabili che non realizzavano i criteri di profondità

fisiologica di 50 cm (suoli idromorfi), circa 950 mq del settore occupato dal

riempimento e 300 mq riferiti agli scorpori e le parti non coltivabili (fascia

di terreno in vicinanza del riale e della strada, ecc.). Di conseguenza, tenuto

conto di queste deduzioni, per complessivi 3'350 mq, la superficie che

corrispondeva ai criteri SAC si riduceva al di sotto dei 0.6 ettari (cfr. perizia agricola 20 ottobre 2008, pag. 14 e seg.).

5.3

La questione di

sapere se effettivamente tutti questi fattori, come ad esempio i settori

coltivabili che non realizzano i criteri di profondità fisiologica di 50 cm, permettano di concludere che le valutazioni espresse nella carta delle idoneità agricole siano

errate può rimanere ancora aperta, ai fini di questo giudizio, per le ragioni che

verranno esposte nel considerando che segue. In ogni caso, a mente del

Tribunale, questa sola contestazione, circoscritta ad una porzione del comparto

in parola, tutto sommato localizzata ai suoi margini, malgrado riguardi una

superficie di entità non trascurabile, non sarebbe ancora tale da poter compromettere

la qualità del comparto nella sua globalità ad essere incluso nelle SAC. Non è

infatti possibile condizionare l'intera destinazione SAC del comparto in

funzione di singole limitate porzioni che non soddisfino appieno i citati

criteri (cfr. RDAT II-2003 n. 53 consid. 7.2). Un simile agire, oltre che

essere sproporzionato, rischierebbe di favorire la creazione di SAC a macchia

di leopardo.

5.4

Ferma questa

premessa, va comunque osservato che la Sezione dell'agricoltura, servizio

specialistico dello Stato, nei suoi preavvisi rilasciati sia in fase di

approvazione del piano regolatore, sia sul ricorso qui all'esame, non si è confrontata

specificatamente né con quanto sostiene la perizia agricola 20 ottobre 2008,

relativamente alle questioni soprammenzionate, né, soprattutto, con il

problema, anch'esso sollevato nel referto peritale (pag. 13), riferito alle

proprietà SAC dei terreni, laddove insistono i vigneti. Come spiegato in

precedenza (cfr. supra, cons. 4.5), la fertilità dei fondi vignati può subire un

deterioramento a causa di un trattamento sul lungo periodo con prodotti

fitosanitari, in particolare di tipo rameico, al punto tale da far perdere loro

le proprietà per essere inclusi nelle SAC. Orbene, la perizia agricola ha stimato

in circa 3'300 mq la superficie del comparto complessivamente occupata da

queste coltivazioni, che i ricorrenti sostengono essere gestite da circa un

trentennio secondo metodi tradizionali, con il trattamento a base di metalli

pesanti. Allegazioni, queste, che non sono state contestate e della cui

veridicità il Tribunale non ha motivo di dubitare. Come constatato in sede di

sopralluogo, i vigneti sono distribuiti nel comparto all'esame su tre ampie aree

rettangolari, disposte nel comparto di riferimento in ordine diagonale. Ora, se

queste superfici risultassero effettivamente deteriorate, le rimanenti aree

idonee alle SAC del comparto, tenendo anche conto delle detrazioni descritte in

precedenza, sarebbero ridotte in modo drastico ad un quantitativo esiguo e

risulterebbero frazionate in più territori di risulta, al punto tale da mettere

in seria discussione l'attribuzione dell'intero settore alle SAC. È dunque

determinante sapere se i vigneti in parola abbiano o meno mantenuto la

fertilità del suolo. Questo specifico aspetto, riguardo al quale non sono stati

eseguiti accertamenti nelle sedi inferiori, unitamente all'apprezzamento degli

altri fattori evocati nella perizia agricola sono rilevanti per una corretta

valutazione delle superfici del comparto all'esame, al fine di assegnarlo alle

SAC.

5.5

Non essendo compito del

Tribunale di rimediare alle carenze istruttorie e decisionali poste in essere

dall'Autorità di prime cure, che può far capo direttamente ai suoi servizi

specialistici per affrontare e risolvere adeguatamente i quesiti posti, si impone

pertanto l'annullamento della risoluzione impugnata e la retrocessione degli

atti al Consiglio di Stato affinché accerti gli effetti del vigneto sulla

qualità del suolo dei mapp. 694, 695 e 697 ed effettui un nuovo esame in merito

all'attribuzione alle SAC del comparto in parola, confrontandosi direttamente

con le risultanze della perizia agricola 20 ottobre 2008 e con quelle degli

accertamenti d'ufficio da esso operati ed emani una nuova decisione sul ricorso

31.

ottobre 2008 di RI 1, RI 2 e RI 3 (art. 65 cpv. 2 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).

6.

Di conseguenza, il ricorso deve

essere parzialmente accolto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio

(art. 28 LPamm). Le ripetibili a favore degli insorgenti, assistiti da un

legale, sono poste a carico del comune (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione 9 febbraio 2010 (n.

619), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano

regolatore del comune di Sant'Antonino, è annullata nella misura in cui ha

approvato l'attribuzione alle SAC dei mapp. 694, 695 e 697 e ha respinto il

ricorso di RI 1, RI 2 e RI 3;

1.2

gli atti sono retrocessi al

Governo perché proceda come indicato al consid. 5.5.

2.

Non si preleva una tassa di

giudizio. Il comune è tenuto al versamento, a favore dei ricorrenti, di fr. 1'500.-

(millecinquecento) per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario