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Decisione

90.2010.331

Variante per l'istituzione di un parco eolico: carenza dell'esame d'impatto ambientale

8 novembre 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. L'11 aprile 1989 (ris. gov. n. 2534) il Consiglio di Stato ha approvato

il piano regolatore del comune di Airolo, al quale sono state in seguito

apportate alcune varianti.

b. Il 22 ottobre 2007, il municipio ha inviato al Dipartimento del territorio per

l'esame preliminare un progetto di varianti del piano del paesaggio ed una

variante per la realizzazione di un parco eolico sul passo del San Gottardo,

comprendente 8 torri (aerogeneratori), alte m 83 e dotate di un rotore di m 42

di diametro, con una potenza nominale di 2 MW ciascuno.

c. Il 7 luglio 2008, il Dipartimento del territorio ha rassegnato il suo

rapporto. In relazione al parco eolico, il dipartimento ha fra l'altro rilevato

che la cifra 21 (produzione d'energia) dell'attuale allegato all'Ordinanza d'applicazione

della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (OEIA) non contempla gli

impianti per la produzione di energia da fonte eolica tra quelli sottoposti all'esame

dell'impatto sull'ambiente (EIA). La prevista modifica dell'OEIA, che entrerà

in vigore verosimilmente ancora nel corso del corrente anno, prevede però l'inserimento

nell'allegato all'ordinanza degli impianti per l'utilizzazione dell'energia

eolica con una potenza installata superiore a 3 MW.

Alla necessaria coordinazione di tutti gli aspetti ambientali che, nel contesto

paesaggistico monumentale e culturale del passo del San Gottardo appaiono

particolarmente delicati, contribuirà il fatto che l'impianto nel suo insieme

sarà verosimilmente soggetto all'esame di impatto sull'ambiente (EIA) nell'ambito

dell'appro-vazione dei piani da parte della Confederazione. In questo senso, l'allestimento

di un formale Esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'OEIA verrà

condotto dall'autorità federale competente (cfr. rapporto d'esame

preliminare pag. 12 seg.).

Per quanto l'esame dell'impatto sull‘ambiente non sia oggi formalmente

prescritto dall'OEIA, ha aggiunto il Dipartimento del territorio, una

valutazione materialmente analoga deve comunque essere svolta nell'ambito della

procedura pianificatoria; l'art. 47 OPT richiede infatti che l'ente

pianificante informi l'autorità cantonale preposta all'approvazione su come

tutti i piani di utilizzazione tengono conto dei principi e degli scopi della

pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT), dei suggerimenti provenienti

dalla popolazione (art. 4 cpv. 2 LPT), dei piani settoriali e delle concezioni

della Confederazione (art. 13 LPT), del piano direttore (art. 8 LPT) e delle

esigenze poste dall'ulteriore diritto federale, in particolare della legge

sulla protezione dell'ambiente.

Nell'ambito dell'esame preliminare in oggetto, il Dipartimento del

territorio ha pertanto proceduto ad una valutazione ambientale del progetto di

Parco eolico del San Gottardo sulla base dell'art. 47 OPT (rapporto esame

preliminare pag. 13 seg.). In conclusione, l'autorità cantonale ha preavvisato

favorevolmente la realizzazione del parco eolico alla condizione che nella

documentazione di variante fossero integrati i seguenti aspetti:

- la giustificazione dell'interesse pubblico della realizzazione

dell'impianto nell'ambito di una ponderazione degli interessi presenti, anche

contrastanti, che deve essere oggetto di uno specifico approfondimento inserito

nel rapporto di pianificazione sottoposto al consiglio comunale;

- la presentazione di uno specifico Piano particolareggiato per l'area

del Passo del San Gottardo contestualmente alla pre-sentazione del Piano del

paesaggio;

- la dimostrazione della sostenibilità

e della possibilità di corret-tamente integrare le strutture del parco eolico

(aeromobili, strade d'accesso, piazze di servizio, posteggi) nell'ambito del paesaggio

monumentale del passo del San Gottardo, in maniera consona alle vocazioni del

sito e delle sue specificità orografiche, paesaggistiche e naturalistiche

(impatto sulla fauna);

- un confronto con le proposte di tutela dei beni culturali pre-senti

sul Passo (rapporti Buletti-Krähenbühl 2004 e UBC 2004) e l'individuazione di

un progetto pianificatorio che tenga conto di tutti gli aspetti presenti e

previsti.

d. Il

19 settembre 2008, la cifra 21 dell'allegato all'OEIA è stata modificata nel

senso che gli impianti per l'utilizzazione dell'ener-gia eolica con una potenza

installata superiore a 5 MW sono stati assoggettati all'EIA (cifra 21.8

allegato all'ordinanza concernente l'esame

dell'impatto sull'ambiente, del 19 ottobre 1988, OEIA; RS 814.011).

e. Nel corso del mese di novembre del 2008, il

municipio ha sottoposto al Dipartimento del territorio un approfondimento degli

studi pianificatori di base e un affinamento dei progetti realizzativi del

Parco eolico (in particolare accessi e piazze di servizio).

Il 15 aprile 2009, il Dipartimento del territorio ha recapitato al municipio un

complemento dell'esame preliminare nel quale sviluppa alcune considerazioni di

ordine generale, sottolineando in particolare la necessità di

conferire al progetto di parco eolico un valore di progetto innovativo, di

elevata qualità in rapporto al paesaggio in cui si inserisce e di valore

altrettanto simbolico rispetto agli altri elementi presenti sul passo, al

fine di sopperire agli inevitabili pregiudizi che l'intervento comporta su

alcune componenti del territorio considerato (…). Non potendo affrontare

questi temi alla necessaria scala in ambito di procedura amministrativa, ha

aggiunto il Dipartimento del territorio, occorre che gli stessi possano però

essere opportunamente sviluppati e risolti durante la procedura di rilascio

dell'autorizzazione a costruire. Questo comporta, ha concluso, come

primo elemento da integrare nella documentazione di PR, segnatamente nel

rapporto e nelle norme di attuazione, le prescrizioni che fissino i criteri

qualitativi per la successiva fase di progettazione. In particolare le norme

dovranno fissare la necessità di elaborare il concetto paesaggistico-archtiettonico

che sta alla base del progetto esecutivo.

f. Previa informazione pubblica (7-21 maggio 2009), con messaggio 22 maggio

2009 (n. 21) il municipio ha chiesto al consiglio comunale di adottare le

varianti del piano del paesaggio e del parco eolico.

L'annesso rapporto di pianificazione rilevava che il prospettato Parco

eolico sul San Gottardo è soggetto alla procedura d'esame d'impatto ambientale

(EIA ai sensi della LPA) e che quale complemento di studio per l'elaborazione

della presente variante di PR è stato a disposizione il Rapporto preliminare

dell'EIA, costituito da uno studio allestito nel settembre del 2007 dalla REnInvest

SA, promotrice del progetto di parco eolico. In questo studio, denominato Creazione

di un parco eolico sul Passo del San Gottardo - Aspetti di carattere ambientale

e culturale - Rapporto preliminare d'accompagnamento alla variante di PR, veniva

sottolineata la necessità dell'EIA e proposto un capitolato d'oneri con

relativa matrice di rilevanza. Una parte di questi lavori di

approfondimento, vi si rilevava, è già stata avviata nell'ambito dell'affinamento

delle proposte durante la scorsa estate ed autunno (pag. 16).

L'ubicazione degli aerogeneratori, ridotti a 7, e dei relativi settori entro

cui sviluppare le infrastrutture d'accesso e di servizio è stata riportata nel

piano in scala 1: 5'000 "Comparto San Gottardo".

Illustrate le pregresse fasi procedurali, il rapporto di pianificazione ha poi

dedicato ampio spazio alla giustificazione dell'opera (cap. 4.5), alla

descrizione degli elementi del paesaggio (cap. 4.6), al paesaggio del San

Gottardo in particolare (cap. 4.7) e alle proposte del piano del paesaggio per

il parco eolico (cap. 4.8).

g. Il 22 giugno 2009 il consiglio comunale ha adottato le varianti di piano

regolatore relative al piano del paesaggio ed al parco eolico (comprensorio

generale in scala 1:10'000; comprensorio fondovalle in scala 1:5'000;

comprensorio San Gottardo in scala 1:5'000; modifiche degli art. 3, 26, 27, 29,

30, 30a, 30b, 33, 38, 40a e 40b NAPR; rapporto di pianificazione).

Contro la variante relativa al parco eolico del San Gottardo la RI 1 si è

tempestivamente aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

B. Con risoluzione 10 novembre 201 (n. 5611), il Consiglio di Stato

ha approvato le varianti ed ha respinto il ricorso della RI 1. Nel quadro dell'approvazione

della variante relativa al parco eolico, il Governo ha anzitutto rilevato che per

procedere con la valutazione del piano del paesaggio adottato dal comune, l'autorità

cantonale aveva chiesto di ricevere parallelamente, per esame

preliminare, gli atti del progetto di piano particolareggiato del San

Gottardo (PP-SG), in modo da poter valutare e coordinare la pianificazione

dell'impianto con quella dei rilievi e degli interventi previsti nell'ambito

del concetto di riordino generale del comparto. La variante concernente il

Piano particolareggiato del San Gottardo, ha aggiunto, è stata in

effetti inoltrata dal municipio di Airolo per esame preliminare in data 7

aprile 2010, permettendo il coordinamento auspicato nell'ambito della presente

decisione di approvazione.

Inoltre è stato concordato anche un coordinamento tra la procedura edilizia,

che potrà essere avviata in seguito alla presente approvazione, e l'avviata

procedura pianificatoria del PP-SG. In effetti, in seguito alla modifica da

parte del Consiglio federale dell'Ordinanza concernente l'esame d'impatto

ambientale (modifica avvenuta solo dopo l'avvio della pianificazione del parco

eolico del San Gottardo), gli impianti a energia eolica con potenza superiore a

5 MW sono stati inseriti nell'Allegato che ne dispone l'assoggettamento alla

procedura EIA (cifra 21.8). La domanda di costruzione dovrà quindi essere

corredata da un RIA i cui contenuti possono guidare anche l'ente pianificante

nell'allestimento del Piano particolareggiato, rispettivamente l'autorità

cantonale a valutarne in particolare gli aspetti ambientali.

L'adozione del PP-SG dovrà in questo senso essere coordinata dal Municipio con

il rilascio dell'autorizzazione edilizia per la realizzazione del parco eolico,

in modo da permettere l'inserimento delle strutture del nuovo impianto

coerentemente con i rilievi, gli obbiettivi di riordino e in generale con la

visione pianificatoria dell'intero comprensorio del Passo (ris. gov. pag.

10-11).

Accertata la congruenza della variante parco eolico con la pianificazione di

rango superiore e l'esistenza del necessario interesse pubblico (cap. 3.4.1),

il Governo ha poi rilevato che l'ubicazio-ne sul Passo del San Gottardo è

giudicata positivamente dalla Confederazione e dal Cantone per le sue

potenzialità di produzione, l'esistenza di accessi e degli innesti alla rete, l'assenza

di conflitti preponderanti a livello federale e di conflitti insanabili a livello

cantonale, confermata dall'inserimento del sito nella Concezione federale e nel

Piano direttore cantonale. Nondimeno, ha aggiunto, gli

importanti interessi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali presenti

nel comparto del passo hanno portato l'autorità cantonale a vincolare e

coordinare l'approvazione della pianificazione dell'impianto con la pianificazione

del riordino del Passo (ris. gov. pag. 28-29).

Le modalità di inserimento dell'impianto eolico nello strumento

pianificatorio comunale, ha poi ulteriormente rilevato il Consiglio di

Stato, prevede la delimitazione di una specifica Zona speciale parco eolico,

retta dall'art. 40a NAPR, che si sovrappone alla zona agricola. L'ubicazione

delle singole componenti dell'impianto e le sue infrastrutture (pale eoliche,

accessi, piazzole di servizio ecc.) all'interno della zona citata, verrà

precisata in sede edilizia e questo per permettere un migliore coordinamento

con le risultanze dello studio dell'impatto sull'ambiente (RIA in fase edilizia)

come pure del concetto paesaggistico architettonico che discende anche dai

rilevamenti e dalle intenzioni di riordino attualmente allo studio nell'ambito

dell'elaborazione del Piano particolareggiato del San Gottardo.

Dopo aver ricordato che il numero delle pale era stato nel frattempo

ridotto dalle 8 inizialmente previste a 5, il Governo ha stralciato d'ufficio

dal Piano del paesaggio le ubicazioni indicative delle pale n. 7 e 2 (ancora

raffigurate sulla cartografia adottata dal consiglio comunale), riducendo

sensibilmente ed adattando puntualmente la zona sovrapposta di insediamento del

parco eolico ed aggiornando di conseguenza l'art. 40a NAPR (ris. gov. pag.

29-30).

Richiamandosi all'art. 47 OPT, il Consiglio di Stato ha pure esaminato l'impatto

sull'ambiente, rilevando nuovamente che tali impianti erano stati nel frattempo

assoggettati all'EIA e che questo esame sarebbe stato esperito nell'ambito

della procedura di rilascio della licenza edilizia. A questo proposito, ha

sottolineato, la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha già

rilasciato, in qualità di servizio cantonale incaricato dell'esame dei problemi

della protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 42 LPAmb, la valutazione del capitolato d'oneri

(CdO) del futuro RIA (ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 OEIA) elaborato dalla

REnInvest SA. Valutati ancora gli aspetti relativi

alla protezione contro il rumore, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti, la

protezione del suolo, il Consiglio di Stato ha poi passato brevemente in

rassegna le questioni legate alla protezione della natura e del paesaggio (cap.

3.4.4), alla protezione dei beni culturali (cap. 3.4.5) ed ai pericoli naturali

(cap. 3.4.6) e alla viabilità (cap. 3.4.7) per poi specificare in dettaglio le

correzioni apportate all'art. 40a NAPR.

Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha anche respinto il

ricorso della RI 1.

C. Contro la predetta risoluzione governativa, la RI 1 insorge davanti

al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 14 dicembre 2010, chiedendo,

in via principale, che la variante sia rinviata al Consiglio di Stato con l'invito

a svolgere ulteriori studi e ad eseguire una ponderazione degli interessi in

gioco più completa e approfondita (in particolare chiedendo anche un parere

della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio;

CFNP). In via subordinata, l'insorgente domanda invece che il Tribunale

richieda esso stesso una perizia della CFNP, mentre in via ancor più

subordinata sollecita l'annulla-mento della variante limitatamente al parco eolico.

Secondo la ricorrente, l'impianto sarebbe

eccessivamente invasivo ed impattante sull'importate sito storico-culturale. A

suo giudizio, il Governo, proprietario dell'__________ (__________), interessata

al progetto, non sarebbe inoltre neutro.

Relativizzata la portata dei documenti su

cui il Governo ha fondato la sua scelta, la __________ sottolinea in

particolare come il passo del San Gottardo sia inserito nell'inventario ISOS.

La ponderazione degli interessi, aggiunge, sarebbe censurabile, considerato, da

un lato, lo scarso contributo alla produzione elettrica fornita dall'impianto e

dall'altro il valore ambientale, paesaggistico e storico-culturale del passo

del San Gottardo. L'EIA, conclude, avrebbe già dovuto essere svolto a questo

stadio. La riduzione delle macchine da istallare non porta a un sostanziale

miglioramento.

D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti la Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità ed il municipio di Airolo con argomentazioni che

per quanto necessario saranno riprese nei seguenti considerandi.

E.

Con allegati di replica e di duplica, le parti

si sono sostanzialmente confermate nelle loro tesi, argomentazioni e domande di

giudizio.

La PI 2, invitata a prendere posizione, ha

chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni.

Delle risultanze della visita in luogo si

dirà semmai nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del

23 maggio 1990 LALPT; RL 7.1.1.1).

1.2. In merito alla legittimazione attiva della RI 1 il Tribunale considera

quanto segue.

1.2.1. Il piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1

LALPT). Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato

(art. 35 cpv. 1). Sono legittimati a ricorre ogni cittadino attivo del comune

(lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di

protezione (lett. b). Il Governo esamina gli atti e decide i ricorsi, approva

in tutto o in parte il piano regolatore oppure nega l'approvazione (art. 37

cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo.

L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già

ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che

dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise

dal Consiglio di Stato (lett. c). Quest'ultimo interesse dev'essere personale,

ovvero proprio, diretto e attuale (cfr. sul concetto d'interesse legittimo:

RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 43; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 350 segg.; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed.,

Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; in particolare, circa l'interesse personale e

diretto, RDAT I-1992 n. 17). Una corporazione di diritto privato, dotata di

personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni qualvolta sia direttamente

lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi interessi. Nel contempo, la

giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona

giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà d'interporre

ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei

diritti in questione compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di

essi sono toccati dall'atto impugnato e quanto gli statuti affidano alla

corporazione la difesa di questi interessi comuni (cfr., per tutte, RDAT 1-2001

n. 27 consid. 2.2).

1.2.2. Con il ricorso al Consiglio di Stato, la RI 1 ha contestato - anche in

nome e per conto della __________, della quale è una sezione cantonale - la

variante del piano regolatore di Airolo che concerne il parco eolico del San

Gottardo.

In quella sede, la RI 1 ha dedotto la legittimazione attiva dai suoi scopi

statutari e dalla sua qualità di cofondatrice e tutt'ora partecipe della

Fondazione __________ (proprietaria di stabili sul passo).

Il Consiglio di Stato è entrato nel merito del ricorso, respingendolo senza

esaminare se l'insorgente fosse legittimata ad agire in giudizio. A torto.

Anzitutto, perché la RI 1 e, di riflesso, la __________ non appartengono a

quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare

legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto e

intenso di quello che intercorre con gli altri membri delle collettività. La

ricorrente non è in particolare toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore

a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può pertanto esserle

riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del

provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La qualità di cofondatrice della

Fondazione __________ non basta a conferirle il diritto di ricorrere. Legittimata

ad agire in giudizio era semmai la Fondazione, che gode di personalità

giuridica propria.

In secondo luogo, perché alla RI 1 non può nemmeno essere riconosciuto il

diritto a proporre il cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista (supra,

1.2.), giacché l'adempimento dei requisiti non è stato provato. Al pari

degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a

ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, ma la prova delle circostanze

fattuali che la fondano spetta al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBl

100/1999 pag. 399); prova, che l'insorgente non ha portato.

1.2.3. Davanti a questo Tribunale va anzitutto escluso che la RI 1 possa

dedurre la legittimazione a ricorrere dall'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, in

quanto insorgente in prima istanza. Il semplice fatto di aver impugnato senza

successo la variante in esame davanti al Consiglio di Stato non basta a

conferirle il diritto di ricorrere in seconda istanza.

In questa sede, la ricorrente deduce tuttavia la sua legittimazione a ricorrere

dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, del 1°

luglio 1966 (LPN; RS 451). Essa eccepisce inoltre la mancata esecuzione

dell'EIA prescritto dall'art. 10a della legge federale sulla protezione

dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01).

1.2.3.1. Al riguardo va rilevato, che l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT impone ai

cantoni di garantire la legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa

misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale in materia di

diritto pubblico. L'art. 89 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005 (LTF; RS 173.110), stabilisce che hanno diritto di ricorrere le

persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di

un'altra legge federale. Ipotesi, questa, che si riferisce in particolare agli

12 LPN e 55 LPAmb.

1.2.3.2. Per quanto attiene alle

censure riferite alla protezione della natura e del paesaggio sollevate dalla RI

1, va rilevato che la LPN circoscrive la legittimazione a ricorrere delle

organizzazioni alle sole decisioni adottate nell'adempimento dei compiti della

Confederazione (DTF 123 II 5 consid. 2c, 116 Ib 203 consid. 3a, 112 Ib 70

consid. 2 e riferimenti; più di recente, in un caso che riguarda proprio la

ricorrente: STF 1P.520/ 2004 dell'11 novembre 2004 consid. 1.3.; Messaggio del

Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di legge federale

sulla protezione della natura e del paesaggio, del 12 novembre 1965, in: FF

1965 III 77 segg., pag. 85). Inoltre, in questo caso, l'organizzazione può

invocare unicamente censure relative alla protezione della natura e del

paesaggio (DTF 117 Ib 97 consid. 3.a; Thierry Tanquerel, L'extension des voies

de recours en matière administrative; des grands principes à la pratique

concrète, in: LeGes - Gesetzgebung & Evaluation 2007/2, pag. 203 segg., pag.

212).

In linea di principio, la

pianificazione del territorio non è un compito federale: essa spetta, al

contrario, ai Cantoni (art. 75 cpv. 1 Cost.; RDAF 1998 I pag. 98, consid.

Considerandi

2.

b.aa). In quanto rivolto contro un atto pianificatorio, da questo profilo, il

ricorso appare dunque irricevibile.

L'eccezione sollevata con riferimento all'art. 24 LPT non soccorre la

ricorrente. È ben vero che il Tribunale federale ha ammesso la legittimazione

attiva delle organizzazioni a scopo ideale nella misura in cui fanno valere

che, attraverso una misura pianificatoria, viene eluso l'art. 24 LPT, la cui

applicazione è un compito federale ai sensi dell'art. 2 LPN e 78 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), qualora la misura contestata sia atta a ledere in particolare gli interessi

della natura e del paesaggio (DTF 123 II 289 consid. 1e; STF 1A.1/2006 del 25

aprile 2006 consid. 2.1).

Le dimensioni e le ripercussioni che il controverso

impianto, soggetto all'EIA, ingenera sull'ambiente e sul paesaggio escludono

tuttavia che possa essere autorizzato sulla base di un permesso eccezionale

retto dall'art. 24 LPT. Un'elusione della legge, segnatamente dell'art. 2 LPT,

è dunque esclusa a priori. Un'elusione dell'obbligo di pianificare sarebbe

invece ravvisabile nel rilascio di un permesso eccezionale fondato su questa

norma (RDAT II-1995 n. 63).

1.2.3.3

La legittimazione ad impugnare il

controverso provvedimento deve, per contro, essere riconosciuta alla RI 1 nella

misura in cui eccepisce, fra l'altro, il mancato allestimento di un esame

d'impatto ambientale (EIA); ipotesi, questa, che si riallaccia all'art. 55

LPAmb. La RI 1 è infatti una sezione cantonale della __________, organizzazione

menzionata al n. __________ dell'elenco delle organizzazioni legittimate a

ricorrere ai sensi della LPAmb della LIG o della LPN, allegato all'ordinanza

che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione

della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere, del 27 giugno 1990 (ODO;

RS 814.076). La censura riferita al mancato allestimento dell'EIA,

indispensabile secondo l'art. 10a LPAmb, riguarda inoltre un ambito

giuridico che rientra da almeno dieci anni nei fini elencati dal suo statuto,

che all'art. 2 prevede come primo scopo quello di salvaguardare il Cantone

Ticino come ambiente vitale formatosi attraverso il tempo, averne cura e promuoverne

l'ulteriore sviluppo nel rispetto della dignità umana e del patrimonio naturale

e culturale. La RI 1 ha, da ultimo, prodotto la procura da parte della __________

e risulta dunque abilitata a presentare ricorso, ottemperando quindi alla

condizione di cui all'art. 55 cpv. 5 LPAmb.

1.3

Nei limiti sopra descritti, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere

esaminato nel merito.

1.4

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle

risultanze della visita in luogo e dell'ulteriore documentazione acquisita da

questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.

Le obiezioni sollevate dall'insorgente in merito

all'imparzialità del Consiglio di Stato per rapporto all'__________ vanno

respinte siccome prive di qualsiasi fondamento. L'__________ è un'azienda

cantonale, indipendente dalla amministrazione dello Stato, avente personalità

giuridica propria e sede a Bellinzona. L'interesse del Cantone per l'__________

non impedisce al Consiglio di Stato di esercitare le funzioni giurisdizionali

che l'art. 35 LALPT gli attribuisce.

Nessuno dei Consiglieri di Stato siede peraltro nel consiglio di

amministrazione dell'__________.

3.

3.1

Giusta l'art. 10a cpv. 1 LPAmb,

prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione

di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con

le esigenze ecologiche. Sottostanno all'esame

dell'impatto sull'ambiente, soggiunge la norma (cpv. 2), gli impianti che possono

gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente

necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine

di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale designa i tipi

di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può

determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame (cpv.

3).

L'art. 10a LPAmb, entrato in vigore il 1° luglio 2007 (RU 2007,

2701), riprende e precisa la regolamentazione dell'EIA sancita dal previgente

art. 9 LPAmb, che si limitava ad esigere che l'autorità,

prima di prendere una decisione sulla pianificazione, la costruzione e la

modificazione di impianti suscettibili di gravare sensibilmente l'ambiente,

valutasse il più presto possibile la loro compatibilità con le esigenze della

protezione dell'ambiente. All'EIA soggiacciono impianti che per l'importanza

delle ripercussioni ambientali non possono essere resi conformi alle

prescrizioni sulla protezione dell'ambiente senza l'adozione di misure specifiche

di progetto o di ubicazione. La precisazione introdotta nella legge dall'art.

10a LPAmb mira in sostanza ad esimere dall'EIA gli interventi che

possono essere conformati alle esigenze della legislazione ambientale mediante

provvedimenti standard correnti fondati sulle norme tecniche applicabili (STF

1C_409/2008 dell'8 aprile 2009 consid. 2.2 e rimandi). L'obbligo di sottoporre

il più presto possibile ad un EIA gli impianti che gravano notevolmente l'ambiente

è rimasto immutato.

3.2

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OEIA, l'esame è condotto dall'autorità che, nel

quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide

circa il progetto (autorità decisionale). La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante

l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una

decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto

sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase (cpv. 2). Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è

designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta

un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni

prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato

(piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come

procedura decisiva (cpv. 3).

Al riguardo, va rilevato che per il

principio della coordinazione (art. 2 e 25a LPT), quando una zona è

delimitata in funzione di un progetto riguardante un'installazione sottoposta

all'EIA, la giurisprudenza federale ha stabilito che questo esame deve di

principio essere eseguito già allo stadio pianificatorio, perlomeno, nella sua

prima fase, in maniera quindi non ancora esaustiva (DTF 123 II 88 consid. 2a,

121.

II 190 consid. 3b/bb, 120 Ib 436 consid. 2d/aa, 207 consid. 6 pag. 214; STF

1C_86/2008 del 10 luglio 2008 consid. 4.1,1A.200/2006 del 16 agosto 2007

consid. 3.3,1A.145/1998 del 7 luglio 1999 consid. 11a = RDAT II-1999 n. 62

pag. 220 seg.).

3.3

Il 19 settembre 2008, il Consiglio federale ha

modificato l'OEIA assoggettando all'obbligo dell'EIA gi impianti per l'utilizzazione

dell'energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW (cfr. cifra

21.8

allegato all'OEIA; supra A.d).

4.

4.1

Nel caso concreto, il 22 ottobre 2007,

quando il municipio di Airolo ha sottoposto per l'esame preliminare al

Dipartimento del territorio la variante del piano regolatore comunale volta a

realizzare un parco eolico sul passo del San Gottardo, gli impianti per l'utilizzazione

dell'energia eolica non erano soggetti all'EIA. Tali impianti non erano

soggetti all'EIA nemmeno quando, il 7 luglio 2008, il dipartimento ha concluso

il suo esame preliminare. L'assoggettamento a tale obbligo era tuttavia previsto

a breve termine. L'autorità cantonale l'ha espressamente rilevato nel suo rapporto.

Richiamandosi all'art. 47

OPT, il Dipartimento del territorio ha comunque esaminato il progetto di piano

del parco eolico anche sotto il profilo delle esigenze della legislazione

ambientale, valutando in

particolare gli aspetti riferiti alla protezione dell'aria e del clima (cap. 3.2.2),

alla protezione contro il rumore (cap. 3.2.3), alla protezione del suolo (cap.

3.2

), alla gestione dei rifiuti (cap. 3.2.5), alla protezione della natura e

del paesaggio (cap. 3.2.6), ai beni culturali (cap. 3.2.7), alla zona agricola

(cap. 3.2.8), ai sentieri escursionistici (cap. 3.2.9), ai corsi d'acqua (cap.

3.2

), ai pericoli naturali (cap. 3.2.11) ed agli affari militari (cap.

3.2

).

In conclusione, il

dipartimento ha espresso un preavviso favorevole, alla condizione che il

progetto di variante venisse integrato dalla documentazione di cui si è detto

in narrativa (supra, A.c.). In particolare, ha richiesto la presentazione di uno specifico Piano

particolareggiato per l'area del Passo del San Gottardo contestualmente alla

presentazione del Piano del paesaggio. Solo il coerente inserimento dell'impianto

eolico all'interno di una tale specifica pianificazione, ha aggiunto il

dipartimento, permetterà una corretta adozione della variante di PR da parte

del legislativo comunale. Nell'ambito della successiva fase di progetto (procedura

di autorizzazione a costruire), ha concluso l'autorità cantonale, il

Rapporto di impatto ambientale dovrà valutare gli ulteriori effetti seguenti

(compatibilità OIF, impatti sulla qualità del suolo gestione dei rifiuti,

garanzia della percorribilità dei sentieri escursionistici, tutela dei corsi d'acqua

presenti, misure di protezione contro il pericolo valangario e, se del caso,

proporre eventuali misure di mitigazione da adottare) [cfr. rapporto d'esame

preliminare pag. 25].

4.2

Nel corso del mese di novembre del 2008, quando

era ormai entrata in vigore la modifica dell'OEIA che ha sottoposto all'EIA gli

impianti per l'utilizzazione dell'energia eolica con una potenza installata

superiore a 5 MW, il municipio ha inoltrato al Dipartimento del territorio gli

approfondimenti richiesti in sede di esame preliminare, definendo in

particolare gli accessi e le piazze di servizio dei singoli aerogeneratori. La

documentazione supplementare prodotta dal municipio non conteneva alcun accenno

all'EIA.

Il rapporto integrativo d'esame preliminare del 15 aprile 2009 l'autorità cantonale si è dal canto suo limitata a prospettare un rinvio di questo esame alla

procedura di rilascio del permesso di costruzione, affermando che non potendo affrontare questi temi alla necessaria scala in ambito

di procedura amministrativa, occorre che gli

stessi possano però essere opportunamente sviluppati e risolti durante la procedura

di rilascio dell'autorizzazione a costruire. Questo comporta, ha concluso, come

primo elemento da integrare nella documentazione di PR, segnatamente nel rapporto

e nelle norme di attuazione, le prescrizioni che fissino i criteri qualitativi

per la successiva fase di progettazione. In particolare le norme dovranno

fissare la necessità di elaborare il concetto paesaggistico-architettonico che

sta alla base del progetto esecutivo.

Accanto a queste considerazioni di carattere generale, il Dipartimento del

territorio ha sviluppato una serie di considerazioni di ordine puntuale,

ulteriormente fondate sull'art. 47 OPT e volte soprattutto a risolvere i

problemi dati dall'impatto sul territorio generato dagli accessi e dalle

piattaforme in cui trovano sede gli aerogeneratori. La mancanza di un EIA è

passata sotto silenzio anche in questa circostanza.

Il Consiglio di Stato, con la decisione qui impugnata,

ha avallato siffatto modo di procedere, affermando che l'esame mancante avrebbe

potuto essere recuperato nel quadro della procedura di rilascio del permesso di

costruzione. L'inoltro al Dipartimento del territorio per esame preliminare, da

parte del municipio, degli atti del progetto di piano particolareggiato (PP-SG)

permetterebbe, a detta del Governo, di valutare e coordinare la

pianificazione dell'impianto con quella dei rilievi e degli interventi previsti

nell'ambito del concetto di riordino generale del comparto.

La procedura edilizia, ha aggiunto, potrebbe essere avviata già con l'approvazione

della variante in discussione. Il RIA, da allegare alla domanda di costruzione,

permetterebbe di coordinare tale procedura con quella pianificatoria del PP-SG

(La domanda di costruzione dovrà quindi essere

corredata da un RIA i cui contenuti possono guidare anche l'ente pianificante

nell'allestimento del Piano particolareggiato, rispettivamente l'autorità

cantonale a valutarne in particolare gli aspetti ambientali).

4.3

La tesi del Consiglio di Stato non può in nessun caso essere condivisa,

poiché disattende in modo grave ed evidente l'art. 10a LPAmb, che impone

alle autorità di esaminare il più presto possibile la

compatibilità con le esigenze ecologiche degli impianti che si accinge a

pianificare, costruire o trasformare.

L'impianto eolico soggiace indiscutibilmente all'EIA. La potenza installata è

in effetti superiore a 5 MW. Si tratta inoltre di un impianto che per le sue

caratteristiche intrinseche è suscettibile di gravare notevolmente sull'ambiente

al punto da rendere presumibilmente

necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine

di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Basti

al riguardo considerare gli aspetti relativi alla protezione contro le

immissioni foniche. Privo di rilievo è il fatto che l'assoggettamento

all'EIA sia stato introdotto durante la procedura di pianificazione. La

modifica dell'OEIA era immediatamente applicabile. Le procedure di

pianificazione in corso non ne erano esentate.

La procedura decisiva, non determinata

nell'allegato all'OEIA, può d'altro canto essere soltanto quella

pianificatoria. Solo questa procedura permette infatti un esame tempestivo e

circostanziato. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si

considera che già la variante del piano del paesaggio, da integrare in un ulteriore

piano particolareggiato per il riordino del passo del San Gottardo (PP-SG),

permette un esame circostanziato, anche se non esaustivo, degli aspetti

ambientali connessi alla realizzazione di un parco eolico (art. 5 cpv. 3 OEIA;

DTF 123 II 88 consid. 2a, 121 II 190 consid. 3b/bb, 120 Ib 436 consid. 2d/aa,

207.

consid. 6 pag. 214; STF 1C_86/2008 del 10 luglio 2008 consid. 4.1,1A.200/2006

del 16 agosto 2007 consid. 3.3,1A.145/1998 del 7 luglio 1999 consid. 11a =

RDAT II-1999 n. 62 pag. 220 seg.).

Considerato che l'elevato grado di definizione degli impianti eolici della

variante di piano regolatore qui in discussione, non si capisce come il RIA,

che secondo il Consiglio di Stato dovrebbe essere allegato alla domanda di

costruzione, possa sopperire al mancato allestimento dell'EIA già in questa

fase di pianificazione. Né si vede come la lacuna possa essere colmata nell'ambito

di un non meglio definito coordinamento tra la procedura di rilascio del

permesso per gli impianti e la procedura pianificatoria in atto per allestire

il PP-SG. Ubicazione, dimensioni e caratteristiche tecniche degli

aerogeneratori sono già definite con sufficiente precisione dal piano qui in

esame, che dovrebbe già permettere l'inoltro della domanda di costruzione. È

quanto mai difficile vedere come il piano qui in esame, dopo la sua definitiva

approvazione, potrebbe ancora essere adeguato, qualora dalla procedura di

rilascio del permesso o da quella di adozione del PP-SG dovesse emerge la

necessità di correggerne determinati aspetti. Tanto meno se si considera che il

27.

settembre 2011 la PI 2 ha aperto il concorso per la fornitura di 5 turbine

eoliche rispondenti a precisi requisiti, fissando come termine per la fornitura

delle controflange per le fondamenta il mese di luglio 2012 (FU __________).

5.

5.1

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque accolto nella misura in cui è ricevibile,

annullando la decisione 10 novembre 2010 (n. 5611) del Consiglio di Stato in

quanto riferita alla variante del piano regolatore di Airolo relativa al parco

eolico del San Gottardo. Resta riservata al comune la

facoltà di riprendere la procedura di variante di piano regolatore integrandola

con l'EIA mancante e sottoponendola nuovamente al consiglio comunale per l'adozione.

5.2

Dato che il comune non è comparso in lite a difesa di suoi interessi

particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28

LPamm). Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo soccombenza (art.

31.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 10 novembre 2010 (n. 5611) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui approva

la variante del piano regolatore di Airolo relativa al parco eolico del

San Gottardo;

2. Il comune di Airolo rifonderà alla RI 1 fr. 2'000.-, a titolo di

ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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