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Decisione

90.2010.332

Conferma di una zona di pianificazione relativa ai grandi generatori di traffico

23 maggio 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i grandi generatori di traffico;

viste le risposte:

- 21 marzo 2011 del

municipio di Agno;

- 21 marzo 2011 della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

viste le osservazioni allo

scritto con allegati 30 marzo 2011 del municipio di Agno:

- 14 novembre 2011 della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

- 4 gennaio 2012 di RI 1

e RI 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

A. Nel

territorio giurisdizionale del comune di Agno, il comprensorio Monda-Bollette,

che si sviluppa su una vasta area a nord e sud del tracciato di via Lugano,

delimitato ad ovest dal corso del fiume Vedeggio e ad est dall'infrastruttura

dell'aeroporto, è riservato dal piano regolatore principalmente all'insediamento

delle attività a carattere commerciale, di servizio e alberghiero, nonché alla

funzione residenziale. Questo comparto, la cui centralità territoriale lo

qualifica come complemento ovest all'area urbana di Lugano, ha conosciuto in

questi ultimi decenni in particolare un marcato consolidamento della funzione

commerciale, con l'insediamento e l'ampliamento di alcuni centri d'acquisto-vendita

di notevole rilevanza, segnatamente di quelli di __________, __________ e __________.

Il forte richiamo e l'attrattiva esercitata su questi grandi generatori di

traffico, fra cui si deve annoverare anche l'aeroporto, e sui commerci di

minore superficie di vendita, in forte aumento nel comprensorio, ha

evidenziato, come in altri luoghi del Canton Ticino, i rischi che maggiormente

affliggono questi comparti commerciali in termini di funzionalità, di

protezione ambientale e di qualità urbanistica. Tant'è che allo scopo di porre

rimedio a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla scorta delle

competenze acquisite in materia di insediamenti commerciali in questi ultimi

vent'anni, il Cantone, nell'ambito della revisione generale del piano

direttore, ha messo a punto la scheda di coordinamento R8, relativa ai grandi

generatori di traffico - GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente

in grado di accogliere nuovi centri commerciali di una certa dimensione, tra

cui figura il cosiddetto comparto di studio del Vedeggio, di categoria risultato

intermedio, interessante i comuni di Agno, Bioggio e Manno. A questi tre comuni

è demandato il compito di individuare le aree strategiche ed idonee per

insediare i GGT e di definire di conseguenza i limiti di contenibilità

ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali (viari), ambientali e

urbanistici. Parallelamente, questi comuni hanno difatti dato avvio ad uno

studio per l'elaborazione di un "concetto di sviluppo territoriale Nuovo

Polo del Vedeggio" (cfr. Il futuro del piano del Vedeggio: concetto di

sviluppo territoriale, rapporto intermedio per la consultazione, aprile 2008/aggiornamento

febbraio 2009), attraverso cui sono state identificate tre aree, suscettibili

di essere approfondite nell'ambito e nell'ottica della suddetta scheda di piano

direttore: l'area di Cairello-Suglio, all'altezza dell'uscita dell'autostrada

A2 a Lugano nord, ubicata nel comune di Manno, l'area di Cavezzolo, in

corrispondenza del nodo intermodale, sita nel comune di Bioggio e, per quanto

qui interessa, l'area Monda-Bollette del comune di Agno. Considerati quindi lo

studio in atto, le preoccupazioni circa l'insediamento di nuovi centri

commerciali, espresse dal consiglio comunale di Agno, attraverso la risoluzione

31 maggio 2010, e della popolazione, tramite la petizione del 1° settembre

2010, e la necessità di prevenire e risolvere i problemi ad essi già oggi

afferenti (in particolare quelli riguardanti la viabilità locale e regionale),

con decisione 2 novembre 2010 il municipio di Agno ha adottato una zona di

pianificazione relativa ai grandi generatori di traffico a salvaguardia di una

pianificazione per l'insieme del comparto Monda-Bollette. Tale pianificazione

si prefigge l'obiettivo di mettere a punto un ordinamento

territoriale-urbanistico complessivo più confacente per lo sviluppo sostenibile

dal profilo viario ed ambientale di questo comparto importante per la regione.

Nel perimetro della zona di pianificazione (cfr. planimetria 1:5'000, ottobre

2010), della durata di 5 anni, che ricomprende la zona commerciale-servizi

CO-SE, la zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA, la zona residenziale

semi-intensiva R4 e la zona residenziale intensiva R6, è vietato dunque ogni

intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione

futura. In particolare, non è ammesso l'insediamento di nuovi edifici ed

impianti o altri interventi e misure che possono generare un forte aggravio

sulla viabilità locale e cantonale e del carico ambientale, così come l'ampliamento

di quelli esistenti. In aggiunta alle condizioni generali testé esposte, la

scheda descrittiva assoggetta le istanze edilizie ad una limitazione circa il

numero massimo dei movimenti: di regola, il tetto massimo per ogni progetto è

fissato in 200 movimenti veicolari giornalieri per le attività commerciali di

vendita e in 100 movimenti giornalieri per le attività logistiche. Non saranno

in ogni caso rilasciate licenze edilizie per le grandi superfici di vendita ai

sensi dell'art. 71a della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 LALPT, RL 7.1.1.1; cfr.

scheda descrittiva, cifra 10, pag. 15).

B. La zona di

pianificazione in parola ha incluso, in località Molinazzo, i mapp. 724 e 725,

entrambi appartenenti in comproprietà a RI 1 e a RI 2. Il mapp. 724 presenta

una superficie prativa di 3'824 mq, mentre il contiguo mapp. 725, anch'esso

prativo, forma un'area di 1'514 mq. Questi fondi sono inclusi dal vigente piano

regolatore in zona residenziale semi-intensiva R4, retto dall'art. 39 norme di

attuazione del piano regolatore (NAPR).

C. Con ricorso 15 dicembre 2010, RI 1 e RI 2 insorgono innanzi al

Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione

municipale, chiedendo, in via principale, l'annullamento della zona di

pianificazione nella misura in cui si estende alla zona R4, rispettivamente ai

mapp. 724 e 725. In via subordinata, esse domandano che gli atti siano

ritornati al comune, affinché ridefinisca il perimetro della zona di

pianificazione, escludendo la zona R4, rispettivamente i mapp. 724 e 725. A sostegno della loro impugnativa, le ricorrenti lamentano la violazione della garanzia della

proprietà, in special modo in riferimento al principio della proporzionalità. Innanzitutto,

esse segnalano di aver inoltrato una domanda di costruzione per l'edificazione

di due immobili residenziali che, a loro dire, non dovrebbero ostacolare gli

intendimenti salvaguardati dalla zona di pianificazione. In questo senso, il

loro ricorso sarebbe di natura cautelativa. In secondo luogo, le insorgenti

sostengono che il provvedimento impugnato, nella misura in cui comprende la

zona R4, sarebbe inutile, in quanto, da un lato, la destinazione abitativa del

comparto sarebbe sufficiente a salvaguardarlo da inopportuni insediamenti

commerciali e, dall'altro lato, tale settore sarebbe interamente edificato, fatti

salvi i loro terreni, con edifici residenziali, che ben difficilmente

potrebbero essere riconvertiti. Di conseguenza, sarebbe pertanto escluso, viste

le finalità e lo stato di fatto della zona R4, che vi si possano insediare dei

GGT. Qualora fosse ritenuto che l'estensione della misura contestata alla zona

R4 si imporrebbe per la presenza in quel comparto del negozio __________ al

mapp. 1572, le ricorrenti sostengono che basterebbe limitare il perimetro della

zona di pianificazione a quel fondo e a quelli adiacenti, secondo la

planimetria che esse allegano all'impugnativa. Infine, a loro dire, i mapp. 724

e 725 non si troverebbero in un'area territorialmente, morfologicamente e

funzionalmente connessa con le zone CO-SEA e CO-SE, preposte invece dal piano regolatore

all'insediamento di GGT e, per questo motivo, vero oggetto d'interesse della

zona di pianificazione.

D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio

postulano il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del

caso, riprese nei considerandi di diritto.

E. Con scritto 4 gennaio 2012 le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale

di aver ottenuto dal municipio il rilascio della licenza edilizia per la

costruzione di nuovi stabili residenziali e uffici ai loro mapp. 724 e 725.

Questo fatto proverebbe, a loro dire, che la zona di pianificazione, per quanto

le concerne, sarebbe a maggior ragione inutile e violerebbe così il principio

della proporzionalità.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo

(art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1° gennaio 2012, art.

64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; BU 48/2011,

525 segg.). Le ricorrenti sono inoltre legittimate a ricorrere a tenore dell'art.

64 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 64 cpv. 2 lett. a Lst). Il ricorso è

quindi ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa

può essere decisa sulla base degli atti pianificatori richiamati, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a

questo Tribunale. Considerati i termini delle questioni poste a giudizio, un'udienza

e un sopralluogo in contraddittorio non appaiono peraltro indispensabili.

1.3. La

Lst prevede che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore siano

concluse secondo il diritto anteriore (cfr. art. 107 Lst). L'esame del

provvedimento impugnato avviene dunque in base alla LALPT; comunque

l'applicazione della nuova legge - che per quanto riguarda i temi inerenti al

caso concreto non introduce modifiche sostanziali - non condurrebbe a una

soluzione diversa.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è

lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione

dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58

LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i

principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio

lo giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani mancano o devono essere

modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle

rispettive competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato

(art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione

a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio e della

protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni

locali (art. 60 cpv. 2 LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2

LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo

cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più

ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande

di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono

decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della

zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra

in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il

piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio

di Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2

LPT, 62 seg. LALPT).

2.2

La

zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid.

2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa

venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio

contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste

quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo

svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander

Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art.

27; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto

definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si

può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della

proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione

non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé

stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di

cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione

della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque

esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei

limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che

sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett.

b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di

un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel

quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e

all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia

(RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto,

determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

2.3

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione

svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella

fattispecie in esame, come già rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se

conflitti con principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso

del territorio lo giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono

essere modificati, il municipio ha la competenza di adottare una zona di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati. L'operato del municipio

di Agno è senz'altro sorretto da una valida base legale.

2.4

In linea generale, è

pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua

frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di

una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito

centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve

sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di

utilizzazione (piano regolatore, a livello comunale) sia all'impiego

transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., n. 25 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 12 seg. ad

art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere,

tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è

adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è

l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di

pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch,

op. cit., n. 27 seg. ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 457).

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

3.

3.1. Nel

caso concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in

narrativa, la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da

parte del comune della presenza di marcati segnali di costante e progressivo

deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e ambientale che

tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a scapito quindi

della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a detrimento

delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve difatti

sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt'oggi, in termini di

disponibilità di terreni, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli,

ritenuto anche il potenziale concesso dal piano regolatore in vigore. Il forte

richiamo e l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT,

evidenzia dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi

effetti pregiudizievoli (paralisi della viabilità, degrado della qualità

urbanistica e dell'aria), ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in

altri comparti del Cantone a destinazione commerciale, che presentano analoghe

caratteristiche territoriali e funzionali (ad esempio: il Pian Scairolo, la Piana di San Martino a Mendrisio e l'area industriale-commerciale di Sant'Antonino e

Cadenazzo). Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte

sfuggite di mano, risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con

l'impiego di rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici

interessati. Peraltro, la situazione della viabilità nel comparto del Vedeggio,

in generale, e di via Lugano, in particolare e che qui interessa, è già allo

stato attuale critica. Asse, quest'ultimo, che riveste una notevole rilevanza

dal profilo regionale, giacché nell'ambito del piano dei trasporti del Luganese

(cfr. scheda di coordinamento M3, allegato VIII del piano direttore 09) è stato

classificato come strada di collegamento principale, costituente un tassello

importante del II° anello stradale. Gli importanti ed evidenti interessi

regionali e cantonali in gioco non possono pertanto tollerare di essere compromessi

anche dagli effetti di una pianificazione locale, come quella attuale che riguarda

il comparto in parola, atta ad aggravare il problema viario esistente. Già per

questo motivo, la zona in parola necessita di essere riesaminata e adattata in

modo tale da garantire un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici

locali, un'adeguata accessibilità alla zona, la viabilità regionale e le

esigenze di protezione ambientale (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione

11.

ottobre 2010, punto 9.1 obiettivi pianificatori, pag. 12 in fine). Ciò, tenuto conto che la circonvallazione Agno-Bioggio, seppur prevista dal piano

direttore, è ad oggi ben lungi dall'essere realizzata. Inoltre, non va

sottostimata la situazione ambientale in cui versa il comparto: anche lo stato

dell'aria necessita di essere attentamente valutato in un contesto di sistemazione

complessiva nelle sue diverse componenti territoriali e funzionali. Come

addotto dal municipio, i GGT insediati nel comparto di riferimento hanno un

influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità dell'aria, giacché,

rispetto alla non così lontana casa comunale (che si affaccia su piazza Vicari,

all'apice di via Contrada Nuova, prosecuzione di via Lugano), contribuiscono in

modo rilevante al superamento del limite d'immissione per il diossido d'azoto

(NO2) di 30 µg/m3, quale valore medio annuo, fissato

nell'allegato 7 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16

dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1). Difatti, le rilevazioni di NO2 effettuate all'incirca nel centro

del comparto di riferimento, precisamente in via Lugano, all'altezza del centro

commerciale __________, attestano un valore medio annuo d'immissione per il

2009.

sensibilmente superiore (45 µg/m3) a

quelli rilevati presso la casa comunale (31 µg/m3). D'altra

parte, la continua e crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo

comparto, come attestano le molteplici domande di costruzione recentemente

inoltrate, ha messo in luce come un approccio al singolo progetto, in occasione

della procedura per il rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da

un esame d'impatto ambientale, non consenta una valutazione complessiva della situazione

ambientale e viaria dell'intero settore di riferimento e del suo contesto. Da

ciò, la necessità, più che condivisibile, viste le problematiche evocate in ingresso,

di affrontare la questione dal profilo pianificatorio. In ogni caso, la seria

intenzione - e quindi l'interesse pubblico - a rivedere la pianificazione del

settore Monda-Bollette è già stata peraltro confermata dalle risultanze dello

studio, promosso insieme ai comuni di Bioggio e Manno, sul concetto di sviluppo

territoriale Nuovo Polo del Vedeggio, che identifica, come anticipato in

narrativa, tre aree potenzialmente idonee per l'insediamento delle attività

commerciali, tra cui quella all'esame, che devono però essere maggiormente

approfondite alla luce delle indicazioni fornite dalla scheda R8 del piano direttore.

Risultanze, queste, della cui serietà il Tribunale non ha motivo di dubitare.

Intenzione a mutare l'ordinamento vigente, si è detto, che è stata inoltre

recentemente confermata dallo stesso consiglio comunale che, nella seduta del

21.

marzo 2011, ha approvato sia il messaggio municipale 764/2011, relativo la

concessione di un credito di fr. 135'000.- a copertura delle spese per l'allestimento

del piano d'indirizzo per la zona commerciale e di servizi, sia la mozione del

31.

maggio 2010, richiedente l'avvio di uno studio per la modifica del piano

regolatore in zona CO-SE e CO-SEA, sia il rapporto della commissione edilizia

relativo alla precitata mozione (cfr. doc., in atti). La

rilevanza sul piano territoriale dell'intervento allo studio, soprattutto

perché riguarda un comprensorio attribuito dal piano regolatore alla zona

edificabile, richiede di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie,

che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo

svolgimento. È questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata

che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.

3.2

Accertato

l'interesse pubblico alla modifica della pianificazione comunale in oggetto e

all'utilizzo transitorio dello strumento della zona di pianificazione, resta da

esaminare se, per rapporto alle circostanze concrete, il provvedimento

impugnato risulta ragionevole, idoneo e necessario; segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della

proporzionalità.

A tale

proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi

di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell'avversata

zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli

insediamenti commerciali del piano regolatore (zone CO-SE e CO-SEA). Inoltre, occorreva

rettamente integrare le aree connesse territorialmente con il predetto comparto

(zone R4 e R6), in cui già attualmente sussistono centri commerciali (cfr.

centro __________, situato in zona R4) e/o si manifestano ricadute sulla

viabilità e con cui hanno un'interessenza urbanistica (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione 11 ottobre 2010,

punto 8, delimitazione del comprensorio, pag. 10 in fine). Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il comparto

così circoscritto forma difatti un'unità omogenea dal profilo sia territoriale,

che funzionale (cfr. via Peschiera, via Molinazzo e via Chiodenda che, oltre ad

urbanizzare la zona R4, sono funzionali anche per la zona CO-SE) di cui i fondi

delle insorgenti fanno parte integrante ed sono direttamente interessati dalle

problematiche che investono l'intero comprensorio di riferimento. Il

fatto che molti fondi, ma non tutti, siano già edificati non svuota il provvedimento

della sua efficacia: gli effetti della misura, infatti, non sono circoscritti

ai soli fondi edificati, ma si estendono a tutti i mappali. Anche i fondi già

costruiti, infatti, possono essere oggetto di interventi rilevanti sotto il

profilo del diritto edilizio e la scheda stessa lo sottolinea: il provvedimento

non si limita infatti a escludere le nuove costruzioni, ma vieta anche altri

interventi e misure che possono generare un forte aggravio sulla viabilità locale

e cantonale e del carico ambientale, così come l'ampliamento di quelli

esistenti (cfr. scheda descrittiva, 11 ottobre 2010, punto 10, pag. 15).

Ciò

detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che

l'intendimento pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli

non possono esserci dubbi. La misura prevista, come in parte già evidenziato in

precedenza, oltre ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello

scopo previsto. Trattandosi nel caso specifico di programmare il riassetto di

un comparto di tale importanza, per di più di valenza regionale, con

apprezzabili superfici ancora libere da edificazioni, e in riferimento ai

problemi appurati, non si vede infatti come il processo pianificatorio in atto

possa essere adeguatamente tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed

immediato, che vada di principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei

fondi. Nella ponderazione degli interessi si deve in questo caso tener conto

che la zona di pianificazione serve a proteggere la definizione dell'assetto

territoriale di una porzione importante della piana del Vedeggio, che non può

essere vanificata con inconvenienti che potrebbero derivarne al singolo caso. Il fatto che il municipio avesse a disposizione un altro strumento

di salvaguardia della pianificazione, come la decisione sospensiva (art. 65

LALPT), non scalfisce minimamente la validità, sempre sotto l'aspetto della

necessità, della scelta operata dallo stesso di optare per l'adozione di una

zona di pianificazione, che assicura migliori trasparenza e sicurezza

giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben si deduce dal testo stesso

dell'art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT, la decisione sospensiva costituisce una misura

sussidiaria rispetto alla zona di pianificazione ed inoltre non esclude, se del

caso, nemmeno un'adozione successiva di quest'ultima. Occorre

inoltre ricordare che un elemento di proporzionalità è già insito negli effetti

stessi della zona di pianificazione, che non vieta sic et simpliciter qualsiasi

iniziativa edificatoria, ma impedisce soltanto che un intervento possa rendere

più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento, che soltanto in un

caso concreto potrà essere valutato dall'autorità competente, conforme o in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di definizione

raggiunto in quel momento. È proprio ciò che dimostra il rilascio alle

ricorrenti della licenza di costruzione per i mapp. 724 e 725: la zona di

pianificazione non è dunque per nulla inutile. Da ultimo, va considerata la

durata comunque limitata del provvedimento impugnato: considerata l'importanza

della pianificazione da salvaguardare e la complessità delle problematiche che

la concernono, con ricadute che oltrepassano i confini giurisdizionali del

comune di Agno, la durata di 5 anni è più che giustificata. In conclusione, ritenuta

inoltre la situazione specifica delle insorgenti che, come detto, sono al

beneficio di una licenza per edificare i loro fondi malgrado il contestato vincolo,

la zona di pianificazione risulta più che proporzionata.

4.

Riassumendo,

la zona di pianificazione all'esame risulta nel suo complesso sorretta da una

valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa

del principio della proporzionalità.

5.

Per tutti

i pregressi motivi, il ricorso dev'essere integralmente respinto. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico delle insorgenti in solido

(art. 28 LPamm). Esse sono inoltre tenute a corrispondere le ripetibili al comune

di Agno, il cui municipio è stato rappresentato da un patrocinatore (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

ricorrenti sono condannate al pagamento, in solido, della tassa di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) e a corrispondere

fr. 1'700 (millesettecento) per ripetibili al comune di Agno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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