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Decisione

90.2010.333

Conferma di una zona di pianificazione relativa ai grandi generatori di traffico

23 maggio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i grandi generatori di traffico;

viste le risposte:

- 21 marzo 2011 del

municipio di Agno;

- 21 marzo 2011 della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

viste le osservazioni allo

scritto con allegati 30 marzo 2011 del municipio di Agno:

- 14 novembre 2011 della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

- 23 novembre 2011 dell'RI

1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

A. Nel

territorio giurisdizionale del comune di Agno, il comprensorio Monda-Bollette,

che si sviluppa su una vasta area a nord e sud del tracciato di via Lugano,

delimitato ad ovest dal corso del fiume Vedeggio e ad est dall'infrastruttura

dell'aeroporto, è riservato dal piano regolatore principalmente all'insediamento

delle attività a carattere commerciale, di servizio e alberghiero, nonché alla

funzione residenziale. Questo comparto, la cui centralità territoriale lo

qualifica come complemento ovest all'area urbana di Lugano, ha conosciuto in

questi ultimi decenni in particolare un marcato consolidamento della funzione

commerciale, con l'insediamento e l'ampliamento di alcuni centri d'acquisto-vendita

di notevole rilevanza, segnatamente di quelli di __________, __________ e __________.

Il forte richiamo e l'attrattiva esercitata su questi grandi generatori di

traffico, fra cui si deve annoverare anche l'aeroporto, e sui commerci di

minore superficie di vendita, in forte aumento nel comprensorio, ha

evidenziato, come in altri luoghi del Canton Ticino, i rischi che maggiormente

affliggono questi comparti commerciali in termini di funzionalità, di

protezione ambientale e di qualità urbanistica. Tant'è che allo scopo di porre

rimedio a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla scorta delle

competenze acquisite in materia di insediamenti commerciali in questi ultimi

vent'anni, il Cantone, nell'ambito della revisione generale del piano

direttore, ha messo a punto la scheda di coordinamento R8, relativa ai grandi

generatori di traffico - GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree

potenzialmente in grado di accogliere nuovi centri commerciali di una certa

dimensione, tra cui figura il cosiddetto comparto di studio del Vedeggio, di

categoria risultato intermedio, interessante i comuni di Agno, Bioggio e Manno.

A questi tre comuni è demandato il compito di individuare le aree strategiche

ed idonee per insediare i GGT e di definire di conseguenza i limiti di

contenibilità ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali (viari), ambientali

e urbanistici. Parallelamente, questi comuni hanno difatti dato avvio ad uno

studio per l'elaborazione di un "concetto di sviluppo territoriale Nuovo

Polo del Vedeggio" (cfr. Il futuro del piano del Vedeggio: concetto di

sviluppo territoriale, rapporto intermedio per la consultazione, aprile

2008/aggiornamento febbraio 2009), attraverso cui sono state identificate tre

aree, suscettibili di essere approfondite nell'ambito e nell'ottica della

suddetta scheda di piano direttore: l'area di Cairello-Suglio, all'altezza dell'uscita

dell'autostrada A2 a Lugano nord, ubicata nel comune di Manno, l'area di

Cavezzolo, in corrispondenza del nodo intermodale, sita nel comune di Bioggio

e, per quanto qui interessa, l'area Monda-Bollette del comune di Agno.

Considerati quindi lo studio in atto, le preoccupazioni circa l'insediamento di

nuovi centri commerciali, espresse dal consiglio comunale di Agno, attraverso

la risoluzione 31 maggio 2010, e della popolazione, tramite la petizione del 1°

settembre 2010, e la necessità di prevenire e risolvere i problemi ad essi già oggi

afferenti (in particolare quelli riguardanti la viabilità locale e regionale),

con decisione 2 novembre 2010 il municipio di Agno ha adottato una zona di

pianificazione relativa ai grandi generatori di traffico a salvaguardia di una

pianificazione per l'insieme del comparto Monda-Bollette. Tale pianificazione

si prefigge l'obiettivo di mettere a punto un ordinamento

territoriale-urbanistico complessivo più confacente per lo sviluppo sostenibile

dal profilo viario ed ambientale di questo comparto importante per la regione.

Nel perimetro della zona di pianificazione (cfr. planimetria 1:5'000, ottobre

2010), della durata di 5 anni, che ricomprende la zona commerciale-servizi

CO-SE, la zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA, la zona residenziale

semi-intensiva R4 e la zona residenziale intensiva R6, è vietato dunque ogni

intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione

futura. In particolare, non è ammesso l'insediamento di nuovi edifici ed

impianti o altri interventi e misure che possono generare un forte aggravio

sulla viabilità locale e cantonale e del carico ambientale, così come l'ampliamento

di quelli esistenti. In aggiunta alle condizioni generali testé esposte, la

scheda descrittiva assoggetta le istanze edilizie ad una limitazione circa il

numero massimo dei movimenti: di regola, il tetto massimo per ogni progetto è

fissato in 200 movimenti veicolari giornalieri per le attività commerciali di

vendita e in 100 movimenti giornalieri per le attività logistiche. Non saranno

in ogni caso rilasciate licenze edilizie per le grandi superfici di vendita ai

sensi dell'art. 71a della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 LALPT, RL 7.1.1.1; cfr.

scheda descrittiva, cifra 10, pag. 15).

B. La zona di

pianificazione in parola ha incluso, in località Bollette, i mapp. 741 (parzialmente)

e 1504 (parzialmente), tra di loro contermini e di proprietà dell'RI 1. Il

mapp. 741 presenta una superficie prativa di 3'785 mq ed è incluso dal vigente

piano regolatore, per una parte, in zona commerciale-servizi CO-SE e, per il

restante, fuori dalla zona edificabile. Il mapp. 1504, di 15'151 mq di

superficie prativa, su cui insiste un piccolo edificio, è attribuito, per la

maggior parte della sua estensione, alla zona CO-SE e alla zona residenziale

semi-intensiva R4, mentre, per una piccola porzione, fuori dalla zona

fabbricabile. L'RI 1 è altresì proprietaria, in località Chiodenda, del mapp.

751, di 4'455 mq di superficie, che tuttavia non è interessato dal

provvedimento qui all'esame.

C. Con ricorso 27 dicembre 2010, l'RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione municipale, chiedendo

l'annullamento della zona di pianificazione. A sostegno della sua impugnativa,

la ricorrente lamenta la violazione della garanzia della proprietà, del

principio della buona fede, di quello della sicurezza del diritto e, da ultimo,

di quello della parità di trattamento. Innanzitutto, essa rileva di aver

inoltrato una domanda di costruzione preliminare per l'edificazione di un nuovo

centro commerciale ai mapp. 741 e 1504, che dovrebbe rispettare i parametri del

piano regolatore vigente, dopo aver discusso della stessa con i rappresentanti

dell'ufficio tecnico comunale. In seguito, soltanto dopo la petizione popolare,

volta a bloccare la costruzione di nuovi centri commerciali, il municipio ha

istituito la contestata zona di pianificazione, senza aver mai fatto prima

presumere che in quel comparto non potessero essere più costruiti GGT.

Peraltro, l'insorgente contesta che il suo progetto edilizio possa essere causa

di un eccessivo aumento del traffico. Difatti, secondo uno studio di alcuni

anni or sono, sostiene la ricorrente, il traffico per gli acquisti

rappresenterebbe soltanto il 5% del totale e inciderebbe del 2% sulle emissioni

nocive: la misura in contestazione sarebbe quindi inutile e vessatoria per i

proprietari toccati, ritenuto che i problemi, che avrebbero condotto alla sua adozione,

non sarebbero riconducibili ai centri commerciali. Infine, essa ritiene che gli

effetti della zona di pianificazione andrebbero a colpire ingiustamente i

proprietari, come la ricorrente, che non hanno ancora fatto uso delle

potenzialità edificatorie dei loro fondi, quando i problemi circa la viabilità

e la situazione ambientale sarebbero stati causati da altri.

D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio

postulano il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del

caso, riprese nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo

(art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1° gennaio 2012, art.

64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; BU

48/2011, 525 segg.). La ricorrente è inoltre legittimata a ricorrere a tenore

dell'art. 64 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 64 cpv. 2 lett. a Lst). Il

ricorso è quindi ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa

può essere decisa sulla base degli atti pianificatori richiamati, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a

questo Tribunale. Considerati i termini delle questioni poste a giudizio, un'udienza

e un sopralluogo in contraddittorio non appaiono peraltro indispensabili.

1.3. La

Lst prevede che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore siano

concluse secondo il diritto anteriore (cfr. art. 107 Lst). L'esame del

provvedimento impugnato avviene dunque in base alla LALPT; comunque

l'applicazione della nuova legge - che per quanto riguarda i temi inerenti al

caso concreto non introduce modifiche sostanziali - non condurrebbe a una

soluzione diversa.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è

lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione

dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58

LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i

principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio

lo giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani mancano o devono essere

modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle

rispettive competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato

(art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di

pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del

territorio e della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento

delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT). Il diritto cantonale riprende

all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27

cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che

possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando

inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano

in formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla

scadenza della zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di

pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che

sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due anni il termine di

scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT, 62 seg. LALPT).

2.2

La

zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid.

2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa

venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio

contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste

quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo

svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander

Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art.

27; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto

definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si

può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione

della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento

a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano

l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale

che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può

estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea,

all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati,

bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

2.3

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della

proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione

svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella

fattispecie in esame, come già rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se

conflitti con principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso

del territorio lo giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono

essere modificati, il municipio ha la competenza di adottare una zona di

pianificazione per comprensori esattamente delimitati. L'operato del municipio

di Agno è senz'altro sorretto da una valida base legale.

2.4

In linea generale, è

pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua

frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di

una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito

centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve

sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di

utilizzazione (piano regolatore, a livello comunale) sia all'impiego

transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., n. 25 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 12 seg. ad

art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere,

tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è

adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è

l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di

pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch,

op. cit., n. 27 seg. ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 457).

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

3.

3.1. Nel

caso concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in

narrativa, la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da

parte del comune della presenza di marcati segnali di costante e progressivo

deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e ambientale che

tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a scapito quindi

della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a detrimento

delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve difatti

sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt'oggi, in termini di

disponibilità di terreni, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli,

ritenuto anche il potenziale concesso dal piano regolatore in vigore. Il forte

richiamo e l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT,

evidenzia dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi

effetti pregiudizievoli (paralisi della viabilità, degrado della qualità

urbanistica e dell'aria), ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in

altri comparti del Cantone a destinazione commerciale, che presentano analoghe

caratteristiche territoriali e funzionali (ad esempio: il Pian Scairolo, la Piana di San Martino a Mendrisio e l'area industriale-commerciale di Sant'Antonino e

Cadenazzo). Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte

sfuggite di mano, risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con

l'impiego di rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici

interessati. Peraltro, la situazione della viabilità nel comparto del Vedeggio,

in generale, e di via Lugano, in particolare e che qui interessa, è già allo

stato attuale critica. Asse, quest'ultimo, che riveste una notevole rilevanza

dal profilo regionale, giacché nell'ambito del piano dei trasporti del Luganese

(cfr. scheda di coordinamento M3, allegato VIII del piano direttore 09) è stato

classificato come strada di collegamento principale, costituente un tassello

importante del II° anello stradale. Gli importanti ed evidenti interessi

regionali e cantonali in gioco non possono pertanto tollerare di essere compromessi

anche dagli effetti di una pianificazione locale, come quella attuale che riguarda

il comparto in parola, atta ad aggravare il problema viario esistente. Già per

questo motivo, la zona in parola necessita di essere riesaminata e adattata in

modo tale da garantire un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici

locali, un'adeguata accessibilità alla zona, la viabilità regionale e le

esigenze di protezione ambientale (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione

11.

ottobre 2010, punto 9.1 obiettivi pianificatori, pag. 12 in fine). Ciò, tenuto conto che la circonvallazione Agno-Bioggio, seppur prevista dal piano

direttore, è ad oggi ben lungi dall'essere realizzata. Malgrado l'insorgente

sottostimi la situazione ambientale in cui versa il comparto, anche lo stato dell'aria

necessita di essere attentamente valutato in un contesto di sistemazione

complessiva nelle sue diverse componenti territoriali e funzionali. Come adduce

il municipio nelle sue osservazioni al ricorso, i GGT insediati nel comparto di

riferimento hanno un influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità

dell'aria, giacché, rispetto alla non così lontana casa comunale (che si affaccia

su piazza Vicari, all'apice di via Contrada Nuova, prosecuzione di via Lugano),

contribuiscono in modo rilevante al superamento del limite d'immissione per il

diossido d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale

valore medio annuo, fissato nell'allegato 7 dell'ordinanza contro

l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1).

Difatti, le rilevazioni di NO2 effettuate all'incirca nel centro del comparto di riferimento,

precisamente in via Lugano, all'altezza del centro commerciale __________,

attestano un valore medio annuo d'immissione per il 2009 sensibilmente

superiore (45 µg/m3) a quelli rilevati presso la casa

comunale (31 µg/m3). D'altra parte, la continua e

crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo comparto, come attestano

le molteplici domande di costruzione recentemente inoltrate, ha messo in luce

come un approccio al singolo progetto, in occasione della procedura per il

rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da un esame d'impatto ambientale,

non consenta una valutazione complessiva della situazione ambientale e viaria

dell'intero settore di riferimento e del suo contesto. Da ciò, la necessità,

più che condivisibile, viste le problematiche evocate in ingresso, di affrontare

la questione dal profilo pianificatorio. In ogni caso, la seria intenzione - e

quindi l'interesse pubblico - a rivedere la pianificazione del settore

Monda-Bollette è già stata peraltro confermata dalle risultanze dello studio,

promosso insieme ai comuni di Bioggio e Manno, sul concetto di sviluppo territoriale

Nuovo Polo del Vedeggio, che identifica, come anticipato in narrativa, tre aree

potenzialmente idonee per l'insediamento delle attività commerciali, tra cui

quella all'esame, che devono però essere maggiormente approfondite alla luce

delle indicazioni fornite dalla scheda R8 del piano direttore. Risultanze, queste,

della cui serietà il Tribunale non ha motivo di dubitare. Intenzione a mutare l'ordinamento

vigente, si è detto, che è stata inoltre recentemente confermata dallo stesso

consiglio comunale che, nella seduta del 21 marzo 2011, ha approvato sia il messaggio municipale 764/2011, relativo la concessione di un credito di fr.

135'000.- a copertura delle spese per l'allestimento del piano d'indirizzo per

la zona commerciale e di servizi, sia la mozione del 31 maggio 2010,

richiedente l'avvio di uno studio per la modifica del piano regolatore in zona

CO-SE e CO-SEA, sia il rapporto della commissione edilizia relativo alla

precitata mozione (cfr. doc., in atti). La rilevanza

sul piano territoriale dell'intervento allo studio, soprattutto perché riguarda

un comprensorio attribuito dal piano regolatore alla zona edificabile, richiede

di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie, che potrebbero

seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo svolgimento. È

questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata che, in quanto a

ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.

3.2

Il piano regolatore vigente di Agno è stato approvato dal Consiglio

di Stato con risoluzione n. 6115 del 17 dicembre 2002. La

ricorrente solleva una contraddizione tra l'avversata zona di pianificazione ed

il principio della stabilità del piano. Ora, tuttavia, i requisiti di

applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LPT, che permette di modificare la

pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e

che è pertanto volto ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei

proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al

momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore

di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n.

24). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro,

una portata necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo

pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione,

basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di

modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento

delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse

privato dei proprietari di mantenere invariato lo statuto giuridico dei loro

fondi (ibidem). Condizioni ampiamente soddisfatte, nel caso in esame, alla luce

degli accadimenti frattanto intervenuti e sopra descritti (insediamento e

domande di costruzione di GGT nel comparto di riferimento, degrado delle condizioni

di viabilità, revisione del piano direttore, ecc). Per quanto concerne invece il principio della buona fede, il

Tribunale non intravvede in quale maniera esso possa essere stato violato,

tanto più che, a tale riguardo, l'insorgente una labile spiegazione.

3.3

Accertato

l'interesse pubblico alla modifica della pianificazione comunale in oggetto e

all'utilizzo transitorio dello strumento della zona di pianificazione, resta da

esaminare se, per rapporto alle circostanze concrete, il provvedimento

impugnato risulta ragionevole, idoneo e necessario; segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della

proporzionalità.

A tale

proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi

di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell'avversata

zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli

insediamenti commerciali del piano regolatore (zone CO-SE e CO-SEA). Inoltre, occorreva

rettamente integrare le aree connesse territorialmente con il predetto comparto

(zone R4 e R6), in cui già attualmente sussistono centri commerciali (cfr.

centro __________, situato in zona R4) e/o si manifestano ricadute sulla

viabilità e con cui hanno un'interessenza urbanistica (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione 11 ottobre 2010,

punto 8, delimitazione del comprensorio, pag. 10 in fine). Il comparto così circoscritto forma difatti un'unità omogenea

dal profilo sia territoriale, che funzionale, di cui i fondi dell'insorgente

fanno parte integrante e sono direttamente interessati dalle problematiche che

investono l'intero comprensorio di riferimento.

Ciò

detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che

l'intendimento pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli

non possono esserci dubbi. La misura prevista, come in parte già evidenziato in

precedenza, oltre ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo

previsto. Trattandosi nel caso specifico di programmare il riassetto di un

comparto di tale importanza, per di più di valenza regionale, con apprezzabili

superfici ancora libere da edificazioni, tra cui quelle della ricorrente, e in

riferimento ai problemi appurati, non si vede infatti come il processo

pianificatorio in atto possa essere adeguatamente tutelato, concedendo ai

proprietari un uso libero ed immediato, che vada di principio oltre lo stato

attuale d'utilizzazione dei fondi. Nella ponderazione degli interessi si deve

in questo caso tener conto che la zona di pianificazione serve a proteggere la

definizione dell'assetto territoriale di una porzione importante della piana

del Vedeggio, che non può essere vanificata con inconvenienti che potrebbero

derivarne al singolo caso. Il fatto che il

municipio avesse a disposizione un altro strumento di salvaguardia della

pianificazione, come la decisione sospensiva (art. 65 LALPT), non scalfisce minimamente

la validità, sempre sotto l'aspetto della necessità, della scelta operata dallo

stesso di optare per l'adozione di una zona di pianificazione, che assicura

migliori trasparenza e sicurezza giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben

si deduce dal testo stesso dell'art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT, la decisione

sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto alla zona di

pianificazione ed inoltre non esclude, se del caso, nemmeno un'adozione

successiva di quest'ultima. Occorre inoltre ricordare

che un elemento di proporzionalità è già insito negli effetti stessi della zona

di pianificazione, che non vieta sic et simpliciter qualsiasi iniziativa edificatoria,

ma impedisce soltanto che un intervento possa rendere più ardua la

pianificazione dell'utilizzazione. Intervento, che soltanto in un caso concreto

potrà essere valutato dall'autorità competente, conforme o in contrasto con gli

obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di definizione raggiunto

in quel momento. Da ultimo, va considerata la durata comunque limitata del

provvedimento impugnato: considerata l'importanza della pianificazione da

salvaguardare e la complessità delle problematiche che la concernono, con

ricadute che oltrepassano i confini giurisdizionali del comune di Agno, la

durata di 5 anni è più che giustificata. In conclusione, malgrado si possa riconoscere

che il vincolo all'esame imponga un sacrificio alla ricorrente, la bilancia pende

tuttavia a favore dell'interesse pubblico. Di conseguenza, la zona di pianificazione

risulta proporzionata.

4.

Riassumendo,

la zona di pianificazione all'esame risulta nel suo complesso sorretta da una

valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa

del principio della proporzionalità.

5.

La misura

impugnata non è nemmeno costitutiva di una disparità di trattamento vietata dall'art.

8.

cpv. 1 Cost.. Innanzitutto, nell'ambito di provvedimenti pianificatori questo

principio ha una portata necessariamente limitata. Nella delimitazione delle

zone è necessario, talora, prescindere da situazioni esistenti. Non è quindi

insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio

anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato principio si

identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitraria,

la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e

ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a con rinvii). Ora, in concreto, come

esaminato in precedenza, i motivi per includere nel perimetro della zona di

pianificazione anche alcuni fondi della ricorrente sono senza dubbio oggettivi

e ragionevoli. Meritano, pertanto, conferma. La censura ricorsuale riferita

alla violazione della parità di trattamento va dunque considerata priva di fondamento.

6.

Per tutti

i pregressi motivi, il ricorso dev'essere integralmente respinto. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28

LPamm). Essa è inoltre tenuta a corrispondere le ripetibili al comune di Agno,

il cui municipio è stato rappresentato da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

ricorrente è condannata al pagamento della tassa di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) e a corrispondere fr. 1'700

(millesettecento) per ripetibili al comune di Agno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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