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Decisione

90.2010.52

Domanda tesa a ottenere una modifica di un piano particolareggiato - conferma della modifica di una pianificazione particolareggiata di un nucleo

19 luglio 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i percorsi pedonali, che vogliono essere valorizzati e salvaguardati mediante

la realizzazione di una nuova pavimentazione. È il caso delle possibilità

edilizie concesse al mapp. 929, che permette di completare la trama urbanistica

del nucleo e di rafforzare il percorso pedonale che da casa Lucchini-Corno conduce

alla nuova piazza prevista. Del resto la contiguità sarebbe già stata data a

suo tempo dalla tettoia demolita, mentre le difficoltà tecniche evocate dal

ricorrente saranno semmai da risolvere al momento della costruzione. Analoghi

argomenti sono avanzati da CO 3 che, inoltre, sottolinea come la variante non

inibirebbe il potenziale pianificatorio del mapp. 1646, così come non sarebbe

atta a menomare la vista che si gode dalla sua abitazione.

8.

8.1. Giusta l'art.

75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento

per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un

ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di

pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano

l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in

primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il

compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al

diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 18 ad art.

15 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere

suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle

dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio,

dell'amministrazione, dello sport, della cultura,

del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di

preservazione dei siti (Flückiger/Grodecki,

op. cit., n. 20 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a

soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi

di quest'ultima legge federale (art.

1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509).

8.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv.

Considerandi

2.

lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso

ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando

particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo

giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o

ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve

essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2

LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio

l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la

dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di

superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la

formazione in comune di infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari,

come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si

distingue dal piano regolatore per il diverso

grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle

restrizioni adottate (cfr. Scolari, Commentario, n. 409 seg.

ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).

9.

Una restrizione di

diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita

dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un

interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità

(art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale, è pubblico l'interesse che

coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che

compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni.

L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è,

pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000

n. 24 consid. 4.1 con rinvii;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa

edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige

invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo

di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che

lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità),

infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico

perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto;

RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106;

Scolari, Parte generale, n. 595-610). Infine, quale fondamentale

istituto dell'ordinamento giuridico, la proprietà non deve essere svuotata

della sua sostanza (Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller,

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VIIIa ed., Zurigo 2012, n. 324; Pascal Mahon,

Petit commentaire del la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad art. 26).

10.

RI 1 non mette in discussione la base legale, in ogni caso data (supra,

8), della pianificazione contestata. Ritiene però che essa non risponda a un

sufficiente interesse pubblico. Solo si tratta quindi qui di verificare, alla

luce delle critiche svolte dal ricorrente, se l'assetto pianificatorio

contestato sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico e risulti inoltre

proporzionato.

10.1

Contrariamente a quanto ritiene

l'insorgente, il provvedimento contestato è sorretto da un sufficiente

interesse pubblico. Come visto in precedenza, attraverso il criticato

provvedimento pianificatorio il comune ha inteso completare la trama urbanistica

del nucleo e rafforzare il tracciato del percorso pedonale che da casa

Lucchini-Corno, che segna il limite nord-ovest dell'edilizia tradizionale, conduce alla struttura che in futuro

ospiterà il posteggio coperto e la piazza. Un simile intendimento

riveste senz'altro pubblico interesse, poiché volto - in sostanza - alla valorizzazione

del nucleo. L'esame dei luoghi ha permesso di costatare che a monte del

viottolo che insiste sul mapp. 930 vi è effettivamente un fronte in muratura

compatto, che si interrompe unicamente in testa al nucleo in corrispondenza del

mapp. 929. L'interruzione è dovuta da un lato alla citata intercapedine,

dall'altro all'arretramento dell'edificio di CO 3 rispetto al percorso pedonale.

Oggi, anche a seguito dell'evoluzione che probabilmente la sostanza edilizia

locale ha conosciuto nel tempo, l'allineamento

dell'edificio esistente sul mapp. 929 appare effettivamente anomalo e

l'intervento di rafforzamento del percorso pedonale antistante -

soprattutto alla luce della prevista sistemazione della pavimentazione del

viottolo e dello spazio pubblico adiacente - risponde a un interesse

pianificatorio concreto. Esso permetterà infatti di completare il fronte del

nucleo in modo da renderlo maggiormente compatto e coerente, ritenuto che esso sarà posto in relazione con la nuova piazza,

sottolineando in modo chiaro il passaggio pubblico che conduce alla

scalinata che porterà alla nuova infrastruttura pubblica. L'importante funzione

del fondo di CO 3 è del resto stata riconosciuta dallo stesso insorgente, che nella propria impugnativa ha messo in rilievo

il fatto che esso ospita il primo edificio posto a monte del viottolo pedonale

provenendo dall'attuale posteggio comunale. Egli, da questo assunto, ha tratto

tuttavia conclusioni che non possono essere condivise, poiché omettono di

considerare l'insieme del comparto in cui è inserito il fondo, limitandosi a

valutare gli effetti della futura costruzione in relazione alle abitazioni retrostanti

nel nucleo e, in particolare, all'edificio di sua proprietà.

Non del tutto prive di pertinenza appaiono invece le perplessità del ricorrente

circa l'altezza concessa dal piano per l'edificio sul mapp. 929. Sennonché, come

esposto qui in seguito, la variante non modifica questo parametro. In

definitiva, l'interesse pubblico all'allineamento della facciata del futuro

immobile al mapp. 929 sul viottolo così come la contiguità imposta con quella

del mapp. 1646 appare dunque dato.

10.2

Sotto il profilo della proporzionalità, occorre subito rilevare che gli

interventi individuati dal comune per raggiungere lo scopo di rafforzare la

trama urbanistica e il carattere compatto del comparto in corrispondenza del

mapp. 929 - pavimentazione pregiata, allineamento della facciata sul viottolo e

contiguità delle facciate - appaiono senz'altro idonei. Tali misure sono pure necessarie: non è dato infatti di vedere quale

possibile alternativa e meno incisiva permetterebbe di raggiungere lo

scopo prefissato. Le conseguenze sul fondo

del ricorrente appaiono, da ultimo, sopportabili, mentre non sono atte a

mettere in scacco la preponderanza

dell'interesse pubblico perseguito. Da un lato il provvedimento non intacca le possibilità

edificatorie concesse al mapp. 1646. Dall'altro, le ripercussioni

negative evocate da RI 1 appaiono esagerate. Innanzitutto non è dato di vedere

come l'edificazione in questione sia atta a menomare la vista panoramica che si

godrebbe dalla sua casa. Quanto all'evocato problema di insolazione e più in

generale di salubrità, questo deriva piuttosto

dall'altezza concessa alla costruzione sul mapp. 929. Tuttavia,

contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, essa non è stata modificata nel

quadro della presente variante, che, al di la della (inutile, poiché ripetitiva)

precisazione introdotta all'art. 38 cpv. 3 NAPR '03, era comunque sia retta

dall'art. 35 NAPR '03. Pretestuose, infine, appaiono invece le difficoltà tecniche

evocate, che potranno senz'altro essere risolte in sede di domanda di costruzione.

11.

Da ultimo, la Corte ritiene non

pertinente il riferimento operato da RI 1 alla precedente

vertenza giudiziaria riferita alla domanda di (ri)costruire la tettoia demolita.

Essa ha unicamente accertato che, in base alla pianificazione vigente in quel momento, non poteva essere concessa la licenza

edilizia per questo manufatto. In nessun caso, invece, è stata vagliata

la correttezza dello strumento pianificatorio soggiacente.

12.

Il ricorso di RI 1 è quindi infondato e

dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese di questa procedura seguono

la soccombenza (art. 28 LPamm). Il ricorrente è inoltre tenuto a versare le

ripetibili a CO 3, che ha resistito a ragione al ricorso facendosi assistere da

un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. 1.1. Il ricorso 20 marzo 2003 di CO 3, nella misura in cui non è

stralciato dai ruoli, è respinto.

1.2.

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a

carico della ricorrente, la quale verserà fr. 600.- a titolo di ripetibili a RI

1.

2. 2.1. Il ricorso 23 agosto 2010 di RI 1 è respinto.

2.2. La tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 1'500.-, sono posti a carico del

ricorrente, il quale verserà inoltre fr. 1'800.- a CO 3 per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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