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Decisione

90.2010.9

Impugnabilità di un vincolo

17 giugno 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I contenuti di questo piano

sono stati approvati da[l]

C.d.S. con le risoluzioni 5410 del 29 novembre 2000.

Essi non sono pertanto oggetto di nuova adozione da parte de C.C., di pubblicazione

e di approvazione da parte del C.d.S.

Fanno eccezione:

- l'attribuzione del mapp. 40 alla zona del Nucleo

- il bene culturale 11

- la definizione del mapp. 183 come AP/EP

Per i perimetri di protezione del paesaggio, dei beni culturali e della zona di

interesse archeologico, vedi il piano del paesaggio per il Nucleo.

In punto al vincolo citato, la nuova cartografia si limita a riprendere quanto

stabilito nel piano approvato nel 2000.

Il consiglio comunale ha inoltre adottato il piano del traffico e degli edifici

e delle attrezzature d'uso pubblico. Tale documento indica la parte del mapp.

37 già interessata dal vincolo sopraricordato quale contrade, vicoli e strade

pedonali. L'art. 49 NAPR specifica che si tratta di percorsi pedonali interni.

b. Contro la decisione comunale, il 19 luglio 2008, RI 1 è insorta davanti al

Consiglio di Stato contestando i vincoli derivanti dal piano del nucleo e da

quello del traffico de degli edifici e delle attrezzature d'uso pubblico

descritti in precedenza.

c. Con risoluzione 22 dicembre 2009, il

Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore; esso ha nel contempo

disatteso l'impugnativa di RI 1. Il Governo ha in particolare rilevato come i

vincoli posti in corrispondenza del fondo della ricorrente fossero stabiliti

dal piano di dettaglio del nucleo da esso stesso approvato con risoluzione 29

novembre 2000 (n. 5410); questi erano stati ripresi nelle componenti cartografiche

del piano, senza tuttavia essere soggetti alla procedura di modificazione.

D. Contro la decisione appena descritta, con ricorso 1° febbraio 2010 RI

1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Essa ripropone la

contestazione relativa ai vincoli posti in corrispondenza del suo fondo dalla

cartografia dei due citati piani.

E. All'accoglimento del ricorso s'oppongono la Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità e il municipio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la

tempestività del ricorso e la legittimazione attiva di RI 1 sono date (art. 38

cpv. 1 e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1). Il

ricorso è ricevibile.

1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi

- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.

64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,

piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può

inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT).

L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2

LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali,

cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1

legge sulle strade, del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono

invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore

(art. 7 cpv. 3, 4 cpv. 2 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett.

p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano

regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per

i mezzi di trasporti pubblici e privati.

4.

4.1. RI 1 insorge contro i vincoli di superfici pubbliche per

transito veicolare o pedonale sancito dal piano del nucleo, e di contrade,

vicoli e strade pedonali previsto da quello del traffico e degli edifici e

delle attrezzature d'uso pubblico. Come detto in narrativa, il Governo ha

disatteso il ricorso da essa inoltrato contro questi vincoli, ritenendo che

essi non potessero essere messi in discussione in questa procedura siccome

derivanti direttamente dal piano di dettaglio del nucleo approvato nel 2000,

ripreso nelle componenti cartografiche del piano regolatore per completezza

degli atti, senza che tale designazione sia stata oggetto di una procedura di

modificazione.

4.2

Con la risoluzione 29 novembre 2000 citata il Governo ha approvato una

serie di varianti che, nell'intenzione del comune costituivano l'anticipazione

di una parte dei contenuti della revisione del piano regolatore (cfr. messaggio

municipale 26 aprile 1999, n. 58, pag. 1; ris. gov. 29 novembre 2000, pag. 1).

In quell'ambito, il Consiglio di Stato ha in particolare approvato la rappresentazione

grafica del piano di dettaglio del nucleo, datata marzo 1999 (cfr. ris. gov. 29

novembre 2000, pag. 2 § 2.1 e pag. 16 punto 1 del dispositivo). Detto piano

definisce l'ubicazione dei beni culturali, i porticati e collegamenti pedonali,

gli spazi liberi di valore ambientale, le attrezzature pubbliche e la zona di

rispetto del paesaggio (ris. gov. 29 novembre 2000, pag. 3). Nell'ambito della

presente procedura, come visto, questo piano è stato ripubblicato dal comune

con l'indicazione che - per quanto interessa il vincolo in esame - esso non era

stato oggetto di nuova adozione da parte del legislativo comunale e di

approvazione da parte del Governo. Ciò trova conferma nel messaggio municipale

del 13 agosto 2007 (pag. 4), così come nel verbale di risoluzione del legislativo

della seduta del 17 marzo 2008: il piano del nucleo non risulta, infatti, nell'elenco

dei documenti adottati. La riserva è, infine, ribadita anche nelle NAPR (pag.

22). Nella misura in cui stabilisce che questo piano non possa essere impugnato

nella presente procedura, la decisione governativa è immune da violazioni del

diritto.

4.3

Nella medesima seduta, il consiglio comunale di Ponte Capriasca ha

adottato il piano del traffico e degli edifici e delle attrezzature d'uso

pubblico, con il quale ha sancito - per la prima volta e senza riserva alcuna -

il vincolo di "contrade, vicoli e strade pedonali" in corrispondenza

della porzione di fondo qui in esame. Così facendo il consiglio comunale non si

è limitato - come ritiene il Consiglio di Stato - a riprendere nelle rappresentazioni

grafiche quanto già in vigore. Circostanza che trova conferma da una lettura

integrata del piano regolatore. Infatti, a differenza del piano delle zone che

si limita a rinviare, per la zona Nv, allo specifico piano del nucleo, il piano

del traffico disciplina senza riserva alcuna anche la zona interessata dal

piano di dettaglio. Siccome il piano del traffico è a tutti gli effetti oggetto

della presente procedura, esso poteva essere contestato. Al massimo ciò avrebbe

dovuto implicare un obbligo, da parte delle autorità, di verificare la bontà

del vincolo sancito nell'ambito della variante approvata nel 2000. Non certo il

contrario. Tanto più se, com'è il caso concreto, il municipio riconosce - a

onor del vero, per la prima volta davanti a questo Tribunale - che la

cartografia del piano risulta errata e si dichiara disposto a una sua

rettifica. Il Governo avrebbe dunque dovuto chinarsi sul merito del ricorso,

esaminando la validità del (nuovo) vincolo.

5.

Per i motivi che precedono, gli atti devono essere retrocessi al

Consiglio di Stato perché esamini la bontà della contestazione sollevata da RI

1.

Qualora dovesse avverarsi che effettivamente il vincolo sancito dal piano

del traffico risulta errato, e quindi da non approvare, il Governo ordinerà al

comune di elaborare una variante per porre in sintonia il piano del nucleo con

il resto della cartografia. In questo senso il ricorso dev'essere parzialmente

accolto.

6.

Il Tribunale, conformemente alla prassi, rinuncia a percepire una

tassa di giustizia e non preleva spese (art. 28 legge di procedura per le cause

amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Non si assegnano

ripetibili alla ricorrente, che non si è fatta assistere da un patrocinatore

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. La risoluzione impugnata è annullata nella

misura in disattende il ricorso di RI 1 in merito

ai vincoli posti a carico del mapp. 37 dal piano

del traffico, e degli edifici e delle attrezzature d'uso

pubblico.

1.2. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato perché pro- ceda

come indicato al consid. 5.

2. Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese. Non si assegnano

indennità per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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