90.2011.1
Zona di pianificazione comunale riguardante un vasto comparto a forte attrazione di grandi generatori di traffico (GGT)
23 maggio 2012Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2011.1
Data decisione, Autorità:
23.05.2012, TRAM
Titolo:
Zona di pianificazione comunale riguardante un vasto comparto a forte attrazione di grandi generatori di traffico (GGT)
BUONA FEDE
PIANO DIRETTORE
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
STABILITÀ DEL PIANO
ZONA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE O ZP COMUNALE
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 58 agg. 64 LALPT
art. 18 LPAMM
art. 27 LPT
art. 57 agg. 61 LST
art. 107 LST
art. 7 OIAT
Incarto n.
90.2011.1
Lugano
23 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 gennaio 2011 della
RI 1
patrocinata da: PR 1
contro
la decisione 2 novembre 2010 (n. 2603), con la quale
il municipio del comune di Agno ha istituito una zona di pianificazione concernente
Fatti
i grandi generatori di traffico;
viste le risposte:
- 21 marzo 2011 del
municipio di Agno;
- 21 marzo 2011 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
viste le osservazioni allo
scritto con allegati 30 marzo 2011 del municipio di Agno:
- 14 novembre 2011 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 5 gennaio 2012 della RI
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel
territorio giurisdizionale del comune di Agno, il comprensorio Monda-Bollette,
che si sviluppa su una vasta area a nord e sud del tracciato di via Lugano, delimitato
ad ovest dal corso del fiume Vedeggio e ad est dall'infrastruttura dell'aeroporto,
è riservato dal piano regolatore principalmente all'insediamento delle attività
a carattere commerciale, di servizio e alberghiero, nonché alla funzione
residenziale. Questo comparto, la cui centralità territoriale lo qualifica come
complemento ovest all'area urbana di Lugano, ha conosciuto in questi ultimi decenni
in particolare un marcato consolidamento della funzione commerciale, con l'insediamento
e l'ampliamento di alcuni centri d'acquisto-vendita di notevole rilevanza,
segnatamente di quelli di Migros, Coop e Aldi. Il forte richiamo e l'attrattiva
esercitata su questi grandi generatori di traffico, fra cui si deve annoverare
anche l'aeroporto, e sui commerci di minore superficie di vendita, in forte
aumento nel comprensorio, ha evidenziato, come in altri luoghi del Canton Ticino,
i rischi che maggiormente affliggono questi comparti commerciali in termini di
funzionalità, di protezione ambientale e di qualità urbanistica. Tant'è che allo
scopo di porre rimedio a tutti questi problemi in modo coordinato e sulla
scorta delle competenze acquisite in materia di insediamenti commerciali in
questi ultimi vent'anni, il Cantone, nell'ambito della revisione generale del
piano direttore, ha messo a punto la scheda di coordinamento R8, relativa ai
grandi generatori di traffico - GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8
aree potenzialmente in grado di accogliere nuovi centri commerciali di una
certa dimensione, tra cui figura il cosiddetto comparto di studio del Vedeggio,
di categoria risultato intermedio, interessante i comuni di Agno, Bioggio e
Manno. A questi tre comuni è demandato il compito di individuare le aree
strategiche ed idonee per insediare i GGT e di definire di conseguenza i limiti
di contenibilità ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali
(viari), ambientali e urbanistici. Parallelamente, questi comuni hanno difatti
dato avvio ad uno studio per l'elaborazione di un “concetto di sviluppo
territoriale Nuovo Polo del Vedeggio” (cfr. Il futuro del piano del Vedeggio:
concetto di sviluppo territoriale, rapporto intermedio per la consultazione,
aprile 2008/aggiornamento febbraio 2009), attraverso cui sono state
identificate tre aree, suscettibili di essere approfondite nell'ambito e nell'ottica
della suddetta scheda di piano direttore: l'area di Cairello-Suglio, all'altezza
dell'uscita dell'autostrada A2 a Lugano nord, ubicata nel comune di Manno, l'area
di Cavezzolo, in corrispondenza del nodo intermodale, sita nel comune di
Bioggio e, per quanto qui interessa, l'area Monda-Bollette del comune di Agno. Considerati
quindi lo studio in atto, le preoccupazioni circa l'insediamento di nuovi
centri commerciali, espresse dal consiglio comunale di Agno, attraverso la
risoluzione 31 maggio 2010, e della popolazione, tramite la petizione del 1° settembre
2010, e la necessità di prevenire e risolvere i problemi ad essi già oggi afferenti
(in particolare quelli riguardanti la viabilità locale e regionale), con
decisione 2 novembre 2010 il municipio di Agno ha adottato una zona di
pianificazione relativa ai grandi generatori di traffico a salvaguardia di una
pianificazione per l'insieme del comparto Monda-Bollette. Tale pianificazione
si prefigge l'obiettivo di mettere a punto un ordinamento
territoriale-urbanistico complessivo più confacente per lo sviluppo sostenibile
dal profilo viario ed ambientale di questo comparto importante per la regione.
Nel perimetro della zona di pianificazione (cfr. planimetria 1:5'000, ottobre
2010), della durata di 5 anni, che ricomprende la zona commerciale-servizi
CO-SE, la zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA, la zona residenziale
semi-intensiva R4 e la zona residenziale intensiva R6, è vietato dunque ogni
intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione
futura. In particolare, non è ammesso l'insediamento di nuovi edifici ed
impianti o altri interventi e misure che possono generare un forte aggravio
sulla viabilità locale e cantonale e del carico ambientale, così come l'ampliamento
di quelli esistenti. In aggiunta alle condizioni generali testé esposte, la
scheda descrittiva assoggetta le istanze edilizie ad una limitazione circa il
numero massimo dei movimenti: di regola, il tetto massimo per ogni progetto è
fissato in 200 movimenti veicolari giornalieri per le attività commerciali di
vendita e in 100 movimenti giornalieri per le attività logistiche. Non saranno
in ogni caso rilasciate licenze edilizie per le grandi superfici di vendita ai
sensi dell'art. 71a della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 LALPT, RL 7.1.1.1; cfr.
scheda descrittiva, cifra 10, pag. 15).
B. La zona di
pianificazione in parola ha incluso, in località Monda, il mapp. 812, di
proprietà della RI 1, e il contiguo mapp. 800, di proprietà de __________. Il
mapp. 812 presenta una superficie 26'457 mq, su cui la proprietaria ha edificato,
sin dal 1994, il proprio centro commerciale __________. Il mapp. 800, di 17'819
mq di superficie, su cui sorge il complesso alberghiero __________, è stato
invece oggetto, da parte della RI 1, di una domanda di costruzione per l'edificazione
di un centro commerciale. Il vigente piano regolatore include entrambi i fondi
in zona commerciale-servizi di pertinenza aeroportuale CO-SEA, retta dall'art.
41 norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
C. Con ricorso 3 gennaio 2011, la RI 1 insorge innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione municipale, chiedendo,
in via principale, l'annullamento della zona di pianificazione nella misura in
cui si estende alla zona CO-SEA e l'accertamento che detta zona adempie i criteri
di una zona GGT. In via subordinata, essa domanda che la durata dell'impugnato
provvedimento sia limitata a due anni. A sostegno della sua impugnativa, la
ricorrente lamenta innanzitutto la violazione della garanzia della proprietà,
ritenendo il provvedimento comunale in discussione non sorretto da una valida
base pianificatoria, nella misura in cui si fonda sulla scheda di coordinamento
R8 del nuovo piano direttore, non ancora in vigore e di risultato intermedio,
né da un interesse pubblico preponderante e sufficiente per giustificare una
misura così limitativa e lesivo del principio della proporzionalità. Inoltre,
essa si duole della violazione del principio della sicurezza del diritto e di
quello della buona fede. L'insorgente sostiene che il richiamo dello studio per
l'elaborazione di un “concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio”
sarebbe inconcludente: difatti non vi sarebbe in realtà alcuna volontà di
coordinamento delle tre aree strategiche potenzialmente idonee ai GGT individuate
in ciascuno dei tre citati comuni. Lo proverebbe il fatto che il municipio di
Agno abbia adottato autonomamente, e in modo non coordinato, la misura qui in
contestazione. La ricorrente fa notare poi che all'epoca dell'allestimento del
vigente piano regolatore era stato elaborato uno studio (“Concetto urbanistico
per il comprensorio via Lugano/Aeroporto”), sulla base del quale è stata poi
adottata la zona CO-SEA, includente il suo fondo, che era inteso proprio a promuovere
lo sviluppo delle attività commerciali e di servizio in quel comparto e anche a
recepire le intenzioni progettuali dell'insorgente, allora già note. Tant'è che
subito dopo l'adozione del piano regolatore, il municipio aveva regolarmente
rilasciato alla ricorrente una licenza edilizia per il cambiamento di
destinazione di un capannone, di ca. 2000 mq, da deposito a superficie di
vendita. Di conseguenza, il comune di Agno disporrebbe già, con la zona CO-SEA,
di un valido, idoneo ed anche recente assetto pianificatorio, atto a regolare
correttamente l'insediamento di (altri) impianti generatori di traffico, tenuto
conto, dal profilo viario, dell'impianto della futura circonvallazione
Agno-Bioggio e, dal profilo ambientale, della tendenza al continuo
miglioramento della qualità dell'aria nel comparto di riferimento. Una verifica
della pianificazione vigente sarebbe pertanto ingiustificata. L'insorgente
prende comunque atto della volontà, che avrebbe espresso l'autorità comunale
attraverso la scheda descrittiva, di garantire le premesse idonee per consentire
l'adeguato consolidamento e sviluppo delle attività già presenti nel comparto,
in particolare quelle della ricorrente. L'insorgente censura, infine, la durata
della zona di pianificazione, fissata al massimo legale di 5 anni senza il
sostegno di una benché minima giustificazione. Ora, ritenuta l'esistenza degli
studi effettuati per allestire la scheda R8 del piano direttore, dello studio
specifico concernente il comprensorio Lugano/aeroporto, dello studio relativo
al concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio e il fatto che il
comune di Agno procederebbe autonomamente nell'allestimento della nuova
variante rispetto ai comuni di Bioggio e Manno, una durata di 2 anni dovrebbe
essere più che congrua.
D. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
il rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso,
riprese nei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo
(art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1° gennaio 2012, art.
64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; BU
48/2011, 525 segg.). L'insorgente è inoltre legittimata a ricorrere a tenore
dell'art. 64 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 64 cpv. 2 lett. a Lst).
1.2. Si rivela invece irricevibile, siccome esula
dalla presente procedura, la richiesta di accertare che la vigente zona commerciale-servizi
di pertinenza aeroportuale CO-SEA adempie i criteri di una zona di grandi
generatori di traffico (in seguito: GGT). Ora, l'esame della pianificazione
vigente soggiacente alla zona di pianificazione alla luce degli sviluppi che il
comparto in parola ha conosciuto in questi ultimi dieci anni è appunto il
compito che spetta al comune di svolgere tenendo conto delle nuove problematiche
poste dall'insediamento nel comparto di alcuni GGT. È proprio per questo scopo
che è stato adottato il provvedimento in contestazione.
1.3. Sotto
questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine. Esso può essere deciso sulla
base degli atti pianificatori richiamati, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL
3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo Tribunale.
Considerati i termini delle questioni poste a giudizio, un'udienza e un
sopralluogo in contraddittorio non appaiono peraltro indispensabili.
1.4. La
Lst prevede che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore siano
concluse secondo il diritto anteriore (cfr. art. 107 Lst). L'esame del provvedimento
impugnato avviene dunque in base alla LALPT; comunque l'applicazione della nuova
legge - che per quanto riguarda i temi inerenti al caso concreto non introduce
modifiche sostanziali - non condurrebbe a una soluzione diversa.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano
o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di
pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è
lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione
dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58
LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi
pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo
giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani mancano o devono essere
modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle
rispettive competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato
(art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di
pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del
territorio e della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento
delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT). Il diritto cantonale riprende
all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27
cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa
rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che
le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in
formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla
scadenza della zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di
pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che
sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con
facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due anni il termine di
scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT, 62 seg. LALPT).
2.2
La
zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid.
2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa
venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio
contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste
quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo
svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander
Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art.
27; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna
2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto
definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si
può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione
della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di
pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un
provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo
pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua
durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di
pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni
pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano
l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale
che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può
estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea,
all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati,
bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
2.3
Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della
proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base
legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il
principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella
fattispecie in esame, come già rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se
conflitti con principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso
del territorio lo giustificano, in particolare se i piani mancano o se devono
essere modificati, il municipio ha la competenza di adottare una zona di
pianificazione per comprensori esattamente delimitati. L'operato del municipio
di Agno è senz'altro sorretto da una valida base legale.
Va
precisato che la zona di pianificazione all'esame è volta a tutelare un
processo pianificatorio che dovrà sfociare in una pianificazione locale. La
scheda di coordinamento R8 sui Grandi generatori di traffico - GGT del nuovo
piano direttore, di dato acquisito, in generale, di risultato intermedio, per
quanto riguarda il comparto di studio del Vedeggio, a cui è stato fatto
riferimento nella scheda descrittiva della zona di pianificazione, è stata adottata
dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 (FU 63/2009, pag. 5841 segg.) ed è
stata impugnata con 5 ricorsi di altrettanti comuni davanti al Gran Consiglio.
Nella seduta del 14 marzo 2011 (FU 24/2011, pag. 2347), il Parlamento cantonale
ha evaso le impugnative, accogliendone alcune, tra cui, parzialmente, quelle
dei comuni di __________ e di __________, che chiedevano di riformare la
definizione di GGT, e modificando di conseguenza il punto 2.1 degli indirizzi
(definizione del Grande generatore di traffico - GGT). Tali decisioni sono cresciute
in giudicato e la scheda R8 è quindi entrata in vigore (art. 20 cpv. 2 LALPT). In
ogni caso, essa ha funto, nella fattispecie, quale studio preparatorio che
fornisce indicazioni circa le problematiche che riguardano i GGT, le
conseguenti intenzioni e gli indirizzi pianificatori relativi all'impostazione
della pianificazione soggiacente, a dimostrazione, come vedremo in seguito,
della seria e concreta intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento
vigente da parte dell'ente preposto alla pianificazione. Per altro, il fatto,
come nel caso specifico della pianificazione soggiacente relativa al comparto
Monda-Bollette, di attuare una valutazione integrata dal punto di vista ambientale,
viario e urbanistico, mediata dagli strumenti offerti dalla pianificazione del
territorio, non necessita di per sé stesso e di principio dell'avallo da parte
del piano direttore. Al sostegno di tale procedimento già bastano gli art. 1 e
3.
LPT.
2.4
In linea generale, è
pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua
frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio
delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione
del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.
Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di
una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito
centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente
(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27): questo significa che deve
sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di
utilizzazione (piano regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio
dello strumento della zona di pianificazione (Ruch,
op. cit., n. 25 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni,
op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione
non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il
provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale,
che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la
zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch,
op. cit., n. 27 seg. ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 457).
Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato
(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per
conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un
rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi
utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75
consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
3.
3.1. Nel
caso concreto, l'intenzione pianificatoria è manifesta. Come evidenziato in
narrativa, la misura contestata ha quale presupposto la presa di coscienza da
parte del comune della presenza di marcati segnali di costante e progressivo
deterioramento della situazione a livello viario, urbanistico e ambientale che
tocca il comparto all'esame e il suo contesto territoriale, a scapito quindi
della qualità di vita di chi vi risiede e vi lavora, oltre che a detrimento
delle potenzialità di sviluppo che esso ancora riserva. Non deve difatti
sfuggire che il comparto in parola presenta a tutt'oggi, in termini di
disponibilità di terreni, delle possibilità di sfruttamento ancora notevoli,
ritenuto anche il potenziale concesso dal piano regolatore in vigore. Il forte
richiamo e l'attrattiva, esercitata di fatto negli anni da questa zona sui GGT,
evidenzia dunque il rischio che si concretizzi una situazione che, nei suoi
effetti pregiudizievoli (paralisi della viabilità, degrado della qualità
urbanistica e dell'aria), ricalchi quelle già compiutamente realizzatesi in
altri comparti del Cantone a destinazione commerciale, che presentano analoghe
caratteristiche territoriali e funzionali (ad esempio: il Pian Scairolo, la Piana di San Martino a Mendrisio e l'area industriale-commerciale di Sant'Antonino e
Cadenazzo). Situazioni, quest'ultime, a cui, proprio perché già in parte
sfuggite di mano, risulta poi estremamente laborioso porre rimedio, spesso con
l'impiego di rilevanti risorse finanziarie da parte degli enti pubblici
interessati. Peraltro, la situazione della viabilità nel comparto del Vedeggio,
in generale, e di via Lugano, in particolare e che qui interessa, è già allo
stato attuale critica. Asse, quest'ultimo, che riveste una notevole rilevanza
dal profilo regionale, giacché nell'ambito del piano dei trasporti del Luganese
(cfr. scheda di coordinamento M3, allegato VIII del piano direttore 09) è stato
classificato come strada di collegamento principale, costituente un tassello
importante del II° anello stradale. Gli importanti ed evidenti interessi
regionali e cantonali in gioco non possono pertanto tollerare di essere compromessi
anche dagli effetti di una pianificazione locale, come quella attuale che riguarda
il comparto in parola, atta ad aggravare il problema viario esistente. In questo
senso, il concetto urbanistico per il comprensorio via Lugano/Aeroporto del giugno
1999.
(doc. in atti), studio a cui la ricorrente fa riferimento per avvalorare
la tesi della congruenza della vigente zona CO-SEA con gli intendimenti della
scheda R8 del piano direttore, appare più che superato dalle circostanze, in
quanto non teneva conto della viabilità e del contesto regionale, focalizzandosi
unicamente sul tema della funzionalità riferita soltanto a quel comparto. Già
per questo motivo, la zona in parola necessita di essere riesaminata e adattata
in modo tale da garantire un equilibrio sostenibile tra gli interessi economici
locali, un'adeguata accessibilità alla zona, la viabilità regionale e le
esigenze di protezione ambientale (cfr. scheda descrittiva della zona di
pianificazione 11 ottobre 2010, punto 9.1 obiettivi pianificatori, pag. 12 in fine). Ciò, tenuto conto che la circonvallazione Agno-Bioggio, seppur prevista dal piano
direttore, è ad oggi ben lungi dall'essere realizzata. Malgrado l'insorgente
sottostimi la situazione ambientale in cui versa il comparto, anche lo stato dell'aria
necessita di essere attentamente valutato in un contesto di sistemazione complessiva
nelle sue diverse componenti territoriali e funzionali. Come adduce il municipio
nelle sue osservazioni al ricorso, i GGT insediati nel comparto di riferimento
hanno un influsso tutt'altro che insignificante sulla qualità dell'aria,
giacché, rispetto alla non così lontana casa comunale (che si affaccia su
piazza Vicari, all'apice di via Contrada Nuova, prosecuzione di via Lugano), contribuiscono
in modo rilevante al superamento del limite d'immissione per il diossido
d'azoto (NO2) di 30 µg/m3, quale valore medio annuo, fissato
nell'allegato 7 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16
dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1). Difatti, le rilevazioni di NO2 effettuate all'incirca nel centro
del comparto di riferimento, precisamente in via Lugano, all'altezza del centro
commerciale __________, attestano un valore medio annuo d'immissione per il
2009.
sensibilmente superiore (45 µg/m3) a
quelli rilevati presso la casa comunale (31 µg/m3). D'altra
parte, la continua e crescente domanda di nuovi spazi commerciali in questo
comparto, come attestano le molteplici domande di costruzione recentemente
inoltrate, ha messo in luce come un approccio al singolo progetto, in occasione
della procedura per il rilascio della licenza edilizia, benché accompagnato da
un esame d'impatto ambientale, non consenta una valutazione complessiva della
situazione ambientale e viaria dell'intero settore di riferimento e del suo
contesto. Da ciò, la necessità, più che condivisibile, viste le problematiche
evocate in ingresso, di affrontare la questione dal profilo pianificatorio. In
ogni caso, la seria intenzione - e quindi l'interesse pubblico - a rivedere la
pianificazione del settore Monda-Bollette è già stata peraltro confermata dalle
risultanze dello studio, promosso insieme ai comuni di Bioggio e Manno, sul
concetto di sviluppo territoriale Nuovo Polo del Vedeggio, che identifica, come
anticipato in narrativa, tre aree potenzialmente idonee per l'insediamento
delle attività commerciali, tra cui quella all'esame, che devono però essere
maggiormente approfondite alla luce delle indicazioni fornite dalla scheda R8
del piano direttore. Risultanze, queste, della cui serietà il Tribunale non ha
motivo di dubitare. Intenzione a mutare l'ordinamento vigente, si è detto, che
è stata inoltre recentemente confermata dallo stesso consiglio comunale che,
nella seduta del 21 marzo 2011, ha approvato sia il messaggio municipale
764/2011, relativo la concessione di un credito di fr. 135'000.- a copertura
delle spese per l'allestimento del piano d'indirizzo per la zona commerciale e
di servizi, sia la mozione del 31 maggio 2010, richiedente l'avvio di uno
studio per la modifica del piano regolatore in zona CO-SE e CO-SEA, sia il
rapporto della commissione edilizia relativo alla precitata mozione (cfr. doc.,
in atti). La rilevanza sul piano territoriale
dell'intervento allo studio, soprattutto perché riguarda un comprensorio attribuito
dal piano regolatore alla zona edificabile, richiede di mantenere la pianificazione
al riparo da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente comprometterla o
comunque renderne più arduo lo svolgimento. È questa la funzione della zona di
pianificazione qui contestata che, in quanto a ciò, risponde ad un
incontestabile intesse pubblico.
3.2
Il piano regolatore vigente di Agno è stato approvato dal Consiglio
di Stato con risoluzione n. 6115 del 17 dicembre 2002. La
ricorrente solleva una contraddizione tra l'avversata zona di pianificazione ed
il principio della stabilità del piano. Ora, tuttavia, i requisiti di
applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LPT, che permette di modificare la
pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e
che è pertanto volto ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei
proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al
momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore
di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n.
24). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro,
una portata necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo
pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione,
basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di
modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento
delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse
privato dei proprietari di mantenere invariato lo statuto giuridico dei loro
fondi (ibidem). Condizioni ampiamente soddisfatte, nel caso in esame, alla luce
degli accadimenti frattanto intervenuti e sopra descritti (insediamento e
domande di costruzione di GGT nel comparto di riferimento, degrado delle condizioni
di viabilità, revisione del piano direttore, ecc). Per quanto concerne invece il principio della buona fede, il
Tribunale non intravvede in quale maniera esso possa essere stato violato,
tanto più che, a tale riguardo, nemmeno l'insorgente fornisce alcuna spiegazione.
3.3
Accertato
l'interesse pubblico alla modifica della pianificazione comunale in oggetto e
all'utilizzo transitorio dello strumento della zona di pianificazione, resta da
esaminare se, per rapporto alle circostanze concrete, il provvedimento
impugnato risulta ragionevole, idoneo e necessario; segnatamente se non
sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.
31.
consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della
proporzionalità.
A tale
proposito, occorre premettere che per realizzare in modo coerente gli obiettivi
di riqualifica viaria, ambientale e urbanistica, il perimetro dell'avversata
zona di pianificazione doveva pur comprendere tutte le aree destinate agli
insediamenti commerciali del piano regolatore (zone CO-SE e CO-SEA). Inoltre, occorreva
rettamente integrare le aree connesse territorialmente con il predetto comparto
(zone R4 e R6), in cui già attualmente sussistono centri commerciali e/o si
manifestano ricadute sulla viabilità e con cui hanno un'interessenza
urbanistica (cfr. scheda descrittiva della zona di
pianificazione 11 ottobre 2010, punto 8, delimitazione del comprensorio, pag. 10 in fine). Il comparto così circoscritto forma difatti un'unità omogenea
dal profilo sia territoriale, che funzionale, di cui il fondo della ricorrente,
situato in posizione centrale, fa parte integrante ed è direttamente interessato
dalle problematiche che investono l'intero comprensorio di riferimento.
Ciò
detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che
l'intendimento pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli
non possono esserci dubbi. Occorre tuttavia distinguere l'idoneità del
provvedimento stesso da quella dell'ordinamento pianificatorio da tutelare per
il suo tramite. Nella misura in cui la ricorrente avversa l'ordinamento
pianificatorio in fieri, le sue censure non sono ammissibili in questa sede, in
quanto premature: sarà eventualmente nel corso della procedura di adozione
della pianificazione allo studio, che essa potrà proporre osservazioni in
merito e, se del caso, adire le vie di ricorso. La misura prevista, come in parte
già evidenziato in precedenza, oltre ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento
dello scopo previsto. Trattandosi nel caso specifico di programmare il
riassetto di un comparto di tale importanza, per di più di valenza regionale,
con apprezzabili superfici ancora libere da edificazioni, e in riferimento ai
problemi appurati, non si vede infatti come il processo pianificatorio in atto
possa essere adeguatamente tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed
immediato, che vada di principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei fondi.
Nella ponderazione degli interessi si deve in questo caso tener conto che la
zona di pianificazione serve a proteggere la definizione dell'assetto
territoriale di una porzione importante della piana del Vedeggio, che non può
essere vanificata con inconvenienti che potrebbero derivarne al singolo caso. Il fatto che il municipio avesse a disposizione un altro
strumento di salvaguardia della pianificazione, come la decisione sospensiva
(art. 65 LALPT), non scalfisce minimamente la validità, sempre sotto l'aspetto
della necessità, della scelta operata dallo stesso di optare per l'adozione di
una zona di pianificazione, che assicura migliori trasparenza e sicurezza
giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben si deduce dal testo stesso
dell'art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT, la decisione sospensiva costituisce una misura
sussidiaria rispetto alla zona di pianificazione ed inoltre non esclude, se del
caso, nemmeno un'adozione successiva di quest'ultima. Occorre
inoltre ricordare che un elemento di proporzionalità è già insito negli effetti
stessi della zona di pianificazione, che non vieta sic et simpliciter qualsiasi
iniziativa edificatoria, ma impedisce soltanto che un intervento possa rendere
più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Intervento, che soltanto in un
caso concreto potrà essere valutato dall'autorità competente, conforme o in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di definizione
raggiunto in quel momento. Da ultimo, va considerata la durata comunque
limitata del provvedimento impugnato: considerata l'importanza della
pianificazione da salvaguardare e la complessità delle problematiche che la
concernono, con ricadute che oltrepassano i confini giurisdizionali del comune
di Agno, la durata di 5 anni è più che giustificata.
In conclusione, malgrado si possa riconoscere che il vincolo all'esame imponga
un sacrificio alla ricorrente, la bilancia pende tuttavia a favore
dell'interesse pubblico. Di conseguenza, la zona di pianificazione risulta
proporzionata.
4.
Riassumendo,
la zona di pianificazione all'esame risulta nel suo complesso sorretta da una
valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa
del principio della proporzionalità.
5.
Per tutti
i pregressi motivi, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere integralmente
respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente
(art. 28 LPamm). Essa è inoltre tenuta a corrispondere le ripetibili al comune
di Agno, il cui municipio è stato rappresentato da un patrocinatore (art. 31
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. La
ricorrente è condannata al pagamento della tassa di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) e a corrispondere fr. 1'700
(millesettecento) per ripetibili al comune di Agno.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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