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Decisione

90.2011.10

Ricorso contro un decreto di protezione elaborato in base alla legge cantonale sulla protezione della natura

13 aprile 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il Consiglio di Stato, con risoluzione 16 novembre 2010 (n. 5768),

ha adottato il Decreto di protezione delle golene della Valle Maggia (DP),

elaborato in base alla legge cantonale sulla protezione della natura del 12

dicembre 2001 (LCPN; RL 9.3.1.7). Scopo del decreto di protezione è di

garantire un'adeguata gestione delle attività che si svolgono all'interno della

zona protetta, disciplinare le utilizzazioni e di proporre misure volte alla

salvaguardia e al recupero dei contenuti naturalistici presenti, in modo tale

da permettere la conservazione nel tempo del patrimonio naturale e della

ricchezza biologica (rapporto esplicativo, pag. 3).

b. L'area protetta è una zona di protezione della natura ai sensi dell'art. 12

LCPN, al cui interno sono iscritti alcuni oggetti appartenenti a inventari

internazionali e federali; di quest'ultimi essa è lo strumento di attuazione

(art. 1 cpv. 3 delle norme di attuazione [NA]). Inoltre, il comparto è oggetto

di misure di protezione anche a livello cantonale e locale. Per quanto qui

interessa, l'art. 6 NA disciplina la zona nucleo, denominata ZP1, la quale

include gli oggetti 170 e 171 dell'inventario federale delle zone golenali di

importanza nazionale, l'oggetto 1528 dell'inventario dei prati e pascoli secchi

della Svizzera e l'oggetto 9006 dell'inventario delle zone golenali di importanza

cantonale (cpv. 1). I contenuti naturali di questa zona - soggiunge la norma -

sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona

nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e

della fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili allo loro

esistenza; devono inoltre essere favoriti il regime idrico naturale, quello dei

sedimenti e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione dev'essere

finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo (cpv. 2). Il cpv. 3 del

medesimo articolo specifica che sono vietati gli interventi e le attività che,

direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del

sito, in particolare (lett. k) gli atterraggi esterni in prossimità di comparti

particolarmente sensibili. Fanno eccezione le attività legate alla lotta contro

gli incendi.

B. Con ricorso 12 gennaio 2011 il comune di Maggia insorge contro il

prefato decreto, chiedendo lo stralcio dell'art. 6 cpv. 3 lett. k. Esso

contesta il divieto di atterraggi esterni per gli elicotteri che servono i

monti e le alpi discoste, raggiungibili unicamente da sentieri pedonali. In

particolare esso sottolinea l'importanza delle aree in questione, ubicate a

Riveo, Someo e Aurigeno. Non sarebbe possibile vietare o inibire il loro uso

senza aver contemporaneamente individuato soluzioni alternative. L'importanza

di queste piazze sarebbe confermata anche dall'adozione da parte dell'autorità

cantonale del piano PUC-PEIP, che include numerosi oggetti, sui quali sarebbero

consentiti specifici interventi edilizi, non raggiungibili altrimenti; ciò

porrebbe anche un problema di coordinazione. Siccome la norma non lascerebbe

dubbi sul divieto di atterraggio sulle piazze di Riveo e Someo, benché venga

lasciato il tempo di ricercare soluzioni alternative, si istaurerebbe una

situazione di illegalità, con la quale il ricorrente non gradirebbe convivere.

C. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, in rappresentanza

del Governo, chiede che il ricorso, per quanto ricevibile, sia respinto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

(art. 45 cpv. 2 LCPN). Insinuato entro il termine di 15 giorni dalla scadenza

del termine di pubblicazione, come indicato al punto 7 del dispositivo della

risoluzione impugnata, il ricorso può essere considerato tempestivo (art. 15

cpv. 3 LCPN; cfr. anche STA 90.06.24 del 16 luglio 2007 consid. 1 non

pubblicato in RtiD I-2008 n. 35, in riferimento alla portata generale dell'art.

46 cpv. 2 LPamm).

1.2.

1.2.1. L'atto di ricorso riporta chiaramente che questo è insinuato dal comune,

rappresentato dal suo municipio. Chiarezza che, tuttavia, va scemando nella

narrativa dell'atto, ove a tratti sembra potersi dedurre che il ricorso sia

presentato dal municipio stesso. Ora, di principio, a essere determinante è

l'indicazione data in apertura dell'atto, rispettivamente la motivazione fornita

nello stesso a sostegno della propria legittimazione attiva. Nel caso

concreto, nel capitolo in ordine, il ricorrente si limita a sostenere che (pag.

Considerandi

2.

del ricorso):

Il sottoscritto

Municipio è evidentemente legittimato ad inoltrare il presente ricorso.

Esiste dunque un'apparente contraddizione con quanto dichiarato in epigrafe

all'atto ricorsuale. Il Tribunale ritiene tuttavia che tale incertezza possa

essere risolta nel senso che con tale affermazione il municipio intendeva dare

per acquisita la sua facoltà d'introdurre un ricorso in nome del comune,

esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in

vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio

comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l legge

organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2; inoltre: RDAT II-1999 n.

48). Del resto, nel caso concreto, il municipio potrebbe fondare la sua

legittimazione unicamente sull'ipotesi prevista dall'art. 46 cpv. 2 LCPN, ricorso

che può essere finalizzato soltanto alla tutela della natura rispettivamente

del paesaggio, e non a detrimento di questi valori (cfr. STA 90.2006.37 dell'11

giugno 2007). Che il ricorso in esame soddisfi tale criterio è, perlomeno, dubbio.

1.2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LCPN, hanno qualità per interporre ricorso

persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla

decisione impugnata. Questa disposizione corrisponde all'art. 43 LPamm, alla

cui giurisprudenza ci si può dunque riferire. La legittimazione attiva presuppone, pertanto, che il ricorrente appartenga a

quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare

legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente

stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella degli altri membri

della comunità; l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse

personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato

per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca. Nel caso concreto, date le

ripercussioni che il decreto impugnato ha sulla gestione del suo territorio, il

comune di Maggia dispone, in linea di principio, della necessaria

legittimazione a impugnarlo.

2.

2.1

Il comparto

disciplinato dal decreto di protezione impugnato è formato da biotopi d'importanza

internazionale, nazionale e cantonale (cfr. supra, A.b.). Per quanto

riguarda la ZP1, essa include, come visto, gli oggetti 170 e 171 dell'inventario

federale delle zone golenali d'importanza nazionale e 1528 inventario dei prati

e pascoli secchi della Svizzera; essa è dunque un biotopo ai sensi dell'art. 18

della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°

luglio 1966 (LPN; RS 451). I citati inventari sono allegati a due ordinanze

federali, emanate sulla base dell'art. 18a LPN, segnatamente l'ordinanza

concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28

ottobre 1992 (ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31) e l'ordinanza sulla

protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale del 13 gennaio

2010.

(ordinanza sui prati secchi; OPPS; RS 451.37). Dal rapporto esplicativo si

evince che (pag. 19):

Le zone nucleo (ZP1) si estendono su di una

superficie di circa 488 ettari e comprendono le componenti dell'ecosistema

fluviale rimaste intatte o ad elevato grado di naturalità. Corrispondono alle aree

definite dagli inventari federali e cantonali. Lo scopo della protezione è la

conservazione integrale delle loro caratteristiche naturali.

2.2

Il rapporto esplicativo spiega inoltre che (pag. 3):

Le zone golenali sono tutte

quelle aree pianeggianti dove il fiume scorre libero e crea, attraverso un

costante alternarsi di distruzione e rigenerazione, un mosaico di habitat molto

differenti tra loro. In Svizzera, le zone golenali sono tra gli ambienti più

ricchi dal punto di vista della diversità biologica e quelle della Valle Maggia

sono tra le più estese ed importanti. Esse sono iscritte dal 1992 nell'Inventario

delle zone golenali di importanza nazionale, e la loro unicità è riconosciuta

in ambito internazionale.

3.

Il ricorrente non contesta né la legalità né tantomeno l'interesse

pubblico del decreto impugnato. Essi sono comunque sia dati (cfr. sul tema STA

90.2006.24

del 16 luglio 2007 e 90.2006.37 dell'11 giugno 2007). Il comune si

limita invece - in sostanza - a mettere in discussione la proporzionalità dell'articolo

che disciplina gli atterraggi esterni all'interno della ZP1, nella misura in

cui questa non considererebbe sufficientemente la necessità di queste piazze.

4.

4.1. L'attività dello Stato deve sempre essere proporzionata (cfr.

art. 5 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999; Cost.; RS 101). Il principio della proporzionalità esige che le misure

siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola

dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire

tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi privati

(regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo

scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della

proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 103-106; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 595-610).

4.2

4.2.1

Come visto, l'art. 6 lett. k vieta gli atterraggi esterni in prossimità

di comparti particolarmente sensibili; fanno eccezione le attività legate alla

lotta contro gli incendi. Per atterraggi esterni si intendono quegli atterraggi

che avvengono al di fuori degli aerodromi; quasi sempre mediante elicotteri

(cfr. in merito e per una descrizione più completa il apporto esplicativo

sull'avamprogetto di ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori

degli aerodromi [ordinanza sugli atterraggi esterni, OAes], reperibile all'indirizzo:

‹http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1759/Bericht_i.pdf›, pag. 2; cfr. anche art. 2 cpv. 2 decreto esecutivo concernente i

voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17

giugno 1987; RL 7.4.6.1.1).

4.2.2

Il rapporto esplicativo spiega l'impatto delle aree per atterraggi

esterni nella zona protetta (pag. 16):

Il disturbo fonico

cagionato dai movimenti aerei diventa problematico nei periodi di riproduzione

delle specie più sensibili.

L'eliporto di Someo, in particolare, si situa nelle immediate vicinanze del

settore di nidificazione del Piro-piro piccolo. Esso genera inoltre traffico

veicolare e contribuisce al problema dei parcheggi incontrollati nel cuore

della zona protetta.

L'area di carico di Aurigeno si situa al margine della zona protetta. I voli si

svolgono esclusivamente verso il versante destro della valle. Il sorvolo del

sensibile comparto fluviale risulta pertanto assai limitato.

La piazza di Riveo si situa all'interno dell'area interessata dalle opere di

arginatura e valorizzazione della Maggia nell'ambito del concetto di

sistemazione territoriale di Riveo-Visletto.

4.2.3

Il capitolo 6 del rapporto esplicativo

tratta dei provvedimenti di protezione; tra le misure e interventi prioritari

(6.2.) viene trattata anche la questione degli atterraggi esterni (p.to 12,

pag. 23):

L'eliporto di Someo - conflittuale con gli

scopi di protezione a causa della vicinanza a comparti sensibili - dovrà

trovare una collocazione idonea al di fuori della zona protetta, che sia facilmente

accessibile e che disponga di superfici da adibire a parcheggio. Il suo

smantellamento dovrà avvenire in un lasso di tempo tale da permettere la

ricerca di soluzioni alternative.

L'area di carico di Aurigeno non costituisce un problema materiale e la sua

presenza può essere tollerata. Qualora se ne presenti l'occasione, il suo spostamento

all'esterno della zona protetta appare tuttavia opportuno.

La piazza di Riveo verrà dislocata nell'ambito della realizzazione del progetto

di sistemazione idraulica della Maggia. Andrà ricercata una collocazione idonea

esterna alla zona protetta.

Nell'ambito della lotta contro gli incendi rimane chiaramente garantito l'impiego

degli elicotteri nonché l'utilizzo delle pozze predisposte a tale scopo presenti

all'interno della zona protetta.

Le compagnie che gestiscono i voli vengono informate e sensibilizzate in merito

all'esistenza della zona protetta, ai suoi contenuti e alla problematica inerente

al disturbo. In particolare vengono fornite indicazioni sui luoghi sensibili e

sulle procedure di avvicinamento, atterraggi e decollo che permettono di ridurre

il disturbo.

4.3

La norma in esame non vieta, dunque, qualsiasi atterraggio all'interno della

ZP1, circoscrivendo tale proibizione ai "comparti particolarmente

sensibili". Stando all'analisi appena espressa, la Divisione, in sede di

risposta, ha concluso che la disposizione riguarda in concreto unicamente l'eliporto

di Someo. Il comune ricorrente non contesta - e a ragione - la necessità di

ridurre il disturbo a tutela della fauna, in particolare del Piro-piro piccolo,

specie estremamente sensibile ai disturbi d'origine antropica (cfr. rapporto

esplicativo, pag. 20), limitandosi a sostenere che prima di smantellare le

piazze in questione occorre trovare delle soluzioni alternative, ribadendo la

necessità di queste piazze. Ora, sulla necessità e idoneità della norma in

questione non può sussistere dubbio alcuno: attraverso questa disposizione vengono

raggiunti gli importanti scopi di tutela promossi con il Decreto impugnato. La

sua portata è poi ridotta allo stretto necessario, avendo limitato la pratica

degli atterraggi esterni ai soli comparti particolarmente sensibili. Del resto

non è dato di vedere - e nemmeno il comune sostiene altrimenti - perché tali

piazze non possono essere dislocate all'esterno di questi comparti. Non v'è

dunque motivo alcuno per ritenere sproporzionata la normativa impugnata.

5.

Le preoccupazioni del comune si riferiscono poi

all'applicazione del decreto, in vigore, non avendo il ricorso effetto sospensivo (art.

45.

cpv. 3 LCPN). L'art. 2 DP stabilisce che il Dipartimento del territorio è

responsabile dell'attuazione del decreto, in particolare dell'applicazione

delle sue norme (cpv. 1). All'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) del

Dipartimento, soggiunge la norma (cpv. 2) compete il coordinamento

dell'attuazione del DP. Il comune chiede di disporre del tempo necessario per

reperire una soluzione alternativa per le aree di atterraggio in questione. Domanda,

quindi, all'autorità d'esecuzione una certa flessibilità nell'attuazione del DP:

flessibilità che il Dipartimento e l'UNP hanno tuttavia già anticipato (cfr.

rapporto esplicativo, pag. 23 e la risposta della Divisione) ma il cui

riconoscimento, di tutta evidenza, non può implicare lo stralcio della norma

impugnata, come richiesto dall'insorgente.

6.

Per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere dunque respinto.

Il Tribunale rinuncia, conformemente alla prassi, a prelevare una tassa di

giustizia dal comune (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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