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Decisione

90.2011.100

Ricorso irricevibile (assenza di impugnativa di prima istanza)

5 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Acquisita agli atti la prova della notificazione

alla ricorrente della decisione 15 febbraio 2011, il giudice delegato ha offerto

alla RI 1 la possibilità di prendere posizione in merito. Essa è, tuttavia,

rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1.L'atto impugnato è una decisione di approvazione di una variante di

piano regolatore: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

quindi dall'art. 38 cpv. 1 LALPT (in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1°

gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; LST; RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione della ricorrente, il

Tribunale considera quanto segue.

2.2.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque

giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con

l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per

l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il

piano regolatore, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio

procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale

per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni

prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone

(art. 34 cpv. 3 LALPT; dal 1° gennaio 2012 la pubblicazione degli atti è retta

dall'art. 27 Lst). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la

deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni

ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di

referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al

Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo

successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare

della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo

legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del

municipio, preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso

e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere

l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale

amministrativo successivamente del contenuto del piano regolatore (art. 35 cpv.

1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; inoltre STA 52.2004.260

del 5 settembre 2005, 52.2003.391 del 26 giugno 2003; 52.2002.396 del 21

novembre 2002; 52.2001.324 del 15 novembre 2001, quest'ultima con rinvii alla

prassi precedente; inoltre Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza

anteriore e la precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata

in RDAT 1979 n. 5).

2.2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato sono legittimati a ricorrere al

Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 4 LALPT; dal 1° gennaio 2012,

Considerandi

art. 30 cpv. 2 Lst) il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi

(lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di

protezione a dipendenza delle modifiche disposte dal Governo (lett. c). Il

privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale

solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale;

fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto

alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.

3.

3.1. Nel caso in

esame, innanzitutto non è possibile ritenere che la ricorrente sia

preventivamente insorta contro la variante davanti al Consiglio di Stato; essa

non può dunque dedurre la propria legittimazione attiva dall'ipotesi prevista

dall'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 Lst). L'inoltro del

ricorso 17 gennaio 2011 non permette di giungere a una diversa conclusione: il

Governo ha infatti stabilito - con decisione non impugnata dalla ricorrente e,

pertanto, divenuta definitiva - che il gravame era stato inoltrato in seguito alla

pubblicazione LOC e, soprattutto per quanto qui interessa, che l'impugnativa

risultava irricevibile in merito alle censure relative alla LALPT. Il Tribunale

ha inoltre potuto verificare che la decisione 15 febbraio 2011 è stata notificata

il 18 febbraio 2011 alle ore 11:37 all'amministratore unico dell'insorgente. A

torto la RI 1 pretende ora che il suo ricorso sarebbe in realtà stato evaso implicitamente

(solo) con la risoluzione qui impugnata. Eventuali censure relative alle

presunte irregolarità formali e sostanziali della precedente decisione governativa

avrebbero dovuto essere sollevate tramite la sua impugnazione; nella misura in

cui sono proposte in questa sede esse sono inammissibili, siccome tardive.

3.2

La ricorrente non può fondare la

propria legittimazione a contestare la decisione impugnata nemmeno sull'ipotesi

prevista dall'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 2

lett. c Lst). Infatti, l'interesse a ricorrere del privato cittadino che contesta

unicamente la risoluzione governativa (e che quindi non è insorto validamente

dinanzi al Consiglio di Stato contro il contenuto del piano regolatore) è circoscritto

al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale,

modificata dal Consiglio di Stato. Con il ricorso in rassegna, tuttavia, l'insorgente

non si limita a criticare l'approvazione della decisione da parte del Governo

e, segnatamente, la modifica descritta in narrativa, postulando inoltre

l'approvazione della pianificazione adottata dal consiglio comunale. Al

contrario: la ricorrente vuole che sia cassata l'intera variante. Ora, ciò

equivale a presentare una terza soluzione, rispetto a quella adottata dal

comune e approvata, con modifiche, dal Consiglio di Stato. Sennonché la RI 1 non

è affatto abilitata a proporla, poiché solo chi è previamente insorto davanti

al Governo contro la deliberazione del legislativo comunale può richiamarsi a

un interesse degno di protezione più ampio, che gli permette di formulare delle

conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o

governativo (cfr. STA 90.2007.62 del 6 novembre 2007 consid. 3, 90.2008.46 del

14.

ottobre 2009 consid. 11.4).

4.

Da ultimo, la richiesta di ordinare un dibattimento pubblico ai sensi

dell'art. 6 n. 1 CEDU dev'essere respinta, conformemente alla prassi: il

Tribunale può infatti rifiutarlo qualora il ricorso sia inammissibile, come è

il caso concreto (DTF 136 I 279 consid. 1).

5.

Per i motivi che precedono il ricorso è irricevibile, per carenza di

legittimazione attiva dell'insorgente. La tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente, soccombente (art. 28 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Non si assegnano

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 1'000.-, è a carico della RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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