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Decisione

90.2011.116

Informatizzazione dei piani regolatori e certificazione dei piani cartacei; rimedi di diritto

8 gennaio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I predetti fondi sono stati assegnati alla zona residenziale estensiva con

prescrizioni paesaggistiche: interamente il mapp. 139, parzialmente il mapp.

590.

b. Con

risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) il Consiglio di Stato ha approvato il piano,

e con esso, questa proposta.

c. Il

municipio ha quindi proceduto alla pubblicazione della risoluzione governativa

riferita alle non approvazioni ed alle modifiche d'ufficio del piano regolatore

nel periodo 29 agosto-27 settembre 2011. Tra gli atti pubblicati figuravano

anche i piani in scala 1:2000 allestiti dall'ufficio della pianificazione

locale sulla base dei dati informatizzati del piano regolatore (geodati

digitali), debitamente adeguati alla risoluzione governativa: piano delle zone,

piano del traffico e delle EP-AP, piano del paesaggio.

C. Con impugnativa

26 settembre 2011 RI 1 insorge dinanzi al Tribunale contro la citata

risoluzione governativa.

L'insorgente

rileva, in primo luogo, che nel piano (delle zone) conforme alla decisione del

Consiglio di Stato, datato luglio 2011, allestito dall'Ufficio della

pianificazione locale in scala 1:2000 e pubblicato insieme alla decisione

stessa, i suoi fondi sono interamente assegnati alla zona agricola,

contrariamente a quanto stabilito dal consiglio consortile e dal Governo.

Secondo

il ricorrente, il piano (del traffico e delle EP-AP) allestito dall'autorità

cantonale non riprende inoltre la modifica del tracciato della servitù di passo

pubblico gravante i suoi fondi (in realtà il solo mapp. 590), che egli aveva concordato

con il già comune di Piazzogna nell'ambito di una rettifica di confine iscritta

a registro fondiario nell'imminenza del licenziamento del messaggio concernente

la revisione del piano regolatore.

Infine, quest'ultimo

piano prevede un sentiero o passo pedonale del tutto nuovo, che - dopo aver

costeggiato il riale sul lato est del mapp. 139 - taglia i mapp. 139 e 590,

raggiunge e attraversa il bosco e si congiunge con quello a monte del mapp.

868: impianto viario che non trova però fondamento in una decisione dell'autorità

di pianificazione e tantomeno nella realtà. Risulta

pertanto affatto incomprensibile.

RI 1

domanda quindi, in via principale, che venga accertato: a) che i piani in discussione

non hanno alcuna portata giuridica e che contengono, per quanto concerne le sue

proprietà in rassegna, delle indicazioni irrite; b) che l'estensione della zona

residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche interessante le sue proprietà

è quella indicata nel piano delle zone adottato dal consiglio consortile,

approvato senza modifiche dal Governo; c) che il tracciato del sentiero o passo

pedonale gravante i fondi in rassegna venga modificato conformemente agli

accordi intervenuti con il comune; d) che il sentiero o passo pedonale, che

taglia i mapp. 139 e 590 e si congiunge con quello a monte del mapp. 868, non

esiste.

L'insorgente

chiede, in via subordinata: a) l'annullamento dei citati piani; b) l'approvazione

della zona residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche interessante

le sue proprietà conforme all'adozione del consiglio consortile; c) che gli atti

vengano ritornati al comune affinché, mediante una variante, modifichi il

tracciato del sentiero o passo pedonale gravante i fondi in rassegna a seguito

degli accordi intercorsi; d) che il sentiero o passo pedonale, che taglia i

mapp. 139 e 590 e si congiunge con quello a monte del mapp. 868, venga

annullato.

D. Nella sua

risposta, il comune informa che l'8 novembre 2011 la Sezione dello sviluppo

territoriale (in realtà si tratta dell'ufficio della pianificazione locale) ha rettificato l'errore concernente

l'omesso inserimento dei mapp. 139 e 590 nell'area fabbricabile. Ritiene

quindi che il ricorso possa essere stralciato dai ruoli su questo oggetto. Il

comune si associa invece alla domanda di accoglimento del gravame per quanto

attiene ai sentieri o passi pedonali.

E. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del

territorio, agente per conto del Governo, spiega che il Consiglio di Stato non

ha modificato la funzione dei fondi del ricorrente; si è trattato semplicemente

di un errore di stesura dei piani cartacei, prontamente corretto. Per quanto

motivo essa chiede che, su questo punto, il ricorso venga dichiarato privo

d'oggetto. La Divisione sostiene invece che l'impugnativa debba essere dichiarata

irricevibile per quanto concerne "il percorso pedonale" (in

realtà i sentieri o passi pedonali controversi sono due), in quanto il Governo

ha approvato quanto proposto dal consorzio.

F. Il 2

ottobre 2012 si è tenuta un'udienza, in occasione della quale le parti hanno

ribadito le rispettive posizioni. L'insorgente ha tuttavia dichiarato di

recedere dalla domanda di spostare il tracciato del sentiero o passo pedonale

posto lungo il confine tra i mapp. 139 e 590, in quanto i rappresentanti del

comune si sono impegnati a prendere in considerazione questa richiesta

nell'ambito delle prossime varianti di piano regolatore.

Considerato, in

diritto

1.

1.1.

Il controverso strumento pianificatorio è stato adottato ed approvato in

vigenza della legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011). Quest'ultima prevedeva che il piano regolatore

era adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio

procedeva sollecitamente alla pubblicazione della decisione di adozione presso

la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La

pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel

Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il

contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla

scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati

a ricorrere (art. 35 cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a);

ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione

(lett. b). A norma dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava

gli atti e decideva i ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano

regolatore, oppure negava l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di

Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1

LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittimava a ricorrere il comune (lett. a), i

già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente

che dimostrasse un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche

decise dal Consiglio di Stato (lett. c). In vigenza della LALPT il privato

cittadino era pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo

se aveva precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato;

faceva eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità avesse disposto una

modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.

1.2. La legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal

1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico analogo a quello previsto

dalla LALPT per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione ed

impugnazione del piano regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 Lst.

Considerandi

2.

Nella misura in cui il gravame è rivolto contro la risoluzione 21 luglio

2011.

del Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è quindi data

dall'art. 38 cpv. 1 LALPT sino al 31 dicembre 2011 e dall'art. 30 cpv. 1 Lst

dal 1° gennaio 2012.

Nella

fattispecie, una sola tra le tre domande sollevate nell'impugnativa può essere

ritenuta siccome rivolta contro la menzionata risoluzione governativa: quella con

cui viene contestata la conferma del tracciato del sentiero e passo pubblico

posto lungo il confine tra i mapp. 139 e 590 proposto dal consorzio, malgrado

il ricorrente ed il comune si siano a suo tempo accordati per una soluzione

differente nell'ambito della rettifica di confini e modifica tracciato servitù

iscritta a registro fondiario il 3 dicembre 2008. Com'è stato spiegato, questa

contestazione è frattanto stata ritirata all'udienza, per cui il gravame

dev'essere stralciato dai ruoli per quanto la concerne. Sia comunque soggiunto,

per completezza, che - in caso contrario - la domanda avrebbe dovuto essere

dichiarata d'acchito irricevibile, poiché il Governo si

è limitato ad approvare - senza modifiche - la proposta dell'ente consortile

concernente il controverso tracciato; poiché il ricorrente non ha inoltrato

ricorso al Consiglio di Stato contro questa decisione del consiglio consortile,

egli non è - di conseguenza - legittimato a contestarla dinanzi al Tribunale.

Le

ulteriori due domande ricorsuali non concernono invece la decisione governativa

in rassegna, bensì l'operato dell'ufficio della pianificazione locale, il quale

ha certificato la conformità con i requisiti legali dei geodati digitali

concernenti il piano regolatore comunale, conferendo loro effetto giuridico

(cosiddetta ufficializzazione), li ha adattati al contenuto della risoluzione

di approvazione del piano regolatore, ed ha infine allestito in forma cartacea -

partendo dai detti dati - i controversi piani, dichiarandoli conformi alla risoluzione

medesima. È quanto confermano la certificazione del 28 luglio 2011 rispettivamente

la rettifica della stessa, dell'8 novembre successivo, trasmesse dal citato ufficio

al municipio di Gambarogno: rettifica che, sia detto per inciso, tratta anche il

tema dell'assegnazione alla zona edificabile delle proprietà del ricorrente ed

è all'origine della stesura di nuove rappresentazioni grafiche in forma

cartacea, che recano su ciascuna di esse la precisazione "aggiornato

secondo rettifiche dell'8 novembre 2011". I piani incriminati sono

quindi stati creati in esito alla procedura di informatizzazione dei piani

regolatori, che la pertinente direttiva del Dipartimento del territorio

(Informatizzazione dei piani regolatori), del marzo 2009, rispettivamente, dal

1° gennaio 2012, l'art. 12 seg. del regolamento della Lst, del 20 dicembre 2011

(RLst; RL 7.1.1.1.1.), affidano alla Sezione dello sviluppo territoriale e

all'ufficio della pianificazione locale. Lo svolgimento di questa procedura,

contraddistinta da un marcato carattere tecnico, non compete dunque al Consiglio di Stato, che l'ha delegata ai suoi

servizi.

Com'è noto, il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Nessuna norma prevede la possibilità di appellarsi a questa Corte contro gli

atti dell'ufficio della pianificazione locale. La legge prevede piuttosto che

contro le decisioni dei Dipartimenti - con ciò intendendo anche le istanze

amministrative subordinate - è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 55 cpv.

1.

LPamm; art. 4 cpv. 4 legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato

e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928; RL 2.4.1.6).

3.

Di

conseguenza, nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il

ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e trasmesso, per evasione, al Consiglio

di Stato in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPamm.

4.

La tassa

di giustizia riferita alla parte di ricorso che viene stralciata dai ruoli

dev'essere posta a carico del ricorrente, il quale -

a seguito del recesso - dev'essere considerato soccombente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il ricorso è irricevibile.

§. Esso

viene trasmesso, per evasione, al Consiglio di Stato.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

Ufficio

federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003

Berna.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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