90.2011.116
Informatizzazione dei piani regolatori e certificazione dei piani cartacei; rimedi di diritto
8 gennaio 2013Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
90.2011.116
Data decisione, Autorità:
08.01.2013, TRAM
Titolo:
Informatizzazione dei piani regolatori e certificazione dei piani cartacei; rimedi di diritto
COMPETENZA
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TRASMISSIONE D'UFFICIO
art. 4 cpv. 1 LPAMM
art. 55 cpv. 1 LPAMM
art. 12 RLSTERR
Incarto n.
90.2011.116
Lugano
8 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 settembre 2011 di
RI 1
patrocinato da: PR 1
contro
la risoluzione 21 luglio 2011
(n. 4082), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano
regolatore del comune del
Gambarogno;
viste le risposte:
- 19 dicembre 2011 del
municipio del comune del Gambarogno;
- 15 febbraio 2012 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario
dei mapp. 139 e 590 di Gambarogno-Piazzogna. I fondi, tra di essi confinanti,
sono ubicati in località Pianca, sopra il nucleo della frazione di Piazzogna.
B. a. Nella
seduta del 18 febbraio 2009 il consiglio consortile del Consorzio per il piano
regolatore dei comuni del Gambarogno ha adottato la revisione del piano regolatore.
Fatti
I predetti fondi sono stati assegnati alla zona residenziale estensiva con
prescrizioni paesaggistiche: interamente il mapp. 139, parzialmente il mapp.
590.
b. Con
risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) il Consiglio di Stato ha approvato il piano,
e con esso, questa proposta.
c. Il
municipio ha quindi proceduto alla pubblicazione della risoluzione governativa
riferita alle non approvazioni ed alle modifiche d'ufficio del piano regolatore
nel periodo 29 agosto-27 settembre 2011. Tra gli atti pubblicati figuravano
anche i piani in scala 1:2000 allestiti dall'ufficio della pianificazione
locale sulla base dei dati informatizzati del piano regolatore (geodati
digitali), debitamente adeguati alla risoluzione governativa: piano delle zone,
piano del traffico e delle EP-AP, piano del paesaggio.
C. Con impugnativa
26 settembre 2011 RI 1 insorge dinanzi al Tribunale contro la citata
risoluzione governativa.
L'insorgente
rileva, in primo luogo, che nel piano (delle zone) conforme alla decisione del
Consiglio di Stato, datato luglio 2011, allestito dall'Ufficio della
pianificazione locale in scala 1:2000 e pubblicato insieme alla decisione
stessa, i suoi fondi sono interamente assegnati alla zona agricola,
contrariamente a quanto stabilito dal consiglio consortile e dal Governo.
Secondo
il ricorrente, il piano (del traffico e delle EP-AP) allestito dall'autorità
cantonale non riprende inoltre la modifica del tracciato della servitù di passo
pubblico gravante i suoi fondi (in realtà il solo mapp. 590), che egli aveva concordato
con il già comune di Piazzogna nell'ambito di una rettifica di confine iscritta
a registro fondiario nell'imminenza del licenziamento del messaggio concernente
la revisione del piano regolatore.
Infine, quest'ultimo
piano prevede un sentiero o passo pedonale del tutto nuovo, che - dopo aver
costeggiato il riale sul lato est del mapp. 139 - taglia i mapp. 139 e 590,
raggiunge e attraversa il bosco e si congiunge con quello a monte del mapp.
868: impianto viario che non trova però fondamento in una decisione dell'autorità
di pianificazione e tantomeno nella realtà. Risulta
pertanto affatto incomprensibile.
RI 1
domanda quindi, in via principale, che venga accertato: a) che i piani in discussione
non hanno alcuna portata giuridica e che contengono, per quanto concerne le sue
proprietà in rassegna, delle indicazioni irrite; b) che l'estensione della zona
residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche interessante le sue proprietà
è quella indicata nel piano delle zone adottato dal consiglio consortile,
approvato senza modifiche dal Governo; c) che il tracciato del sentiero o passo
pedonale gravante i fondi in rassegna venga modificato conformemente agli
accordi intervenuti con il comune; d) che il sentiero o passo pedonale, che
taglia i mapp. 139 e 590 e si congiunge con quello a monte del mapp. 868, non
esiste.
L'insorgente
chiede, in via subordinata: a) l'annullamento dei citati piani; b) l'approvazione
della zona residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche interessante
le sue proprietà conforme all'adozione del consiglio consortile; c) che gli atti
vengano ritornati al comune affinché, mediante una variante, modifichi il
tracciato del sentiero o passo pedonale gravante i fondi in rassegna a seguito
degli accordi intercorsi; d) che il sentiero o passo pedonale, che taglia i
mapp. 139 e 590 e si congiunge con quello a monte del mapp. 868, venga
annullato.
D. Nella sua
risposta, il comune informa che l'8 novembre 2011 la Sezione dello sviluppo
territoriale (in realtà si tratta dell'ufficio della pianificazione locale) ha rettificato l'errore concernente
l'omesso inserimento dei mapp. 139 e 590 nell'area fabbricabile. Ritiene
quindi che il ricorso possa essere stralciato dai ruoli su questo oggetto. Il
comune si associa invece alla domanda di accoglimento del gravame per quanto
attiene ai sentieri o passi pedonali.
E. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del
territorio, agente per conto del Governo, spiega che il Consiglio di Stato non
ha modificato la funzione dei fondi del ricorrente; si è trattato semplicemente
di un errore di stesura dei piani cartacei, prontamente corretto. Per quanto
motivo essa chiede che, su questo punto, il ricorso venga dichiarato privo
d'oggetto. La Divisione sostiene invece che l'impugnativa debba essere dichiarata
irricevibile per quanto concerne "il percorso pedonale" (in
realtà i sentieri o passi pedonali controversi sono due), in quanto il Governo
ha approvato quanto proposto dal consorzio.
F. Il 2
ottobre 2012 si è tenuta un'udienza, in occasione della quale le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni. L'insorgente ha tuttavia dichiarato di
recedere dalla domanda di spostare il tracciato del sentiero o passo pedonale
posto lungo il confine tra i mapp. 139 e 590, in quanto i rappresentanti del
comune si sono impegnati a prendere in considerazione questa richiesta
nell'ambito delle prossime varianti di piano regolatore.
Considerato, in
diritto
1.
1.1.
Il controverso strumento pianificatorio è stato adottato ed approvato in
vigenza della legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011). Quest'ultima prevedeva che il piano regolatore
era adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio
procedeva sollecitamente alla pubblicazione della decisione di adozione presso
la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La
pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel
Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il
contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati
a ricorrere (art. 35 cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a);
ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione
(lett. b). A norma dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava
gli atti e decideva i ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano
regolatore, oppure negava l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di
Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1
LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittimava a ricorrere il comune (lett. a), i
già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente
che dimostrasse un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato (lett. c). In vigenza della LALPT il privato
cittadino era pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo
se aveva precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato;
faceva eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità avesse disposto una
modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
1.2. La legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal
1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico analogo a quello previsto
dalla LALPT per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione ed
impugnazione del piano regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 Lst.
Considerandi
2.
Nella misura in cui il gravame è rivolto contro la risoluzione 21 luglio
2011.
del Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è quindi data
dall'art. 38 cpv. 1 LALPT sino al 31 dicembre 2011 e dall'art. 30 cpv. 1 Lst
dal 1° gennaio 2012.
Nella
fattispecie, una sola tra le tre domande sollevate nell'impugnativa può essere
ritenuta siccome rivolta contro la menzionata risoluzione governativa: quella con
cui viene contestata la conferma del tracciato del sentiero e passo pubblico
posto lungo il confine tra i mapp. 139 e 590 proposto dal consorzio, malgrado
il ricorrente ed il comune si siano a suo tempo accordati per una soluzione
differente nell'ambito della rettifica di confini e modifica tracciato servitù
iscritta a registro fondiario il 3 dicembre 2008. Com'è stato spiegato, questa
contestazione è frattanto stata ritirata all'udienza, per cui il gravame
dev'essere stralciato dai ruoli per quanto la concerne. Sia comunque soggiunto,
per completezza, che - in caso contrario - la domanda avrebbe dovuto essere
dichiarata d'acchito irricevibile, poiché il Governo si
è limitato ad approvare - senza modifiche - la proposta dell'ente consortile
concernente il controverso tracciato; poiché il ricorrente non ha inoltrato
ricorso al Consiglio di Stato contro questa decisione del consiglio consortile,
egli non è - di conseguenza - legittimato a contestarla dinanzi al Tribunale.
Le
ulteriori due domande ricorsuali non concernono invece la decisione governativa
in rassegna, bensì l'operato dell'ufficio della pianificazione locale, il quale
ha certificato la conformità con i requisiti legali dei geodati digitali
concernenti il piano regolatore comunale, conferendo loro effetto giuridico
(cosiddetta ufficializzazione), li ha adattati al contenuto della risoluzione
di approvazione del piano regolatore, ed ha infine allestito in forma cartacea -
partendo dai detti dati - i controversi piani, dichiarandoli conformi alla risoluzione
medesima. È quanto confermano la certificazione del 28 luglio 2011 rispettivamente
la rettifica della stessa, dell'8 novembre successivo, trasmesse dal citato ufficio
al municipio di Gambarogno: rettifica che, sia detto per inciso, tratta anche il
tema dell'assegnazione alla zona edificabile delle proprietà del ricorrente ed
è all'origine della stesura di nuove rappresentazioni grafiche in forma
cartacea, che recano su ciascuna di esse la precisazione "aggiornato
secondo rettifiche dell'8 novembre 2011". I piani incriminati sono
quindi stati creati in esito alla procedura di informatizzazione dei piani
regolatori, che la pertinente direttiva del Dipartimento del territorio
(Informatizzazione dei piani regolatori), del marzo 2009, rispettivamente, dal
1° gennaio 2012, l'art. 12 seg. del regolamento della Lst, del 20 dicembre 2011
(RLst; RL 7.1.1.1.1.), affidano alla Sezione dello sviluppo territoriale e
all'ufficio della pianificazione locale. Lo svolgimento di questa procedura,
contraddistinta da un marcato carattere tecnico, non compete dunque al Consiglio di Stato, che l'ha delegata ai suoi
servizi.
Com'è noto, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Nessuna norma prevede la possibilità di appellarsi a questa Corte contro gli
atti dell'ufficio della pianificazione locale. La legge prevede piuttosto che
contro le decisioni dei Dipartimenti - con ciò intendendo anche le istanze
amministrative subordinate - è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 55 cpv.
1.
LPamm; art. 4 cpv. 4 legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato
e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928; RL 2.4.1.6).
3.
Di
conseguenza, nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il
ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e trasmesso, per evasione, al Consiglio
di Stato in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPamm.
4.
La tassa
di giustizia riferita alla parte di ricorso che viene stralciata dai ruoli
dev'essere posta a carico del ricorrente, il quale -
a seguito del recesso - dev'essere considerato soccombente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il ricorso è irricevibile.
§. Esso
viene trasmesso, per evasione, al Consiglio di Stato.
2. La tassa
di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
Ufficio
federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003
Berna.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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