90.2011.130
Assegnazione alla zona edificabile di una porzione di fondo inizialmente riportata a titolo indicativo nel piano regolatore come foresta; stralcio della linea del demanio pubblico
12 febbraio 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2011.130
Lugano
12 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente
Flavia
Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Fulvio
Campello, vicencancelliere
statuendo
sul ricorso 26 settembre 2011 di
RI 1
patrocinato da: PR 1
contro
la
risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore
del comune del Gambarogno;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella frazione di Caviano del
comune del Gambarogno RI 1 è stato proprietario
del mapp. 281, che ha venduto a
__________ con atto iscritto a registro fondiario il 27 giugno 2013 (d.g. 9756).
Il fondo è ubicato tra la strada
cantonale ed il lago, in località Porto.
B. a.
Nella seduta del 18 febbraio 2009 il consiglio consortile del Consorzio
per il piano regolatore dei comuni del Gambarogno ha adottato la revisione del
piano regolatore. Il fondo in rassegna è stato integralmente assegnato alla
zona residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche (REPP).
b. Con risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha
tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie e ne ha modificato
altre d'ufficio.
Per quanto qui interessa, il
Governo, richiamandosi in primis alle disposizioni della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), agli indirizzi
del piano direttore (scheda P7) in merito
alla tutela, valorizzazione e fruizione delle rive dei laghi, e alla
necessità di svolgere uno studio che contemplasse tutta la riva del Verbano, da
Caviano a Magadino, non ha approvato le
modifiche degli azzonamenti concernenti le superfici comprese tra la strada
cantonale ed il lago, decretando in pari tempo, per le stesse, il mantenimento
in vigore del piano regolatore consortile approvato con risoluzione 12 luglio
1985 (n. 4004; cfr. ris. impugnata pagg. 67-72). Il mapp. 281 è quindi rimasto
attributo, insieme ai fondi confinanti, alla zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s) istituita dal
citato piano, tranne che per la parte
inferiore, confinante con il lago, che è rimasta assegnata all'area boschiva,
come disponeva il menzionato piano regolatore.
Per
quanto qui ancora interessa, il
Consiglio di Stato ha inoltre tracciato nei piani delle
zone e del paesaggio la linea del demanio pubblico riferita al lago Verbano,
escludendo da ogni possibile azzonamento tutti i terreni posti ad una quota
inferiore rispetto alla stessa ed espungendo di conseguenza dalla zona edificabile di piano regolatore quelli che il Consorzio intendeva assegnare a quest'ultima zona (cfr. risoluzione impugnata,
pag. 70 seg.). Anche il mapp. 281 è stato colpito da questo provvedimento nella parte bassa,
in cui la linea del demanio pubblico incide il fondo fino a 4/5 m rispetto al
confine della proprietà verso il lago.
C. a. RI 1 insorge contro il giudizio
governativo dinanzi al Tribunale, chiedendo il suo annullamento e la conferma
dell'azzonamento integrale del mapp. 281 nella zona fabbricabile, così come proposto
dal Consorzio. L'insorgente rileva il grande pregiudizio derivante per la
particella dovuto, da un lato, al ripristino dell'area boschiva e, dall'altro,
alla fissazione della linea del demanio pubblico sullo stesso. Qualora la sua domanda
non dovesse essere accolta, egli postula il riconoscimento di un indennizzo per
espropriazione materiale di fr. 2'200'000.- (domande, pag. 2 del ricorso)
rispettivamente di fr. 2'500'000.- (conclusioni, pag. 17 del ricorso).
b. La Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto
del Governo, chiede che il ricorso venga respinto. Il municipio del comune del
Gambarogno domanda invece che esso venga accolto quantomeno per quanto concerne
la richiesta di annullamento dell'area forestale e della linea del demanio
pubblico. Postula inoltre l'esperimento di un
sopralluogo per chiarire i fatti determinanti per la decisione. Dei
rispettivi argomenti di queste autorità si dirà, per quanto necessario, in diritto.
D. L'11 settembre 2012 si è tenuta un'udienza sul luogo della contestazione.
In occasione della stessa le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed
hanno rinunciato alla presentazione di conclusioni scritte.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale è data ed il
ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1, in
vigore dal 1° gennaio 2012). La legittimazione del ricorrente è inoltre certa (art.
38 cpv. 4 lett. c LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 30 cpv. 2 lett. c
Lst). La circostanza secondo cui RI 2 abbia venduto la proprietà del mapp. 281
nel corso della procedura ricorsuale non influisce sulla sua qualità di parte
nel presente procedimento (art. 24 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; e relativo rinvio alle pertinenti
disposizioni della procedura civile). Il gravame è pertanto ricevibile in
ordine. La domanda di risarcimento per espropriazione materiale, ancorché
formulata in via subordinata, esula comunque pacificamente dalla presente procedura
di impugnazione del piano regolatore; va d'acchito dichiarata inammissibile.
1.2. Poiché il controverso piano regolatore è stato adottato ed
approvato in vigenza della LALPT, esso dovrà essere esaminato, nel merito, in
applicazione di quest'ultima legge (art. 107 Lst).
2. 2.1.
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano
regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il
piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo:
questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano
tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,
ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa
verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione
globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001
n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale
cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1°
gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. della
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n.
23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i
casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello
cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato.
2.3. Nel caso di
specie, il piano regolatore è stato adottato dal consiglio consortile del
Consorzio per il piano regolatore dei comuni del Gambarogno, cui i già comuni
di Caviano, Gerra (Gambarogno), San Nazzaro,
Magadino, Vira (Gambarogno), Sant'Abbondio,
Piazzogna e Indemini avevano delegato la competenza di elaborare questo strumento. Questo ente è
frattanto stato sciolto mediante risoluzione 1° marzo 2011 (n. 1411) del
Consiglio di Stato, il quale ha decretato il subingresso del comune in tutti i
diritti ed obblighi del medesimo (cfr. dispositivo n. 2 della ris. citata,
pubbl. nel FU 19/2011, dell'8 marzo 2011, 1858). Anche al comune del
Gambarogno, che è il frutto dell'intervenuta aggregazione dei citati comuni,
insieme a quello di Contone (cfr. il relativo decreto legislativo del 23 giugno
2008, pubbl. nel BU 40/2008, del 19 agosto 2008, 504), dev'essere, di conseguenza,
riconosciuta l'autonomia decisionale che pertocca all'ente preposto all'adozione del piano regolatore in discussione.
E questo vuoi in veste di successore
del Consorzio, vuoi - qualora si volesse ritenere che i comuni che lo componevano
non abbiano in realtà mai perso una tale prerogativa a favore di
quest'ultimo - in qualità di avente causa dei predetti enti locali.
3. 3.1. L'insorgente chiede la
conferma dell'azzonamento integrale del mapp.
281 nella zona fabbricabile così come proposto dal Consorzio.
Ora, nella sua pur circostanziata
impugnativa, l'insorgente non sviluppa un solo argomento per tentare di
contrastare le molteplici giustificazioni addotte dal Governo per negare l'approvazione della pianificazione dell'esteso
settore a lago del nuovo comune. Egli non può pertanto ambire ad una conferma
pura e semplice dell'azzonamento disposto dal Consorzio, già per totale assenza
di motivazione di questa domanda.
Va, del resto, rilevato che
l'azzonamento di piano regolatore è volto in linea di principio a disciplinare
la funzione di un determinato territorio, non di una singola particella. Rimane
riservato il caso in cui questa presenti dimensioni a tal punto notevoli da legittimare
un azzonamento autonomo. Ipotesi che, tuttavia, manifestamente non si avvera
nel caso in esame. Per non pregiudicare ab initio la possibilità di conseguire
l'inserimento definitivo della sua proprietà nella zona REPP, l'insorgente
avrebbe pertanto dovuto contestare, nel caso concreto, la non approvazione dell'intero comparto assegnato dal Consorzio a
questa zona, quindi anche quello dei fondi immediatamente contermini al suo ed inoltre di quelli posti nelle
successive adiacenze, ma soprattutto postulare, com'era non solo lecito, ma
anzi necessario (cfr. RtiD II-2012 n. 19 consid. 3.2 seg. con rinvii),
anche l'attribuzione di tutti questi fondi alla zona REPP. Nella fattispecie è,
difatti, tassativamente escluso che ciascun
fondo interessato possa ricevere, da solo, una collocazione
pianificatoria differente da quella assegnata agli altri. La domanda formulata
dal ricorrente di attribuire in via definitiva solo la sua proprietà alla zona
REPP, cui il Tribunale è vincolato (diversamente
dal Governo; cfr. art. 56 cpv. 2 LPamm), dovrebbe dunque respinta d'acchito (nel merito) anche per le
dianzi illustrate ragioni di ordine
pianificatorio, che vietano in linea di principio azzonamenti limitati a
singole particelle.
3.2. In realtà il ricorrente
postula che il mapp. 281 venga affrancato dal vincolo di foresta e dall'imposizione
della linea del demanio pubblico nella sua parte bassa, come confermano le ampie
motivazioni svolte per contestare questi due (soli) provvedimenti adottati dal
Governo in sede di approvazione del piano regolatore. Al riguardo il Tribunale rileva
quanto segue.
4. 4.1. Si considera foresta ogni
superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni
forestali (art. 2 cpv. 1 legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991; LFo;
RS 921.0). La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale;
può essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo del 29
giugno 1988, pubblicato in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto
confermano gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una foresta
in una zona di utilizzazione è di conseguenza subordinata ad un permesso di
dissodamento (art. 12 LFo; RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni:
RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4).
4.2. Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione è
ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili
confinano o confineranno in futuro con la foresta oppure laddove, al di fuori
delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta
(art. 10 cpv. 2 LFo). I margini forestali risultanti da quell'accertamento sono
integrati nei piani d'utilizzazione (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi
popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati
foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questa regolamentazione
è destinata ad assicurare la
coordinazione della legge forestale con il diritto della pianificazione
del territorio e, a tale scopo, limita il concetto dinamico di foresta
(sentenze del Tribunale federale in contestazioni ticinesi 1C_222/2007 del 17
dicembre 2007 consid. 2.2.1,1C_291/2007 del
19 dicembre 2007 consid. 2.1, entrambe con rinvii).
La
relativa procedura è retta dall'art. 5 del regolamento della legge cantonale
sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, RL 8.4.1.1.1). La norma in questione prescrive che il municipio fa
accertare il limite del bosco che confina o confinerà in futuro con la zona edificabile (cpv. 1). Dopo la sua verifica
da parte della Sezione forestale (cpv. 2), il municipio pubblica il risultato
dell'accertamento mediante esposizione dei piani per un periodo di 30
giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso sul foglio ufficiale e agli albi comunali. Nel termine di 15
giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione chi è legittimato a ricorrere
contro la decisione di accertamento può presentare opposizione (cpv. 3). La
Sezione forestale istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il
limite del bosco (cpv. 4). Il municipio pubblica quindi il limite del bosco accertato in concomitanza con la pubblicazione
della revisione o variante del piano regolatore. Il Consiglio di Stato approva
il piano con il limite del bosco (cpv. 6). Per quanto concerne l'impugnazione
dell'accertamento, l'art. 5 cpv. 7 RLCFo rinvia all'art. 42 della legge
cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1).
4.3. Nella fattispecie, la
procedura di accertamento del limite della
foresta svolta contestualmente a quella di approvazione del piano
regolatore, culminata nella decisione 11 settembre 2009 con cui la Sezione forestale ha formalmente accertato questo limite, ha permesso di escludere dal bosco tutta
la superficie del mapp. 281. Le
rappresentazioni grafiche del previgente piano regolatore, mantenuto in vigore a titolo transitorio dal Consiglio di
Stato per il settore all'esame, indicano per contro (ancora) la sussistenza di
un'area forestale nella parte inferiore della particella. Ora, il previgente piano
regolatore dei comuni del Gambarogno, approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione 12 luglio 1985 (n. 4004), riportava la superficie boschiva dei
fondi a titolo puramente indicativo, come prescriveva il testo dell'or abrogato
art. 13 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 22 gennaio 1974,
applicabile al momento della sua approvazione (BU 74, 66; cfr. anche la
risoluzione governativa appena citata, pag. 10). Il ricorrente è quindi
legittimato a postulare l'immediata eliminazione di questa superficie, atteso
come il limite del bosco sia oramai stato
fissato in via definitiva e vincolante in sede di revisione del piano
regolatore. In attesa di una decisione delle autorità comunali in merito
al nuovo assetto pianificatorio del settore, il ricorrente vorrebbe che anche
quest'area venga assegnata subito alla zona fabbricabile, mentre che il municipio
propone di mantenere prudenzialmente, per il momento, la striscia di terreno in discussione al di fuori della stessa.
Orbene, in linea di principio questa seconda suggestione meriterebbe ascolto.
In effetti, il legislatore ha predisposto la
zona senza destinazione specifica
giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT (dal primo gennaio 2012, art. 20 cpv. 2
Lst), che ha sostituito la zona residua prevista
dall'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19 febbraio
1973 (BU 74, 49), per accogliere, tra l'altro, quelle aree che non possono
ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si giustifica un
differimento della pianificazione (RtiD II-2005 n. 15 consid. 6.8.1; RDAT
II-2003 n. 53 consid. 7.1, I-1996 n. 24; DTF 112 Ia 315 consid. 3b; Adelio Scolari, Commentario,
Cadenazzo 1996, n. 241a ad art 28 LALPT; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18). Nel caso di
specie, la superficie in discussione non
può tuttavia essere attribuita a siffatta zona, com'è stato deciso per altri
fondi che si sono ritrovati in una situazione analoga (cfr. STA 90.2011.137
dell'8 gennaio 2013 consid. 2, concernente alcuni terreni ubicati nella frazione di San Nazzaro). In effetti, dalle
indagini svolte d'ufficio dal Tribunale, malgrado un'assenza totale di
informazioni in merito dalle parti coinvolte nel processo pianificatorio, è
risultato che il Consiglio di Stato avesse in realtà già sancito dietro istanza
del proprietario pro tempore, mediante
risoluzione di accertamento puntuale 20 settembre 1994 (n. 8279), che il
mapp. 281 (allora mapp. 277) fosse libero da vincoli forestali. Questo fatto implica che già in costanza del previgente piano
regolatore il fondo dovesse essere considerato completamente
edificabile, in virtù della prassi allora applicabile, non senza molte restrizioni
(che qui comunque non interessano), secondo cui se dall'accertamento (particolare)
della foresta quest'ultima risultava meno estesa di quella riportata indicativamente nelle rappresentazioni grafiche del
piano regolatore, la zona edificabile si estendeva all'area risultante libera
da vincoli forestali (cfr. STA 52.1996.253 del 3 marzo 1997 consid. 2.2
con rinvii): prassi ora codificata all'art. 4 cpv. 4 LCFo. È quanto conferma l'esame
dell'incarto concernente il rilascio della licenza edilizia 8 giugno 2009 per
la costruzione di un'abitazione al mapp. 281, tutt'ora
in corso, in cui il fondo è stato considerato come completamente fabbricabile
(tranne il riale), quando si è trattato di
calcolare la superficie utile lorda ammissibile dell'edificio; del pari,
non è stato imposto il rispetto delle distanze dalla foresta verso il lato a
valle del terreno.
4.4. Questa domanda dev'essere quindi accolta. La superficie
interessata dalla foresta, riportata a titolo indicativo nei piani del
previgente piano regolatore, viene di conseguenza assegnata alla zona
edificabile.
5. 5.1. L'insorgente censura inoltre l'inserimento
d'ufficio nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore (piani delle
zone e del paesaggio) della linea del demanio pubblico (lago Verbano), che incide
la porzione inferiore del mapp. 281.
Questa
domanda è frattanto divenuta priva di oggetto. Infatti, con giudizio 28 giugno 2013 (inc. 90.2011.77,
pubblicato integralmente nel sito del comune), questo Tribunale ha accolto
il ricorso il ricorso 14 settembre 2011, proposto dal comune del Gambarogno contro la decisione di approvazione del
piano regolatore, che sollevava la stessa contestazione per tutto il
comprensorio territoriale a lago, dunque anche per quanto attiene al fondo in
disamina, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
" …
Inserimento
d'ufficio nelle rappresentazioni grafiche della linea del demanio pubblico
(lago Verbano) e stralcio delle zone edificabili poste al di sotto di tale
linea (ricorso, pag. 54, lett. s)
23.1.
Il Consiglio di Stato ha tracciato nei piani delle zone e del paesaggio la
linea del demanio pubblico riferita al lago Verbano, escludendo da ogni possibile
azzonamento tutti i terreni posti ad una quota inferiore rispetto alla stessa ed espungendo di conseguenza dalla zona
edificabile di piano regolatore quelli
che il Consorzio intendeva assegnare
a quest'ultima zona. Ha modificato, nello stesso tempo, anche la normativa
pertinente alla riva del lago (24 NAPR
proposto dal Consorzio, corrispondente all'art. 23 NAPR a seguito del
riordino delle norme conseguente all'approvazione), introducendo un nuovo capoverso 3 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 70
seg.).
23.2.
Il comune contesta vivamente questo provvedimento, che incide in misura
importante sia per quanto concerne la definizione delle zone edificabili a lago
sia per quanto concerne la delimitazione delle proprietà private toccate. Mette
inoltre in dubbio il fondamento degli accertamenti esperiti dal Governo a
questo scopo.
23.3.
Fanno parte del demanio pubblico del Cantone, tra l'altro, le acque pubbliche,
come i laghi (art. 1 lett. a legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; LDP;
RL 9.4.1.1). Le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua (art. 4 cpv. 1 LDP). I
laghi ed i corsi d'acqua si estendono
sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono
la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione
acquatica (art. 4 cpv. 2 LDP). Ove siano
sistemati o corretti mediante opere
conformi al diritto edilizio, essi sono delimitati da queste ultime (art. 4 cpv. 3 1.a frase LDP). I limiti
del demanio pubblico stabiliti dal diritto federale e dalla LDP hanno la
preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario (art. 6 cpv. 2 LDP).
Il limite delle rive pubbliche del lago Verbano
è fissato alla quota di 194.50 m.s.m. (art. 2 cpv. 1 regolamento sul
demanio pubblico del 30 agosto 1994; RDP; RL 9.4.1.1). Il limite può estendersi
oltre tali quote quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di
confine inequivocabili (art. 2 cpv. 2 RDP).
Per quanto concerne la demarcazione dei confini
delle acque pubbliche, l'art. 3 RDP stabilisce quanto segue. Se il confine
previsto nell'ambito di una procedura
di misurazione catastale eseguita secondo il diritto in vigore prima del
1° dicembre 1952 differisce da quello stabilito all'art. 4 LDP, occorre
procedere con l'aggiornamento dei dati catastali; differenze di poco conto
possono essere trascurate (cpv. 1). Se la misurazione è stata eseguita dopo
tale data, i rilievi catastali vengono fatti rettificare solo nel caso in cui si riscontrino situazioni di
evidente contrasto con il nuovo diritto (cpv. 2). L'ufficio del demanio,
previa audizione degli interessati, decide sulle rettifiche necessarie. Contro
tale decisione gli interessati possono adire, nel termine di 30 giorni, il giudice
civile del luogo ove si trova il fondo; in caso di mancata contestazione la
rettifica è iscritta a registro fondiario (cpv. 3).
23.4.
Giusta la risposta presentata dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (pag. 16), il Consiglio di Stato ha
definito il demanio pubblico costituito dal lago Verbano, delimitandone
il confine con le adiacenti proprietà private, seguendo i criteri stabiliti
dalla LPD e dal RDP. Non è, per contro, dato di sapere secondo quali modalità
tecniche abbia operato, a questo scopo, l'autorità intimata. Il comune ritiene
che la quota di 194.50 m.s.m. riportata sui piani sia stata il frutto di una restituzione
fotogrammetrica, giacché il geometra comunale - dallo stesso interpellato - ha
indicato di aver effettuato solo dei rilievi puntuali di tale quota, in
occasione di specifiche domande di licenza edilizia.
23.5. Ora, al di là dei mezzi indagatori
utilizzati dall'autorità, la
controversa demarcazione dei confini tra il demanio pubblico e le adiacenti
proprietà private esulava dalla procedura di
approvazione del piano regolatore; essa non rientrava inoltre, in ogni caso, nella competenza del Consiglio di Stato
(art. 3 RDP). Il Governo non la poteva nemmeno effettuare a titolo semplicemente
pregiudiziale, con effetti limitati alla pianificazione del territorio,
ritenendola imprescindibile ai fini dell'approvazione del piano regolatore.
Infatti, una tale demarcazione è volta a definire
il diritto di proprietà (pubblica rispettivamente privata) delle superfici
toccate, provocando in particolare - laddove si dovesse scostare dalle
risultanze del registro fondiario - un incremento rispettivamente una
diminuzione della stessa. In concreto, il limite dei rispettivi fondi esiste ed
è chiaramente ancorato negli atti catastali; non è dunque indispensabile, né
lecito di nuovamente accertarlo per poter approvare il piano regolatore. Il
Governo non poteva quindi modificare di sua iniziativa la demarcazione dei
confini tra il demanio pubblico e le adiacenti proprietà private nell'ambito
della procedura di approvazione del piano regolatore. Se intendeva conseguire
un determinato risultato di ordine pianificatorio, doveva preliminarmente
provocare un cambiamento nei rapporti di proprietà secondo la procedura appositamente indicata dalla LDP e dal RDP a questo
scopo. La possibilità di emettere una decisione pregiudiziale (ad
effetto limitato) su quest'oggetto era invece esclusa.
23.6. Ferme queste premesse, il ricorso
dev'essere accolto. L'inserimento d'ufficio nelle rappresentazioni
grafiche della linea del demanio pubblico e il conseguente stralcio delle zone
edificabili poste al di sotto di tale linea
devono esser annullati. Va, di conseguenza, annullato anche l'art. 23 cpv. 3
NAPR imposto dal Governo, nella misura in cui fa riferimento alla censurata
linea demaniale (1a frase in fine e 2a frase). Di questo
disposto va per contro salvaguardata la prima frase, che fissa la distanza
minima verso il lago delle costruzioni; parametro per certi versi inspiegabilmente
dimenticato nella proposta del Consorzio, cui ha supplito il Governo in sede di
approvazione ispirandosi alla normativa sussidiaria istituita all'art. 9 della
legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LRL; RL
7.1.1.3).
…"
5.2.
Se il Tribunale avesse pertanto dovuto esaminare l'analoga contestazione dell'insorgente, concernente il
mapp. 281, l'avrebbe dunque accolta
per gli stessi motivi.
6. Ferme queste
premesse, il ricorso nella misura in cui è ricevibile e non dev'essere stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto,
dev'essere parzialmente accolto.
7. L'insorgente è parzialmente
soccombente; in questa misura egli è tenuto al pagamento di una tassa di giustizia
(art. 28 LPamm). In quanto vittorioso allo stesso spettano invece delle ripetibili (art. 31 LPamm), dovute in concreto dallo Stato. Per questo motivo tassa
di giudizio e ripetibili vengono compensate.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile e non dev'essere stralciato dai ruoli
in quanto privo d'oggetto, è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione 21 luglio 2011
(n. 4082) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano
regolatore del comune del Gambarogno è modificata nel senso che l'area boschiva indicativa concernente il mapp. 281
posto nella frazione di Caviano risultante dal piano regolatore approvato con risoluzione 12 luglio 1985 (n. 4004)
è assegnata alla zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s)
prevista da quest'ultimo piano.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia è compensata con le ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario