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Decisione

90.2011.148

Sentiero naturalistico a lago - rapporto tra limite del demanio e pianificazione del territorio

4 dicembre 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari cambianti nei rapporti di proprietà, secondo la procedura

appositamente indicata dalla LDP e dal RDP a questo scopo. Difatti, una tale

demarcazione è volta a definire il diritto di proprietà (pubblica,

rispettivamente privata) delle superfici toccate, provocando in particolare -

laddove si dovesse scostare dalle risultanze del registro fondiario - un

incremento rispettivamente una diminuzione della stessa.

5.1.4. In concreto, ancorché risalente

all'agosto del 1926, il limite dei fondi della riva del lago a Magliaso esiste

ed è chiaramente ancorato negli atti catastali. Non è dunque indispensabile, né

lecito di nuovamente accertarlo per poter approvare il piano regolatore.

Nemmeno il principio del coordinamento permette di giungere a una differente

soluzione. Esso, infatti, risulta già rispettato nella misura in cui la pianificazione

dell'utilizzazione prende in considerazione nell'ambito della ponderazione

degli interessi il limite esistente delle proprietà. Se, in un secondo tempo e

nell'ambito della procedura prevista dalla LDP e dal RDP dovesse risultare un

mutamento di questo limite, resta aperta la via della modifica del piano

regolatore, costituendo questo senz'altro un notevole cambiamento delle

circostanze, che permette di rimettere in discussione lo statuto pianificatorio

di un fondo (art. 21 LPT).

5.2. Ora, in base a quanto spiegato nei considerandi precedenti, contrariamente

a quanto sostenuto nella decisione impugnata, per definire la pianificazione

del territorio occorre dipartirsi dalla situazione fondiaria esistente.

Ininfluente, al riguardo, il fatto che a seguito di una procedura di accertamento

del demanio il limite dei mappali verso il lago potrà in un futuro mutare. Il

tracciato del sentiero, infatti, è previsto

il più possibile lungo il margine dei fondi: in quanto sentiero deve

insistere sulla terra ferma. A ben vedere, l'irrita procedura di accertamento

del demanio ha permesso d'individuare un

percorso fuori dall'acqua ma comunque il meno invasivo per le proprietà

private. Non occorre, tuttavia, dilungarsi oltre su quest'aspetto che attiene

piuttosto al principio di proporzionalità, sul quale si tornerà in seguito.

6. 6.1. Deve ora essere affrontata la questione della

portata del tracciato del sentiero

adottato dal consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato. Tanto il

Governo, quanto il municipio ritengono che esso abbia valenza

indicativa, mentre lo stesso sarà definito in seguito, sulla base di un progetto

di dettaglio. Questa tesi non può essere seguita.

6.2. Il rapporto di pianificazione del maggio 2010, componente non vincolante

del piano regolatore, avente mero valore indicativo (art. 26 cpv. 2 LALPT),

sembra confermare questa interpretazione, laddove specifica che il sentiero di

carattere naturalistico sarà realizzato in

base a un "vincolo di passo pubblico, il cui tracciato

definitivo sarà stabilito in accordo con i privati, sulla base di un progetto"

(rapporto citato, pag. 3). Ora, una simile interpretazione tuttavia contraddice

in modo palese il diritto di rango superiore: le rappresentazioni grafiche

hanno difatti carattere vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT; 26 cpv. 1 LALPT; dal 1°

gennaio 2012, art. 19 cpv. 2 lett. a e b Lst; inoltre STA 90.2010.61/63-67 del

16 gennaio 2013 consid. 8.3. non pubblicato in RtiD II-2012 n. 18, 90.2008.46

del 14 ottobre 2009 consid. 11.4 non pubblicato in RtiD II-2010 n.31). In

realtà, le componenti vincolanti della variante in esame, ossia nel norme di

attuazione (NAPR; in particolare art. 43 e 46 NAPR) e la cartografia non

esprimono affatto - a ragione - una simile riserva. Se veramente l'intenzione

del pianificatore fosse stata quella di prevedere un tracciato indicativo - a

prescindere dall'illegalità di una simile scelta - essa non è stata

convenientemente ancorata negli atti vincolanti della variante. Tanto più che,

come si vedrà, il consiglio comunale era già in possesso di tutti gli elementi

necessari per effettuare una corretta ponderazione di tutti gli interessi in

gioco. Ne discende che il tracciato del sentiero riportato sulla cartografia ha

carattere definitivo.

7. Tornando alle contestazioni proposte nel ricorso,

in forza di quanto appena spiegato cadono nel vuoto le censure relative

all'indeterminatezza del vincolo: il tracciato è infatti, come visto, vincolante.

8. Nemmeno

è dato di vedere in che modo la decisione impugnata integrerebbe gli estremi

dell'arbitrio. Una decisione viola il divieto d'arbitrio, vietato dall'art. 9

Cost., se risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la

situazione effettiva, se è gravemente lesiva di una norma o di un chiaro

principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di

giustizia e di equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo

risultato e non solo nella sua motivazione. Non risulta per contro arbitrio dal

semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto

o sarebbe addirittura preferibile (DTF 138 I 49 consid.

7.1). Ora, nel caso d'ispecie, il fatto di aver approvato il vincolo senza che si sia proceduto a una (nuova)

determinazione del limite demaniale non è, come visto, illegale e,

dunque, nemmeno arbitrario. Il semplice fatto che il Consiglio di Stato ha mutato il suo parere circa la possibilità di

approvare il vincolo non permette di

concludere, in considerazione delle nuove motivazioni addotte, altrimenti.

9. Quanto al rispetto della garanzia della

proprietà, il Tribunale considera quanto segue.

9.1. Una restrizione di diritto pubblico è

compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; RtiD I-2011 n.

13 consid. 2.2 con rinvii). La legalità,

l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo

Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In

linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di

pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante,

chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui

contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid.

4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, IIª ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di

interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione

per conseguirlo venga scelto quello che lede

in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Parte generale,

n. 595-610).

9.2. Contrariamente all'opinione delle ricorrenti, l'intervento in parola

risulta sorretto da un interesse pubblico preminente sugli altri interessi

pubblici e privati in gioco.

9.2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che stabilisce i principî

pianificatori in materia di paesaggio, occorre tenere libere le rive dei laghi

e dei fiumi e agevolarne il pubblico accesso. Questo principio è ripreso, a

livello cantonale, negli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore

del 1990, adottati con decreto legislativo 12 dicembre 1990, che prevedono il

promovimento della realizzazione di infrastrutture che rendano fruibili e

percorribili le rive dei laghi e dei fiumi (cfr. decreto legislativo

concernente gli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore, del 12

dicembre 1990, obiettivo A.9 lett. e; BU 1991, 37). La scheda di coordinamento

9.22, di risultato intermedio, prevede di predisporre le basi pianificatorie

per incrementare le possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi,

promuovendo la realizzazione da parte degli

enti pubblici di sentieri comodi e sicuri, nel rispetto delle esigenze

del paesaggio, del bosco e della protezione della natura. Questa scheda elenca,

di conseguenza, dei percorsi che devono essere ulteriormente verificati e

definiti di comune accordo

tra il Cantone e i comuni interessati, tra i quali figura il sentiero a Lago

nel comune di Magliaso.

9.2.2. La garanzia di una molteplicità d'usi e funzioni dei laghi e delle fasce

lacustri attraverso una pianificazione unitaria e progetti mirati in grado di

migliorare la pubblica fruizione delle rive, promuovere il riordino e il

coordinamento regionale delle infrastrutture a lago, tutelare e valorizzare il

paesaggio lacustre rientra parimenti tra i nuovi obiettivi pianificatori cantonali,

frattanto adottati dal Gran Consiglio il 26 giugno 2007 (RL 7.1.1.1.2). La scheda di coordinamento P7, di dato acquisito,

adottata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 ed entrata in vigore

il 2 aprile 2012, stabilisce quindi alla cifra 2.2 degli indirizzi (ossia degli

obiettivi), i quali sono vincolanti, che la pubblica fruizione dei laghi e

delle rive lacustri dev'essere garantita e potenziata mediante l'incremento

delle aree pubbliche a lago, tra l'altro predisponendo passeggiate e sentieri a

lago (lett. c) e coordinando le attività di campeggi e lidi a lago con la

pubblica fruizione della riva (lett. d). Tra i percorsi a lago previsti alla

cifra 3.2 lett. f delle misure di questa scheda, pure vincolanti, figura anche

la passeggiata (a lago), d'interesse cantonale, denominata Caslano-Agno, che

passa per Caslano, Magliaso, Agno e Muzzano.

9.2.3. Sulla scorta delle considerazioni espresse in precedenza, l'interesse

pubblico del tracciato della passeggiata a lago, che permette la percorrenza di

un tassello importante dell'accesso alle rive lacuali dev'essere ammesso senza

ombra di dubbio. Esso rientra difatti negli scopi della legislazione federale

sullo sviluppo territoriale e del vecchio e del nuovo piano direttore

cantonale. È pertanto sostenuto da un importante interesse collettivo, senz'altro

preminente rispetto a quelli di natura privata delle ricorrenti. Tanto più che

- per quanto riguarda la protezione della sfera privata - il sentiero si

troverà a ca. 20 m (mapp. 1220), rispettivamente ca. 40 m (mapp. 421) dalla

facciata delle loro abitazioni. Nemmeno le potenziali conflittualità con la

conservazione degli ambienti naturali e la fauna menomano l'importante interesse

pubblico evocato in precedenza, essendo possibile attraverso alcuni

accorgimenti quanto alla sua progettazione e alla sua gestione evitarle: è

quanto conferma il biologo incaricato dal comune di prendere posizioni sulle

osservazione inoltrate dai privati al piano d'indirizzo e consegnate a pag. 51

del rapporto di pianificazione gennaio 2006. A torto le ricorrenti sembrano

pretendere che le modalità di gestione debbano essere ancorate già in sede di

pianificazione (in questo senso: STA 90.2008.43 dell'11 gennaio 2010 consid.

4.6 i.f.).

9.3. Quanto al rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità, il

Tribunale considera quanto segue.

9.3.1. Innanzitutto, in merito alla

base legale, deve essere respinta la censura circa la violazione delle competenze

sancite dalla LPS e dalla LCPS. Quest'ultima legge, che applica nel nostro

cantone la LPS, distingue tra percorsi

pedonali (Fusswege) e sentieri

escursionistici (Wanderwege). Il Tribunale ha già avuto modo di

affrontare questa problematica rilevando come il testo italiano della LPS

traduce il termine "Wanderweg" come "sentiero",

mentre il legislatore cantonale ha più opportunamente usato il termine "sentiero

escursionistico", che comprende solo una parte dell'insieme dei

sentieri (STA 90.2000.43 del 12 dicembre 2000 con riferimenti). L'art. 5

LCPS definisce dunque in modo più ampio rispetto all'art. 2 LPS la nozione di percorsi pedonali, ciò che non contrasta

con gli obiettivi di diritto federale (DTF 129 I 337 consid. 3.3. i.f.).

Nel caso concreto, non si è in presenza di un sentiero di tipo escursionistico,

bensì di un sentiero che rientra nella definizione di percorso pedonale secondo

l'art. 5 cpv. 2 LCPS, motivo per il quale esso deve essere approvato secondo la

procedura per l'adozione dei piani regolatori comunali (art. 5 pv. 3 LCPS). Il

comune di Magliaso è dunque competente

per pianificarlo, sia in forza

dell'art. 5 LCPS, sia sulla base degli art. 3 cpv. 3 lett. c LPT, nonché 28

cpv. 2 lett. p LALPT. Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 3 della legge sulle strade

del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006 (Lstr; RL

7.2.1.2), nel tenore in vigore sino al 31 novembre 2012, corrispondente

all'attuale art. 8 Lstr, i comuni provvedono alla pianificazione delle strade

locali nell'ambito del piano regolatore, vegliando in particolare al

coordinamento con la pianificazione di ordine superiore e dei comuni vicini.

Nel concetto di strada rientrano, per quanto qui interessa, quello di strada

pedonale, sentiero e via ciclabile (art. 5 cpv. 1 e 6 vLstr, oggi desumibile

dall'art. 2 cpv. 1 Lstr, versione in vigore dal 1° dicembre 2012, BU 2012,

554).

9.3.2 Il vincolo in parola è, come visto, ancorato nelle rappresentazioni

grafiche ed è stato adottato dall'autorità competente in materia. In linea di

principio, dunque, esso poggia su una base legale. Essa, tuttavia, risulta

carente sotto il profilo delle indicazioni minime necessarie per la sua realizzazione.

In particolare, né le rappresentazioni grafiche, né le NAPR forniscono indicazioni circa il suo calibro. Aspetto, peraltro,

che era stato rettamente rilevato nella risoluzione 21 agosto 2017 (pag.

34). Difatti, solo una volta conosciute le caratteristiche esatte del sentiero

- con i relativi limiti - potrà essere

valutata la sua incidenza sulla proprietà privata e così compiutamente

valutata la proporzionalità del vincolo. Il comune deve dunque essere chiamato

a completare la pianificazione, dettagliandone in misura maggiore le

caratteristiche. Non è dunque necessario e nemmeno opportuno allo stadio

attuale esaminare se il vincolo in parola risponda al principio di proporzionalità.

9.3.3. Da ultimo devono essere vagliate le censure relative alle conseguenze

economico-finanziarie dell'opera. Innanzitutto, contrariamente a quanto

ritengono le ricorrenti, l'impegno finanziario è stato valutato ed è consegnato

nel programma di realizzazione (cfr. Rapporto di pianificazione maggio 2010,

pag. 22). Non è questa la sede per la verifica della sua attendibilità, già

perché esso andrà aggiornato alla luce delle considerazioni espresse in questa

sentenza. Quanto al presunto deprezzamento delle proprietà e conseguente

perdita di gettito fiscale, nella misura in cui concerne l'interesse pubblico

questo non appare preponderante rispetto a quello evocato in precedenza a sostegno

della variante (supra, 10.2.).

10.

Per i pregressi motivi, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

In termini assoluti, tuttavia, le ricorrenti sono preponderantemente

soccombenti. Per questo motivo esse sono tenute a pagare una tassa di giustizia,

ridotta per tener conto del grado di successo dell'impugnativa (art. 28 LPamm).

Esse sono inoltre tenute a versare un importo per ripetibili ridotte al comune

(art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il comune è chiamato a completare la pianificazione

del sentiero naturalistico, così come spiegato al consid. 9 del presente

giudizio.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-

è posta a carico delle ricorrenti, le quali verseranno fr. 800.- per ripetibili

al comune.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario