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Decisione

90.2011.149

Sentiero naturalistico a lago - rapporto tra limite del demanio e pianificazione del territorio

4 dicembre 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i percorsi a lago previsti alla cifra 3.2 lett. f delle misure di questa scheda, pure vincolanti, figura anche la

passeggiata (a lago), d'interesse cantonale, denominata Caslano-Agno, che

passa per Caslano, Magliaso, Agno e Muzzano.

9.2.3. Sulla scorta delle considerazioni espresse in precedenza, l'interesse

pubblico del tracciato della passeggiata a lago, che permette la percorrenza di

un tassello importante dell'accesso alle rive lacuali dev'essere ammesso senza

ombra di dubbio. Esso rientra difatti negli scopi della legislazione federale

sullo sviluppo territoriale, del vecchio e del nuovo piano direttore cantonale.

È pertanto sostenuto da un importante interesse collettivo, senz'altro

preminente rispetto a quelli di natura privata dei ricorrenti. Contrariamente a

quanto essi sostengono, inoltre, non è necessario che esso presenti elementi

naturalistici lungo la sua intera estensione;

determinante è invece la sua percorribilità. Per quanto riguarda poi la protezione della sfera privata, giova qui evidenziare

come il sentiero si troverà a ca. 20-40 m dalla facciata delle abitazioni.

Nemmeno le potenziali conflittualità con la conservazione degli ambienti

naturali e la fauna menomano l'importante interesse pubblico evocato in precedenza,

essendo possibile, attraverso alcuni accorgimenti quanto alla sua progettazione

e alla sua gestione, evitarle: è quanto conferma il biologo incaricato dal comune di prendere posizioni sulle osservazione

inoltrate dai privati al piano d'indirizzo e consegnate a pag. 51 del

rapporto di pianificazione gennaio 2006. Se ritenuto incompatibile, anche l'accesso

al sentiero con le biciclette potrà essere inibito in fase realizzativa.

9.3. Quanto al rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità, il

Tribunale considera quanto segue.

9.3.1. Secondo l'art. 7 cpv. 3 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006

(Lstr; RL 7.2.1.2), nel tenore in vigore fino al 31 novembre 2012 (BU 2012,

554), corrispondente all'attuale art. 8 Lstr, i comuni provvedono alla pianificazione

delle strade locali nell'ambito del piano regolatore, vegliando in particolare

al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore e dei comuni vicini.

Nel concetto di strada rientrano, per quanto qui interessa, quello di strada

pedonale, sentiero e via ciclabile (art. 5

cpv. 1 e 6 vLstr, oggi desumibile dall'art. 2 cpv. 1 Lstr, versione in vigore dal 1° dicembre 2012, BU 2012, 554). I

comuni sono inoltre competente a stabilire, in sede di piano regolatore, i

percorsi pedonali (art. 5 legge sui percorsi pedonali ed i sentieri

escursionistici del 9 febbraio 1994; LCPS; RL 7.2.1.4). La competenza comunale

discende inoltre dagli art. 3 cpv. 3 lett. c LPT, nonché 28 cpv. 2 lett. p

LALPT.

9.3.2. Il vincolo in parola è, come visto,

ancorato nelle rappresentazioni grafiche ed è stato adottato

dall'autorità competente in materia. In linea di principio, dunque, esso poggia

su una base legale. Essa, tuttavia, risulta carente sotto il profilo delle

indicazioni minime necessarie per la sua realizzazione. In particolare, né le

rappresentazioni grafiche, né le NAPR forniscono indicazioni circa il suo calibro. Aspetto, peraltro, che era stato

rettamente rilevato nella risoluzione 21 agosto 2017 (pag. 34). Difatti,

solo una volta conosciute le caratteristiche

esatte del sentiero - con i relativi limiti - potrà essere valutata la sua

incidenza sulla proprietà privata e così compiutamente valutata la

proporzionalità del vincolo. Il comune deve

dunque essere chiamato a completare la pianificazione, dettagliandone in misura

maggiore le caratteristiche. Non è dunque necessario e nemmeno opportuno allo

stadio attuale esaminare se il vincolo in parola risponda al principio di

proporzionalità.

10. Da ultimo

devono essere vagliate le censure relative alle conseguenze economico-finanziarie

dell'opera. L'impegno finanziario è stato valutato ed è consegnato nel

programma di realizzazione (cfr. Rapporto di pianificazione maggio 2010, pag.

22). Il comune ha ritenuto di non modificarlo, poiché in sostanza non ha mutato

l'approccio circa l'esecuzione del sentiero. Non è questa la sede per la

verifica della sua attendibilità, già perché esso andrà aggiornato alla luce

delle considerazioni espresse in questa sentenza. Quanto al presunto

deprezzamento delle proprietà e conseguente perdita di gettito fiscale, per

quanto concerne l'interesse pubblico questo non appare preponderante rispetto a

quello evocato in precedenza a sostegno della variante (supra, 10.2.). Nella misura in cui i ricorrenti invocano una

carente informazione del consiglio comunale, la censura è tardiva, poiché

andava sollevata nell'ambito del ricorso contro la pubblicazione delle risoluzioni

del consiglio comunale ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987

(LOC; RL 2.1.1.2; cfr. in merito: STA 90.2011.100 del 5 novembre 2012

consid. 2.1.).

11. Per i pregressi

motivi, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

In termini assoluti, tuttavia, i ricorrenti sono preponderantemente

soccombenti. Per questo motivo essi sono tenuti a pagare una tassa di

giustizia, ridotta per tener conto del grado di successo dell'impugnativa (art.

28 LPamm). Essi sono inoltre tenuti a versare un importo per ripetibili ridotte

al comune (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza il comune è chiamato a completare la pianificazione

del sentiero naturalistico, così come spiegato al consid. 9 del presente

giudizio.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-

è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali verseranno fr. 1'000.- per

ripetibili al comune.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario