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Decisione

90.2011.150

Armonizzazione delle norme di attuazione a seguito di una fusione comunale

17 giugno 2013Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i disposti normativi che rendono più agevole il lavoro amministrativo e rendono

nel contempo più chiare le decisioni dell'autorità locale, senza per questo

alterare in maniera significativa l'ordinamento territoriale vigente; è

possibile procedere ad una prima tappa di armonizzazione dei PR, segnatamente

delle sole NAPR vigenti per le tre sezioni, sempre che tale armonizzazione non

comporti uno stravolgimento dell'assetto territoriale e della sua concezione.

Nella misura in cui determinate modifiche delle norme dovessero invece avere

ripercussioni più marcate sul territorio, allora la loro disgiunzione da una

procedura di revisione complessiva del PR appare invece più difficoltosa.

Da notare che tali

osservazioni si pongono in perfetta sintonia con l'art. 17 della legge sulle

aggregazioni e separazioni dei comuni del 16 dicembre 2003 (LASC; RL 2.1.4.3),

secondo cui, fino all'entrata in vigore del piano regolatore del nuovo comune,

rimangono in vigore per i singoli comprensori dei comuni aggregati i vigenti piani

regolatori: non è quindi immaginabile, ancora una volta, che delle NAPR

"armonizzate" introducano e anticipino delle modifiche sostanziali,

attuabili, secondo la legge, solo mediante una revisione generale

dell'ordinamento - secondo le modalità e le procedure prescritte dalla LALPT -,

atto a gestire il territorio dei comuni aggregati.

6.

Ferme queste premesse, occorre ora passare in

rassegna le censure del comune in merito alla mancata approvazione di quegli

articoli che il Governo ha ritenuto esulare, nel loro contenuto, dalle finalità

della revisione, ponendosi così in contrasto con la legge.

7.

Art. 7 cpv. 3 NAPR

Per quanto concerne questo articolo, il Tribunale non vede motivi per

discostarsi dall'adesione, formulata dal Dipartimento del territorio in sede di

risposta, alla richiesta del comune di ripristinare il tenore del cpv. 3,

stralciato integralmente dal Governo, senza la precisazione "per l'approvazione".

Per completezza la riforma viene menzionata fra quelle indicate al p.to n° 1.3

del dispositivo.

8.

Art. 9 cpv. 3 NAPR

In questo capoverso il Comune ha disciplinato le

distanze verso le strade e le piazze pubbliche: la norma ripropone alle lett.

a), b) e c) le distanze previste dalle NAPR delle sezioni di __________, __________

e __________, disciplina alla lett. d) le deroghe, regolamenta alla lett. e) le

distanze da rispettare per cancelli, porte di accesso alle autorimesse o

simili, rinvia alla lett. f) alla regolamentazione specifica valida nella zona

dei nuclei e introduce alla lett. g) il seguente nuovo disposto: "La distanza

verso strade e piazze pubbliche regolamentata nei cpv. 3 pt. a) b) c) non si applica per le infrastrutture, manufatti di piccole dimensioni e gli impianti

comunali". Il Governo ha negato l'approvazione dell'intero capoverso

(cfr. p.to n. 2 del dispositivo, pag. 29, che rinvia al p.to 5.1 della

risoluzione impugnata), adducendo che - vista la procedura di variante in corso

riguardante il piano del traffico di RI 1 (armonizzazione dei piani del

traffico delle tre sezioni) - il comune avrà modo di proporre una disciplina

unitaria in tale sede. Nello specifico il Governo non ha poi condiviso la nuova

normativa prevista alla lett. g), peraltro lesiva delle competenze cantonali, indicandone

pleonasticamente lo stralcio (cfr. pag. 12 della decisione impugnata). Ora,

alla luce di quanto esposto sopra al consid. 5, tale decisione può venir

condivisa limitatamente alla mancata approvazione e relativo stralcio della

lett. g), la quale introduce effettivamente nuovi precetti normativi, assenti

nelle NAPR delle tre sezioni, che travalicano il mero adeguamento redazionale

del testo. Per contro, nella misura in cui il capoverso si limita a riproporre

alle altre lettere la normativa vigente nelle tre sezioni - ciò che non esclude

l'elaborazione di una disciplina unitaria nell'ambito della variante relativa

al piano del traffico - esso va tutelato, in quanto conforme alle finalità perseguite

con la revisione. Per il che su questo punto il ricorso va parzialmente accolto.

9.

Art. 26 NAPR

9.1. Negli anni '60 la "" () si è

insediata a __________ ed ha aperto, nel nucleo di Certenago, una scuola che,

inizialmente, contava una cinquantina di allievi provenienti dagli Stati Uniti.

Nel corso degli anni la struttura ha conosciuto un successo considerevole,

raggiungendo, a metà degli anni '80, i 270 allievi, ossia il 17% della popolazione

complessiva di __________: per arginare tale sviluppo ed i suoi effetti

indesiderati sul nucleo di Certenago, che andava svuotandosi della popolazione

locale a favore degli allievi della, nel 1986 il Comune di __________

perfezionava una convenzione con la, secondo cui il numero degli allievi sarebbe

stato ridotto alle 250 unità. Nonostante gli accordi presi, negli anni

successivi la si è espansa ed ha acquistato altri fondi, adiacenti la sua sede

storica, nel nucleo di Certenago; nel 2009 il numero degli allievi ha raggiungo

le 567 unità, oltre ai docenti, al personale amministrativo e domestico per

ulteriori 200 unità. Malgrado tale sviluppo e le sue marcate ripercussioni

sulle infrastrutture pubbliche e private, sul territorio circostante il nucleo

di Certenago, sul traffico e sull'ambiente, il Comune di __________ non ha mai

disciplinato e indirizzato lo sviluppo della struttura a livello

pianificatorio, ma si è limitato ad autorizzarne l'espansione nei limiti di un

piano di quartiere e ad adottare misure puntuali.

9.2. Nel novembre 2010 fra il nuovo Comune di RI 1 e la è stato perfezionato un

nuovo accordo, che limita il numero degli allievi alle 800 unità e contempla

fra l'altro l'obbligo per la di edificare un autosilo di 65 posti auto. In

parallelo, nell'ambito della revisione, è stato introdotto il nuovo art. 26

NAPR, concernente le scuole private, che prevede, al cpv. 1, il divieto

generale di insediare nuove scuole private dei cicli dell'infanzia fino alle

medie superiori in zona residenziale nonché il divieto di destinare ad alloggio

per studenti o a scopi didattici edifici situati in zona residenziale o in zona

NV, ad eccezione delle aree attualmente occupate dalla e dalla scuola. La norma

dichiara poi applicabili le direttive cantonali in materia di edifici

scolastici (cpv. 3) nonché i parametri edificatori delle zone in cui si

situano, contemplando la possibilità di concedere deroghe (cpv. 2). Il cpv. 4

prevede in particolare:

Per le scuole private menzionate

al cpv. 1, i locali destinati all'insegnamento e all'alloggio degli studenti

saranno governati da una o più licenze edilizie, rilasciate nel quadro del PQ,

come pure da una o più convenzioni che disciplineranno gli aspetti legati al

traffico, all'ordine pubblico, al fabbisogno di posteggi, ai rifiuti e al

rispetto della destinazione impressa dal PQ alle aule scolastiche e ai

dormitori esistenti, nonché di quelli progettati. A tal fine viene conferita la

delega al Municipio di perfezionare uno o più accordi nel quadro di questi temi.

Infine,

secondo il cpv. 5, in caso di cessazione dell'attività, gli edifici, i

manufatti e gli impianti esistenti potranno essere utilizzati conformemente

alla destinazione generale della zona. Il Governo ha negato l'approvazione

della norma, ritenendo in sostanza che la stessa travalicasse gli scopi della

revisione e risultasse arbitraria, in quanto non sufficientemente comprovata

dal profilo dell'interesse pubblico. Inoltre il cpv. 4 avrebbe ravvisato dei

contenuti estranei a quanto prevedono per legge le norme di applicazione dei

piani regolatori. Il Comune veniva così invitato a riesaminare la problematica

nell'ambito di una variante o dell'aggiornamento generale dei tre piani

regolatori nei modi e nelle forme previste dalla LALPT.

9.3. Tale decisione - da cui, contrariamente a quanto sostiene il comune, si

possono desumere con sufficiente chiarezza gli elementi a suo fondamento -

merita piena conferma. Infatti, anzitutto, da un profilo puramente formale,

l'art. 26 NAPR travalica manifestamente lo scopo "armonizzativo" previsto

dalla variante, inserendo una normativa particolare, completamente assente nel

precedente piano regolatore, volta a disciplinare l'attività delle scuole

private sul territorio comunale, normativa che per di più anticipa,

disattendendone i contenuti, quanto prescrive l'art. 17 della legge

sulle aggregazioni e separazioni dei comuni, che demanda il disciplinamento dell'assetto

territoriale del nuovo comune ad una revisione generale dei piani dei comuni

aggregati. Inoltre, per quanto attiene al cpv. 1, le (poche)

spiegazioni menzionate nel rapporto di pianificazione novembre 2010, pag. 13, a sostegno della norma appaiono del tutto insufficienti a giustificare del profilo dell'interesse

pubblico la scelta del comune di vietare sul suo territorio l'apertura di nuove

scuole private, rispettivamente di vietare la

destinazione ad alloggio per studenti o a scopi didattici di edifici situati in

zona residenziale o in zona NV. Notasi peraltro che dal profilo dell'unitarietà

della materia il divieto avrebbe dovuto essere introdotto nelle disposizioni

relative alle zone residenziali e alla zona NV e non all'art. 26 NAPR.

9.4. Non solo, ma il modo di procedere, arbitrario, del comune, si palesa

soprattutto al cpv. 4, che prevede la gestione delle attività d'incidenza

territoriale legate alle scuole private e dei problemi di carattere ambientale

ad esse connessi, non per mezzo degli strumenti prescritti dalla LPT e dalla

LALPT, bensì tramite convenzioni fra municipio e scuole private e tramite la

procedura della licenza edilizia. Ora, secondo consolidata giurisprudenza, la

procedura di rilascio del permesso di costruzione è concepita esclusivamente

per accertare la conformità di un determinato intervento edilizio con le

prescrizioni del piano di utilizzazione. Non è dato di farvi capo allorché ciò

si traduce, come in casu, in un'elusione dell'obbligo di pianificare

sancito dall'art. 2 LPT. In particolare, non è lecito avvalersi della

possibilità di rilasciare autorizzazioni - ma lo stesso discorso vale per il

rinvio, contenuto nella norma, alla sottoscrizione di convenzioni fra comune e

scuole private - per porre rimedio ad insufficienze del piano di utilizzazione.

L'adozione di piani di utilizzazione volti a definire preventivamente l'uso

ammissibile del suolo, conformemente alle indicazioni del piano direttore,

sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione e nell'ambito di una

procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 LPT) e partecipazione

democratica (art. 4 LPT) costituisce invero un'irrinunciabile premessa per il

rilascio di permessi di costruzione (DTF 120 Ib 212 consid. 5 con rinvii, 116

Ib 53 consid. 3a.; RDAT I-1998 n. 30 consid. 3.1., II-1993 n. 36; STA 52.97.381

del 2 marzo 1998, DP 13-17/1993 del 27 dicembre 1993 consid. 2.5). Peraltro

l'inadeguatezza del modo di procedere adottato dal comune è dimostrata anche

dal fatto che la convenzione sottoscritta a metà degli anni '80 con la e il

relativo piano di quartiere si sono rivelati degli strumenti palesemente inefficaci

nel gestire il fenomeno e la crescita della struttura. Va infine rilevato che

alle molteplici carenze riscontrate nell'approccio, da parte del comune, alla

soluzione del problema legato alla gestione territoriale delle scuole private

non può venir posto rimedio tramite la semplice modifica redazionale del cpv.

1, concordata fra le parti nell'ambito dell'udienza del 13 marzo 2013, modifica

che potrà se del caso venir integrata nella variante, rispettivamente nella

revisione, auspicata dal Governo. Per il che il ricorso va su questo punto respinto.

10. Art. 32 NAPR

Il

piano regolatore di __________, il cui ultimo adeguamento risale all'11

febbraio 2003 (ris. gov. n. 619), prevedeva una "Zona di verde

protetto", mirante a tutelare gli elementi di valore paesaggistico o

storico-culturale disseminati sul suo territorio. Per evitare che il vincolo

potesse dar luogo ad eventuali richieste di indennizzo per espropriazione

materiale, l'art. 28 NAPR di __________ precisava al suo ultimo capoverso:

"Le superfici delle zone di verde protetto in corrispondenza delle

particelle n° 2005, __________, 490, __________, e 1089, parco __________, sono

computabili nel calcolo degli indici". Adducendo di non aver riscontrato

nei piani la presenza di zone di verde protetto sovrapposte a zone edificabili,

con la risoluzione impugnata il Governo ha negato l'approvazione dell'ultimo

capoverso del nuovo art. 32 NAPR, concernente la Zona di verde protetto, Sez. __________, che prevede, generalizzando le eccezioni di cui al

vecchio art. 28 NAPR: "La zona di verde protetto è computabile nel

calcolo degli indici qualora sia sovrapposta ad una zona edificabile".

Il comune contesta lo stralcio, asserendo che il disposto sarebbe stato facilmente

emendabile, e chiede, in via subordinata, la reintroduzione dell'ultimo capoverso

del vecchio art. 28 NAPR, posto che la sua soppressione costituirebbe un

peggioramento, immotivato, delle possibilità edificatorie dei mapp. n. 490,

1089 e (ex) 2005. Ora, alla luce delle considerazioni esposte sopra al consid.

5, quest'ultima richiesta merita di venir accolta: posto infatti che la

generalizzazione di cui al nuovo art. 32 NAPR - che l'emendamento proposto dal comune

in sede di risposta renderebbe più chiara - esula comunque dalle finalità armonizzative

perseguite con la revisione, l'abrogazione della vecchia normativa, formalmente

approvata in passato dal Consiglio di Stato, anche se insoddisfacente, non risulta

sorretta da motivi pertinenti e appare quindi per intanto ingiustificata,

indipendentemente dalla prevista elaborazione da parte del comune di una

variante concernente il tema della protezione del paesaggio nelle tre sezioni.

Per il che il ricorso va parzialmente accolto.

11. Art. 42 NAPR

11.1. L'art. 4.3.3.4 NAPR di __________, sotto la dicitura

"Muri", prevede:

È proibita la demolizione dei muri

protetti. Gli stessi devono essere mantenuti e se necessario ricostruiti

secondo l'aspetto estetico di quelli preesistenti; lungo il viottolo __________

-__________ possono essere sopraelevati fino a ml. 3.00 dal campo stradale; il

Considerandi

muro del Sapell al mappale 885 la cui demolizione è concessa su una lunghezza

di ml. 3.50 deve essere evidenziato architettonicamente nell'ambito della nuova

costruzione.

Salvo per il mapp. 885, tale normativa

escludeva quindi l'esecuzione di accessi pedonali e/o carrabili ai singoli

fondi tramite demolizione parziale di muri protetti. Per evitare disparità di

trattamento fra i proprietari di fondi non ancora urbanizzati ed in particolare

per permettere la formazione di un accesso al mapp. 1058, situato lungo via

Sapell, nell'ambito della revisione il comune ha introdotto al cpv. 5 dell'art.

42.

NAPR, concernente il PP del nucleo di __________, la seguente normativa,

sotto la dicitura "Muri protetti":

È proibita la demolizione dei muri

protetti, eccezione al divieto di demolizione limitate all'accesso carrabile.

Gli stessi devono essere mantenuti e se necessario ricostruiti secondo

l'aspetto estetico di quelli preesistenti; lungo il viottolo __________ -__________

possono essere sopraelevati fino a ml. 3.00 dal campo stradale. Eccezioni

limitate all'accesso carrabile e pedonale ai fondi sono concesse dal Municipio

sulla base di un progetto generale di sistemazione. Il Municipio, ove

giustificato dal profilo della sicurezza e del decoro può imporre l'esecuzione

di interventi di consolidamento o manutenzione. Le relative spese sono a carico

del proprietario.

Osservando come via Sapell sia assegnata

dal piano del traffico di __________ alla categoria dei "percorsi pedonali

di quartiere", dove il transito dei veicoli non è permesso, e non possa

quindi essere considerata come strada di servizio e di urbanizzazione, il

Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della variante, adducendo come la

stessa esuli dalla mera "armonizzazione" del testo della norma ed introduca

un nuovo concetto di viabilità lungo via Sapell, da valutare nell'ambito della

variante del piano del traffico in fase di allestimento. Il tenore del vecchio

art. 4.3.3.4. NAPR di __________ è stato quindi ripristinato ed al comune è

stato assegnato un termine di 6 mesi per presentare la variante del piano del

traffico.

11.2

Tali considerazioni meritano di venir parzialmente condivise: anzitutto,

contrariamente a quanto sostiene il comune in sede di ricorso, la modifica non

ha esclusivamente come oggetto il disciplinamento dei muri protetti, ma è volta

anche a risolvere, come indicato chiaramente nel rapporto di pianificazione

novembre 2010, pag. 17-18, il problema dell'urbanizzazione di mappali che non

dispongono di accesso. In questa misura, come giustamente sostiene il Governo e

come esposto sopra al consid. 5, il nuovo cpv. 5 non si limita quindi ad

"armonizzare" (anche perché non ve n'è oggettivamente bisogno) il

vecchio testo dell'art. 4.3.3.4. NAPR di __________, ma introduce nuovi

contenuti precettivi relativi all'accesso e all'accessibilità ai fondi, che

anticipano le scelte e i contenuti della variante del piano del traffico in

fase di allestimento. La decisione di ripristinare il tenore del vecchio art.

4.3.3.4

in vista dell'adozione della variante merita quindi di venir tutelata.

Tanto più che, come annota il Dipartimento in sede di risposta, il municipio ha

già inoltrato in data 20 dicembre 2011 un complemento all'esame del traffico

riguardante via Sapell per l'esame preliminare. Per contro, effettivamente,

come sostiene il comune, la disposizione relativa alla facoltà del municipio di

imporre, ove giustificato dal profilo della sicurezza e del decoro, l'esecuzione

di interventi di consolidamento o manutenzione, è attinente alla tematica dei

muri e non ha portata precettiva autonoma, nella misura in cui si limita a

ribadire la facoltà già concessa ai municipi dall'art. 35 cpv. 2 LE. La

richiesta del comune che questa disposizione venga reintrodotta al cpv. 5

dell'art. 42 NAPR merita dunque accoglimento.

12.

Art. 55 NAPR

12.1

Il nuovo art. 55

NAPR, concernente la zona residenziale a lago (RL), regolamentata in precedenza

all'art. 46 NAPR di __________, che prevedeva un indice di sfruttamento dello

0.3

(lett. c) ed un indice di occupazione del 20% (lett. b), ripropone i

contenuti della vecchia normativa, salvo per l'indice di occupazione, che viene

stralciato e portato allo 0.30% grazie al rinvio all'art. 54 NAPR contenuto al

cpv. 1 ("Valgono le disposizioni dell'art. 54 (zona residenziale), ad

eccezione di quanto segue: …"). Secondo il rapporto di pianificazione

novembre 2010, pag. 18, l'aumento dell'indice sarebbe dettato dalla volontà di

permettere contenuti ampliamenti della sostanza edilizia esistente a fondi che

detengono indice residuo. Osservando come la modifica trascenda lo scopo di

mera uniformazione perseguito con la variante, il Governo ne ha negato

l'approvazione, ritenendola insufficientemente motivata e non debitamente

valutata nella sua sostenibilità. Esso ha pertanto reintrodotto d'ufficio

l'indice di occupazione del 20%. Il comune contesta recisamente questa decisione:

posto che le finalità della modifica sono chiare e non necessiterebbero quindi

di motivazioni particolari, il comune ritiene che negare la possibilità di

attuare modici adattamenti del vigente assetto pianificatorio nell'ambito di

una procedura di variante destinata ad armonizzare le NAPR, costituisca un

eccesso di formalismo. Non sarebbe infatti dato di vedere quale scopo degno di

tutela persegua la pretesa del Governo di avviare una procedura di variante

specifica per inserire nell'art. 55 NAPR un adeguamento di portata locale,

privo di qualsiasi importanza nell'economia del piano regolatore.

12.2

Tale tesi non meritano accoglimento. Va infatti anzitutto ricordato che,

secondo l'art. 37 LE, l'indice di sfruttamento è il rapporto tra la superficie

utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo, mentre

l'indice di occupazione è il rapporto espresso in per cento tra la superficie

edificata e la superficie edificabile del fondo. Gli indici stabiliti in un piano delle zone costituiscono

un elemento importante di caratterizzazione e distinzione delle singole zone: mentre

l'indice di sfruttamento, in sostanza, determina la cubatura massima dell'edificio

erigibile sul fondo ma, preso in sè, non indica come tale cubatura debba disporsi,

l'indice di occupazione, stabilendo un rapporto massimo tra area occupata e

superficie libera del fondo, non solo determina un equilibrio tra spazi liberi

e spazi edificati, ma, in combinazione con l'indice di sfruttamento, concorre a

stabilire l'aspetto che le costruzioni debbono rivestire. Un mutamento degli

indici di sfruttamento stabiliti nella legislazione, o la possibilità di

interpolare indici intermedi fra gli indici esistenti, soprattutto se combinati

con quelli di occupazione, conduce quindi necessariamente ad una modificazione

delle caratteristiche delle singole zone (RDAT 1979 n. 46).

12.3

Alla luce di queste

considerazioni, ossia dell'impatto che può produrre una modifica dell'indice di

occupazione sulle caratteristiche di una zona, si palesa nuovamente il problema

alla base della revisione all'esame, che, accanto alla finalità, condivisibile,

mirante a uniformare il tenore delle NAPR e a facilitarne la consultazione e

l'applicazione, introduce modifiche di portata maggiore, che anticipano, senza

rispettarne le forme, quei contenuti che, secondo al LALPT, vanno proposti

seguendo le (uniche) due procedure che essa conosce, ossia quella della revisione

ordinaria o della variante di poco conto (cfr. art. 14 e 15 regolamento della

LALPT del 29 gennaio 1991; RLALPT; RL 7.1.1.1.1), ciò che non esclude

evidentemente la possibilità di presentare revisioni parziali in merito a

tematiche territoriali determinate e/o circoscritte. Contrariamente a questi

principi, la modifica dell'indice di occupazione proposta risulta, come giustamente

rileva il Governo, priva di motivazione sufficiente, in quanto avulsa da quella valutazione complessiva dei contrapposti interessi presenti sul territorio, fra cui

la sensibilità dal profilo paesaggistico della zona in questione, ma soprattutto in quanto priva di quei riscontri, verificabili,

di carattere tecnico e specialistico necessari in un'ottica globale - e quindi

anche per rapporto alle altre zone - a giustificare, dal profilo dell'interesse

pubblico, la scelta pianificatoria del comune di aumentare l'indice di occupazione

(solo) nella zona RL ed a non far quindi apparire tale scelta come arbitraria o

come frutto di improvvisazione. Poco importa se l'adeguamento, come adduce il

municipio, abbia un impatto tutto sommato contenuto sull'economia complessiva

del piano regolatore. Per il che la decisione governativa merita integrale protezione.

13.

Art. 69 NAPR

13.1

L'art. 56 NAPR di __________

e l'art. 4.12 NAPR di __________ prevedono per la Zona dei Grotti una regolamentazione analoga: in particolare, definita la nozione di

"grotto" ed indicati gli interventi edilizi concessi nei limiti

dell'art. 24 LPT (riattamenti, trasformazioni e nuovi corpi di fabbrica), le

due norme specificano: "Ciò è ammesso solo per i grotti privati

esistenti. I grotti pubblici esistenti non possono essere ingranditi".

Con l'armonizzazione delle due norme in un unico nuovo articolo (l'art. 69

NAPR), questa restrizione è stata abolita. Il comune, ricordando come sia in

fase di elaborazione una variante concernente la zona dei grotti, variante che

comporterà anche l'aggiornamento della nuova norma in questione, ha motivato la

modifica con la necessità, per i grotti che ospitano esercizi pubblici, di poter

usufruire di superficie supplementare per adeguare gli spazi alla legislazione

sanitaria e per attuare le misure a favore dei disabili. Ripristinando la

vecchia normativa, il Governo ha negato l'approvazione dell'art. 69 NAPR,

adducendo che il suo tenore andrà valutato nell'ambito dell'allestimento della

variante relativa alla zona dei grotti, variante oggetto dell'esame preliminare

12.

settembre 2006. Il comune contesta tale decisione, lesiva del diritto,

poiché, a sua detta, la soppressione del vincolo - che discrimina i grotti

pubblici, esponendoli al rischio di chiusura - non inciderebbe minimamente

sull'assetto territoriale o sull'ordinamento delle utilizzazioni; per rapporto

alla variante in fase di allestimento, verrebbe solamente anticipata la

soppressione di un vincolo ormai privo di valide ragioni pianificatorie.

13.2

Tali tesi non meritano accoglimento per più di un motivo: anzitutto, a

prescindere dal fatto che, in concreto, la modifica prevista va ben oltre la

mera armonizzazione del testo delle due norme, appare evidente che,

contrariamente a quanto sostiene il municipio, la possibilità concessa ai

grotti che ospitano esercizi pubblici di eseguire ampliamenti di volumetria

verrà ad incidere sull'assetto territoriale e sull'ordinamento delle utilizzazioni

nella zona: oltre alla modifica delle caratteristiche architettoniche originali

delle costruzioni (pur nel rispetto degli "indirizzi edificatori", di

cui al cpv. 2 della norma, del "risanamento architettonico", di cui

al cpv. 3, e delle "prescrizioni particolari", di cui al cpv. 6), il

loro ampliamento avrà per forza ripercussioni sul traffico, anche se contenuto,

prodotto dagli avventori e sulla fruibilità dei posteggi.

13.3

Ma v'è di più. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'adozione di un piano regolatore o di sue

varianti esige una ponderazione globale di tutti gli interessi determinanti,

pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione del suolo. La circostanza

che vi sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata

in vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione,

potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente.

Cionondimeno, questo strumento deve, per adempiere gli scopi per i quali è

stato introdotto, beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta

l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento "notevole" delle

circostanze può giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del

piano di utilizzazione (DTF 123 I 175 consid. 3a, 121 I 245 consid. 6a, 120 Ia

227.

consid. 2b, 119 Ib 480 consid. 5c, 114 Ia 32 consid. 6 e rinvii; Leo

Schürmann/Peter

Hänni, Planungs-, Bau- und

besonderes Umweltschutzrecht, Berna

1995, pag. 89 e segg.). Ora,

posto che effettivamente, in concreto, la restrizione attualmente in vigore

concernente i grotti che ospitano esercizi pubblici debba esser riesaminata

alla luce dell'avvenuto mutamento delle circostanze, la legge richiede, come

appena ricordato, nell'ambito dell'elaborazione della variante, una

ponderazione globale di tutti gli interessi determinanti e non una ponderazione

"a tappe" di alcuni interessi (in casu: quello degli

esercenti), da perfezionarsi in un secondo tempo o addirittura da rimettere in

discussione con una variante di poco successiva. Alla luce di queste

circostanze bene ha fatto il Governo a negare l'approvazione della norma, in

considerazione del fatto che è in corso una variante relativa alla zona dei

grotti, variante che, per stessa ammissione del municipio, comporterà un

"aggiornamento" del testo dell'art. 69 NAPR. Per il che la decisione governativa merita di venir

integralmente confermata.

14.

Art. 76 NAPR

Gli attuali art. 63 e 64

NAPR di __________ e 5.3 e 5.4 NAPR di __________ prevedono una normativa

analoga per quanto attiene il disciplinamento delle strade private nuove ed

esistenti. Il piano regolatore di __________ è invece silente in merito. Con la

variante all'esame il comune di RI 1 ha riunito in un unico articolo (art. 76

NAPR) le disposizioni di cui sopra, armonizzandole e circoscrivendone la

validità alle sole sezioni di __________ e __________. Il Consiglio di Stato ha

negato l'approvazione della norma, ritenendo che, così come già indicato in

fase di esame preliminare, sarebbe stato opportuno "(…) fornire

indicazioni sulle modalità di realizzazione di questi manufatti anche per la sezione

di __________ che così beneficerebbe dello stesso trattamento delle altre

sezioni, nello spirito della variante in esame (uniformizzazione delle NAPR)".

Il comune è stato quindi invitato a presentare una norma valida per tutto il

territorio nell'ambito dell'elaborazione della variante del piano del traffico.

Il municipio si aggrava contro questa decisione a ragione: la nuova norma non

contiene infatti contenuti precettivi nuovi o diversi da quelli attualmente in

vigore, limitandosi a riproporre il testo "armonizzato" vigente nelle

due sezioni, ciò che non esclude l'elaborazione di una disciplina unitaria

nell'ambito della variante relativa al piano del traffico in fase di

allestimento. Per il che su questo punto il ricorso va accolto.

15.

Art. 25 RE

15.1

Il nuovo art. 25 RE prevede, al cpv. 3, per recinzioni, siepi, piantagioni e

muri di sostegno, posti lungo il confine fra due proprietà, un'altezza massima

di 1.80 m; riprendendo il tenore della disciplina attualmente in vigore a __________,

il cpv. 3 specifica inoltre: "qualora esista un accordo scritto tra i

rispettivi proprietari, tale altezza può essere aumentata". Vista

l'assenza di un limite massimo d'altezza, il Governo ha negato l'approvazione

del cpv. 3, invitando il comune a presentare una variante. Con particolare

riferimento all'orografia collinare del suo territorio, il comune insorge

contro questa decisione, lamentando che l'introduzione di un limite di altezza

massimo vanificherebbe l'intento perseguito con la norma, ossia di tener conto

di situazioni particolari: infatti, una limitazione dell'altezza massima

renderebbe difficile l'edificazione nelle zone più impervie, dove è necessario

erigere muri di contenimento "alti e solidi, la cui altezza non può

essere lasciata a una norma che non lascia spazio alle particolarità del caso".

15.2

In base a queste motivazioni, di cui peraltro il rapporto di

pianificazione novembre 2010 è completamento privo, con la modifica all'esame

il comune palesa l'intenzione di introdurre un ordinamento valido per tutto il

suo territorio che permetta ai privati di derogare, senza limiti di sorta, al

regime ordinario, che prescrive per le opere di cinta un'altezza massima di 1.80 m. Ora, a prescindere dal fatto che, ancora una volta, il cpv. 3 introduce per tutto il

territorio una disposizione che esula dalla pura armonizzazione del testo delle

NAPR delle tre sezioni, in quanto atta a produrre ripercussioni marcate

sull'assetto territoriale, ed in particolare sul paesaggio di RI 1, la tesi del

comune non può venir accolta. Infatti - e senza che sia necessario valutare la

legalità, dubbia, della disciplina (già) in vigore a __________ - l'estensione

a tutto il territorio della possibilità di derogare all'altezza di 1.80 m senza porre limite alcuno, se in presenza dell'accordo dei proprietari, si pone in palese

contrasto con le marcate finalità di tutela paesaggistica perseguite dall'art.

25.

RE, finalità che si manifestano in modo particolare nelle prescrizioni

relative ai materiali vietati per le recinzioni e per le sistemazioni del terreno,

menzionati al cpv. 9 e 10. In proposito vale la pena di citare il rapporto di

pianificazione novembre 2010, pag. 21, che riporta: "Il Municipio vuole

con forza inserire questi elementi di novità all'interno del proprio piano

regolatore al fine di mantenere una qualità paesaggistica anche laddove si

effettuano lavori di sistemazione del terreno", finalità il cui

perseguimento non sarebbe più garantito nel caso in cui si lasciasse ai

privati, senza limitazione alcuna, la facoltà di determinare l'altezza, e

quindi l'impatto, delle opere di cinta e di contenimento. Per tutti questi

motivi la decisione del Governo merita di venir confermata.

16.

Il Tribunale non

preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm), mentre al comune patrocinato

vengono assegnate delle ripetibili ridotte, in proporzione al successo dell'impugnativa

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione 9 novembre 2011 (n. 6083), con cui il

Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore relativa

all'armonizzazione delle tre sezioni (__________, __________ e __________)

del comune di RI 1:

1.1. è confermata limitatamente alla non approvazione dell'art. 26

NAPR relativo alle scuole private, all'inserimento d'uffi- cio

dell'indice di occupazione nell'art. 55 NAPR relativo al- la

zona residenziale a lago (RL), alla richiesta di riesame, tramite

l'adozione di varianti dell'art. 69 NAPR relativo alla zona

grotti e dell'art. 25 RE relativo alle recinzioni, siepi, piantagioni

e muri di sostegno;

1.2. è annullata nella misura in cui chiede il riesame, tramite l'adozione

di una variante, dell'art. 76 NAPR relativo alle strade

private nuove ed esistenti;

1.3 è riformata per quanto attiene allo stralcio del cpv. 3 del- l'art.

7 NAPR relativo agli indici e alla loro utilizzazione, al- lo

stralcio del cpv. 3 del l'art. 9 NAPR relativo alle distanze, allo

stralcio di parte del l'art. 32 NAPR relativo alla zona di verde

protetto, e alla richiesta di riesame, tramite l'adozio- ne di

una variante, dell'art. 42 cpv. 4 (recte: cpv. 5) NAPR relativo al

piano particolareggiato del nucleo di __________ ai sensi dei

considerandi 7, 8, 10 e 11.

2. Non si

prelevano la tassa di giustizia e le spese. Lo Stato rifonderà al comune fr.

600.- per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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