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Decisione

90.2011.151

Zona edificabile e sentiero naturalistico a lago - rapporto tra limite del demanio e pianificazione del territorio

4 dicembre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti RI 6, RI 5, RI 1 e RI 4 ritengono poi di

poter rimettere in discussione il vincolo AP2 (mapp. 541) e

quelli di accesso pedonale, di protezione degli elementi naturali (boschetto) e

di esclusione dell'edificazione (mapp. 604), perché malgrado la loro approvazione nell'ambito della revisione del piano

regolatore non potrebbero essere dati per acquisiti. In ogni caso questi

vincoli sarebbero "stati riproposti e sono oggetto della variante".

F. Il municipio, in

rappresentanza del comune, domanda che i ricorsi,

in quanto ricevibili, siano respinti, mentre la Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità, agente per il Governo, si rimette al

giudizio del Tribunale.

G. Il 9 ottobre 2013 una

delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della contestazione,

scattando alcune fotografie, acquisite agli atti.

H. Assunto

nell'incarto un estratto del piano regolatore di Caslano, alle parti è stato

fissato un termine per le conclusioni. Facoltà cui le parti hanno fatto capo, a eccezione della Divisione, confermando

le rispettive posizioni.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990;

LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1

legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1, in vigore dal 1° gennaio 2012). Certa è inoltre la legittimazione dei ricorrenti

in questa sede, che ripropongono le

domande avanzate senza successo davanti al Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4

lett. b LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 30 cpv. 2 lett. b Lst). I ricorsi

sono, pertanto, ricevibili in ordine.

1.2. Poiché la controversa variante di piano

regolatore è stata adottata in vigenza della LALPT, essa dovrà essere esaminata,

nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 107 Lst). Inoltre, per prassi costante, il Tribunale cantonale amministrativo applica, in assenza di norme transitorie contrarie, il

diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata

(RDAT II-1994 n. 22).

2.2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio

2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con

pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,

ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli

casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo

rinvio agli art. 61 seg. legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999

n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica

autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121

consid. 5; Bernhard Waldmann/ Pe-ter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato.

Domande specifiche

riferite ai mapp. 541 e 604

3.3.1. I

ricorrenti RI 6, RI 5, RI 1 e RI 4 hanno chiesto al Consiglio di Stato di

stralciare la zona AP2 posta sul mapp. 541, il relativo accesso pedonale da via

Bosconi sito al mapp. 604, il vincolo di elemento naturale protetto (boschetto)

e la zona con esclusione dell'edificazione, con conseguente attribuzione del

fondo a quella edificabile circostante. Essi ribadiscono la loro richiesta in

questa sede.

3.2. I vincoli in parola sono già stati approvati in occasione della revisione

del piano regolatore, citata in precedenza (supra, B.b). Per quanto attiene alla zona AP2 e al relativo

accesso da via Bosconi, questi sono inoltre stati confermati - come visto - con

giudizio di questo Tribunale. Essi, pertanto, non possono più essere messi in

discussione in questa sede. Anche qualora si volesse ritenere che, attraverso

la loro indicazione nella cartografia oggetto della variante, questi siano

stati riproposti, la situazione sarebbe apparentabile a quella di una mera

decisione confermativa di una precedente cresciuta in giudicato formale, contro

cui - per principio - non è dato ricorso (RDAT I-1998 n. 40 consid. 4 con

riferimento). Nella misura in cui, invece, i ricorrenti intendessero ottenere

un riesame della pianificazione, dipendente peraltro dalla dimostrazione dall'adempimento

dei severi criteri di cui all'art. 21 cpv. 2 LPT, essi dovrebbero promuovere la

relativa procedura (sul tema: STA 90.2011.42 del 14 giugno 2012).

3.3. Quanto appena espresso, influenza

direttamente il vincolo di inedificabilità per il mapp. 604. Difatti, se

è vero che l'approvazione dell'attribuzione di questo fondo alla zona R2L è

avvenuta unicamente con la risoluzione qui contestata e, pertanto, è di per sé

contestabile, è altresì vero che il divieto di costruire su questo fondo deriva direttamente dal vincolo di

mantenimento del boschetto esistente, che invece non può più essere messo in discussione.

Ne consegue che la decisione del comune, tutelata dal Consiglio di Stato, non

presta fianco a critiche e deve qui essere confermata. Su questo punto, il

ricorso dev'essere respinto.

Limite del demanio pubblico

4.La misurazione

catastale nel comune di Magliaso risale all'agosto del 1926 (cfr. ris. gov. 9

novembre 2011, pag. 10). Nell'ambito della decisione 21 agosto 2007 di

approvazione della revisione del piano regolatore, il Consiglio di Stato - dopo

aver richiamato le condizioni previste dalla LDP e dal RDP per la delimitazione del demanio lacuale - ha affermato

che "a questi criteri ci si deve pertanto attenere per la

delimitazione delle zone edificabili, ritenuto come non siano determinanti i

confini catastali "

(ris. gov. citata, pag. 19), considerazione

ribadita anche nella successiva risoluzione 9 novembre 2011 (pag. 8),

qui impugnata. In merito questa Corte considera quanto segue.

4.1. Il Tribunale ha avuto modo in tempi recenti di chinarsi sulla relazione

che sussiste tra la pianificazione del territorio e il limite del demanio

pubblico (cfr. STA 90.2011.77 del 28 giugno 2013 parzialmente pubblicata in: RtiD I-2014 n. 43 consid. 23, non pubblicato).

Questa Corte ha così potuto rammentare che fanno parte del demanio pubblico del

Cantone, tra l'altro, le acque pubbliche, come i laghi (art. 1 lett. a LDP). Le

acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua

(art. 4 cpv. 1 LDP). I laghi e i corsi si

estendono sino al massimo spostamento

delle acque alle piene ordinarie e comprendono la fascia di terreno priva di

vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (art. 4 cpv.

2 LDP). Ove siano sistemati o corretti mediante

opere conformi al diritto edilizio, essi sono delimitati da queste ultime (art.

4 cpv. 3, Ia frase LDP). I limiti del demanio pubblico

stabiliti dal diritto federale e dalla LDP hanno la preminenza su quelli

risultati dal registro fondiario (art. 6 cpv. 2 LDP).

4.2. Il limite delle rive pubbliche del lago

Ceresio è fissato alla quota di 271.20 m.s.m. (art. 2 cpv. 1 RDP). Il limite

può estendersi oltre tali quote, quando la maggior estensione sia comprovata

da elementi di confine inequivocabili (art. 2 cpv. 2 RDP). Per quanto concerne

la demarcazione dei confini delle acque pubbliche, l'art. 3 RDP stabilisce

quanto segue. Se il confine previsto nell'ambito di una procedura di misurazione

catastale eseguita secondo il diritto in vigore prima del 1° dicembre 1952

differisce da quello stabilito all'art. 4 LDP, occorre procedere con l'aggiornamento

dei dati catastali; differenze di poco conto possono essere trascurate (cpv.

1). Se la misurazione è stata eseguita dopo tale data, i rilievi catastali

vengono fatti rettificare solo nel caso in cui si riscontrino situazioni di

evidente contrasto con il nuovo diritto (cpv.

2). L'Ufficio del demanio, previa audizione degli interessati, decide sulle

rettifiche necessarie. Contro tale decisione, gli interessati possono adire,

nel termine di 30 giorni, il giudice civile del luogo ove si trova il fondo; in

caso di mancata contestazione la rettifica è iscritta a registro fondiario

(cpv. 3).

4.3. Come ha rilevato anche il Consiglio di Stato, la procedura che ha condotto

alla delimitazione del limite del demanio sul documento 9 settembre 2008,

ripreso poi nella cartografia della variante in esame, non è stata svolta

secondo quanto previsto dalla LDP. Ora, al di là di questa capitale mancanza,

come il Tribunale ha già avuto modo di

stabilire, nel citato giudizio del 28 giugno 2013 (consid. 23.5), la demarcazione

dei confini tra il demanio pubblico e le adiacenti proprietà private esula

dalla procedura di approvazione del

piano regolatore, oltre a non rientrare nelle com-petenze del Consiglio

di Stato. Non è, in particolare, possibile effettuarla nemmeno a semplice

titolo pregiudiziale, con effetti limitati alla pianificazione del territorio.

Se veramente il Governo riteneva che essa fosse imprescindibile ai fini

dell'approvazione del piano regolatore, esso avrebbe dovuto preliminarmente provocare

i necessari cambianti nei rapporti di proprietà, secondo la procedura appositamente

indicata dalla LDP e dal RDP a questo scopo. Difatti, una tale demarcazione è

volta a definire il diritto di proprietà (pubblica, rispettivamente privata)

delle superfici toccate, provocando in particolare - laddove si dovesse

scostare dalle risultanze del registro fondiario - un incremento

rispettivamente una diminuzione della stessa.

4.4. In concreto, ancorché risalente all'agosto del 1926, il limite dei fondi

della riva del lago a Magliaso esiste ed è chiaramente ancorato negli atti

catastali. Non è dunque indispensabile, né lecito di nuovamente accertarlo per

poter approvare il piano regolatore. Nemmeno l'invocato principio del

coordinamento permette di giungere a una

differente soluzione. Esso, infatti, risulta già rispettato nella misura in cui

la pianificazione dell'utilizzazione prende in considerazione nell'ambito della

ponderazione degli interessi il limite esistente delle proprietà. Se, in un

secondo tempo e nell'ambito della procedura prevista dalla LDP e dal RDP

dovesse risultare un mutamento di questo limite, resta aperta la via della modifica

del piano regolatore, costituendo questo senz'altro un notevole cambiamento

delle circostanze, che permette di rimettere in discussione lo statuto

pianificatorio di un fondo (art. 21 LPT).

5.Così come già

avevano fatto davanti al Governo, i ricorrenti postulano l'annullamento

dell'accertamento del limite del demanio lacuale. Il Tribunale ritiene che essi

intendano con ciò domandare che la linea del limite del demanio lacuale venga

stralciata dalla cartografia della variante, richiesta che appare giustificata

alla luce di quanto illustrato poc'anzi.

Comparto R2L

6.Fermo quanto premesso (supra, 4), la domanda

posta in via principale nei ricorsi in rassegna di non approvare

l'intera zona R2L non può essere accolta, per i seguenti motivi.

6.1. Come appena visto, contrariamente a

quanto ritenuto dal Governo nella risoluzione impugnata, nel delimitare

le zone edificabili sui fondi privati, determinante è il limite ancorato nei atti

catastali esistenti. Dati che erano a disposizione del consiglio comunale al

momento dell'adozione e del Governo in sede di approvazione della pianificazione

contestata. Essa, tuttavia, come si è visto, si diparte da un limite demaniale

tracciato in modo irrito e non vincolante,

sottraendo dall'assegnazione a una specifica funzione alcune superfici

dei fondi a lago, in quanto considerate parte del demanio pubblico. Tale

circostanza, tuttavia, non ostava all'approvazione

della zona edificabile sancita dal comune; nemmeno era necessario

procedere alla "modulazione della decisione" come ha fatto il

Consiglio di Stato una volta accortosi del problema. Esso avrebbe piuttosto innanzitutto

potuto approvare l'intera zona edificabile R2L, ivi compresa quella per cui ha considerato

a torto di non poterlo fare, siccome ne condivideva l'impostazione. In secondo

luogo, il Governo avrebbe dovuto affrontare la questione di quelle superfici

(scorpori, tutto sommato di modesta estensione; per quanto riguarda la zona R2L

nel complesso ca. 900 mq, cfr. messaggio municipale 28 maggio 2010 [n. 281],

pag. 5) che erano rimaste prive di una destinazione pianificatoria, modificando

d'ufficio - dandosi i requisiti - il piano, rispettivamente retrocedendo gli

atti al comune perché si determinasse in merito.

6.2. A torto i ricorrenti pretendono invece

che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto negare la sanzione all'intera zona R2L,

poiché nell'approvarla parzialmente avrebbe leso l'art. art. 37 cpv. 1 LALPT.

Intanto, il Governo ha condiviso sia il principio dell'istituzione di questa zona,

sia i suoi parametri edilizi. Tale aspetto non è nemmeno messo in discussione

dai ricorrenti. Certo, come si è appena visto, il Consiglio di Stato avrebbe

dovuto approvare la pianificazione anche

nelle situazioni in cui ha ritenuto che il (presumibile) limite demaniale

ostasse a ciò, ma questo non è certo un motivo per mettere in

discussione l'approvazione della restante (e preponderante) zona R2L. I

ricorrenti avrebbero dovuto piuttosto formulare la richiesta contraria, ossia

di approvare la pianificazione anche in

corrispondenza dei loro fondi, postulando inoltre di estendere la zona R2L pure

agli scorpori risultanti dal citato irrito limite demaniale. Richiesta

che essi nemmeno adombrano nei loro ricorsi.

Ora, essendo il Tribunale vincolato dalle domande poste nelle impugnative (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 65), concretamente

la non approvazione (recte: l'annullamento dell'approvazione)

dell'intera zona R2L, i gravami su questo punto non possono che essere

respinti.

Sentiero di carattere naturalistico

lungo la riva del lago

7.I ricorrenti

chiedono lo stralcio del sentiero naturalistico a lago, subordinatamente che

esso termini all'altezza del mapp. 620 e non continui a sud di via Pastura. In

via ancor più subordinata, essi postulano che lo stesso sia spostato in

corrispondenza dei loro fondi su una passerella sul demanio lacuale e che

prosegua, attraversandolo, pure sul mapp. 602. Gli insorgenti ritengono che in

presenza di un limite del demanio tuttalpiù indicativo, l'approvazione del

sentiero sia prematura, non potendo esserne valutata l'effettiva incidenza sul

terreno privato; ne segue l'impossibilità di

valutare l'opportunità e la sostenibilità dell'intervento. Dopo aver

sottolineato che il sentiero in parola costituisce una restrizione al

loro diritto di proprietà, essi contestano l'esistenza di un preminente interesse

pubblico e il rispetto del principio di proporzionalità.

8. Preliminarmente, è necessario ritornare sulla

questione del demanio pubblico. Ora,

contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, in base a quanto spiegato nei

considerandi precedenti, occorre dipartirsi

dalla situazione fondiaria esistente. Ininfluente, al riguardo, il fatto che - a seguito di una procedura di

accertamento del demanio - il limite dei loro mappali verso il lago potrà in un

futuro mutare. Il tracciato del sentiero, infatti, è previsto il più possibile lungo

il margine dei fondi: in quanto sentiero deve insistere sulla terra ferma. A

ben vedere, l'irrita procedura di accertamento del demanio ha permesso d'individuare

un percorso fuori dall'acqua ma comunque il meno invasivo per le proprietà

private. Non occorre, tuttavia, dilungarsi oltre su quest'aspetto che attiene

piuttosto al principio di proporzionalità, sul quale si tornerà in seguito.

9.9.1. Deve poi essere affrontata la questione della

portata del tracciato del sentiero adottato

dal consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato. Tanto il Governo,

quanto il municipio ritengono che esso abbia valenza indicativa, mentre

lo stesso sarà definito sulla base di un progetto di dettaglio. Questa tesi non

può essere seguita.

9.2. Il rapporto di pianificazione del maggio 2010, componente non vincolante

del piano regolatore, avente mero valore indicativo (art. 26 cpv. 2 LALPT),

sembra confermare questa interpretazione, laddove specifica che il sentiero di

carattere naturalistico sarà realizzato in

base a un "vincolo di passo pubblico, il cui tracciato

definitivo sarà stabilito in accordo con i privati, sulla base di un progetto"

(rapporto citato, pag. 3). Ora, una simile interpretazione tuttavia contraddice

in modo palese il diritto di rango superiore: le rappresentazioni grafiche

hanno difatti carattere vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT; 26 cpv. 1 LALPT; dal 1°

gennaio 2012, art. 19 cpv. 2 lett. a e b Lst; inoltre STA 90.2010.61/63-67 del

16 gennaio 2013 consid. 8.3. non pubblicato in RtiD II-2012 n. 18, 90.2008.46

del 14 ottobre 2009 consid. 11.4 non pubblicato in RtiD II-2010 n.31). In

realtà, le componenti vincolanti della variante in esame, ossia le norme di

attuazione (NAPR; in particolare art. 43 e

46 NAPR) e la cartografia non esprimono affatto - a ragione - una simile

riserva. Se veramente l'intenzione del pianificatore fosse stata quella di

prevedere un tracciato indicativo - a prescindere

dall'illegalità di una simile scelta - essa non è stata convenientemente

ancorata negli atti vincolanti della variante. Tanto più che, come si vedrà, il

consiglio comunale era già in possesso di tutti gli elementi necessari per

effettuare una corretta ponderazione di tutti gli interessi gioco. Ne

discende che il tracciato del sentiero riportato sulla cartografia ha carattere

definitivo.

10. Quanto

al rispetto della garanzia della proprietà, il Tribunale considera

quanto segue.

10.1. Una restrizione di diritto pubblico è

compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; RtiD I-2011 n.

13 consid. 2.2 con rinvii). La legalità,

l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei

principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle

proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di pianificazione del territorio

esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con

rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Ade-lio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIª ed., Cadenazzo

2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che

le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti

a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario, infine

che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico

perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Parte generale,

n. 595-610).

10.2. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, l'intervento in parola

risulta sorretto da un interesse pubblico preminente sugli altri interessi

pubblici e privati in gioco.

10.2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che stabilisce i principî pianificatori

in materia di paesaggio, occorre tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi e agevolarne il pubblico accesso. Questo

prin-cipio è ripreso, a livello cantonale, negli obiettivi pianificatori cantonali

del piano direttore del 1990, adottati con decreto legislativo 12 dicembre

1990, che prevedono il promovimento della realizzazione di infrastrutture che

rendano fruibili e percorribili le rive dei

laghi e dei fiumi (cfr. decreto legislativo concernente gli obiettivi

pianificatori cantonali del Piano direttore, del 12 dicembre 1990,

obiettivo A.9 lett. e; BU 1991, 37). La scheda di coordinamento 9.22, di

risultato intermedio, prevede di predisporre le basi pianificatorie per

incrementare le possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi, promuovendo la realizzazione da parte degli enti pubblici

di sentieri comodi e sicuri, nel rispetto delle esigenze del paesaggio, del

bosco e della protezione della natura. Questa scheda elenca, di

conseguenza, dei percorsi che devono essere

ulteriormente verificati e definiti di comune accordo tra il Cantone e i

comuni interessati, tra i quali figura il sentiero a Lago nel comune di

Magliaso.

10.2.2. La garanzia di una molteplicità d'usi e funzioni dei laghi e

delle fasce lacustri attraverso una pianificazione unitaria e progetti mirati

in grado di migliorare la pubblica fruizione delle rive, promuovere il riordino

e il coordinamento regionale delle infrastrutture a lago, tutelare e

valorizzare il paesaggio lacustre rientra parimenti tra i nuovi obiettivi

pianificatori cantonali, frattanto adottati dal Gran Consiglio il 26 giugno

2007 (RL 7.1.1.1.2). La scheda di coordinamento P7, di dato acquisito, adottata

dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 ed entrata in vigore il 2 aprile 2012,

stabilisce quindi alla cifra 2.2 degli indirizzi (ossia degli obiettivi), i

quali sono vincolanti, che la pubblica fruizione dei laghi e delle rive

lacustri dev'essere garantita e potenziata mediante l'incremento delle aree

pubbliche a lago, tra l'altro predisponendo passeggiate e sentieri a lago

(lett. c) e coordinando le attività di campeggi e lidi a lago con la pubblica

fruizione della riva (lett. d). Tra i percorsi a lago previsti alla cifra 3.2

lett. f delle misure di questa scheda, pure vincolanti, figura anche la passeggiata

(a lago), d'interesse cantonale, denominata Caslano-Agno, che passa per

Caslano, Magliaso, Agno e Muzzano.

10.2.3. Sulla scorta delle considerazioni espresse in precedenza, l'interesse pubblico del tracciato della

passeggiata a lago, che permette la percorrenza di un tassello

importante dell'accesso alle rive lacuali dev'essere ammesso senza ombra di

dubbio. Esso rientra difatti negli scopi della legislazione federale sullo

sviluppo territoriale e del vecchio e del nuovo piano direttore cantonale. È

pertanto sostenuto da un importante interesse collettivo, senz'altro preminente

rispetto a quello di natura privata dei ricorrenti.

Nemmeno le potenziali conflittualità con la

conservazione degli ambienti naturali e la fauna menomano l'importante interesse

pubblico evocato in precedenza, essendo possibile attraverso alcuni

accorgimenti quanto alla progettazione e alla gestione del sentiero evitarle: è

quanto conferma il biologo incaricato dal comune di prendere posizioni sulle

osservazione inoltrate dai privati al piano d'indirizzo e consegnate a pag. 51

del rapporto di pianificazione gennaio 2006. A torto i ricorrenti sembrano

pretendere che le modalità di gestione debbano essere ancorate già in sede di

pianificazione (in questo senso: STA 90.2008.43 dell'11 gennaio 2010 consid.

4.6 i.f.). Per lo stesso motivo, in relazione all'interesse pubblico è

ininfluente il sapere se la passeggiata sarà interrotta per alcuni periodi

all'anno anche in relazione alle attività svolte sul mapp. 602. Sulla

limitazione posta - a torto - dal Consiglio di Stato in sede pianificatoria si

tornerà più avanti.

10.3. Quanto al rispetto dei principi di legalità e di proporzionalità, il

Tribunale considera quanto segue.

10.3.1. Secondo l'art. 7 cpv. 3 della legge

sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12 aprile 2006

(Lstr; RL 7.2.1.2), nel tenore in vigore dal 31 novembre 2012 (BU 2012, 554), corrispondente all'attuale art. 8 Lstr, i

comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano

regolatore, vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di

ordine superiore e dei comuni vicini. Nel concetto di strada rientrano, per

quanto qui interessa, quello di strada pedonale, sentiero e via ciclabile (art. 5 cpv. 1 e 6 vLstr, oggi desumibile dall'art.

2 cpv. 1 Lstr, versione in vigore dal 1° dicembre 2012, BU 2012, 554). I comuni sono inoltre competente a

stabilire, in sede di piano regolatore, i percorsi pedonali (art. 5 legge sui

percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994; LCPS; RL

7.2.1.4). La competenza comunale discende inoltre dagli art. 3 cpv. 3 lett. c LPT, nonché 28 cpv. 2

lett. p LALPT.

10.3.2. Il vincolo in parola è, come

visto, ancorato nelle rappresentazioni grafiche ed è stato adottato

dall'autorità competente in materia. In linea di principio, dunque, esso poggia

su una base legale. Essa, tuttavia, risulta

carente sotto il profilo delle indicazioni minime necessarie per la sua realizzazione.

In particolare, né le rappresentazioni grafiche, né le NAPR forniscono indicazioni

circa il suo calibro. Aspetto, peraltro, che era stato rettamente

rilevato nella risoluzione 21 agosto 2017 (pag. 34). Difatti, solo una volta

conosciute le caratteristiche esatte del sentiero - con i relativi limiti -

potrà essere valutata la sua incidenza sulla proprietà privata e così

compiutamente valutata la proporzionalità del vincolo. Il comune deve dunque

essere chiamato a completare la pianificazione, dettagliandone in misura

maggiore le caratteristiche. Non è dunque necessario e nemmeno opportuno allo

stadio attuale esaminare se il vincolo in parola risponda al principio di proporzionalità.

Proseguimento del sentiero sul mapp. 602

11. I ricorrenti chiedono che il

sentiero attraversi anche il mapp. 602. Ancorché il petitum non lo

specifichi, dai ricorsi emerge come gli stessi tendano a contestare la

limitazione temporale di fruizione dello

stesso introdotta d'ufficio dal Consiglio di Stato. Ora, con separato odierno giudizio

questo Tribunale ha accolto un analogo ricorso inoltrato dal comune di Magliaso,

stabilendo che una simile restrizione attiene alle modalità esecutive e di

gestione del percorso e non deve essere fissata nelle NAPR. Su questo punto le impugnative

sono quindi divenute prive d'oggetto. Esse erano comunque sia fondate, per

questo motivo lo Stato è chiamato a versare delle ripetibili ai ricorrenti in

relazione a questa specifica domanda subordinata.

12. Per i pregressi motivi, nella

misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, i ricorsi sono parzialmente

accolti. In termini assoluti, tuttavia, i ricorrenti risultano

preponderantemente soccombenti. Per questo motivo sono tenuti al pagamento di

una tassa di giustizia, ridotta per tener conto del grado di successo

dell'impugnativa (art. 28 LPamm). Essi sono inoltre tenuti a versare un importo

per ripetibili ridotte al comune (art. 31 LPamm). Inoltre lo Stato verserà ai

ricorrenti un importo in relazione alla modifica d'ufficio da esso operata in

corrispondenza del mapp. 602.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi, nella misura in cui non

sono divenuti privi d'oggetto, sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. dalla cartografia della variante

approvata con la risoluzione impugnata è stralciato il "limite del demanio

lacuale (271.20 m.s.m)".

1.2. il comune è chiamato a completare

la pianificazione del sentiero naturalistico, così come spiegato al consid. 10

del presente giudizio.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-

per ciascun ricorso, complessivamente dunque fr. 5'000.-, è posta a carico

degli insorgenti, con vincolo di solidarietà. Lo Stato verserà a quest'ultimi

fr. 100.- in relazione a ciascuna impugnativa, dunque in complesso fr. 500.-, per

ripetibili; allo stesso titolo i ricorrenti verseranno fr. 200.- per ogni

ricorso, nel complesso dunque fr. 1'000.-, al comune di Magliaso.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario