Lexipedia

Decisione

90.2011.156

Annullamento dell'approvazione di un piano particolareggiato

25 giugno 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a

livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.1.1. Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili

spetta al diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione

(cfr. Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario

LPT, n. 18 ad art. 15 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come

peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso

secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione,

dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello

sport, della cultura, del tempo libero e così

via, ma anche secondo necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger/ Grodecki,

op. cit., n. 20 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a

soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i

principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509).

3.1.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)

organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente

delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione

urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla

protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo

richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore

comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio

l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la

dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di

superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la

formazione in comune di infrastrutture che interessino un preciso numero di

proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano

particolareggiato si distingue dal piano

regolatore per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la

diversa intensità delle restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n.

409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).

3.2. La foresta non è, di principio, oggetto

della pianificazione territoriale; può essere sfruttata soltanto come foresta

(Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo del 29 giugno 1988,

pubbl. in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano gli art. da 11 a 13 della legge federale sulle foreste (legge forestale; LFo; RS 921.0) e l'art. 18 cpv. 3 LPT.

Secondo l'art. 12 LFo l'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione

è di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (cfr. RDAT I-1999

n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Da qui

la necessità di coordinare la procedura pianificatoria con quella di

dissodamento. A questo proposito la giurisprudenza ritiene che l'art. 12 LFo è

ossequiato quando l'autorità competente per la pianificazione territoriale -

che, nel caso del piano regolatore, è il legislativo comunale - disponga, prima

della sua decisione, se non del permesso di dissodamento, quantomeno di una

presa di posizione positiva vincolante dell'autorità competente per il rilascio

del permesso stesso (DTF 122 II 81 consid. 6d/ee/aaa con rinvii; STA 90.2009.11

del 26 febbraio 2010 consid. 5.2 e 90.2006.70 del 26 agosto 2007 consid. 3.2).

Ricorso di RI 3 e llcc

4.

Violazione del diritto di essere sentiti

4.1.

4.1.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto

di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale

cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di

esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata

una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare

all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di

determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia

17).

4.1.2. Dal diritto di essere sentito la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro,

il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma

non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità

giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative,

atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni

asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere,

da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della

decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83

consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2.a.aa i.f.).

4.2.

4.2.1. I ricorrenti lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di

essere sentiti sotto il seguente profilo: a fronte delle dettagliate censure

sollevate nel ricorso, che coinciderebbero in parte con le riserve espresse nei

loro preavvisi dall'Ufficio beni culturali e dall'Ufficio natura e paesaggio,

la decisione governativa risulterebbe incompleta e lacunosa, violando così il

loro diritto ad ottenere una motivazione corretta e esaustiva. Questa critica

non merita accoglimento.

4.2.2. Richiamato quanto spiegato in precedenza (supra, 4.1.2), il

Tribunale ritiene che dalle considerazioni, seppur sommarie, espresse dal

Governo per motivare la sua decisione, rispettivamente poste a fondamento del

parziale accoglimento del ricorso 31 agosto 2009, emergono in modo sufficiente

i motivi, in ordine alla base legale, all'interesse pubblico e alla

proporzionalità che hanno spinto il Consiglio di Stato ad approvare il piano

particolareggiato "Airora-Presugno". Tant'è vero che i ricorrenti

sono stati in grado di esprimersi, nei diversi allegati, in maniera assai dettagliata

e pertinente.

4.3.

4.3.1. Sempre dal profilo della violazione del loro diritto di essere sentiti, RI

3 e llcc lamentano poi l'incompletezza dei piani sottoposti ad approvazione,

Considerandi

che, in contrasto con quanto prescrive l'art. 8 cpv. 1 del regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990 (RLALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011) non riporterebbero le curve di livello, rendendo di fatto

impossibile stabilire l'effettiva configurazione del terreno e valutare il

reale impatto dell'edificazione nei vari comparti.

4.3.2

Questo Tribunale concorda con le deduzioni operate dai ricorrenti,

poiché in effetti gli atti costitutivi del piano particolareggiato, richiamati

in questa sede dal Consiglio di Stato, non riportano l'indicazione in

questione, ma dissente dalla conclusione che essi ne vorrebbero trarre, ossia

la necessità di annullare l'intera procedura. Infatti, in sede di duplica 5 luglio

2010, il comune ha allegato copia del piano delle utilizzazioni (doc. G) e del

piano degli spazi d'uso pubblico e privato (doc. H.) del piano particolareggiato

con indicate le curve di livello. Senza avvedersi di questa completazione, il Governo,

lamentando l'assenza delle curve di livello nei piani sottoposti ufficialmente

ad approvazione, rileva però di aver potuto far capo, per fondare il suo

giudizio, ai piani, contenenti tali dati, presentati dal comune in sede di

esame preliminare (cfr. in particolare: risoluzione impugnata, consid. 4.3.2.,

lett. b, pag. 15 e lett. c, pag. 17). In queste circostanze, ritenuto che il

difetto è stato sanato già nella procedura davanti all'Esecutivo cantonale e

che gli insorgenti hanno potuto determinarsi in proposito (cfr. osservazioni 3

settembre 2010 dei qui ricorrenti in merito alla documentazione prodotta dal

comune in sede di duplica in prima istanza), l'annullamento dell'intera procedura appare invero come una conseguenza

eccessiva, ovvero contraria al principio di proporzionalità.

4.4

4.4.1

I ricorrenti criticano inoltre una violazione del loro diritto di essere

sentiti con riferimento alla mancata intimazione da parte del Governo, prima

dell'emanazione dell'avversata risoluzione, dei preavvisi interni elencati a

pag. 8 della risoluzione impugnata. Ai ricorrenti sarebbe così stata preclusa

la possibilità di esprimersi in merito nell'ambito delle loro osservazioni

conclusive del 28 aprile 2011. In merito si osserva quanto segue.

4.4.2

I

preavvisi cui si riferiscono i ricorrenti risalgono ai mesi di marzo-agosto

2010, dunque sono anteriori alla presentazione dell'allegato conclusivo, datato

28.

aprile 2011. Ora, per prassi - senz'altro nota al patrocinatore degli

insorgenti, professionista cognito della materia - il Governo nell'ambito della

procedura di approvazione dei piani regolatori consulta di regola i propri servizi,

a seconda delle necessità concrete. Vi è pertanto da chiedersi se non spettava

piuttosto ai ricorrenti farsi parte attiva e chiedere tempestivamente al Consiglio

di Stato di trasmettere loro i preavvisi raccolti. D'altro canto, stante la

procedura pendente, è lecito domandarsi se effettivamente il Governo non

avrebbe dovuto provvedere motu proprio a sottoporre alle parti questi

documenti, prima di statuire sul loro ricorso. La questione non deve tuttavia

imperativamente essere risolta in questa sede, tanto più che i ricorrenti hanno

avuto accesso a detti preavvisi prima di insorgere davanti a questo Tribunale,

determinandosi ampiamente in proposito in questa sede. Difatti, come si vedrà

nel seguito, il ricorso deve in ogni caso essere accolto nel merito, per cui la

questione può restare indecisa.

4.5

4.5.1

I ricorrenti invocano infine una violazione del loro diritto di

ottenere un dispositivo chiaro che consenta loro di determinarsi con precisione

in via di ricorso: la richiesta di varianti contenuta nei considerandi della

decisione impugnata non troverebbe infatti corrispettivo nel suo dispositivo,

violando in tal modo il principio della sicurezza del diritto. In proposito si

osserva quanto segue.

4.5.2

Nell'esame di merito del piano particolareggiato il Consiglio di Stato

ha ritenuto, per quanto attiene ai comparti A e B e più precisamente in

relazione alla problematica degli spazi liberi, che, a eccezione del viale

alberato, il piano non proponeva aree libere di pregio particolare. Di

conseguenza il Governo riteneva che, nell'ambito della realizzazione del

quartiere, il viale alberato avrebbe dovuto risultare un elemento

particolarmente caratterizzante e di qualità (cfr. consid. 4.3.2, lett. a, pag.

12). L'Esecutivo cantonale concludeva quindi l'analisi, prescrivendo che

"(…) pur approvando l'impostazione del piano su questo tema, invita il

comune ad allestire una sua variante finalizzata a migliorare qualitativamente

gli spazi in discussione" (ibidem). Al riguardo, esso suggeriva

la formulazione di un nuovo articolo 13.6 delle norme di applicazione del piano

particolareggiato (NAPP) concernente il viale alberato e le sue caratteristiche

qualitative (ibidem). Malgrado queste indicazioni il dispositivo della

decisione è però completamente silente in merito (cfr. risoluzione impugnata,

pag. 48 seg.). Medesimo modo di procedere è stato adottato per l'esame

dell'area Aps: espresse numerose riserve sull'impostazione pianificatoria della

zona (cfr. consid. 4.3.2, lett. c, pag. 17), il Consiglio di Stato ha concluso

l'esame di merito osservando che "(…) pur avallando la scelta comunale

inerente alla delimitazione dell'area privata per lo svago e le attrezzature

sportive, con relativo articolo 13.5 delle NAPP, invita il Municipio ad

approfondire la problematica emersa e, se del caso, a presentare una variante

del piano particolareggiato" (ibidem). Indicazione questa che

non viene però riportata nel dispositivo (cfr. risoluzione impugnata, pag. 48

seg.), che si limita a menzionare la mancata approvazione del comparto edificabile

C2 e delle aree a esso connesse e a richiedere l'elaborazione della relativa

variante. In risposta alle critiche dei ricorrenti, il Governo nelle sue,

peraltro confuse, osservazioni asserisce di non aver ravvisato gli estremi per

non approvare le proposte del comune relative ai comparti A e B e all'area Aps,

di modo che, correttamente, la richiesta di varianti "(…) volte a migliorare

la situazione esistente", non figurerebbe nel dispositivo. Queste

motivazioni e tale modo di procedere non possono in nessun modo trovare

l'avvallo di questo Tribunale per i motivi espressi qui di seguito.

4.5.3

Secondo l'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e

decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega

l'approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto

comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi provveda entro congruo

termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli da 32 a 35. L'approvazione dei piani regolatori comunali e delle loro modifiche da parte dell'autorità

cantonale è prescritta direttamente dal diritto federale (art. 26 cpv. 1 LPT).

Il concetto di approvazione include di principio la dichiarazione di accettazione

o di rifiuto da parte dell'autorità cantonale nei confronti dei documenti

presentati (cfr. Alexander Ruch,

Commentario LPT, n. 17 ad art. 26 con rinvii), esaminati dal profilo della loro

conformità con il diritto (cfr. consid. 2.1). Ciò non esclude tuttavia la

possibilità di assoggettare l'approvazione a riserve o a condizioni,

rispettivamente di impartire, nell'ambito di una mancata approvazione o di un

rinvio, indicazioni particolari all'autorità comunale nell'ottica della rielaborazione

dei piani (cfr. Ruch, loc. cit.).

Nulla impedisce quindi al Governo, dati i presupposti, di condividere, e quindi

di approvare, nel principio una soluzione adottata dal piano, in quanto

conforme ai principi di ordine superiore, assoggettandola tuttavia a riserve o

a condizioni quali ad esempio all'elaborazione di una variante, volta a

specificare determinate caratteristiche, ad approfondire maggiormente questioni

secondarie e/o a definire taluni dettagli. Ora, nulla di tutto ciò avviene

nella fattispecie, dove il Governo, dopo aver espresso fortissime riserve in

merito agli aspetti qualitativi dei comparti A e B, rispettivamente dopo aver

censurato l'assenza di indicazioni specifiche circa le modalità di edificazione

dell'area Aps - riserve di tale portata da giustificare, secondo lo stesso

Governo, un approfondimento delle soluzione proposte dal comune - ha approvato

senza riserve i comparti, omettendo di chiedere in modo vincolante nel

Dispositivo

dispositivo - che costituisce la sintesi di tutto il giudizio (RDAT II-1996 n.

66 con rinvii) - la presentazione delle relative varianti. Tale difetto non può

tuttavia venir emendato da questo Tribunale, tramite riformulazione e

completazione del dispositivo della decisione impugnata, per i motivi che

seguono.

5.

Comparti A e B

5.1. Come visto in precedenza (supra, 3.3.1.), il piano particolareggiato

organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente

delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione

urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla

protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo

richiedono. Nel caso concreto la superficie oggetto di pianificazione definisce

un'area di circa 48'000 mq, la cui estensione, libera da vincoli forestali,

ammonta a circa 44'000 mq. Come esposto in narrative, la superficie, di grande

pregio paesaggistico, è situata a valle del nucleo di Carnago su di un pendio

che digrada verso il lago di Origlio. Salvo che per il nucleo di Carnago,

situato a est, la proprietà, ancora libera da edificazioni, confina sui tre

lati con la zona residenziale. La porzione ovest della proprietà, confinante

con via dar Pian, presenta una morfologia pianeggiante, mentre la parte

mediana, in pendio, culmina ad est con il nucleo di Carnago che si affaccia sul

crinale. Data la sua importanza paesaggistica, l'edificabilità della superficie

in questione è stata sottoposta all'elaborazione di un piano particolareggiato,

che ha potuto fondarsi sul progetto SAPOS, vincitore del concorso di urbanistica

indetto dal comune nel 2002. Nei suoi intendimenti, il piano particolareggiato

adottato dal comune mira a promuovere la realizzazione di un quartiere

residenziale "(…) ordinato nelle linee infrastrutturali e nella

distribuzione planovolumetrica delle edificazioni, rispettoso del sito naturale

e delle adiacenze già costruite, capace di valorizzare il nucleo di Carnago,

con alcuni percorsi pedonali aperti al pubblico che permettano il collegamento

e la fruizione di diverse parti del territorio" (cfr. art. 1 NAPP).

5.2. Per quanto concerne la porzione ovest

e pianeggiante della proprietà, tali intendimenti trovano concretizzazione nella

delimitazione dei due comparti A e B, di circa complessivi 25'000 mq, suddivisi

nei sottocomparti A1-A3 e B1-B5, nei quali è ammessa un'edificazione

esclusivamente a carattere residenziale. Al comparto A viene assegnato un

indice di sfruttamento pari allo 0.8 (art. 9.2 NAPP) nonché un'altezza massima

(9.00 m) e minima (6.00 m) delle costruzioni (art. 6 e 8.2 NAPP). Nel comparto B viene previsto un indice di sfruttamento pari allo 0.5

(art. 9.2 NAPP) e un'altezza massima delle costruzioni di 3.50 m (art. 6 NAPP). In entrambe i comparti è prescritta un'area verde minima pari al 30% (art. 9.3

NAPP), nonché l'obbligo di formare almeno un posteggio fino ad una superficie

utile lorda realizzata di 200 mq e di almeno 2 posteggi per una superficie

utile lorda realizzata superiore a 200 mq (art. 14 NAPP). L'unica prescrizione

di carattere tipologico concerne la foggia dei tetti che in tutti i comparti

deve essere piana (art. 9.4 NAPP). Inoltre, come esposto in narrativa,

l'accesso ai due settori non avviene da via dar Pian bensì tramite una nuova

strada di raccolta che costeggia tutto il lato nord della proprietà, assicurando l'urbanizzazione del nuovo quartiere tramite un reticolato

di strade secondarie. Più precisamente, per quanto attiene al comparto B,

l'assetto viario è costituito da quattro strade parallele interposte ogni

seconda fila di singole abitazioni con connessioni laterali alla rete viaria

principale che delimita il perimetro di tutto il quartiere. Perpendicolarmente,

fra i comparti A e B, è previsto un viale alberato largo 6.5 m (e non 10 m come indicato a pag. 12 della decisione impugnata) e lungo 90 m, affiancato da una strada di raccolta. Il piano particolareggiato non prevede la formazione di

autorimesse sotterranee.

5.3. Nella decisione impugnata il Governo osserva come il piano particolareggiato

non proponga all'interno dei due comparti "(…) aree libere di

particolare pregio che qualifichino il nuovo quartiere" (pag. 11 e

12). Da notare che questo aspetto, unitamente all'assenza di sufficienti spazi

verdi e alberati, palesemente in contrasto con l'art. 3 cpv. 3 lett. e LPT, era

già stato segnalato al comune nell'ambito dell'esame preliminare. In

particolare, nell'ambito di tale esame, era stato messo in rilievo come gli

spazi fra le file di edifici non fossero sufficientemente definiti: come tali,

essi avrebbero dovuto venir ristudiati e migliorati dal profilo qualitativo

(pag. 3); cosa che di fatto non è avvenuta. Ciò malgrado, secondo il Consiglio

di Stato, le evidenti pecche del piano sottoposto ad approvazione sarebbero

però riscattate dalla previsione del viale alberato, il quale permetterebbe da

solo di assicurare quella qualità insediativa a cui aspira il piano (cfr. consid. 4.3.2, lett. a, pag. 12), salvo

però poi prescrivere la necessità di un suo ulteriore miglioramento al fine di

renderlo un elemento particolarmente caratterizzante e qualificante (ibidem;

esso omette per di più, come si è visto sopra, di menzionare nel

dispositivo la relativa richiesta di variante). Ora tali motivazioni non

convincono minimamente, in quanto, in realtà, i momenti di contrasto della

pianificazione dei due comparti con il diritto di ordine superiore si rivelano

di entità tale che s'impone la sua non approvazione. Essi non concernono

infatti semplici aspetti marginali del piano e non risultano in alcun modo

emendabili tramite una migliore progettazione di un singolo elemento quale il

viale alberato.

5.4. Infatti, come si evince da un raffronto fra il progetto SAPOS, ispiratore

del piano e vincitore del concorso di urbanistica, e il piano all'esame,

quest'ultimo si riduce a un semplice schema di urbanizzazione e lottizzazione,

abbinato alle usuali prescrizioni di zona. Risulta pressoché assente il disegno

del verde, che, come rettamente osserva l'Ufficio natura e paesaggio nel suo

preavviso 15 giugno 2012, dovrebbe rappresentare un elemento fondamentale,

vista la peculiarità del contesto, e manca un impianto insediativo meno

elementare. Questi aspetti, sommati all'assenza spazi di aggregazione sociale e

a prescrizioni tipologiche per l'edificazione, non garantiscono in nessun modo

un'immagine finale del quartiere "ordinata e rispettosa del sito",

che anzi viene completamente banalizzato. Inoltre la soluzione viaria riserva

(e spreca inutilmente), a detrimento delle aree verdi e degli spazi di

aggregazione, un'eccessiva superficie alla circolazione dei veicoli. In questo

modo la pianificazione della parte bassa del comparto non raggiunge di certo

quegli obiettivi minimi di qualifica che il piano stesso si prefigge e che

l'importanza paesaggistica dell'area richiede. Essa si rivela estranea al contesto

ambientale nel quale s'inserisce nella misura in cui, come detto, l'impianto

urbanistico proposto si riduce sostanzialmente a uno schema tecnico, privo di

qualità particolari e facilmente riproducibile in altri contesti. Da notare,

fra l'altro, che il mancato rispetto in casu dei principi basilari di

cui all'art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. e LPT, si rivela particolarmente

grave se si considera che questi trovano applicazione generale, mentre una

pianificazione particolareggiata ai sensi degli art. 28 cpv. 2 lett. c e 54

segg. LALPT dovrebbe distinguersi rispetto a quanto normalmente un piano delle

zone prevede per l'apporto di ulteriori e significativi elementi qualitativi.

5.5. Ben diversa la pianificazione preconizzata dal progetto SAPOS, che

prevedeva:

- un sistema

viario ridotto al minimo, formato da tre percorsi veicolari, strutturanti il

quartiere;

- per il

comparto B, ovvero il più vasto, un principio insediativo di case a

patio-giardino, delimitate da muri perimetrali, allineate alternativamente e in

parallelo lungo l'asse nord/sud e orientate alternativamente verso sud/ovest,

mirante a garantire un controllo formale e architettonico di tutto l'insieme e

in cui il disegno del verde costitutiva un aspetto centrale, caratterizzante e

qualificante il quartiere;

- un ampio

spazio pubblico alberato, interno al quartiere (e non una semplice fascia di

passaggio, come avviene per il viale alberato previsto dal piano), di cui una

piazza, delimitata a ovest da un edificio

in cui erano ammesse piccole attività commerciali, formava il fulcro.

Di conseguenza, visto

quanto precede, il Consiglio di Stato doveva negare l'approvazione dei due

comparti in quanto contrari ai principi di cui all'art. 3 LPT e agli scopi

perseguiti dal piano stesso e non limitarsi a chiedere l'elaborazione di una

variante su un aspetto marginale, chiaramente insufficiente a sopperire alle

lacune riscontrate.

6.

Area Aps

Analoghe considerazioni valgono per l'area Aps, di circa 3500 mq, posta fra il

comparto B e il piede della collina. In quest'area il piano prevede, oltre alle

generiche installazioni per il gioco e lo svago, la realizzazione di campi da

tennis e per bocce, piscine e simili (con eventuali coperture amovibili per

l'utilizzazione invernale), riservate all'uso esclusivo degli abitanti del

quartiere; costruzioni tecniche per il servizio delle attrezzature e la manutenzione

dei luoghi potranno avere un'altezza massima di 3.50 m. Il totale delle superfici occupate dalle attrezzature fisse e dalle costruzioni dovrà essere

al massimo pari al 50% dell'intera area (art. 13.5 NAPP). Nella decisione

impugnata il Consiglio di Stato ha ritenuto che la soluzione adottata dal piano

fosse problematica sia sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dei

corpi sporgenti (costruzioni tecniche e spogliatoi) sia sotto quello

dell'alterazione della morfologia del terreno scaturente dalla realizzazione

delle strutture sportive (cfr. consid. 4.3.2, lett. c, pag. 17). Ciononostante

il Governo ha approvato l'area in parola, invitando il municipio "(…)

ad approfondire la problematica emersa e, se del caso, a presentare una

variante (…)" (ibidem). Ora, tale modo di procedere non può in

nessun modo essere condiviso. Infatti, anche in questo caso, i difetti

riscontrati dall'Esecutivo cantonale non toccano aspetti marginali del piano,

sanabili mediante l'allestimento di una variante (per di più in questo caso solo

suggerita) ma sono attinenti all'essenza stessa del piano e alla conformità con

il diritto di ordine superiore di elementi centrali, caratterizzanti le scelte

pianificatorie del comune. Più precisamente, la mancata progettazione

dell'ubicazione dei corpi sporgenti, rispettivamente le pesanti alterazioni

della morfologia del terreno permesse dal piano, contraddistinguono la pianificazione

all'esame come palesemente inadatta non solo a indirizzare le modalità di

utilizzazione di un comparto estremamente sensibile da profilo paesaggistico, e

a garantirne il rispetto, bensì a proporre in aggiunta una particolare qualità

insediativa in grado di valorizzarlo. Anche in questo caso il Governo avrebbe

quindi dovuto negare l'approvazione dell'area Aps.

7.

Domanda di dissodamento

Già per i motivi appena espressi il ricorso di RI 3 e llcc merita dunque di

venir accolto e la decisione impugnata annullata. Resta tuttavia ancora da

decidere la questione relativa all'istanza di dissodamento.

7.1. Secondo l'art. 4 LFo si considera

dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo

boschivo. I dissodamenti, soggiunge la legge (art. 5 cpv. 1 LFo), sono vietati.

L'art. 5 cpv. 2 LFo specifica comunque che una deroga può essere concessa se il

richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi, preponderanti rispetto all'interesse

alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni

seguenti: l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto

nel luogo previsto (lett. a); essa soddisfa materialmente alle condizioni della

pianificazione del territorio (lett. b); il dissodamento non comporta seri

pericoli per l'ambiente (lett. c). Il legislatore ha inoltre specificato che

non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio

sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non

forestali (art. 5 cpv. 3).

7.2.

7.2.1. La domanda di dissodamento presentata dal comune spiega che l'intervento

si rende necessario per la costruzione di una strada, la cui ubicazione

s'impone al seguito di lunghi studi pianificatori, che ne avrebbero dimostrato

anche il pubblico interesse; in ogni caso essa non creerebbe pericoli per

l'ambiente, risponderebbe alle condizioni della pianificazione del territorio,

e costituirebbe l'intervento meno invasivo sia sotto il profilo della

conservazione della foresta, sia sotto quello della protezione della natura e

del paesaggio. Tali tesi sono in sostanza state condivise dal Consiglio di

Stato (ris. gov. impugnata, pag. 20).

7.2.2. Ora, non è a prima vista escluso che i presupposti per concedere il dissodamento

in parola fossero effettivamente dati nel caso concreto. Tuttavia, visto che lo

stesso è finalizzato a permettere di realizzare la strada prevista dal piano

particolareggiato che qui viene annullato, l'interesse alla sua concessione

viene in ogni caso meno. Pertanto, in ossequio al principio del coordinamento e

in accoglimento del ricorso, si giustifica di annullare la risoluzione

impugnata anche in relazione alla concessione del dissodamento.

8.

L'emanazione dell'odierno giudizio rende priva di oggetto la domanda

di concessione dell'effetto sospensivo.

Ricorso RI 1 e RI 2

9.

Preliminarmente, visto quanto considerato in relazione al ricorso

di CO 3 e llcc, devono ritenersi parimenti evase, nel senso di un loro

accoglimento, anche le critiche mosse da RI 1 e RI 2 allo schema e alle

modalità di urbanizzazione dei comparti A e B, mentre le ulteriori richieste

contenute al capitolo II del loro ricorso devono considerarsi divenute prive di

oggetto.

10.

Comparto C2, aree S1, S3 e area edificabile in sotterraneo

10.1. Nella parte superiore della

collina, corrispondente alla superficie sottostante il nucleo di Carnago, il

piano particolareggiato prevede l'inserimento di due comparti edificabili (C1 e

C2), delimitati da semplici linee di arretramento, e di un belvedere pubblico

(area S2). Il comparto C1, posto perpendicolarmente alla strada cantonale,

presenta una superficie di 540 mq (45 m x 12 m) e una superficie utile lorda massima di 1300 mq (art. 9.2 NAPP), mentre il comparto C2, antistante il nucleo di

Carnago, presenta una superficie di 744 mq (62 m x 12 m) e una superficie utile lorda massima di 1500 mq (art. 9.2 NAPP). Secondo il piano delle

utilizzazioni, il comparto C1 con una quota massima di 459.00 m.s.m. e il comparto C2 con una quota massima di 451.00 m.s.m., sovrastano di 10.5 m, rispettivamente 2.5 m, il belvedere pubblico (quota massima = 448.5 m.s.m.). Tale spazio, collocato fra i due comparti, presenta una

superficie di 400 mq (10 m x 40 m). Salvo per l'obbligo di eseguire tetti piani

(art. 9.4 NAPP) e per l'obbligo di costruire in contiguità all'interno comparto

C2 (art. 9.5 NAPP), il piano non prevede nessuna indicazione di carattere

tipologico. Le aree libere situate fra il nucleo e i due comparti edificabili,

rispettivamente fra il nucleo e il belvedere (aree S1), sono adibite a giardini

privati, in cui è ammessa la realizzazione di piscine (art. 13.4.1 NAPP). Il

piano permette infine nell'area contrassegnata da asterischi e situata fra i

due comparti, la costruzione sotterranea di accessi e autorimesse.

10.2. Nella decisione impugnata il Consiglio di Stato non ha approvato il

comparto C2 e le aree a esso correlate (S1, S3 e l'area edificabile in

sotterranea). Esso ha ritenuto che quanto previsto dal piano non si ponesse in

una relazione qualificante con il contesto paesaggistico, segnatamente con il

nucleo di Carnago e il lago (cfr. consid.

4.3.2, lett. b, pag. 14 seg.). In particolare, secondo il Governo, la

pianificazione proposta costituiva una forzatura paesaggistica e urbanistica

per rapporto alle aree verdi di contorno al nucleo, atte a separare, definire,

identificare e qualificare gli insediamenti storici. Inoltre, oltre a non

inserirsi convenientemente nel paesaggio, il nuovo comparto edificabile C2

avrebbe compromesso irrimediabilmente le caratteristiche tipologiche e morfologiche

del luogo, occludendo in particolare la vista dal piano verso il nucleo per

effetto della prospettiva. In particolare l'impatto della facciata ovest, alta

fino a 9.00 m, è stato giudicato eccessivo per rapporto al contesto e

potenzialmente deturpante. La pianificazione del comparto C2 è quindi stata

ritenuta contraria agli obiettivi perseguiti dal piano relativi al rispetto del

sito naturale e alla valorizzazione del nucleo di Carnago. Anche le aree S1 e

S3 e il comparto riservato all'edificazione in sotter-

ranea sono stati valutati fortemente conflittuali nel loro rapporto con i

nucleo e non sono di conseguenza stati approvati.

10.3. Secondo i ricorrenti tale decisione risulterebbe lesiva del diritto e dell'autonomia

comunale, ponendosi inoltre in contrasto con i principi che ispirano il piano

particolareggiato, dedotti direttamente dal progetto SAPOS. Peraltro la porzione

del nucleo di Carnago prospiciente il comparto C2 risulterebbe fortemente

compromessa da interventi recenti e non ravviserebbe quindi pregi particolari.

La decisione del Governo andrebbe pertanto annullata. Tali censure non meritano

accoglimento. Infatti, come il sopralluogo ha permesso di appurare, il nucleo

di Carnago, definito quale "nucleo di risanamento" e retto

dall'art. 36 NAPR, si estende sia a monte che a valle della cantonale. La parte

che qui interessa, posta a valle della cantonale, si affaccia sul crinale della

collina oggetto di pianificazione ed è costituita da due insiemi contigui e

compatti. In effetti, come sottolineano i ricorrenti, tale insediamento risulta

in alcune parti pesantemente alterato da drastici interventi di riattamento.

Tuttavia, esso evidenzia ancora oggi in modo percettibile verso l'aperta

campagna, ossia verso il comparto oggetto di pianificazione, la definizione

originaria dei propri margini e del proprio impianto urbanistico. In particolare,

verso valle, questo piccolo nucleo è delimitato da una corona di giardini e

orti cintati che segna con precisione il limite fra gli orti e i ronchi e la

campagna che scende verso il lago. Questa fascia forma uno spazio di

transizione tra la compattezza edilizia del nucleo e l'aperta campagna,

assumendo la funzione di spazio altamente qualificato e qualificante la struttura

stessa del nucleo. Ora, come rettamente sostiene il Governo, le aree S1 - destinate,

come detto, a ospitare i giardini privati dei comparti C1 e C2 con possibilità

di inserirvi piscine - rispettivamente l'area contrassegnata da asterischi -

riservata all'esecuzione di accessi e autorimesse sotterranee, poste a diretto

contatto con il nucleo, segnatamente interessanti direttamente il mapp. 113 -

comportano considerevoli sconvolgimenti e conflittualità nei riguardi

dell'organizzazione del nucleo e più precisamente dei suoi margini, che

verrebbero fortemente alterati, se non addirittura cancellati, tramite modifica

della loro funzione e/o delle quote del terreno naturale. In questo senso la

pianificazione si pone in manifesto contrasto con l'obiettivo da essa

perseguito di valorizzare il nucleo di Carnago. La decisione governativa merita

quindi piena condivisione.

10.4. Per quanto attiene al comparto edificabile C2 va rilevato quanto segue.

Come esposto sopra, in tale comparto sarebbe realizzabile, in base all'obbligo

di costruire in contiguità, un volume pieno, lungo 62.00 m e alto tre piani (9.00 m), posto di fronte, e a una distanza, nel punto più vicino, di 6.00 m, dagli spazi di contorno della parte sud del nucleo di Carnago. A monte del comparto e per una profondità di 3.00 m è ammessa una sistemazione del terreno, tramite suo abbassamento, fino a quota 447.00 m.s.m.: l'area risultante è sistemabile come giardino privato (area S3). Come già ricordato,

salvo per l'obbligo di formare tetti piani, le NAPP non prevedono prescrizioni

tipologiche particolari. Ora, a non averne dubbio, la massiccia volumetria proposta

per il comparto non si pone in nessuna relazione qualificante con il contesto

della collina in cui si inserisce, il cui andamento naturale a monte verrebbe

pesantemente alterato e nascosto a favore dell'inserimento di una quinta rigida

e fuori scala. Il volume, inarticolato e compatto, avrebbe inoltre un forte impatto

negativo sul nucleo di Carnago, a cui verrebbe semplicemente anteposto senza

tener conto né della sua struttura, né del suo tessuto e né delle sue

proporzioni. Invece di subordinarsi o perlomeno tentare di relazionarsi al

nucleo, tramite ripresa e/o reinterpretazione delle sue caratteristiche

insediative (in particolare, volumi e altezze) e architettoniche (materiali,

aperture), il nuovo volume entra irrimediabilmente in conflitto con le sue

adiacenze, che verrebbero alterate in modo significativo a detrimento delle

loro qualità che, secondo gli intendimenti del piano, dovrebbero invece venir

salvaguardate. Di conseguenza, come rettamente osservato dal Governo, il

volume, oltre a non inserirsi correttamente nel paesaggio, compromette

irrimediabilmente le caratteristiche tipologiche e morfologiche del luogo, non

raggiungendo in tutta evidenza le finalità qualitative che il piano si era proposto.

A comprova di ciò, e contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ben

diversa era la soluzione contemplata dal progetto SAPOS per il volume in

questione: terrazzato e articolato solo su due livelli, esso rispettava

l'andamento morfologico della collina, inserendosi in modo armonioso, e andava

a comporre in prospettiva lo zoccolo del nucleo a cui si subordinava. La

relazione visiva tra il nucleo e la pianura sottostante - completamente

compromessa dalla volumetria prevista per il comparto C2 - veniva garantita

tramite l'altezza contenuta dell'edificio e il suo corretto inserimento nella

collina.

11.

Per tutti questi motivi la censura viene respinta. Visto quanto

precede, segnatamente vista la necessità di rielaborare la proposta relativa

all'area S1 limitrofa all'area S2, possono a questo punto rimanere inevase le

critiche rivolte all'estensione dell'area S1 e alle dimensioni del belvedere

pubblico.

Esito complessivo, tassa di giustizia e ripetibili

12.

12.1. In esito alle pregresse considerazione, in accoglimento del

ricorso di RI 3 e llcc, rispettivamente parziale di quello di RI 1 e RI 2, la

decisione impugnata dev'essere annullata, al pari di quella del consiglio

comunale da esso tutelata.

12.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2,

proporzionalmente al loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va

esente, secondo prassi (art. 28 LPamm).

12.3. Nella misura in cui risultano vincitori in relazione al loro ricorso, a RI

1 e RI 2 devono essere riconosciute le ripetibili, poste a carico del comune.

Le ripetibili in favore di RI 3 e llcc sono invece poste a carico del comune e

di RI 1 e RI 2, secondo i rispettivi gradi di soccombenza. Questi importi tengono

conto di entrambe le sedi di ricorso.

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

23 dicembre 2011 di RI 1 e RI 2 è parzialmente accolto,

mentre quello 12 gennaio 2012 di CO 3 e llcc è integralmente accolto.

§ Di conseguenza

sono annullate:

1.1.

la risoluzione 23 novembre 2011

(n. 6436) del Consiglio di Stato;

1.2.

la risoluzione 6 aprile 2009 con

cui il consiglio comunale di Origlio ha adottato il piano particolareggiato

"Airora-Presugno".

2.La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico di RI 1 e RI 2, solidalmente. Il

comune verserà loro, a titolo di ripetibili, fr. 1'500.-. Le ripetibili in

favore di RI 3 e llcc, complessivamente di fr. 3'000.-, sono dovute nella

misura di fr. 2'000.- dal comune, mentre i rimanenti fr. 1'000.- sono a carico

di RI 1 e RI 2.

3. Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario