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Decisione

90.2011.16

Annullamento vincolo per posteggio pubblico (fabbisogno non dimostrato)

29 gennaio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano

l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in

primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il

diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art.

18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi

prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per

gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi,

segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di

interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività,

purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspet-

tativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di

concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità

pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di

queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,

determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15

lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e

che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza

(RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997

n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli

per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28

cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il

piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i

servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) e i posteggi pubblici

(lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b del regolamento

della legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del 29 gennaio 1991 (RLALPT; BU 1991, 48),

secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza

approssimativa dei posteggi pubblici (riassuntivamente, per tutte le

enunciazioni che precedono, RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2).

5. 5.1. Il piano regolatore approvato il 24 marzo 1987 prevedeva di

posizionare tre aree di posteggio all'entrata del nucleo, due a sud e una a

nord lungo la strada di raccolta che lo attraversa. Il rapporto di

pianificazione si limita indicare che sono previsti ca. 40 posteggi (pag. 39).

Il posteggio a nord è stato tuttavia stralciato in sede di approvazione, a

seguito di un ricorso, in prospettiva di ubicarlo nell'area già riservata per

il cimitero (cfr. ris. gov. cit., pag. 28).

5.2. La relazione di pianificazione adottata nel 2004 risulta alquanto scarna

in merito al concetto dei posteggi; per quanto qui interessa si limita a

indicare la prevista realizzazione di 10 stalli sul mapp. 35 di Coglio (pag.

22). La risoluzione di approvazione del 12 luglio 2006, dal canto suo, è

silente in merito.

5.3. La relazione di pianificazione del 9 febbraio 2010 si esprime nei seguenti

termini (pag. 7):

In relazione allo stazionamento delle auto il

piano di dettaglio dei nuclei non prevede obiettivi particolari fatta eccezione

per il nuovo posteggio previsto a Coglio che va a sostituire quelli esistenti

nella piazza antistante il Municipio che nel tempo sarebbe opportuno eliminare

per riqualificare lo slargo di connessione tra l'area comunale e il complesso

monumentale della Chiesa e Ossario.

Considerandi

A sua

volta, in sede di approvazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere

dalla verifica della necessità del posteggio contestato, poiché (ris. gov. 25

gennaio 2011, pag. 10):

(…)

Tale posteggio è stato pianificato con l'intenzione di sostituire i posteggi

oggi presenti nella piazza antistante il Municipio. Questo con l'obiettivo di

riqualificare lo slargo di connessione tra l'area comunale e il complesso

monumentale della Chiesa e dell'Ossario (…).

Tale opera pubblica era già prevista sia in sede di revisione del PR sia in

sede di EP ed il Dipartimento del territorio segnalava la necessità di meglio

giustificare la proposta.

Dato lo stato attuale che vede i posteggi già realizzati e la volontà di

riqualificare la piazza antistante il Municipio con l'eliminazione dei

posteggi, il CdS approva il posteggio sul fmn 35.

Inoltre

il Governo, nell'ambito della decisione del ricorso presentato da RI 1, si è

limitato a soggiungere che (pag. 18):

Al cospetto dell'interesse pubblico sopra

descritto, la demolizione del vecchio muro e l'incidenza sul vigneto esistente

devono essere considerati come ripercussioni sopportabili. La ponderazione di interessi

porta in questo caso a sostenere la tesi formulata dal Comune.

5.4

In

occasione dell'udienza e del sopralluogo è stato possibile accertare l'esistenza

di 8 stalli ricavati sullo slargo a sud dell'ex casa comunale. In

quell'occasione i rappresentanti del comune hanno confermato che non è stato compiuto

alcun calcolo atto a sostanziare il fabbisogno di posteggi, sottolineando che

l'obiettivo non era tanto quello di crearne di nuovi, quanto di riqualificare

il nucleo e l'area monumentale della frazione di Coglio.

5.5

La decisione del consiglio comunale di Maggia di istituire il posteggio

contestato, tutelata dal Consiglio di Stato, non regge all'esame del Tribunale.

5.5.1

Come visto (supra, 4), l'istituzione e la ripartizione di aree di

posteggio deve essere preceduta da una valutazione della loro necessità, che ne

sostanzi l'interesse pubblico. In concreto, ciò non è avvenuto. Invano si cerca

negli atti una qualsivoglia giustificazione circa il fabbisogno di posteggi per

il nucleo di Coglio. Carenza che non può certo essere colmata sostenendo - come

hanno fatto comune e Governo - che in realtà si tratterebbe di spostare una

struttura già esistente per tutelare l'area monumentale. Innanzitutto, perché

nemmeno per il parcheggio esistente, privo di base pianificatoria, sussiste la

benché minima indicazione circa la sua necessità: esso è stato verosimilmente ricavato

senza particolari formalità. In secondo luogo, in quanto il numero di stalli

previsti nella nuova struttura diverge (per eccesso) da quello del posteggio

esistente. Da ultimo, perché l'interesse pubblico alla riqualifica dello spazio

antistante alla ex casa comunale può giustificare unicamente la cancellazione del

posteggio esistente, ma non dimostra in alcun modo la necessità di ricrearlo.

5.5.2

In simili circostanze, non è possibile verificare l'interesse pubblico e la proporzionalità del

provvedimento pianificatorio, principi giuridici fondamentali che, insieme

a quello della legalità, servono alla delimitazione del potere statale nello stato

di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e il cui rispetto potrebbe legittimare la

restrizione della proprietà in vista della realizzazione del posteggio oggetto

della lite (supra, 3). Il contestato provvedimento dev'essere quindi

annullato.

6.

Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere accolto e il vincolo impugnato annullato. Non spetta

a questo Tribunale - che non è autorità di pianificazione - assegnare a una

nuova funzione la striscia di terreno in questione, compito invece

dell'autorità comunale, impregiudicata la facoltà per

essa di ripresentare il vincolo annullato, motivandolo compiutamente.

7.

Il Tribunale rinuncia, secondo la prassi, a porre la tassa di giustizia

e le spese a carico dell'ente pubblico, che ha agito nella sua funzione

istituzionale (art. 28 LPamm). Esso non è tuttavia sollevato dall'obbligo di

rifondere al ricorrente un'indennità per ripetibili, a valere per entrambe le sedi

di ricorso (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 11 marzo 2010 del consiglio comunale di Maggia, nella

misura in cui adotta il vincolo di posteggio P10 in corrispondenza del mapp. n.

35 di Maggia, sezione di Coglio;

1.2. la risoluzione 25 gennaio 2011 (n. 586) del Consiglio di Stato, nella

misura in cui approva il vincolo di posteggio P10 in corrispondenza del mapp.

n. 35 di Maggia, sezione di Coglio.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese. Il comune di Maggia verserà al ricorrente

fr. 1'800.- per ripetibili, a valere per entrambe le sedi di ricorso.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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