Lexipedia

Decisione

90.2011.17

Piano particolareggiato - classificazione edifici e vincolo mantenimento pergola vignata

8 marzo 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sostengono che la decisione

impugnata sia carente quanto a motivazione; ritengono in particolare che non siano

stati toccati i punti essenziali ai fini del giudizio. Data la valenza dirimente

della censura, essa dev'essere vagliata in via preliminare.

3.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato

di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo

severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi

unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera

sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha

essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di

afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con

cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la

fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I

232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.).

3.2. La critica mossa dagli insorgenti si rivela infondata: se da un lato

occorre riconoscere che la decisione impugnata non si dilunga particolarmente

quanto a motivazioni, dalla stessa è tuttavia possibile comprendere le ragioni

che hanno condotto il Consiglio di Stato a ritenere valide le scelte comunali

contestate dagli insorgenti. Non solo. Dalle argomentazioni che sono state addotte

dai ricorrenti si desume che essi hanno compiutamente potuto rendersi conto dei

motivi posti a fondamento dell'avversata pronuncia. Di conseguenza il Tribunale

non ritiene che sia stato leso il loro diritto di essere sentiti.

4.

La revisione del piano regolatore di Giumaglio

ha assegnato particolare importanza alla salvaguardia e alla valorizzazione

delle valenze naturalistiche, paesaggistiche e storiche del territorio.

Obiettivi che hanno caratterizzato anche la pianificazione particolareggiata

dei nuclei di Coglio e di Giumaglio. Essi sono rappresentati su un piano in

scala 1:500 che definisce in modo specifico tutti gli interventi ammessi al loro

interno, sia per quanto riguarda gli edifici, sia per gli spazi liberi. Il

piano particolareggiato ha quindi individuato gli edifici da mantenere, che

devono essere conservati per la loro valenza tipologica, e quelli demolibili

con possibilità di ricostruzione, con la finalità di sostituire strutture

precarie o di scarsa qualità, per permettere una riqualificazione urbanistica

del villaggio. Da ultimo, il piano censisce gli edifici accessori in due

categorie: quelli complementari alla residenza, la cui tipologia è coerente

coll'impianto urbanistico del nucleo storico e possono essere conservati nella

loro funzione, e quelli precari (tettoie, depositi ecc.), di scarsa qualità,

che vanno eliminati in occasione di interventi importanti concernenti

l'edificio principale. Quanto agli spazi inedificati (spazio complementare

all'abitazione quali pavimentazione, corti, spazi verdi arredati con pergole e

piccoli vigneti o alberatura di particolare valore), il piano li ritiene di

particolare valenza, poiché rappresentano il legante urbanistico dei nuclei

storici; devono pertanto essere conservati nella loro struttura tipologica

esistente, in quanto rappresentano una gestione degli spazi domestici tipici della

valle (per tutto quanto precede, cfr. Relazione di pianificazione 9 febbraio

2010, passim).

5.

5.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile

con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su

di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità

(art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

5.2. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità

dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con

rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).

5.3. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari, op.

cit., n. 595-610).

6.

6.1. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare,

in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta

al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/ Sté­phane Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15

n. 18 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art.

18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive

necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato,

dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della

cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di

preservazione dei siti (Flückiger/Grodecki,

op. cit., ad art. 15 n. 20). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili

con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT,

devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1

cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Écabert,

op. cit., n. 509). La

diversificazione della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi come la

suddivisione dei volumi delle costruzioni o la ricerca della qualità estetica

in funzione dei vari settori dell'agglomerato (cfr. ibidem, n. 514; Flückiger/Grodecki, ibidem). Possono essere

istituite, ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone

edificabili nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici

esistenti, per i quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione

o la ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, n. 6 e 10 ad art. 18).

La tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del

paesaggio, menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr.

anche art. 17 cpv. 1 lett. c. LPT).

6.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)

organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente

delimitata del territorio comunale, quando lo giustificano particolari

obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica oppure interessi inerenti

alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri

storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore

comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT). Il piano particolareggiato

regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio

l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere,

l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre

stabilire la formazione in comune di infrastrutture che interessino un preciso

numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il

piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso grado

di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle

restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n.

409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).

7.

Con il ricorso in rassegna, i ricorrenti non mettono in discussione

la base legale dei provvedimenti contestati. A ragione, poiché essa è - come

visto - senz'altro data (cfr. supra, 6). Si tratta dunque di esaminare

se gli stessi rispondono ai requisiti dell'interesse pubblico e della

proporzionalità.

Classificazione del subalterno A del mapp. 95

8.

8.1.

8.1.1. RI 1 e RI 2 insorgono contro la classificazione del subalterno A del

mapp. 95 quale edificio complementare alla residenza, che può essere mantenuto

senza trasformazione d'uso. Essi spiegano che l'edificio storicamente era

abitato e solo in seguito è stato adibito a deposito legato all'attività del

grotto. Non vi sarebbe nessun motivo per non permettere un'utilizzazione quale

abitazione o commerciale: queste non pregiudicano infatti il mantenimento delle

caratteristiche dell'edificio. Il vincolo sarebbe dunque privo di interesse

pubblico e sproporzionato. Ricordano infine, che il sub. A, fino alla riunione

dei fondi evocata in precedenza, faceva parte di un'altra particella. Chiedono

pertanto che sia inserito tra gli edifici da mantenere ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 n. 1 NAPR.

8.1.2. Nella risposta il municipio resiste al ricorso, riprendendo e

dettagliando le motivazioni già contenute nella decisione impugnata. Esso

spiega che l'assegnazione del sub. A agli edifici accessori complementari alla

residenza non è dipesa dalla riunione dei fondi: questa soluzione era già stata

adottata nell'ambito del piano non approvato, prima che avvenisse

l'accorpamento degli ex mapp. 95 e 96. L'interesse pubblico all'adozione di misure per preservare il valore urbanistico e architettonico e quindi storico-culturale

dell'insediamento sarebbe dato, visto il buon grado di conservazione del

tessuto costruito del villaggio, come provano i rilevamenti dell'inventario

degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e dell'Opera svizzera dei monumenti

d'arte (OSMA). La struttura tipologica della costruzione meriterebbe di essere

conservata. L'edificio al momento non sarebbe abitabile e avrebbe una chiara

funzione complementare rispetto a quello principale, indipendentemente dal suo utilizzo quale ripostiglio per l'esercizio

Considerandi

pubblico o l'abitazione. Una trasformazione comporterebbe inevitabilmente una

modifica importante della tipologia, per rispondere ai criteri

dell'abitabilità. Inoltre, il suo mantenimento quale edificio accessorio

permette di disporre di uno spazio complementare senza dover ricorrere a

necessità di aggiunte, in genere non concesse e che comportano sempre problemi

di integrazione architettonica.

8.2

8.2.1

L'interesse pubblico alla tutela dei valori ambientali, paesaggistici

e storici del nucleo di Giumaglio in linea di principio generale è senz'altro

dato. Il sopralluogo ha permesso di confermare la buona conservazione della

sostanza edilizia e dell'impianto urbanistico. In quest'ottica risulta anche

dato l'interesse alla conservazione dell'edificio sub. A del mapp. 95, con le

caratteristiche attuali. Si tratta di una costruzione in buono stato, avente dimensioni

tutto sommato modeste: presenta una pianta di 4.60 m x 5.50 m, è alta alla gronda 2.40 m e al colmo 4.20 m; la soletta al suo interno ha una

altezza di 2.15 m. Essa è sorta a metà dell'800 come piccola abitazione (cfr.

risultanze sopralluogo). Il sub. A è collegato a livello di piano cantina con l'edificio

principale (sub. B). L'interesse alla sua conservazione deriva sia dalla sua

architettura tipica, sia dall'apporto alla struttura urbanistica del nucleo.

8.2.2

Attraverso il vincolo imposto con la nuova pianificazione l'edificio è

classificato come complementare alla residenza, dunque può essere mantenuto;

tuttavia esso non può mutare la sua funzione attuale, che è di deposito (art.

29.

cpv. 2 n. 3 NAPR). I ricorrenti contestano a ragione il vincolo, poiché si

rivela carente sotto il profilo dell'interesse pubblico e sproporzionato. Innanzitutto

l'interesse pubblico al mantenimento della funzione attuale è carente. Non può

in particolare essere seguito il ragionamento del comune, circa la necessità di

disporre di spazio complementare per l'edificio principale, per evitare future

domande di costruzione di piccoli accessori che mal si integrano nel nucleo. Non

avendo - come a ragione sottolineano i ricorrenti - l'attuale utilizzo una

particolare valenza pubblica, non è dato di vedere quale altro interesse

permetterebbe di imporre il vincolo in questione. In ogni caso, nelle misura in

cui esso è volto a tutelare la tipologia dell'edificio stesso, esso si rivela

sproporzionato. La costruzione potrebbe infatti essere utilizzata per altri

scopi - quale l'abitazione o il commercio - senza per forza doverne stravolgere

le caratteristiche, le dimensioni travalicando inoltre quelle del semplice

accessorio. Ai fini dello scopo prefissato è infatti sufficiente attribuire

l'edificio a quelli che possono essere riattati e trasformati secondo l'art. 29

cpv. 2 n. 1 NAPR, così come domandato dai ricorrenti. Sarà semmai in sede di un'eventuale

domanda di costruzione che il municipio potrà verificare il rispetto della

struttura originaria. Su questo punto il ricorso deve dunque essere accolto.

Vincolo di

mantenimento della pergola vignata

9.

9.1

I ricorrenti insorgono contro il vincolo di mantenimento della

pergola vignata sul mapp. 95 (art. 29 cpv. 3 NAPR). Essi sostengono che si

tratterebbe di un onere eccessivo, a causa dei costi di manutenzione. Non vi

sarebbero inoltre indicazioni circa la possibilità di mantenere i tavoli in

sasso dell'osteria e, se del caso, di aumentarne il numero. Il vincolo sarebbe

pertanto carente sotto il profilo dell'interesse pubblico e sproporzionato.

9.2

La critica si avvera infondata. Innanzitutto l'interesse pubblico alla

tutela di una struttura il cui valore ambientale, paesaggistico, storico e

culturale è confermato non solo dal rapporto di pianificazione e dalla presa di

posizione del municipio, ma anche dalla visita dei luoghi. Si tratta di un

impianto in ottimo stato di conservazione e dalle dimensioni generose che

contribuisce in modo determinante al valore paesaggistico e urbanistico del nucleo

di Giumaglio. Esso costituisce poi una sicura testimonianza storica - la sua

costruzione risale al XVIII secolo (cfr. verbale di sopralluogo) - dell'impianto

tradizionale del nucleo, dove questo tipo di struttura conta una presenza

significativa (cfr. il piano del nucleo). Oltre che sorretta da un pubblico interesse

chiaramente prevalente, la misura appare anche proporzionata. Se paragonato al

valore che la pergola conferisce al luogo, il vincolo si configura come il

normale mantenimento di uno spazio verde in altre tipologie edilizie e

urbanistiche. Del resto esso può essere paragonato all'obbligo di conservazione

della sostanza e di manutenzione regolare che incombe al proprietario di un

bene culturale secondo l'art. 23 della legge sulla protezione dei beni

culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1). Inoltre, la restrizione impugnata

non esplica effetti inibitori quanto all'utilizzazione come luogo di ristoro

per gli avventori dell'osteria. Nella misura in cui non impedisce certo il

mantenimento dei tavoli sottostanti e nemmeno di posarne di nuovi, nel rispetto

della tipologia di quelli esistenti, esso nemmeno limita eccessivamente la

possibilità di sfruttamento di questo spazio. Neanche è dato di vedere una misura

meno incisiva, che permetta di tutelare l'alto valore ambientale di questa

struttura. Necessario e idoneo, il vincolo risulta dunque anche proporzionato. Su

questo punto il ricorso dev'essere respinto.

Sopraelevazione

dell'edificio sub. A del mapp. 97

10.

10.1

10.1.1

I ricorrenti contestano la facoltà di sopraelevare l'edificio sub. A

del mapp. 97, assegnato alla categoria di quelli che possono essere demoliti e

ricostruiti, sino a un piano oltre la strada di riferimento, concessa dall'art.

29.

cpv. 2 n. 2 NAPR. Essi sostengono che tale possibilità non sia stata

motivata, né nel messaggio municipale, né nella relazione di pianificazione, né

nella risoluzione di approvazione. La sopraelevazione dell'edificio si porrebbe

in contrasto con le norme sulle distanze, sancite dall'art. 47 cpv. 4 NAPR '83

e 29 cpv. 2 n. 6 NAPR e, pertanto, quella approvata sarebbe una norma speciale.

Il risultato estetico sarebbe fuori luogo e in contrato con le costruzioni

esistenti nel nucleo che s'intende proteggere. Oltre a essere carente sotto il

profilo dell'interesse pubblico e contrario al principio della proporzionalità,

l'intervento costituirebbe una inammissibile disparità di trattamento, specie

se confrontato con il destino pianificatorio previsto per il sub. A del mapp.

95.

Senza contestare la possibilità di demolire e riedificare l'edificio sub. A

del mapp. 97, chiedono pertanto che ciò avvenga nelle volumetrie esistenti.

10.1.2

Nella risposta il municipio spiega che la facoltà di demolire e

ricostruire è stata concessa a pochi edifici nel nucleo i quali, pur

dimostrando le potenzialità abitative, non potevano essere riattati e trasformati

nella volumetria esistenti. Il fine è quello di evitare il degrado dell'impianto

urbanistico. La possibilità di poter sopraelevare la costruzione è stata

valutata caso per caso, nell'ottica di ottenere uno spazio minimo abitabile. È quanto

avvenuto per l'edificio in questione, il quale potrà essere rialzato con la

costruzione di un piano mansardato. Si tratta di valorizzare il nucleo storico,

coerentemente con gli obiettivi del piano di dettaglio. L'interesse pubblico

sarebbe dunque dato. Quanto alla parità di trattamento, al di là del fatto che

l'edificio sub. A del mapp. 97 ha una volumetria superiore rispetto all'omologo

al mapp. 95, per il primo si tratta dell'unica struttura esistente sullo fondo,

per cui il mantenimento a carattere accessorio non appare giustificato. Il

richiamo alle norme sulle distanze non sarebbe pertinente, poiché l'art. 29

cpv. 2 n. 6 NAPR prevede una norma specifica.

10.1.3

Chiamata a esprimersi, CO 3 sottolinea come allo stato attuale il

proprio edificio si trovi a un livello più basso rispetto alla costruzione dei

ricorrenti, rendendo così anomalo l'impianto urbanistico del comparto. Una

leggera sopraelevazione permetterebbe la riqualifica dello stesso.

10.2

Lo stabile esistente sul mapp. 97 è sorto nel '700, come testimoniano le

croci sull'architrave, quale stalla-fienile, ove il fieno veniva caricato

direttamente dalla strada al piano superiore, mentre il piano terra veniva

utilizzato per la stabulazione; vi era poi un porcile esterno. Attualmente si

compone di un piano semi interrato e di un sottotetto, che affiora a livello

della strada retrostante (cfr., per quanto precede, il verbale di sopralluogo).

Attraverso la modifica pianificatoria in esame, in futuro questo stabile potrà

essere demolito e ricostruito, con un'altezza sino a un piano completo a

partire dalla strada retrostante. L'art. 29 cpv. 2 n. 2 NAPR precisa che l'altezza

del piano abitabile è di 2.80 m. La norma non definisce, tuttavia, l'altezza

massima del colmo del nuovo tetto. Può comunque essere seguita l'interpretazione

data dal municipio in sede di risposta, ossia che potrà essere realizzato

unicamente un piano mansardato, poiché non è prevista la costruzione di

un'ulteriore mansarda (come è invece il caso per altri edifici). Per farsi

un'idea di quanto potrà essere realizzato ci si può riferire alla domanda di

costruzione 30 aprile 2003, acquisita agli atti, dalla quale emerge che,

mantenendo invariata la pendenza del tetto, il nuovo sottocolmo si troverebbe a

quota 3.40 m, rispetto alla strada, mentre quello esistente è a quota 2.15

(cfr. piano facciata sud in scala 1:50). Si può dunque ragionevolmente ritenere

un aumento di altezza dell'ordine di 1.50 m rispetto all'esistente.

10.3

L'interesse pubblico della possibilità di sopraelevare l'edificio

esistente nell'ambito della sua ristrutturazione

appare sufficientemente provato. Si tratta infatti di permettere il recupero di

una costruzione - che concorre a caratterizzare l'impianto urbanistico

del nucleo - in avanzato grado di deperimento, attraverso la concessione di un

modesto ampliamento verticale. L'edificio attuale (parzialmente seminterrato)

risulta difatti troppo piccolo per poter essere interessante per un suo

recupero per l'abitazione. Trattandosi dell'unico edificio esistente sul fondo

nemmeno appare possibile prevederne un utilizzo quale accessorio. Sicura è dunque

anche la necessità della misura, in assenza della quale la costruzione sarebbe

destinata a deperire, causando un degrado del nucleo tutelato. L'ampliamento

concesso appare il minimo indispensabile per permettere di realizzare

un'abitazione e nemmeno appare fuori scala rispetto all'edificazione esistente,

con riferimento a casi analoghi esistenti lungo la strada retrostante il

nucleo. Non si pone dunque in contrasto né coi principi né cogli scopi della

pianificazione. Nemmeno il fatto che per esso sia stata prevista una normativa

particolare che non rispetta le distanze previste in generale dall'art. 29 cpv.

6.

NAPR appare scorretto. Difatti, è proprio lo scopo dei piani

particolareggiati quello di disciplinare i singoli oggetti secondo le necessità

e, ove occorra, con normative specifiche. È a torto quindi che i ricorrenti si

oppongono a questa misura pianificatoria.

10.4

La misura impugnata non è nemmeno costitutiva di una disparità di

trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost.: nell'ambito di provvedimenti

pianificatori questo principio ha una portata necessariamente limitata. Nella

delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da situazioni

esistenti; non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo

pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato

principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non

essere arbitraria, la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a con rinvii).

La situazione di fatto in cui versano i due edifici è del tutto differente.

Innanzitutto, contrariamente a quello sub. A del mapp. 95 l'edificio sul mapp. 97 è in avanzato stato di degrado ciò che ne sta comportando l'abbandono. Secondariamente,

anche tenendo conto dell'esito della presente procedura, attraverso la quale

l'edificio sub. A del mapp. 95 è stato assegnato a quelli da mantenere, le

possibilità edificatorie di quest'ultimo sono gestite in modo differente dal

piano regolatore. La distinzione esistente tra questi due tipi di edifici

operata dal piano appare sostenibile e senz'altro non è arbitraria. La censura

cade dunque nel vuoto.

Esito

complessivo, tassa di giustizia e spese, ripetibili

11.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere

parzialmente accolto. L'edificio sub. A del mapp. 95 viene dunque classificato

tra quelli da mantenere ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 n. 1 NAPR, mentre le

ulteriori censure sono respinte.

12.

La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti in proporzione

al grado di soccombenza, mentre il comune può esserne mandato esente, come da

prassi (art. 28 LPamm). Esso non può essere sollevato tuttavia dal pagamento di

un'indennità per ripetibili, anch'essa adeguata in proporzione al grado di

successo dell'impugnativa, a valere per entrambe le sedi (art. 31 LPamm). CO 3,

la cui posizione risulta vincente, non è astretta al pagamento della tassa di

giustizia e delle spese, mentre non essendosi fatta assistere da un legale essa

non ha diritto alle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione 25 gennaio 2011

(n. 586) del Consiglio di Stato è riformata come segue:

1.1. il ricorso di RI 1 e RI

2 è parzialmente accolto;

1.2. l'edificio sub. A del

mapp. 95 di Maggia, sezione di Giumaglio, è assegnato alla categoria degli

edifici da mantenere (intervento conservativo) retto dall'art. 29 cpv. 2 n. 1

delle NAPR del nucleo di Giumaglio.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di RI 1 e RI 2, ai quali il comune

di Maggia verserà fr. 1'500.- per ripetibili a valere per entrambe le sedi di

ricorso.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster