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Decisione

90.2011.24

Zona di pianificazione cantonale a protezione della pianificazione del Pian Scairolo: proroga di altri 2 anni del termine di scadenza

21 maggio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il comparto

del Pian Scairolo comprende i territori giurisdizionali dei comuni di Collina d'Oro,

Grancia e Lugano ed è riservato dai rispettivi piani regolatori principalmente

all'insediamento delle attività a carattere artigianale, commerciale,

industriale ed amministrativo. Il comparto ha conosciuto in questi ultimi

decenni uno sviluppo rapido e disordinato di queste tipologie insediative, al

punto tale da evidenziare una serie di problematiche, che hanno determinato

anche effetti pregiudizievoli agli insediamenti eminentemente residenziali

situati lungo le dorsali sui due lati della pianura. In particolare, il forte

richiamo di pubblico esercitato da parte dei grandi centri commerciali ha

originato notevoli inconvenienti alla viabilità, con un flusso di traffico

veicolare eccedente le capacità di smaltimento delle infrastrutture stradali esistenti.

L'incremento costante e progressivo del traffico ha di conseguenza contribuito

al deterioramento delle condizioni ambientali per quanto riguarda la qualità

dell'aria e l'inquinamento fonico. Infine, la scarsa qualità urbanistica,

frutto della frammentazione e dell'eterogenuità degli edifici e dei relativi

spazi funzionali, ha portato a pronosticare un progressivo calo dell'attrattività

del comparto stesso. La somma di questi fattori, scarsa accessibilità, carico

ambientale e degrado urbanistico, ha inciso di riflesso negativamente sulla

qualità di vita degli abitanti che risiedono nelle fasce residenziali pedemontane,

entro cui si inserisce il Pian Scairolo, oltre che degli stessi utenti delle

zone lavorative. Ferma la premessa che il comparto doveva comunque conservare

nel suo complesso il ruolo strategico di quartiere per le funzioni lavorative

miste e ritenuta la sua valenza di livello regionale, con risoluzione 21

febbraio 2006 (n. 842), il Consiglio di Stato ha adottato una zona di

pianificazione a salvaguardia di una pianificazione intercomunale per l'insieme

del Pian Scairolo. Tale pianificazione si prefiggeva l'obiettivo di riqualifica

delle componenti residenziali, da una parte, e l'identificazione delle modalità

di ordinamento territoriale-urbanistico più confacenti per lo sviluppo di un

comparto lavorativo-commerciale al servizio di tutto l'agglomerato, salvaguardando

e valorizzando le funzioni residenziali sensibili, già fortemente penalizzate,

dall'altra parte. Tutto ciò coniugato con la finalità di migliorare, per quanto

possibile, il quadro ambientale complessivo. Nel perimetro della zona di pianificazione

(cfr. planimetria 1: 5'000, gennaio 2006), della durata di 5 anni, è stato dunque

vietato ogni intervento che potesse rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione

futura. In particolare, non è stato ammesso l'insediamento di nuovi edifici ed

impianti o altri interventi e misure che potessero generare un forte aggravio

sulla viabilità e sul carico ambientale, così come lo sviluppo di quelli

esistenti. Nel contempo, non sono stati ammessi insediamenti che potessero

compromettere soluzioni di riassetto territoriale e di integrazione tra le

funzioni produttive e quelle abitative del piano. In aggiunta alle condizioni

generali testé esposte, la scheda descrittiva ha assoggettato le istanze edilizie

ad una limitazione circa il numero massimo dei movimenti: di regola, il tetto

massimo per ogni progetto è stato fissato in 100 movimenti veicolari

giornalieri. In ogni caso, non sarebbero state rilasciate licenze edilizie per

le grandi superfici di vendita ai sensi dell'art. 71a LALPT, mentre per le

domande di costruzione conformi alle condizioni menzionate sarebbero state

invece rilasciate licenze solo dopo la messa in esercizio della sistemazione dello

svincolo autostradale di Lugano-sud (cfr. scheda descrittiva, cifra 3, pag. 6).

B. La zona di

pianificazione concernente il comprensorio territoriale del comune di Grancia

ha incluso, in località Prefosso, il mapp. 249, all'epoca di proprietà di __________

__________. Questo fondo presenta una superficie di 4'528 mq, di natura prativa

e completamente sgombra da edificazioni. Esso è stato assegnato dal piano

regolatore vigente alla zona per attività lavorativa estensiva AL-e, soggetta

ad un vincolo di perizia fonica.

C. Con ricorso

18 aprile 2006 __________ __________ è insorto innanzi al Tribunale della

pianificazione del territorio avverso la menzionata risoluzione governativa,

chiedendo, in via principale, l'annullamento della zona di pianificazione e, in

via subordinata, l'estromissione del mapp. 249, dal perimetro della stessa. Con

giudizio 9 gennaio 2007 (inc. 90.2006.17), cresciuto in giudicato, il Tribunale

cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della

pianificazione del territorio con effetto 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215

segg.), ha respinto l'impugnativa della comunione ereditaria, composta da RI 1,

RI 2, RI 4, RI 3 e RI 5, subentrata, quale ricorrente, a __________ __________,

deceduto nelle more della procedura. Il Tribunale ha ritenuto che la contestata

misura non violava la garanzia della proprietà. Essa era innanzitutto sostenuta

da un evidente interesse pubblico, in quanto l'intenzione pianificatoria di

mutare l'ordinamento vigente era manifesta. Il Tribunale ha difatti appurato

che i comuni, nel cui territorio giurisdizionale era ricompreso il comparto del

Pian Scairolo (all'epoca Barbengo, aggregatosi poi con Lugano, Collina d'Oro,

Grancia e Lugano), avevano concluso una convenzione, sulla cui base era stata costituita

la Commissione per la pianificazione intercomunale del Pian Scairolo (CIPPS),

tramite cui avevano già dato formalmente avvio ad un processo pianificatorio

(allestimento di un rapporto con cui era stato elaborato un concetto base di riqualifica

di quell'area), articolato in più fasi, che doveva sfociare in una pianificazione

intercomunale, relativamente all'area del piano dedicata alle attività

lavorative, e nell'adeguamento dei rispettivi piani regolatori, per quanto

concerneva le fasce residenziali di contorno. In concomitanza, il Cantone aveva

avviato importanti interventi infrastrutturali (attuazione del piano di pronto

intervento del Pian Scairolo, PPI). Peraltro, l'obiettivo di un riequilibrio

della situazione urbanistica, sia dal profilo formale, che da quello

funzionale, tra le attività produttive e commerciali e gli insediamenti residenziali,

nonché al conseguimento di un miglioramento delle condizioni ambientali, si desumeva

già dagli indirizzi fissati a suo tempo nella scheda di piano direttore 11.3

del 1990, relativa al comprensorio del Pian Scairolo, a cui i comuni

interessati avrebbero comunque dovuto dare seguito, adeguando i loro strumenti

pianificatori. Scheda di piano direttore, questa, che era stata poi superata

dall'allestimento del piano dei trasporti del Luganese (PTL), di più ampio

respiro e portata, in cui il Pian Scairolo, ritenuto quale elemento costitutivo

(quartiere) dell'agglomerato, era oggetto di specifici indirizzi pianificatori,

come la regolamentazione della crescita dei centri commerciali, la

pianificazione coordinata dell'intera area, la riqualificazione urbanistica delle

aree artigianali/commerciali e residenziali e il potenziamento dell'assetto

viario. Il livello di degrado toccato dal Pian Scairolo dal profilo formale,

funzionale e ambientale era così evidente, che non poteva far dubbio la necessità

di interventi di riqualifica, di cui la modifica dell'ordinamento vigente

rappresentava uno degli strumenti imprescindibili. Tale esigenza trovava

difatti riscontro negli obiettivi della zona di pianificazione in parola che,

in quanto tali, concretizzavano nel loro complesso un indirizzo pianificatorio

adeguato e sufficiente. Accertato quindi l'interesse pubblico alla modifica

della pianificazione in oggetto, risultava pure assodato quello all'utilizzo

transitorio dello strumento della zona di pianificazione, che permetteva di

evitare un ulteriore aggravio delle condizioni di degrado e di salvaguardare il

margine di manovra per la pianificazione in fieri. Ora, l'intervento allo studio,

proprio perché riguardava, come nel caso del terreno dei ricorrenti, comprensori

edificabili, imponeva di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative

edilizie, che avrebbero potuto seriamente comprometterla. Il Tribunale ha in

seguito considerato che il principio della proporzionalità non era stato

violato. In primo luogo, esso ha ritenuto corretto il perimetro della

contestata zona di pianificazione, che includeva, al pari del fondo dei ricorrenti,

tutte destinate agli insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni

interessati. In secondo luogo, la Corte ha considerato il provvedimento all'esame

idoneo e necessario al raggiungimento dello scopo previsto. La zona di pianificazione

risultava infine proporzionata al sacrificio imposto agli insorgenti.

D. Allo scopo

di porre rimedio in modo coordinato ai problemi che affliggono i comparti ospitanti

centri commerciali, il Consiglio di Stato, nell'ambito della revisione generale

del piano direttore, ha adottato il 20 maggio 2009 (FU 63/2009, pag. 5841

segg.) la scheda di coordinamento R8, relativa ai grandi generatori di traffico

- GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente in grado

di accogliere nuovi centri commerciali di una certa dimensione, tra cui figura

il Pian Scairolo, di categoria dato acquisito, interessante i comuni di Collina

d'Oro, Grancia e Lugano. A questi tre comuni è demandato il compito di

individuare le aree strategiche ed idonee per insediare i GGT, come illustrato

nella delimitazione indicativa della scheda R8, e di definire di conseguenza i

limiti di contenibilità ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali

(viari), ambientali e urbanistici.

E. Considerato

che l'allestimento e l'adozione della pianificazione intercomunale per il

comparto del Pian Scairolo non sarebbe potuta avvenire entro la data di

scadenza della zona di pianificazione e che si rendeva necessario garantire

ulteriormente la salvaguardia degli obiettivi pianificatori perseguiti con la

misura, con risoluzione 19 gennaio 2011 (n. 438), il Consiglio di Stato ha prorogato

il termine di validità della zona di pianificazione di ulteriori due anni, fino

al 27 marzo 2013. Il perimetro e le disposizioni regolanti i suoi effetti sono

restati invariati.

F.Con ricorso 13 aprile 2011, RI 1, RI 2, RI 4, RI 3 e RI 5 si aggravano

davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione,

chiedendone l'annullamento nella misura in cui riguarda il mapp. 192 (recte:

mapp. 249). A sostegno della loro impugnativa, i ricorrenti si limitano a

censurare la violazione del principio della proporzionalità, ritenuto che la proroga,

decisa per tutta la zona oggetto del comprensorio di pianificazione, non

terrebbe conto della specifica ubicazione di quei terreni, come quello degli

insorgenti, di fatto non oggetto di alcuna nuova misura pianificatoria rispetto

alla attuale loro destinazione. In particolare, essi fanno notare che gli studi

pianificatori sin qui esperiti, ossia il Masterplan allestito dopo il concorso

internazionale di urbanistica, così come lo stesso progetto primo classificato,

escluderebbero infatti che il mapp. 192 (recte: mapp. 249) debba far oggetto di

una qualche misura pianificatoria diversa da quella di cui beneficia

attualmente in virtù del piano regolatore di Grancia. Di conseguenza, il

mantenimento della zona di pianificazione su tale fondo verrebbe ad avere uno

scopo diverso da quello originario per cui la zona di pianificazione è stata

istituita.

G. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio di

Grancia, che si associa alle osservazioni della Divisione, postulano il rigetto

dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei

considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo

(art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1° gennaio 2012, art.

64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; BU

48/2011, 525 segg.). I ricorrenti sono inoltre legittimati a ricorrere a tenore

dell'art. 64 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 64 cpv. 2 lett. a Lst). Il

ricorso è quindi ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa

può essere decisa sulla base degli atti pianificatori richiamati, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione

emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo Tribunale.

Considerati i termini delle questioni poste a giudizio, un'udienza e un sopralluogo

in contraddittorio non appaiono peraltro indispensabili.

1.3. La

Lst prevede che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore siano

concluse secondo il diritto anteriore (cfr. art. 107 Lst). L'esame del

provvedimento impugnato avviene dunque in base alla LALPT; comunque

l'applicazione della nuova legge - che per quanto riguarda i temi inerenti al

caso concreto non introduce modifiche sostanziali - non condurrebbe a una soluzione

diversa.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano

o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione

per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito

intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di

istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o

problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1),

e in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La

zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle rispettive competenze,

dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT);

quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli

obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente,

così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv.

2.

LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti

del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno

della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la

pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione

in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente

oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione

(art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua

pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque

non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri

due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT, 62 seg. LALPT).

2.2

La

zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid.

2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa

venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio

contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste

quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento

del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d,

113.

Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander

Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art.

27; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto

definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si

può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione

della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano

l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale

che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può

estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea,

all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati,

bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non

compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa

dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in

quanto tale.

3.

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella

fattispecie in esame, come già rilevato, giusta gli articoli 62 seg. LALPT il

Consiglio di Stato, per fondati motivi, può concedere una proroga del termine

di validità della zona di pianificazione. L'operato del Governo è

senz'altro sorretto da una valida base legale.

4.4.1

Nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha giustificato

la proroga di due anni del termine di validità della zona di pianificazione,

adducendo che l'adozione della pianificazione intercomunale per il comparto del

Pian Scairolo non sarebbe potuta avvenire entro la data di scadenza del

provvedimento e che, pertanto, si rendeva necessario garantire ulteriormente,

nei termini consentiti dalla legge, la salvaguardia degli obiettivi pianificatori

perseguiti con la misura in parola. Ciò, malgrado il notevole lavoro sino ad

allora svolto dai comuni interessati e dal Dipartimento del territorio, ossia:

definizione di una strategia comune, allestimento nel 2008 di un concorso

internazionale di urbanistica, allestimento nel 2009 di un Masterplan quale

punto di riferimento per avviare la richiesta di crediti per la procedura

pianificatoria per un piano regolatore intercomunale, messaggi municipali nel

2010.

con richiesta per lo stanziamento dei crediti atti alla modifica dei piani

regolatori e, infine, stanziamento dei crediti da parte dei consigli comunali

di Collina d'Oro e Grancia per l'elaborazione del piano regolatore

intercomunale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 1).

4.2

Come

rilevato in narrativa (cfr. consid. C), questo Tribunale ha già avuto modo di

esprimersi in merito alla zona di pianificazione in relazione al fondo dei

ricorrenti (cfr. STA 90.2006.17 del 9 gennaio 2007), che è stata ritenuta

sorretta da una sufficiente base legale, giustificata sotto il profilo dell'interesse

pubblico e rispettosa del principio di proporzionalità. Ora, gli insorgenti non

contestano l'interesse pubblico della misura all'esame, comunque dato (a tale

proposito si rinvia al precedente consid. C, rispettivamente al consid. 4 del

giudicato 9 gennaio 2007, tutt'ora attuale e pertinente), ritenuto che i passi fino

ad oggi intrapresi dalle varie autorità dimostrano e confermano una seria

intenzione pianificatoria a mutare l'ordinamento territoriale. Né censurano i

motivi per i quali il Consiglio di Stato ha prorogato il termine di scadenza

della zona di pianificazione, in ogni caso fondati, considerato che le autorità

non sono rimaste nel frattempo inattive (cfr. supra, consid. 4.1) e che la

progettazione pianificatoria di un comparto di tale importanza, come il Pian

Scairolo, interessato da problematiche di notevole complessità, e l'adeguamento

dei piani regolatori dei comuni necessitano di regola di tempi lunghi. Essi ritengono

semplicemente violato il principio della proporzionalità, in quanto il processo

pianificatorio in fieri (Masterplan ed esito del concorso internazionale di

urbanistica), a loro dire, non considera il mapp. 249. Di conseguenza, la

contestata misura, per quanto concerne il loro fondo, sarebbe inutile. A torto.

4.3

L'obiettivo

che la zona di pianificazione intende salvaguardare è la riqualifica delle

componenti residenziali, da una parte, e l'identificazione delle modalità di

ordinamento territoriale urbanistico più confacenti per lo sviluppo di un

comparto lavorativo-commerciale al servizio di tutto l'agglomerato, che nel

contempo non comprometta le funzioni residenziali più sensibili, già fortemente

penalizzate, dall'altra parte (cfr. scheda descrittiva della zona di

pianificazione, cifra 2, pag. 4). Ciò dovrà sfociare, di principio, in una

pianificazione intercomunale, relativamente all'area del piano dedicata alle

attività lavorative, e nell'adeguamento dei rispettivi piani regolatori, per

quanto concerne le fasce residenziali di contorno. Ora, per realizzare in modo coerente gli obiettivi di riqualifica

urbanistica, viaria e ambientale, il perimetro dell'avversata zona di

pianificazione non poteva che includere almeno tutte le aree destinate agli

insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni interessati, compreso

quindi il fondo dei ricorrenti, inserito in zona per

attività lavorativa estensiva AL-e del piano regolatore di Grancia. Il comparto così circoscritto forma difatti un'unità omogenea dal

profilo sia territoriale, che funzionale, di cui il mapp. 249, seppur situato

in posizione marginale, oltre il tracciato dell'autostrada A2, fa comunque

parte integrante ed è, al pari delle zone lavorative degli altri comuni, direttamente

o, quantomeno, indirettamente interessato dalle problematiche che investono l'intero

Pian Scairolo. Proprio perché non ancora edificato e in prossimità delle aree

residenziali di Grancia, esso contribuisce senz'altro ad incidere sull'assetto

e la funzionalità della programmata pianificazione intercomunale, rispettivamente

della pianificazione comunale, che dovrà essere adeguata. Ciò detto, la

pianificazione è a tutt'oggi ancora in fieri e l'assetto definitivo dell'ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Contrariamente a quanto sostengono i

ricorrenti, non è quindi possibile sapere come e in quale misura toccherà il

mapp. 249, rispettivamente il comparto in cui esso è inserito. Irrilevante, a

tale proposito, il riferimento al Masterplan e all'esito del concorso internazionale

urbanistico, che costituiscono semplicemente dei tasselli preliminari del

processo pianificatorio in atto e riguardano di principio il comparto che sarà

oggetto della pianificazione intercomunale. Va ricordato, a tale proposito, che

il provvedimento contestato deve innanzitutto garantire l'iter pianificatorio, escludendo

intoppi di sorta. Di conseguenza, il limite della zona di pianificazione non appare

eccedere queste previsioni, né al Tribunale, in queste condizioni, è consentito

d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni.

4.4

Sull'idoneità

delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento pianificatorio

venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci dubbi. La

misura prevista, come in parte già evidenziato in precedenza, oltre ad essere

idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi

nel caso specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale

importanza, per di più di valenza regionale, e in riferimento ai problemi

appurati, non si vede infatti come il processo pianificatorio in atto possa

essere adeguatamente tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed

immediato, che vada di principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei fondi.

Nella ponderazione degli interessi si deve in questo caso tener conto che la

zona di pianificazione serve a proteggere la pianificazione di una porzione

importante del comprensorio dell'agglomerato del Luganese e difficilmente può

essere rimessa in forse per gli inconvenienti che potrebbero derivarne al

singolo caso. Va tuttavia ricordato che un elemento di proporzionalità è già

insito negli effetti stessi della zona di pianificazione, che non vieta sic et

simpliciter qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce piuttosto che un

intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Intervento, che soltanto in un caso concreto, come l'inoltro di una domanda di

costruzione, potrà essere valutato dall'autorità competente conforme o in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di

definizione raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre di un vincolo i cui

effetti sono limitati nel tempo e considerando l'importanza della pianificazione

da salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore dell'interesse pubblico. Poste

queste premesse, il sacrificio imposto ai proprietari toccati dalla misura

pianificatoria appare proporzionato all'interresse pubblico perseguito. La

decisione impugnata non viola pertanto il principio della proporzionalità.

5.

In simili

circostanze, la proroga della zona di pianificazione in discussione deve essere

tutelata ed il ricorso respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. I

ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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