90.2011.24
Zona di pianificazione cantonale a protezione della pianificazione del Pian Scairolo: proroga di altri 2 anni del termine di scadenza
21 maggio 2012Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
90.2011.24
Data decisione, Autorità:
21.05.2012, TRAM
Titolo:
Zona di pianificazione cantonale a protezione della pianificazione del Pian Scairolo: proroga di altri 2 anni del termine di scadenza
INQUINAMENTO
PAESAGGIO
ZONA DI PIANIFICAZIONE CANTONALE O ZP CANTONALE
LALPT
art. 62 let. a LALPT
art. 27 cpv. 2 LPT
art. 60 LST
Incarto n.
90.2011.24
Lugano
21 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 aprile 2011 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
patrocina PR 1
contro
la risoluzione 19 gennaio 2011 (n. 438), con cui il
Consiglio di Stato ha prorogato il termine di validità della zona di pianificazione
cantonale riguardante i comuni di Collina d'Oro, Grancia e Lugano (comparto
del Pian Scairolo);
viste le risposte:
- 12 maggio 2011 del
municipio di Grancia;
- 13 maggio 2011 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il comparto
del Pian Scairolo comprende i territori giurisdizionali dei comuni di Collina d'Oro,
Grancia e Lugano ed è riservato dai rispettivi piani regolatori principalmente
all'insediamento delle attività a carattere artigianale, commerciale,
industriale ed amministrativo. Il comparto ha conosciuto in questi ultimi
decenni uno sviluppo rapido e disordinato di queste tipologie insediative, al
punto tale da evidenziare una serie di problematiche, che hanno determinato
anche effetti pregiudizievoli agli insediamenti eminentemente residenziali
situati lungo le dorsali sui due lati della pianura. In particolare, il forte
richiamo di pubblico esercitato da parte dei grandi centri commerciali ha
originato notevoli inconvenienti alla viabilità, con un flusso di traffico
veicolare eccedente le capacità di smaltimento delle infrastrutture stradali esistenti.
L'incremento costante e progressivo del traffico ha di conseguenza contribuito
al deterioramento delle condizioni ambientali per quanto riguarda la qualità
dell'aria e l'inquinamento fonico. Infine, la scarsa qualità urbanistica,
frutto della frammentazione e dell'eterogenuità degli edifici e dei relativi
spazi funzionali, ha portato a pronosticare un progressivo calo dell'attrattività
del comparto stesso. La somma di questi fattori, scarsa accessibilità, carico
ambientale e degrado urbanistico, ha inciso di riflesso negativamente sulla
qualità di vita degli abitanti che risiedono nelle fasce residenziali pedemontane,
entro cui si inserisce il Pian Scairolo, oltre che degli stessi utenti delle
zone lavorative. Ferma la premessa che il comparto doveva comunque conservare
nel suo complesso il ruolo strategico di quartiere per le funzioni lavorative
miste e ritenuta la sua valenza di livello regionale, con risoluzione 21
febbraio 2006 (n. 842), il Consiglio di Stato ha adottato una zona di
pianificazione a salvaguardia di una pianificazione intercomunale per l'insieme
del Pian Scairolo. Tale pianificazione si prefiggeva l'obiettivo di riqualifica
delle componenti residenziali, da una parte, e l'identificazione delle modalità
di ordinamento territoriale-urbanistico più confacenti per lo sviluppo di un
comparto lavorativo-commerciale al servizio di tutto l'agglomerato, salvaguardando
e valorizzando le funzioni residenziali sensibili, già fortemente penalizzate,
dall'altra parte. Tutto ciò coniugato con la finalità di migliorare, per quanto
possibile, il quadro ambientale complessivo. Nel perimetro della zona di pianificazione
(cfr. planimetria 1: 5'000, gennaio 2006), della durata di 5 anni, è stato dunque
vietato ogni intervento che potesse rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione
futura. In particolare, non è stato ammesso l'insediamento di nuovi edifici ed
impianti o altri interventi e misure che potessero generare un forte aggravio
sulla viabilità e sul carico ambientale, così come lo sviluppo di quelli
esistenti. Nel contempo, non sono stati ammessi insediamenti che potessero
compromettere soluzioni di riassetto territoriale e di integrazione tra le
funzioni produttive e quelle abitative del piano. In aggiunta alle condizioni
generali testé esposte, la scheda descrittiva ha assoggettato le istanze edilizie
ad una limitazione circa il numero massimo dei movimenti: di regola, il tetto
massimo per ogni progetto è stato fissato in 100 movimenti veicolari
giornalieri. In ogni caso, non sarebbero state rilasciate licenze edilizie per
le grandi superfici di vendita ai sensi dell'art. 71a LALPT, mentre per le
domande di costruzione conformi alle condizioni menzionate sarebbero state
invece rilasciate licenze solo dopo la messa in esercizio della sistemazione dello
svincolo autostradale di Lugano-sud (cfr. scheda descrittiva, cifra 3, pag. 6).
B. La zona di
pianificazione concernente il comprensorio territoriale del comune di Grancia
ha incluso, in località Prefosso, il mapp. 249, all'epoca di proprietà di __________
__________. Questo fondo presenta una superficie di 4'528 mq, di natura prativa
e completamente sgombra da edificazioni. Esso è stato assegnato dal piano
regolatore vigente alla zona per attività lavorativa estensiva AL-e, soggetta
ad un vincolo di perizia fonica.
C. Con ricorso
18 aprile 2006 __________ __________ è insorto innanzi al Tribunale della
pianificazione del territorio avverso la menzionata risoluzione governativa,
chiedendo, in via principale, l'annullamento della zona di pianificazione e, in
via subordinata, l'estromissione del mapp. 249, dal perimetro della stessa. Con
giudizio 9 gennaio 2007 (inc. 90.2006.17), cresciuto in giudicato, il Tribunale
cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della
pianificazione del territorio con effetto 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215
segg.), ha respinto l'impugnativa della comunione ereditaria, composta da RI 1,
RI 2, RI 4, RI 3 e RI 5, subentrata, quale ricorrente, a __________ __________,
deceduto nelle more della procedura. Il Tribunale ha ritenuto che la contestata
misura non violava la garanzia della proprietà. Essa era innanzitutto sostenuta
da un evidente interesse pubblico, in quanto l'intenzione pianificatoria di
mutare l'ordinamento vigente era manifesta. Il Tribunale ha difatti appurato
che i comuni, nel cui territorio giurisdizionale era ricompreso il comparto del
Pian Scairolo (all'epoca Barbengo, aggregatosi poi con Lugano, Collina d'Oro,
Grancia e Lugano), avevano concluso una convenzione, sulla cui base era stata costituita
la Commissione per la pianificazione intercomunale del Pian Scairolo (CIPPS),
tramite cui avevano già dato formalmente avvio ad un processo pianificatorio
(allestimento di un rapporto con cui era stato elaborato un concetto base di riqualifica
di quell'area), articolato in più fasi, che doveva sfociare in una pianificazione
intercomunale, relativamente all'area del piano dedicata alle attività
lavorative, e nell'adeguamento dei rispettivi piani regolatori, per quanto
concerneva le fasce residenziali di contorno. In concomitanza, il Cantone aveva
avviato importanti interventi infrastrutturali (attuazione del piano di pronto
intervento del Pian Scairolo, PPI). Peraltro, l'obiettivo di un riequilibrio
della situazione urbanistica, sia dal profilo formale, che da quello
funzionale, tra le attività produttive e commerciali e gli insediamenti residenziali,
nonché al conseguimento di un miglioramento delle condizioni ambientali, si desumeva
già dagli indirizzi fissati a suo tempo nella scheda di piano direttore 11.3
del 1990, relativa al comprensorio del Pian Scairolo, a cui i comuni
interessati avrebbero comunque dovuto dare seguito, adeguando i loro strumenti
pianificatori. Scheda di piano direttore, questa, che era stata poi superata
dall'allestimento del piano dei trasporti del Luganese (PTL), di più ampio
respiro e portata, in cui il Pian Scairolo, ritenuto quale elemento costitutivo
(quartiere) dell'agglomerato, era oggetto di specifici indirizzi pianificatori,
come la regolamentazione della crescita dei centri commerciali, la
pianificazione coordinata dell'intera area, la riqualificazione urbanistica delle
aree artigianali/commerciali e residenziali e il potenziamento dell'assetto
viario. Il livello di degrado toccato dal Pian Scairolo dal profilo formale,
funzionale e ambientale era così evidente, che non poteva far dubbio la necessità
di interventi di riqualifica, di cui la modifica dell'ordinamento vigente
rappresentava uno degli strumenti imprescindibili. Tale esigenza trovava
difatti riscontro negli obiettivi della zona di pianificazione in parola che,
in quanto tali, concretizzavano nel loro complesso un indirizzo pianificatorio
adeguato e sufficiente. Accertato quindi l'interesse pubblico alla modifica
della pianificazione in oggetto, risultava pure assodato quello all'utilizzo
transitorio dello strumento della zona di pianificazione, che permetteva di
evitare un ulteriore aggravio delle condizioni di degrado e di salvaguardare il
margine di manovra per la pianificazione in fieri. Ora, l'intervento allo studio,
proprio perché riguardava, come nel caso del terreno dei ricorrenti, comprensori
edificabili, imponeva di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative
edilizie, che avrebbero potuto seriamente comprometterla. Il Tribunale ha in
seguito considerato che il principio della proporzionalità non era stato
violato. In primo luogo, esso ha ritenuto corretto il perimetro della
contestata zona di pianificazione, che includeva, al pari del fondo dei ricorrenti,
tutte destinate agli insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni
interessati. In secondo luogo, la Corte ha considerato il provvedimento all'esame
idoneo e necessario al raggiungimento dello scopo previsto. La zona di pianificazione
risultava infine proporzionata al sacrificio imposto agli insorgenti.
D. Allo scopo
di porre rimedio in modo coordinato ai problemi che affliggono i comparti ospitanti
centri commerciali, il Consiglio di Stato, nell'ambito della revisione generale
del piano direttore, ha adottato il 20 maggio 2009 (FU 63/2009, pag. 5841
segg.) la scheda di coordinamento R8, relativa ai grandi generatori di traffico
- GGT, che identifica, oltre ai centri urbani, 8 aree potenzialmente in grado
di accogliere nuovi centri commerciali di una certa dimensione, tra cui figura
il Pian Scairolo, di categoria dato acquisito, interessante i comuni di Collina
d'Oro, Grancia e Lugano. A questi tre comuni è demandato il compito di
individuare le aree strategiche ed idonee per insediare i GGT, come illustrato
nella delimitazione indicativa della scheda R8, e di definire di conseguenza i
limiti di contenibilità ammissibili in funzione di adeguati criteri funzionali
(viari), ambientali e urbanistici.
E. Considerato
che l'allestimento e l'adozione della pianificazione intercomunale per il
comparto del Pian Scairolo non sarebbe potuta avvenire entro la data di
scadenza della zona di pianificazione e che si rendeva necessario garantire
ulteriormente la salvaguardia degli obiettivi pianificatori perseguiti con la
misura, con risoluzione 19 gennaio 2011 (n. 438), il Consiglio di Stato ha prorogato
il termine di validità della zona di pianificazione di ulteriori due anni, fino
al 27 marzo 2013. Il perimetro e le disposizioni regolanti i suoi effetti sono
restati invariati.
F.Con ricorso 13 aprile 2011, RI 1, RI 2, RI 4, RI 3 e RI 5 si aggravano
davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione,
chiedendone l'annullamento nella misura in cui riguarda il mapp. 192 (recte:
mapp. 249). A sostegno della loro impugnativa, i ricorrenti si limitano a
censurare la violazione del principio della proporzionalità, ritenuto che la proroga,
decisa per tutta la zona oggetto del comprensorio di pianificazione, non
terrebbe conto della specifica ubicazione di quei terreni, come quello degli
insorgenti, di fatto non oggetto di alcuna nuova misura pianificatoria rispetto
alla attuale loro destinazione. In particolare, essi fanno notare che gli studi
pianificatori sin qui esperiti, ossia il Masterplan allestito dopo il concorso
internazionale di urbanistica, così come lo stesso progetto primo classificato,
escluderebbero infatti che il mapp. 192 (recte: mapp. 249) debba far oggetto di
una qualche misura pianificatoria diversa da quella di cui beneficia
attualmente in virtù del piano regolatore di Grancia. Di conseguenza, il
mantenimento della zona di pianificazione su tale fondo verrebbe ad avere uno
scopo diverso da quello originario per cui la zona di pianificazione è stata
istituita.
G. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio di
Grancia, che si associa alle osservazioni della Divisione, postulano il rigetto
dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei
considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo
(art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1° gennaio 2012, art.
64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; BU
48/2011, 525 segg.). I ricorrenti sono inoltre legittimati a ricorrere a tenore
dell'art. 64 cpv. 2 LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 64 cpv. 2 lett. a Lst). Il
ricorso è quindi ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa
può essere decisa sulla base degli atti pianificatori richiamati, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo Tribunale.
Considerati i termini delle questioni poste a giudizio, un'udienza e un sopralluogo
in contraddittorio non appaiono peraltro indispensabili.
1.3. La
Lst prevede che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore siano
concluse secondo il diritto anteriore (cfr. art. 107 Lst). L'esame del
provvedimento impugnato avviene dunque in base alla LALPT; comunque
l'applicazione della nuova legge - che per quanto riguarda i temi inerenti al
caso concreto non introduce modifiche sostanziali - non condurrebbe a una soluzione
diversa.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano
o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione
per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito
intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di
istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o
problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1),
e in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La
zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle rispettive competenze,
dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT);
quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli
obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente,
così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv.
2.
LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti
del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno
della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la
pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione
in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente
oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione
(art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua
pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque
non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri
due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT, 62 seg. LALPT).
2.2
La
zona di panificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid.
2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa
venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio
contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste
quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento
del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d,
113.
Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander
Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art.
27; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna
2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto
definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si
può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione
della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di
pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un
provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo
pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua
durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di
pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni
pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano
l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale
che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può
estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea,
all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati,
bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
3.
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio
della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella
fattispecie in esame, come già rilevato, giusta gli articoli 62 seg. LALPT il
Consiglio di Stato, per fondati motivi, può concedere una proroga del termine
di validità della zona di pianificazione. L'operato del Governo è
senz'altro sorretto da una valida base legale.
4.4.1
Nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha giustificato
la proroga di due anni del termine di validità della zona di pianificazione,
adducendo che l'adozione della pianificazione intercomunale per il comparto del
Pian Scairolo non sarebbe potuta avvenire entro la data di scadenza del
provvedimento e che, pertanto, si rendeva necessario garantire ulteriormente,
nei termini consentiti dalla legge, la salvaguardia degli obiettivi pianificatori
perseguiti con la misura in parola. Ciò, malgrado il notevole lavoro sino ad
allora svolto dai comuni interessati e dal Dipartimento del territorio, ossia:
definizione di una strategia comune, allestimento nel 2008 di un concorso
internazionale di urbanistica, allestimento nel 2009 di un Masterplan quale
punto di riferimento per avviare la richiesta di crediti per la procedura
pianificatoria per un piano regolatore intercomunale, messaggi municipali nel
2010.
con richiesta per lo stanziamento dei crediti atti alla modifica dei piani
regolatori e, infine, stanziamento dei crediti da parte dei consigli comunali
di Collina d'Oro e Grancia per l'elaborazione del piano regolatore
intercomunale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 1).
4.2
Come
rilevato in narrativa (cfr. consid. C), questo Tribunale ha già avuto modo di
esprimersi in merito alla zona di pianificazione in relazione al fondo dei
ricorrenti (cfr. STA 90.2006.17 del 9 gennaio 2007), che è stata ritenuta
sorretta da una sufficiente base legale, giustificata sotto il profilo dell'interesse
pubblico e rispettosa del principio di proporzionalità. Ora, gli insorgenti non
contestano l'interesse pubblico della misura all'esame, comunque dato (a tale
proposito si rinvia al precedente consid. C, rispettivamente al consid. 4 del
giudicato 9 gennaio 2007, tutt'ora attuale e pertinente), ritenuto che i passi fino
ad oggi intrapresi dalle varie autorità dimostrano e confermano una seria
intenzione pianificatoria a mutare l'ordinamento territoriale. Né censurano i
motivi per i quali il Consiglio di Stato ha prorogato il termine di scadenza
della zona di pianificazione, in ogni caso fondati, considerato che le autorità
non sono rimaste nel frattempo inattive (cfr. supra, consid. 4.1) e che la
progettazione pianificatoria di un comparto di tale importanza, come il Pian
Scairolo, interessato da problematiche di notevole complessità, e l'adeguamento
dei piani regolatori dei comuni necessitano di regola di tempi lunghi. Essi ritengono
semplicemente violato il principio della proporzionalità, in quanto il processo
pianificatorio in fieri (Masterplan ed esito del concorso internazionale di
urbanistica), a loro dire, non considera il mapp. 249. Di conseguenza, la
contestata misura, per quanto concerne il loro fondo, sarebbe inutile. A torto.
4.3
L'obiettivo
che la zona di pianificazione intende salvaguardare è la riqualifica delle
componenti residenziali, da una parte, e l'identificazione delle modalità di
ordinamento territoriale urbanistico più confacenti per lo sviluppo di un
comparto lavorativo-commerciale al servizio di tutto l'agglomerato, che nel
contempo non comprometta le funzioni residenziali più sensibili, già fortemente
penalizzate, dall'altra parte (cfr. scheda descrittiva della zona di
pianificazione, cifra 2, pag. 4). Ciò dovrà sfociare, di principio, in una
pianificazione intercomunale, relativamente all'area del piano dedicata alle
attività lavorative, e nell'adeguamento dei rispettivi piani regolatori, per
quanto concerne le fasce residenziali di contorno. Ora, per realizzare in modo coerente gli obiettivi di riqualifica
urbanistica, viaria e ambientale, il perimetro dell'avversata zona di
pianificazione non poteva che includere almeno tutte le aree destinate agli
insediamenti lavorativi dai piani regolatori dei comuni interessati, compreso
quindi il fondo dei ricorrenti, inserito in zona per
attività lavorativa estensiva AL-e del piano regolatore di Grancia. Il comparto così circoscritto forma difatti un'unità omogenea dal
profilo sia territoriale, che funzionale, di cui il mapp. 249, seppur situato
in posizione marginale, oltre il tracciato dell'autostrada A2, fa comunque
parte integrante ed è, al pari delle zone lavorative degli altri comuni, direttamente
o, quantomeno, indirettamente interessato dalle problematiche che investono l'intero
Pian Scairolo. Proprio perché non ancora edificato e in prossimità delle aree
residenziali di Grancia, esso contribuisce senz'altro ad incidere sull'assetto
e la funzionalità della programmata pianificazione intercomunale, rispettivamente
della pianificazione comunale, che dovrà essere adeguata. Ciò detto, la
pianificazione è a tutt'oggi ancora in fieri e l'assetto definitivo dell'ordinamento
allo studio non può essere dato per certo. Contrariamente a quanto sostengono i
ricorrenti, non è quindi possibile sapere come e in quale misura toccherà il
mapp. 249, rispettivamente il comparto in cui esso è inserito. Irrilevante, a
tale proposito, il riferimento al Masterplan e all'esito del concorso internazionale
urbanistico, che costituiscono semplicemente dei tasselli preliminari del
processo pianificatorio in atto e riguardano di principio il comparto che sarà
oggetto della pianificazione intercomunale. Va ricordato, a tale proposito, che
il provvedimento contestato deve innanzitutto garantire l'iter pianificatorio, escludendo
intoppi di sorta. Di conseguenza, il limite della zona di pianificazione non appare
eccedere queste previsioni, né al Tribunale, in queste condizioni, è consentito
d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni.
4.4
Sull'idoneità
delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento pianificatorio
venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci dubbi. La
misura prevista, come in parte già evidenziato in precedenza, oltre ad essere
idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo previsto. Trattandosi
nel caso specifico di programmare il riassetto di un comparto di tale
importanza, per di più di valenza regionale, e in riferimento ai problemi
appurati, non si vede infatti come il processo pianificatorio in atto possa
essere adeguatamente tutelato, concedendo ai proprietari un uso libero ed
immediato, che vada di principio oltre lo stato attuale d'utilizzazione dei fondi.
Nella ponderazione degli interessi si deve in questo caso tener conto che la
zona di pianificazione serve a proteggere la pianificazione di una porzione
importante del comprensorio dell'agglomerato del Luganese e difficilmente può
essere rimessa in forse per gli inconvenienti che potrebbero derivarne al
singolo caso. Va tuttavia ricordato che un elemento di proporzionalità è già
insito negli effetti stessi della zona di pianificazione, che non vieta sic et
simpliciter qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce piuttosto che un
intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Intervento, che soltanto in un caso concreto, come l'inoltro di una domanda di
costruzione, potrà essere valutato dall'autorità competente conforme o in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a seconda del grado di
definizione raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre di un vincolo i cui
effetti sono limitati nel tempo e considerando l'importanza della pianificazione
da salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore dell'interesse pubblico. Poste
queste premesse, il sacrificio imposto ai proprietari toccati dalla misura
pianificatoria appare proporzionato all'interresse pubblico perseguito. La
decisione impugnata non viola pertanto il principio della proporzionalità.
5.
In simili
circostanze, la proroga della zona di pianificazione in discussione deve essere
tutelata ed il ricorso respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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