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Decisione

90.2011.25

Restituzione in intero contro il lasso dei termini

11 maggio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

90.2011.25

Data decisione, Autorità:

11.05.2011, TRAM

Titolo:

Restituzione in intero contro il lasso dei termini

PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE

RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI

RUSTICI

TEMPESTIVITÀ

art. 148 CPC

art. 48 LALPT

art. 49 LALPT

art. 12 cpv. 1 LPAM

Incarto n.

90.2011.25

Lugano

11 maggio 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito dal

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di restituzione in intero

datata aprile 2011 di

RI 1

contro

l'approvazione del piano di utilizzazione cantonale

dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) da parte del Gran

Consiglio dell'11 maggio 2010;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'11

maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale

dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);

che il

piano è stato pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie

di tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU

72/2010 del 10 settembre 2010, pag. 6894);

che, con istanza di restituzione in intero datata

aprile 2011, ricevuta dal Tribunale il giorno 18 del citato mese, RI 1, proprietario

del mapp. 2796 di Brissago, chiede al Tribunale cantonale amministrativo di

assegnarli un nuovo termine per inoltrare ricorso;

che l'istante, cittadino tedesco domiciliato in Italia, indica di non essere

stato a conoscenza dell'approvazione del PUC-PEIP, poiché non aveva ricevuto

alcuna comunicazione in merito, per cui non ha colpa per il mancato rispetto

del termine di ricorso;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice delegato, è

data (art. 12 cpv. 1 legge di procedura per

le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1; art. 49 cpv.

1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1; art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria, del 10 maggio 2006, LOG, RL 3.1.1.1; GAT n. 350; Rep. 1979, pag.

Considerandi

354);

che la domanda viene decisa senza contraddittorio (art. 12 cpv. 1 LPamm);

che la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e

nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 LPamm);

che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il codice di diritto processuale civile svizzero, del 19 dicembre 2008 (CPC; RS

272), il cui art. 148 prevede che ad istanza della parte che non ha osservato

un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno

nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di

averne solo in lieve misura (cpv. 1); la domanda dev'essere presentata entro

dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (cpv. 2); se vi è

già stata una pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più

essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);

che il CPC prevede dei

requisiti meno severi di quelli sanciti, fino al 31 dicembre 2010, dall'or

abrogato codice di procedura civile ticinese, del 18 febbraio 1971 (CPC-TI),

che presupponeva - per la restituzione del termine - l'assenza di (ogni) colpa della

parte che la chiedeva (cfr. art. 137 CPC-TI, RL 3.3.2.1); va, per contro, rilevato

che dal 1° gennaio 2011 la restitutio in integrum non può più essere ottenuta

per il semplice fatto di soddisfare i requisiti legali, ma è altresì rimessa -

una volta che questi sono adempiuti - al potere d'apprezzamento del giudice

(cfr. l'art. 148 cpv. 1 CPC);

che, come esposto in narrativa, l'istante non ha impugnato il PUC-PEIP nel

termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, così

come stabilito dall'art. 49 cpv. 1 LALPT;

che, nel caso concreto, egli chiede di essere messo al beneficio della

restituzione in intero affermando di non aver potuto inoltrare il ricorso

poiché non era a conoscenza del PUC-PEIP, non avendo ricevuto comunicazioni in

merito; egli specifica poi di essere domiciliato all'estero ed altresì

cittadino straniero;

che, giusta l'art. 48 LALPT, dopo l'adozione del piano di utilizzazione

cantonale da parte del Gran Consiglio (cpv. 1), il Dipartimento procede sollecitamente

alla sua pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per il

periodo di 30 giorni (cpv. 2); la pubblicazione è annunciata con un preavviso

di almeno 10 giorni agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani

cantonali (cpv. 3);

che la pubblicazione di una decisione rappresenta un sistema alternativo di

notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando i destinatari della

decisione sono numerosi oppure non possono essere identificati senza oneri

eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 legge

federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968, PA, RS

172.

): eventualità che, in materia di atti pianificatori, costituiscono

tuttavia la regola;

che la normativa prevista a livello cantonale è conforme all'ordinamento

costituzionale e legislativo federale;

che, in effetti, la giurisprudenza relativa agli art. 4 cpv. 1 dell'or abrogata

Costituzione federale, del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2 della Costituzione

federale vigente, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33 cpv. 1 della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

ha stabilito che queste norme esigono, di massima, la semplice pubblicazione

dei piani; esse non impongono invece l'obbligo d'informare personalmente i

proprietari fondiari in caso di adozione o di modifica dei piani stessi; ai

proprietari incombe infatti il compito di interessarsi costantemente riguardo

alla situazione giuridica dei loro fondi; principio che ritorna applicabile

anche quando - come si avvera in concreto - essi non risiedono nel comune dove

sono siti questi ultimi o risiedono all'estero (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6b;

inoltre: RtiD I-2010 n. 20 consid. 3.2; Heinz

Aemisegger/Stephan Haag, Praxiskommentar zum Rechtsschutz in der Raumplanung,

Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25; per il caso di un proprietario risiedente in Sud

America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39

del 25 agosto 2006);

che, in definitiva, è dunque il ricorrente stesso ad essere il solo responsabile

dell'omessa, tempestiva impugnazione del PUC-PEIP; la sua colpa non può, inoltre,

essere banalizzata, qualificandola di lieve; l'istante ha difatti disatteso in

maniera palese il suo dovere primordiale di informarsi e di rimanere informato in

permanenza circa lo statuto giuridico della sua proprietà e, tantomeno, ha

designato una persona in loco che lo potesse assistere a questo scopo;

che, stando così le cose, non è nemmeno necessario verificare se RI 1 abbia, in

più, rispettato il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 148 cpv. 2 CPC per

l'inoltro della domanda; il termine di sei mesi dalla crescita in giudicato

della decisione in oggetto previsto all'art. 148 cpv. 3 CPC - poco importa se

applicabile o meno alla fattispecie - risulta invece ossequiato;

che stando così le cose l'istanza di restituzione in intero dev'essere respinta;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante (art. 28

LPamm);

Dispositivo

per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza è respinta.

2.La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 300.- (trecento),

sono poste a carico dell'istante.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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