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Decisione

90.2011.28

Violazione della procedura di informazione e partecipazione della popolazione in campo pianificatorio

23 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il mapp. 774 di Lavizzara, frazione di Peccia, presso il nucleo di

Cortignelli, è proprietà, in ragione di 1/2 ciascuno, di una comunione

ereditaria della quale fa parte RI 1, e di RI 2.

B. a. Con risoluzione 23 gennaio 2007, relativa all'approvazione di

alcune varianti del piano regolatore di Lavizzara, sezione di Peccia, il

Governo aveva respinto l'abbandono del vincolo di posteggio P9 nel nucleo di

Cortignelli posto sull'allora mapp. 217 di proprietà di CO 3 e la conseguente

attribuzione di quell'area alla zona residenziale R2, poiché, se pur condivisa

nel principio, la variante privava il nucleo di un'area per lo stazionamento

dei veicoli. L'Esecutivo cantonale ha pertanto suggerito al comune di proporre

una variante che permettesse di risolvere tale necessità.

b. Contro questa decisione, il 22 febbraio

2007 CO 3 sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo (inc.

90.2007.23); la procedura è rimasta sospesa in attesa che il municipio presentasse

una variante per l'ubicazione del posteggio.

c. Il 25 gennaio 2008 il municipio di Lavizzara ha presentato al Dipartimento

del territorio una richiesta per l'approvazione, tramite la procedura di

modifica di poco conto, di una variante del piano regolatore. Questa prevedeva lo

stralcio del vincolo di posteggio pubblico P9 sul mappale 217, con conseguente

attribuzione alla zona edificabile residenziale R2 dell'area liberata. Nel

contempo, veniva creato un nuovo vincolo per posteggio pubblico sul mapp. 774

situato in zona agricola, a monte del nucleo. Con risoluzione 5 febbraio 2008

il Dipartimento ha negato l'approvazione, ritenendo che la procedura della

modifica di poco conto non potesse essere applicata.

C. a. Il 5 febbraio 2010, il consiglio comunale di Lavizzara ha adottato

una variante del piano regolatore, sostanzialmente identica a quella descritta

in precedenza (supra, B.c.)

b. Contro la decisione appena descritta, RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al

Consiglio di Stato, eccependo - in particolare - una violazione della procedura

d'informazione e partecipazione della popolazione.

c. Con risoluzione 5 aprile 2011 (n. 2198), il Consiglio di Stato ha approvato

la variante e, nel contempo, ha respinto il ricorso di RI 1 e di RI 2. Per

quanto qui interessa, il Governo ha ritenuto che la mancata informazione della

popolazione dell'avvio dei lavori pianificatori non fosse atta a giustificare

l'annullamento dell'intera procedura pianificatoria, poiché la popolazione

sarebbe stata comunque a conoscenza della pianificazione in atto e la procedura

contestata costituiva una risposta a quella precedente, ancora sospesa davanti

al Tribunale. Da ultimo, il comune aveva adottato e pubblicato gli atti della

variante, permettendo ai cittadini di prendere visione della documentazione e

quindi di poter esercitare la facoltà di ricorso.

D. Con impugnativa 30 maggio 2011, i già ricorrenti in prima istanza

insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la

contestazione relativa alla procedura di informazione e partecipazione della

popolazione. Inoltre, gli insorgenti ritengono che la decisione sia viziata

anche dal fatto che il Consiglio di Stato non ha intimato loro la risposta del

comune, sui cui argomenti ha poi anche fondato il giudizio.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e il municipio di Lavizzara

chiedono che il ricorso sia respinto.

F. Visto che l'impugnativa interessava il destino pianificatorio del

mapp. 218 (nel quale, nel frattempo è confluito il mapp. 217) di proprietà di CO

3, il Tribunale ha dato la possibilità di esprimersi anche a questi

proprietari. Con la risposta essi si sono in sostanza rimessi al giudizio del

Tribunale, concentrandosi sull'aspetto pianificatorio che riguarda il loro

fondo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e

il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione delle

legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT;

RL 7.1.1.1, in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 30

cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; BU 2011,

525). Certa è la legittimazione attiva di RI 1 e di RI 2 (art. 38 cpv. 4 lett.

b LALPT; art. 30 cpv. 2 lett. b Lst).

1.2. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). A prescindere dal fatto

che il Tribunale ha già avuto modo di visitare i luoghi nella precedente procedura,

ricordata in precedenza (supra, B.a.), data la natura delle

contestazioni da dirimere, un'udienza e un sopralluogo non sono nemmeno necessari

ai fini del giudizio.

1.3. La Lst prevede che le procedure in corso prima della sua entrata in vigore

siano concluse secondo il diritto anteriore (cfr. art. 107): l'esame delle

contestazioni avviene dunque in base alla LALPT.

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il comune

ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33

cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22

giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal

1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi

- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente

che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli

interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio

del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio

2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.;

RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno

eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui

il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale

(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard

Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.

64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato.

3.

3.1.

Secondo l'art. 4 LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori informano

la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla

legge stessa (cpv. 1). Esse devono inoltre provvedere per un'adeguata

partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv. 2). Questi

obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza del Tribunale federale, avuto riguardo

sia al peso politico delle decisioni adottate, sia alla loro forzata

imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di una molteplicità

di situazioni complesse (RDAF I-1999 pag. 56 segg., 60, con numerosi rinvii).

In adempimento di questo mandato legislativo ai Cantoni (cfr. DFGP/UPT, Commento

alla legge federale sulla pianificazione del territorio, Berna 1981, n. 5 ad art.

4.

LPT), l'art. 5 cpv. 1 LALPT stabilisce che il Cantone e i comuni devono

garantire un'adeguata informazione e partecipazione della popolazione

nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti dalla legge stessa.

Per quanto concerne il piano regolatore, l'art. 32 cpv. 2 LALPT stabilisce che

il municipio informa la popolazione sugli studi intrapresi e sugli obiettivi

che intende perseguire. Ogni cittadino residente nel comune e ogni persona o

ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare

osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di almeno trenta

giorni; il municipio esamina le osservazioni e le proposte pianificatorie

nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT). Il municipio

informa ulteriormente la popolazione sulla proposta di piano, sull'esito

dell'esame preliminare e della consultazione pubblica (art. 33 cpv. 3 LALPT).

3.2

Queste formalità sono esatte per qualsiasi procedura concernente il piano

regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (cfr. anche RtiD II-2006

n. 33 consid. 3; RDAT II-2002 n. 34, II-1995 n. 4 consid 3.1). Esse servono ad

assicurare un'effettiva partecipazione della popolazione al processo

pianificatorio, permettendole di formulare tempestivamente proposte che possono

essere adeguatamente vagliate e ponderate prima di eventualmente tradursi in

soluzioni concrete. La tempestiva informazione della popolazione, oltre a

favorire la condivisione e il consenso attorno alle soluzioni elaborate dal

municipio, serve inoltre a prevenire la presentazione di proposte alternative

dell'ultima ora, magari improvvisate e incongruenti, in sede di adozione del piano

da parte del legislativo.

3.3

Comunque sia, a prescindere dalle modalità seguite nel singolo caso,

l'art. 4 LPT richiede, come esigenza minima, che l'autorità sottoponga i piani

ad una consultazione generale e prenda successivamente posizione, ancorché in

modo succinto, su

obiezioni e suggerimenti formulati nella stessa (DTF 133 II 120 consid. 3.2;

STF 1C_101/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.1).

3.4

In concreto, è innegabile che la proposta pianificatoria

qui in esame non ha rispettato le (minime) esigenze poste dall'art. 4 LPT. A

torto Governo e comune sostengono che sia stata sufficiente la pubblicazione

degli atti, avvenuta solo dopo l'adozione del piano da parte del legislativo,

che non ha menomato le possibilità ricorsuali dei qui insorgenti. Essi, così

facendo, confondono la procedura di informazione e partecipazione, prevista dall'art.

4.

LPT, con quella di ricorso, la quale si prefigge scopi differenti,

segnatamente la verifica della legalità (ed eventualmente, dandosi il caso,

dell'opportunità) del provvedimento pianificatorio. Nemmeno supplisce a tale

mancanza il travagliato iter relativo alla procedura sospesa, ancora pendente

davanti a questa Corte, né tantomeno l'esperimento della procedura di modifica

di poco conto, sfociata nella mancata approvazione da parte del Dipartimento. Si

tratta infatti di procedure distinte, che non sono atte a sanare la violazione

commessa.

3.5

Ne discende che i requisiti posti dagli art. 4 LPT e 32 e segg. LALPT non

sono stati rispettati. La risoluzione governativa impugnata deve, pertanto,

essere annullata.

4.

Siccome già per i motivi che precedono il ricorso dev'essere accolto,

non è qui necessario verificare se, inoltre, la lesione del diritto di essere

sentito messa in atto dal Governo attraverso la mancata intimazione della

risposta del comune nella procedura di prima istanza possa essere sanata in

questa sede.

5.

Dato l'esito, il Tribunale rinuncia, conformemente alla prassi, a

prelevare una tassa di giustizia, ritenuto anche che CO 3 non hanno resistito

al ricorso (art. 28 LPamm). Agli insorgenti, dei quali uno è avvocato iscritto nel

registro cantonale, non sono assegnate ripetibili (art. 31 LPamm). Per

principio, all'avvocato che agisce in causa propria non vengono infatti

riconosciute indennità per spese di patrocinio (cfr. STA 52.2010.36 del 25

agosto 2010 consid. 6; Hansjörg

Seiler, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich,

Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, ad art. 68 n. 16 e giurisprudenza ivi citata).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la

risoluzione 5 aprile 2011 (n. 2198), con cui il Consiglio di Stato ha approvato

le varianti del piano regolatore di Lavizzara;

1.2. la

risoluzione 5 febbraio 2010 con cui consiglio comuna-le di Lavizzara ha

adottato le varianti relative al posteggio in località Cortignelli.

2. Non

si preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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