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Decisione

90.2011.42

Rifiuto opposto a un proprietario dal municipio di avviare una procedura per modificare il piano regolatore

14 giugno 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti dell'art. 21 cpv. 2 LPT (cfr. DTF 120 Ia 227 consid. 2c; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 21 segg. ad art. 21).

A differenza di altri Cantoni, la LALPT non regola la procedura attraverso la quale questo diritto può essere esercitato. Nemmeno

la Lst ha colmato questa lacuna. La procedura deve comunque adeguarsi a quella

prevista per l'adozione dei piani regolatori e per la loro modifica (art. 41

cpv. 2 LALPT).

4.4.1. Giusta l'art. 32 LALPT, il piano regolatore è allestito dal municipio

(cpv. 1), il quale comunica tempestivamente al dipartimento ed ai comuni

confinanti l'inizio dei lavori, informando la popolazione sugli studi

intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire (cpv. 2). Ai cittadini residenti

nel comune - e a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione

- è data facoltà di presentare osservazioni e proposte pianificatorie, che il

municipio esaminerà nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3

LALPT).

Terminata questa fase preliminare, l'esecutivo

comunale sottopone al Dipartimento del territorio una proposta d'indirizzo del

piano regolatore per una verifica d'ordine generale (esame preliminare; cpv. 1),

esperita la quale informa la popolazione sulla proposta di piano e sull'esito

dell'esame preliminare e della consultazione (cpv. 3).

Il piano regolatore è in seguito sottoposto al legislativo comunale, che lo adotta (art. 34 cpv. 1 LALPT). Previa

pubblicazione, il piano è infine trasmesso al Consiglio di Stato per

approvazione ed evasione dei ricorsi (art. 37 LALPT). Contro le decisioni del

Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art.

38 cpv. 1 LALPT).

La procedura ordinaria è applicabile tanto

per l'adozione, quanto per le varianti di piano regolatore.

4.2. In ossequio alla delega conferitagli dall'art. 41 cpv. 3

LALPT, per le modifiche di poco conto, il Consiglio di Stato

ha stabilito una procedura semplificata. In base ad essa, il municipio allestiva

gli atti. che, previa approvazione del Dipartimento, pubblicava per un periodo

di 30 giorni, con facoltà di ricorso dapprima al Governo e, in seguito, a

questo Tribunale (art. 15 regolamento della legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 29 gennaio 1991;

RLALPT).

Erano considerate di poco conto le modifiche

che interessavano una ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno

non superiore ai 2'000 mq e che, segnatamente, mutavano in misura minima una o

più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i

parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di

sfruttamento, di occupazione o di edificabilità; art. 14 lett. a RLALPT).

La procedura semplificata non era comunque

obbligatoria. Nulla impediva al municipio di adottare la procedura ordinaria

anche per le modifiche che di per sé avrebbero potuto essere introdotte secondo

la procedura retta dall'art. 15 RLAPT. Nemmeno la Lst,

che l'ha sostanzialmente ripresa, l'ha resa obbligatoria

(art. 34 seg. Lst).

4.3. Tanto nel caso di adozione, quanto nel

caso di varianti del piano regolatore, spetta al municipio il compito di

avviare la necessaria procedura (art. 32 cpv. 1 LALPT e 15 cpv. 1 RLALPT; dal

1° gennaio 2012 art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 Lst). Ove si tratti di modificare un

piano regolatore vigente, incombe in particolare all'esecutivo comunale il

compito di appurare se siano dati i presupposti dell'art. 21 cpv. 2 LPT, ossia

se si sia verificato un notevole cambiamento delle circostanze, per procedere

ad un adeguamento dell'assetto pianificatorio. La scelta tra la procedura ordinaria

e quella semplificata è subordinata all'esito positivo di questa prima

verifica. Anche nel caso di modifiche sollecitate da un singolo proprietario,

che ritiene ormai diventati privi d'interesse pubblico i vincoli gravanti il

suo fondo, il ruolo di promotore, ovvero di organo competente ad avviare il

processo pianificatorio rimane riservato esclusivamente al municipio, che

decide se le circostanze che a suo tempo hanno determinato certe scelte

pianificatorie si siano modificate in misura tale da esigere una modifica dell'assetto

pianificatorio.

Contro la decisione del municipio che avvia

una procedura di variante del piano regolatore perché considera soddisfatti i

Considerandi

presupposti dell'art. 21 cpv. 2 LPT non è dato ricorso. A seconda che venga

adottata la procedura ordinaria o quella per le modifiche di poco conto,

spetterà semmai al legislativo comunale, rispettivamente al Dipartimento del

territorio nel caso di varianti di poco conto contestare questa deduzione,

respingendo le modifiche proposte dal municipio o rifiutandosi di approvarle.

La decisione dell'esecutivo comunale di avviare la procedura di modifica del

piano regolatore è comunque di natura incidentale, ordinatoria del procedimento

ed insuscettibile di arrecare un danno irreparabile a chi ne fosse pregiudicato

(art. 44 LPamm).

Contro le decisioni del municipio, che

respingono invece una domanda di adeguamento del piano regolatore inoltrata da

un singolo proprietario di fondi, perché ritengono insoddisfatte le condizioni

poste dall'art. 21 cpv. 2 LPT, deve invece essere dato direttamente ricorso al

Consiglio di Stato. Diversamente, i proprietari dei fondi che chiedono di

modificare un piano regolatore diventato a loro avviso obsoleto, non avrebbero

mai la possibilità di portare avanti la loro rivendicazione. La decisione con

cui il municipio si rifiuta di avviare una procedura di variante del piano

regolatore non è in effetti di natura incidentale, ma definitiva, perché

statuisce definitivamente sull'inesistenza di un cambiamento delle circostanze

atto a giustificare l'avvio di una procedura di modifica del piano regolatore.

Un coinvolgimento del legislativo comunale,

quale autorità di adozione del piano regolatore, rispettivamente il

Dipartimento del territorio, quale autorità di preavviso, non entra in

considerazione, poiché il giudizio sull'esistenza o meno di un cambiamento

delle circostanze integrante gli estremi dell'art. 21 cpv. 2 LPT compete unicamente

al municipio.

5.

Con la

decisione 29 marzo 2011, qui in esame, il municipio si è in sostanza rifiutato

di promuovere una variante di piano regolatore destinata a scorporare il fondo

della ricorrente dalla zona artigianale (Ar) nella quale è attualmente inserito

per aggregarlo alla zona residenziale situata sul lato opposto di via al Loco,

oppure, in subordine, a modificare le NAPR nel senso auspicato dalla

ricorrente. L'esecutivo comunale ha in particolare negato che dopo l'approvazione

del piano regolatore nel 2004, le circostanze che avevano determinato l'inclusione

del fondo della ricorrente nella zona artigianale si siano modificate in misura

talmente notevole da giustificare un adeguamento dell'azzonamento, subordinatamente

della norma che regola le destinazioni ammissibili in tale zona.

La decisione, confermata dal Consiglio di

Stato, regge perfettamente alla critica dell'insorgente.

Dopo l'adozione del piano regolatore, le

circostanze che avevano giustificato l'attuale configurazione della zona

artigianale sono rimaste sostanzialmente immutate. Gli unici cambiamenti intervenuti

riguardano la via al Loco, che è stata dotata di un marciapiede, ed il fondo

della ricorrente, che è stato oggetto di alcuni interventi edilizi di secondaria

importanza. Nemmeno la ricorrente indica quali altre circostanze di fatto,

subentrate dopo l'entrata in vigore dell'attuale piano regolatore,

giustificherebbero un adeguamento dell'assetto pianificatorio vigente. Nessun

fatto nuovo permette di rimettere in discussione l'appartenenza del fondo della

ricorrente al comparto territoriale definito verso est da via al Loco. Tanto

meno sussiste una qualsivoglia ragione suscettibile di giustificare anche solo

lontanamente l'estromissione del fondo dalla zona artigianale, inserito in un

comparto omogeneo, chiaramente individuabile dal profilo territoriale, per

aggregarlo come un'exclave alla zona residenziale situata sul lato opposto di

via al Loco.

Per gli stessi motivi non sussistono nemmeno

valide ragioni per introdurre nelle NAPR particolari disposizioni volte ad

assicurare il mantenimento dell'uso primario dell'abitazione della ricorrente.

Contrariamente a quanto, a torto, assume il Tribunale d'espropriazione nel

giudizio citato in narrativa (cfr. sopra consid. A.c.), tali possibilità

esistono già attualmente; non solo nei limiti della garanzia costituzionale

della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, ma addirittura

nei limiti degli art. 39 del regolamento d'applicazione della legge edilizia

del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) e dell'art. 66 cpv. 2 Lst, che, a

determinate condizioni, permettono anche interventi di trasformazione. L'eventuale

alienazione del fondo costituisce un evento del tutto irrilevante dal profilo

dell'ordinamento pianificatorio ed edilizio. Non obbliga affatto l'insorgente

ad adeguare la destinazione della sua casa d'abitazione alla funzione artigianale

della zona.

Prive d'oggetto appaiono infine le censure

sollevate dalla ricorrente con riferimento alla procedura di poco conto che a

suo avviso il municipio avrebbe dovuto adottare. La procedura da adottare è

irrilevante. Se non v'era ragione per modificare il piano regolatore vigente

secondo la procedura ordinaria, non v'era nemmeno motivo per modificarlo

secondo la procedura semplificata.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Le spese, la tassa di giustizia (art. 28

LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono a carico della ricorrente secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 1'000.-, è posta a carico della ricorrente, la quale

verserà al comune pari importo, a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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