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Decisione

90.2011.43

Vincolo di posteggio pubblico

12 febbraio 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti mettono in discussione soprattutto la necessità della

creazione di parcheggi pubblici in loco, ovvero all'interno della zona

residenziale, dove chi edifica deve realizzare anche i posteggi. A loro

giudizio il fabbisogno di posti auto dev'essere affrontato e risolto all’interno del perimetro del nucleo. Ricordano che

il consorzio aveva delimitato un'area votata all'allestimento del piano

particolareggiato del centro storico di Piazzogna (PP4), tra i cui obiettivi

figurava anche la delimitazione dei posteggi di questo settore, ma il Consiglio di Stato non ha approvato questa

proposta. Essi contestano inoltre

l'inedificabilità del mapp. 32. A questo

scopo il 6 giugno 2011 essi hanno anche inoltrato una domanda di licenza

edilizia. Questa prevede la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare

sul lato nord della proprietà, e di 11

posteggi sulla residua superficie. Dietro richiesta degli istanti, la domanda

di licenza edilizia, per la quale è già stato emesso l'avviso cantonale,

è stata sospesa in attesa del presente giudizio.

5.3. La realizzazione di posteggi

pubblici al servizio di una zona che ne è

priva, ma soprattutto di un nucleo, risponde senz'altro, in linea di principio,

ad un interesse pubblico (cfr. RtiD I-2011 n. 13 consid. 2.5).

Del

pari, nel caso di specie, a prima vista la decisione di ubicare l'area

finalizzata a questo scopo appena sotto il nucleo, su di un fondo che si presta

adeguatamente a svolgere questa funzione (foss'anche idoneo alla costruzione di

edifici per scopi privati), non appare sprovvista

di valide ragioni.

Se, quindi, da un lato, l'interesse pubblico dell'impugnato

provvedimento restrittivo e la sua proporzionalità non possono essere esclusi

d'acchito - ipotesi quest'ultima che imporrebbe l'accoglimento immediato dell'impugnativa - va, d'altro canto, rilevato

che, nel caso di specie, l'imposizione del controverso vincolo ha luogo in un

quadro pianificatorio locale ancora in evoluzione. In effetti, nell'ambito

della revisione del piano regolatore il consorzio aveva anticipato l'intenzione

di allestire un piano particolareggiato per il centro storico di Piazzogna

(PP4), tra le cui finalità rientrava la delimitazione, lungo la strada cantonale,

dei posteggi necessari al nucleo stesso (cfr. all'art. 47 NAPR proposto dal

consorzio); esso aveva pertanto delimitato all'uopo un ampio perimetro, che

lambiva la proprietà dei ricorrenti, dove inizia la zona residenziale. In sede

di approvazione del piano, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che l'elaborazione

di un piano particolareggiato non fosse indispensabile, per cui ha disatteso

questa proposta ed ha invitato il nuovo comune pianificare anche questo settore

secondo i canoni generali (cfr. ris. impugnata, pag. 45 e allegato 22). Ora, in

assenza di una pianificazione ben definita del settore del nucleo, che indichi

altresì se e quanti posteggi pubblici sono previsti al suo interno, non è

possibile esprimersi compiutamente sulla necessità di dover vincolare, a questo

scopo, anche il mapp. 32, attiguo al centro storico.

D'altro canto, l'imposizione

di un vincolo di impianti pubblici a carico

di una proprietà privata dev'essere ulteriormente sostenuta da

pertinenti riscontri oggettivi - pur se commisurati, quanto al grado di approfondimento, allo stadio della procedura di

pianificazione dell'infrastruttura - i quali ne attestino la verosimile realizzazione.

Non basta quindi illustrare il fine di interesse pubblico perseguito

attraverso la realizzazione della struttura ed indicare quali terreni appaiono

necessari all'uopo. Bisogna, in più, rendere concretamente plausibile la

capacità, per l'ente locale, di potere prima o poi effettivamente soddisfare l'affermata esigenza di una tale

struttura, avuto riguardo segnatamente alle conseguenze economiche legate alla

sua realizzazione: aspetto questo che implica, se del caso, anche la verifica

della possibilità di conseguire dei sussidi in applicazione della pertinente

legislazione. Ora, i costi per l'acquisto dei

terreni e per l'approntamento dell'impianto sono contemplati, come impone

l'art. 30 LALPT, nel programma di realizzazione: componente obbligatoria

- ancorché con carattere indicativo - del piano regolatore a tenore dell'art.

26 LALPT, che costituisce in buona sostanza un preventivo di massima degli

interventi a carico dell'ente pubblico, volto a dimostrare la sostenibilità finanziaria di questo strumento e, di

conseguenza, l'attuabilità dei relativi vincoli (cfr. diffusamente la sentenza

del Tribunale federale 1P.121/2004 del

24 settembre 2004, consid. 2.4, che avalla e tutela la giurisprudenza di questo

Tribunale; inoltre RtiD I-2012 n. 10 consid. 6.2 con rinvii). Infatti,

la tabella "stima dei costi delle opere previste dal piano regolatore",

allegata alla relazione di pianificazione adottata dal consiglio consortile

(pag. 114 segg.), preventiva un costo di fr. 288'000.-, comprensivo

dell'acquisto dei fondi e delle opere. La citata relazione di pianificazione

spiega però in seguito che, essendo in corso la procedura di aggregazione, non

è stata verificata la sostenibilità finanziaria dei costi di realizzazione del

piano regolatore (cfr. doc. cit., pag. 111). A tal punto che l'8 febbraio 2011

il municipio del nuovo comune ha dovuto trasmettere al Dipartimento del territorio,

dietro richiesta di quest'ultimo, il calcolo di una tale verifica, allestito a

quel momento, allo scopo di permettere la sua approvazione. Ora, questo documento non è stato adottato dall'organo

competente, ovvero il legislativo (art. 34 cpv. 1 LALPT) ed aumenta altresì

(senza spiegazioni) l'importo totale degli investimenti previsti a Piazzogna

di fr. 100'000.-.

6. 6.1. La mancanza di un assetto

pianificatorio del vasto settore del nucleo, che fornisca nello stesso tempo

anche delle indicazioni chiare e definitive

sul numero dei posteggi pubblici colà previsti, impedisce una decisione

sul fondamento della restrizione predisposta a questo stesso scopo sul mappale

dei ricorrenti. Nel concreto caso, inoltre, i costi del controverso impianto hanno

costituito l'oggetto di una verifica viziata della sostenibilità finanziaria, in quanto non adottata dall'organo

legislativo (consiglio consortile e, successivamente all'aggregazione,

consiglio comunale). L'accertamento di queste rilevanti irregolarità, formali e

sostanziali, trae seco l'accoglimento del

ricorso, senza che sia necessario confrontarsi con tutte le censure ricorsuali.

Già a causa delle stesse le ostate restrizioni non appaiono difatti sorrette

né da una valida base legale né da un interesse

pubblico preponderante. Non è, pertanto, nemmeno necessario procedere all'esame

della proporzionalità degli impugnati provvedimenti. Questi ultimi devono, pertanto, essere annullati.

6.2.

Non spetta tuttavia al Tribunale, che non è un'autorità di pianificazione,

di assegnare una nuova funzione ai fondi interessati. Secondo la regola

generale questo compito compete al consiglio comunale di Gambarogno, dietro

proposta del municipio; la relativa deliberazione dovrà successivamente

conseguire l'avallo del Governo.

6.3. Rimane beninteso riservato

il diritto, per il comune, di riproporre l'annullata pianificazione, se del

caso con le tutte modifiche che riterrà di

dover apportare, giustificando compiutamente la necessità di vincolare

anche il terreno dei ricorrenti, onde soddisfare i requisiti della base legale,

dell'interesse pubblico e della proporzionalità dei provvedimenti. A tutela

degli interessi di questi ultimi viene di conseguenza fissato al comune un

termine di 5 anni dalla crescita in giudicato del presente giudizio per riproporre

e conseguire la sanzione, da parte del Governo, dell'annullata pianificazione, ritenuto che in caso di non

approvazione entro quel termine, da parte del Consiglio di Stato, del

controverso vincolo o di successivo suo nuovo annullamento da parte delle

istanze giudiziarie di ricorso, il diritto del comune di vincolare per questi

scopi pubblici il fondo dei ricorrenti decadrà definitivamente.

7. Il comune può essere sollevato dal pagamento della

tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Ai ricorrenti, che non sono assistiti da

una patrocinatore, non vengono assegnate ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. La risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082), con

cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune del Gambarogno è annullata nella

misura in cui approva l'imposizione del vincolo di posteggio pubblico (P1) a

carico del mapp. 32 ubicato nella frazione di Piazzogna;

1.2. al comune è fissato un termine di 5 anni per eventualmente

riproporre e conseguire l'approvazione dell'annullata pianificazione, alle

condizioni vincolanti specificate al consid. 6.3.

Considerandi

2.

Non si preleva

una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario