90.2011.43
Vincolo di posteggio pubblico
12 febbraio 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
90.2011.43
Lugano
12 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente
Flavia
Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Fulvio
Campello, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 22 agosto 2011 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
RI
7
RI
8
rappresentati
da: RA 2
contro
la
risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del
comune del Gambarogno;
ritenuto, in
fatto
A. a. Nella frazione di Piazzogna del
comune del Gambarogno i ricorrenti - o quantomeno alcuni di essi per quanto è
stato dimostrato dinanzi al Tribunale - sono proprietari
del mapp. 32. A registro fondiario risulta formalmente iscritta, quale
proprietaria della particella, __________, che è tuttavia deceduta il 7
febbraio 1997, lasciando quali eredi __________, __________, __________, __________
e __________ (cfr. il certificato
ereditario di __________, agli atti). Tranne il primo coerede, tutti gli altri
hanno inoltrato ricorso. In luogo e vece di __________ si sono invece
presentati quali ricorrenti __________, __________, __________ e __________. È
verosimile che si tratti di aventi causa del predetto __________; tuttavia questi insorgenti non hanno provato la
loro qualità di proprietari mediante
la produzione della documentazione necessaria. Questo problema non pregiudica
tuttavia la ricevibilità del ricorso (cfr. consid. 1 in diritto che segue).
b. Il fondo, di complessivi 663 mq, è ubicato in
località Sotto Piazzogna, appena a valle del nucleo della frazione.
B. a.
Nella seduta del 18 febbraio 2009 il consiglio consortile del Consorzio per il piano regolatore dei comuni del
Gambarogno ha adottato la revisione del piano regolatore. Il fondo in
rassegna è stato interamente vincolato per la
realizzazione di un posteggio pubblico (P1) di 18 posti auto.
b. Con impugnativa 12 maggio
2009 i proprietari indicati in ingresso sono insorti dinanzi al
Consiglio di Stato censurando soprattutto, con vari argomenti, l'interesse
pubblico del vincolo imposto sul fondo.
c. Con risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore ed ha respinto il ricorso (cfr. ris.
impugnata, pag. 157).
C. a.
Con impugnativa 22 agosto 2011 i proprietari insorgono contro il
giudizio governativo dinanzi al Tribunale, ribadendo in buona sostanza le
domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio del Consiglio di Stato.
b. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento
del territorio, agente per conto del Governo, ed il municipio del comune del
Gambarogno chiedono che il ricorso venga respinto. Dei rispettivi argomenti di
queste autorità si dirà, per quanto necessario, in diritto.
D. Il
25 settembre 2012 si è tenuta un'udienza sul luogo della contestazione.
In occasione della stessa le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed
hanno rinunciato a presentare conclusioni scritte. L'istruttoria è quindi stata
chiusa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data ed il
ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990,
365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011;
Lst; RL 7.1.1.1, in vigore dal 1°
gennaio 2012). Pure certa è la legittimazione dei ricorrenti RI 1, RI 2, RI 7 e RI
8, che hanno dimostrato la loro qualità di eredi dell'intestataria del fondo__________ (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, dal 1° gennaio 2012
art. 30 cpv. 2 lett. b Lst). La giurisprudenza riconosce
infatti a ciascun membro di una comunione
ereditaria un interesse legittimo giusta l'art. 43 della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), ovvero
un interesse degno di protezione secondo la terminologia impiegata dalla
corrispondete legislazione federale, ad impugnare una decisione che concerne la
comunione ereditaria, quando il ricorso tende all'annullamento di un
provvedimento che determina obblighi od oneri per la comunione ereditaria
stessa (cfr. RDAT II-2002 n. 22 con rinvii; inoltre Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berna 2001, n. 1653). L'impugnativa è pertanto comunque sia ricevibile in ordine,
a prescindere dalla situazione degli altri ricorrenti, che non hanno chiarito
la loro relazione giuridica con il fondo in oggetto.
1.2. Poiché il controverso piano regolatore è stato adottato ed
approvato in vigenza della LALPT, esso dovrà
essere esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge
(art. 107 Lst).
2. 2.1. In campo pianificatorio il
comune ticinese fruisce di autonomia. Questa
non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1
LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst),
che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo
significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,
ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid.
3).
2.2.
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto
(art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e
relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999
n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello
cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib
121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato.
2.3. Nel caso di specie, il piano regolatore è
stato adottato dal consiglio consortile del Consorzio per il piano
regolatore dei comuni del Gambarogno, cui i già comuni di Caviano, Gerra (Gambarogno),
San Nazzaro, Magadino, Vira (Gambarogno), Sant'Abbondio,
Piazzogna e Indemini avevano delegato la competenza di elaborare questo strumento. Questo ente è
frattanto stato sciolto mediante risoluzione 1° marzo 2011 (n. 1411) del Consiglio
di Stato, il quale ha decretato il subingresso del comune in tutti i diritti ed
obblighi del medesimo (cfr. dispositivo n. 2 della ris. citata, pubbl. nel FU 19/2011, dell'8 marzo 2011, 1858).
Anche al comune del Gambarogno, che è il frutto dell'intervenuta aggregazione
dei citati comuni, insieme a quello di Contone (cfr. il relativo decreto legislativo del 23 giugno 2008, pubbl. nel BU
40/2008, del 19 agosto 2008, 504),
dev'essere, di conseguenza, riconosciuta l'autonomia decisionale che
pertocca all'ente preposto all'adozione del
piano regolatore in discussione. E questo vuoi in veste di successore del
Consorzio, vuoi - qualora si volesse ritenere che i comuni che lo componevano non abbiano in realtà mai perso
una tale prerogativa a favore di quest'ultimo - in qualità di avente causa dei
predetti enti locali.
3. La Confederazione, i Cantoni e i
Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti
d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1
LPT). Per i piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello
comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella necessità di disciplinare l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero
territorio una funzione chiara e ben definita. Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I
piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo
per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse
pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività,
purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la
loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi.
Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere
in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle
necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento
delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa, sotto l'aspetto dell'interesse pubblico,
è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione
dell'opera pubblica sia prevista con una
relativa certezza (RtiD I-2012 n. 10 consid. 5.1 con numerosi rinvii alla giurisprudenza
precedente; Wald-mann/Hänni, op. cit., n. 20 ad art. 18). La creazione, da parte dell'ente
pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse pubblico su
importanti superfici di terreno, senza precisarne la funzione, semplicemente
per poter disporre della maggior libertà di manovra
possibile in vista della sistemazione territoriale, non adempie a queste condizioni
(cfr. Eric Brandt/Pierre Moor,
Commentario LPT, n. 22 ad art. 18 con
rinvii; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 174 ad art. 28 LALPT). In
quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni
grafiche che compongono il piano regolatore
devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico
(lett. d) ed i posteggi pubblici (lett. p).
4. Una restrizione di diritto
pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101) solo se si fonda su una base legale, è giustificata da un
interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art.
36 cpv. 1-3 Cost.; RtiD I-2011 n. 13 consid. 2.2 con rinvii). La legalità,
l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei
principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie
attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che
coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che
compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel
caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente
dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruf-finen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, IIª edizione, Cadenazzo
2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni
della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico
desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo
venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario,
infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
103-106; Scolari, Diritto
amministrativo, op. cit., n. 595-610).
5. 5.1. La relazione di
pianificazione dell'agosto 2008 (pag. 104), spiega che il nucleo di Piazzogna,
di dimensioni particolari, genera un fabbisogno non indifferente di posteggi. Il
municipio dell'allora comune aveva fatto allestire da uno specialista il calcolo
di questa necessità, che concludeva ad un
ammanco di 50 posti auto (cfr. il documento fabbisogno posteggi, del 29 settembre
2001 dell'ing. F. Allievi; inoltre la risposta del consorzio al ricorso di
prima istanza). Il consorzio ha quindi proposto di vincolare il mapp. 32,
ubicato a valle del nucleo, per rispondere quantomeno parzialmente a questa
esigenza, ritenuto che si tratta di un fondo
"comunque non edificabile per la sua dimensione e forma"
(cfr. relazione di pianificazione, ibidem).
5.2.
Fatti
I ricorrenti mettono in discussione soprattutto la necessità della
creazione di parcheggi pubblici in loco, ovvero all'interno della zona
residenziale, dove chi edifica deve realizzare anche i posteggi. A loro
giudizio il fabbisogno di posti auto dev'essere affrontato e risolto all’interno del perimetro del nucleo. Ricordano che
il consorzio aveva delimitato un'area votata all'allestimento del piano
particolareggiato del centro storico di Piazzogna (PP4), tra i cui obiettivi
figurava anche la delimitazione dei posteggi di questo settore, ma il Consiglio di Stato non ha approvato questa
proposta. Essi contestano inoltre
l'inedificabilità del mapp. 32. A questo
scopo il 6 giugno 2011 essi hanno anche inoltrato una domanda di licenza
edilizia. Questa prevede la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare
sul lato nord della proprietà, e di 11
posteggi sulla residua superficie. Dietro richiesta degli istanti, la domanda
di licenza edilizia, per la quale è già stato emesso l'avviso cantonale,
è stata sospesa in attesa del presente giudizio.
5.3. La realizzazione di posteggi
pubblici al servizio di una zona che ne è
priva, ma soprattutto di un nucleo, risponde senz'altro, in linea di principio,
ad un interesse pubblico (cfr. RtiD I-2011 n. 13 consid. 2.5).
Del
pari, nel caso di specie, a prima vista la decisione di ubicare l'area
finalizzata a questo scopo appena sotto il nucleo, su di un fondo che si presta
adeguatamente a svolgere questa funzione (foss'anche idoneo alla costruzione di
edifici per scopi privati), non appare sprovvista
di valide ragioni.
Se, quindi, da un lato, l'interesse pubblico dell'impugnato
provvedimento restrittivo e la sua proporzionalità non possono essere esclusi
d'acchito - ipotesi quest'ultima che imporrebbe l'accoglimento immediato dell'impugnativa - va, d'altro canto, rilevato
che, nel caso di specie, l'imposizione del controverso vincolo ha luogo in un
quadro pianificatorio locale ancora in evoluzione. In effetti, nell'ambito
della revisione del piano regolatore il consorzio aveva anticipato l'intenzione
di allestire un piano particolareggiato per il centro storico di Piazzogna
(PP4), tra le cui finalità rientrava la delimitazione, lungo la strada cantonale,
dei posteggi necessari al nucleo stesso (cfr. all'art. 47 NAPR proposto dal
consorzio); esso aveva pertanto delimitato all'uopo un ampio perimetro, che
lambiva la proprietà dei ricorrenti, dove inizia la zona residenziale. In sede
di approvazione del piano, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che l'elaborazione
di un piano particolareggiato non fosse indispensabile, per cui ha disatteso
questa proposta ed ha invitato il nuovo comune pianificare anche questo settore
secondo i canoni generali (cfr. ris. impugnata, pag. 45 e allegato 22). Ora, in
assenza di una pianificazione ben definita del settore del nucleo, che indichi
altresì se e quanti posteggi pubblici sono previsti al suo interno, non è
possibile esprimersi compiutamente sulla necessità di dover vincolare, a questo
scopo, anche il mapp. 32, attiguo al centro storico.
D'altro canto, l'imposizione
di un vincolo di impianti pubblici a carico
di una proprietà privata dev'essere ulteriormente sostenuta da
pertinenti riscontri oggettivi - pur se commisurati, quanto al grado di approfondimento, allo stadio della procedura di
pianificazione dell'infrastruttura - i quali ne attestino la verosimile realizzazione.
Non basta quindi illustrare il fine di interesse pubblico perseguito
attraverso la realizzazione della struttura ed indicare quali terreni appaiono
necessari all'uopo. Bisogna, in più, rendere concretamente plausibile la
capacità, per l'ente locale, di potere prima o poi effettivamente soddisfare l'affermata esigenza di una tale
struttura, avuto riguardo segnatamente alle conseguenze economiche legate alla
sua realizzazione: aspetto questo che implica, se del caso, anche la verifica
della possibilità di conseguire dei sussidi in applicazione della pertinente
legislazione. Ora, i costi per l'acquisto dei
terreni e per l'approntamento dell'impianto sono contemplati, come impone
l'art. 30 LALPT, nel programma di realizzazione: componente obbligatoria
- ancorché con carattere indicativo - del piano regolatore a tenore dell'art.
26 LALPT, che costituisce in buona sostanza un preventivo di massima degli
interventi a carico dell'ente pubblico, volto a dimostrare la sostenibilità finanziaria di questo strumento e, di
conseguenza, l'attuabilità dei relativi vincoli (cfr. diffusamente la sentenza
del Tribunale federale 1P.121/2004 del
24 settembre 2004, consid. 2.4, che avalla e tutela la giurisprudenza di questo
Tribunale; inoltre RtiD I-2012 n. 10 consid. 6.2 con rinvii). Infatti,
la tabella "stima dei costi delle opere previste dal piano regolatore",
allegata alla relazione di pianificazione adottata dal consiglio consortile
(pag. 114 segg.), preventiva un costo di fr. 288'000.-, comprensivo
dell'acquisto dei fondi e delle opere. La citata relazione di pianificazione
spiega però in seguito che, essendo in corso la procedura di aggregazione, non
è stata verificata la sostenibilità finanziaria dei costi di realizzazione del
piano regolatore (cfr. doc. cit., pag. 111). A tal punto che l'8 febbraio 2011
il municipio del nuovo comune ha dovuto trasmettere al Dipartimento del territorio,
dietro richiesta di quest'ultimo, il calcolo di una tale verifica, allestito a
quel momento, allo scopo di permettere la sua approvazione. Ora, questo documento non è stato adottato dall'organo
competente, ovvero il legislativo (art. 34 cpv. 1 LALPT) ed aumenta altresì
(senza spiegazioni) l'importo totale degli investimenti previsti a Piazzogna
di fr. 100'000.-.
6. 6.1. La mancanza di un assetto
pianificatorio del vasto settore del nucleo, che fornisca nello stesso tempo
anche delle indicazioni chiare e definitive
sul numero dei posteggi pubblici colà previsti, impedisce una decisione
sul fondamento della restrizione predisposta a questo stesso scopo sul mappale
dei ricorrenti. Nel concreto caso, inoltre, i costi del controverso impianto hanno
costituito l'oggetto di una verifica viziata della sostenibilità finanziaria, in quanto non adottata dall'organo
legislativo (consiglio consortile e, successivamente all'aggregazione,
consiglio comunale). L'accertamento di queste rilevanti irregolarità, formali e
sostanziali, trae seco l'accoglimento del
ricorso, senza che sia necessario confrontarsi con tutte le censure ricorsuali.
Già a causa delle stesse le ostate restrizioni non appaiono difatti sorrette
né da una valida base legale né da un interesse
pubblico preponderante. Non è, pertanto, nemmeno necessario procedere all'esame
della proporzionalità degli impugnati provvedimenti. Questi ultimi devono, pertanto, essere annullati.
6.2.
Non spetta tuttavia al Tribunale, che non è un'autorità di pianificazione,
di assegnare una nuova funzione ai fondi interessati. Secondo la regola
generale questo compito compete al consiglio comunale di Gambarogno, dietro
proposta del municipio; la relativa deliberazione dovrà successivamente
conseguire l'avallo del Governo.
6.3. Rimane beninteso riservato
il diritto, per il comune, di riproporre l'annullata pianificazione, se del
caso con le tutte modifiche che riterrà di
dover apportare, giustificando compiutamente la necessità di vincolare
anche il terreno dei ricorrenti, onde soddisfare i requisiti della base legale,
dell'interesse pubblico e della proporzionalità dei provvedimenti. A tutela
degli interessi di questi ultimi viene di conseguenza fissato al comune un
termine di 5 anni dalla crescita in giudicato del presente giudizio per riproporre
e conseguire la sanzione, da parte del Governo, dell'annullata pianificazione, ritenuto che in caso di non
approvazione entro quel termine, da parte del Consiglio di Stato, del
controverso vincolo o di successivo suo nuovo annullamento da parte delle
istanze giudiziarie di ricorso, il diritto del comune di vincolare per questi
scopi pubblici il fondo dei ricorrenti decadrà definitivamente.
7. Il comune può essere sollevato dal pagamento della
tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Ai ricorrenti, che non sono assistiti da
una patrocinatore, non vengono assegnate ripetibili (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. La risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082), con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune del Gambarogno è annullata nella
misura in cui approva l'imposizione del vincolo di posteggio pubblico (P1) a
carico del mapp. 32 ubicato nella frazione di Piazzogna;
1.2. al comune è fissato un termine di 5 anni per eventualmente
riproporre e conseguire l'approvazione dell'annullata pianificazione, alle
condizioni vincolanti specificate al consid. 6.3.
Considerandi
2.
Non si preleva
una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario