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Decisione

90.2011.47

Lesione del diritto di essere sentito: retrocessione degli atti al Consiglio di Stato

12 febbraio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi dei proprietari postulavano il mantenimento nella zona edificabile di

superfici differenti, di ben maggior entità e già costruite, che erano state consapevolmente

inserite in tale zona, con il benestare del Governo stesso, dal previgente piano

regolatore a dispetto dell'esistenza dell'asse viario in rassegna.

5.4. Il difetto di motivazione,

essenziale, impedisce al Tribunale di esercitare un controllo effettivo della

risoluzione impugnata. Questo vizio si è del resto ripercosso in maniera negativa

sulla memoria di ricorso presentata in questa sede dagli insorgenti, ove questi si sono ritrovati costretti a riproporre,

per finire, le stesse contestazioni sollevate dinanzi al Consiglio di

Stato, ma che quest'ultimo non ha esaminato. Ora, non spetta al Tribunale, che

non è autorità di pianificazione, di ricercare d'ufficio, agendo quale autorità

di prima istanza, i fatti e gli argomenti giuridici che possono legittimare una

soluzione pianificatoria piuttosto che un'altra.

Il suo compito consiste piuttosto nel verificare se i fatti sono stati

accertati in maniera corretta dalle istanze inferiori e se le considerazioni di

diritto svolte dalle stesse sono conformi alla legge (cfr. consid. 2).

6. 6.1. Ferme queste premesse, i

ricorsi dei proprietari devono essere accolti, quantomeno parzialmente, già per

le palesi carenze di motivazione, precedute da quelle di accertamento, appena riscontrate

(art. 61 seg. LPamm). La risoluzione governativa impugnata dev'essere dunque

annullata, nella misura dispone d'ufficio una nuova pianificazione del settore

all'esame e respinge i ricorsi. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm gli

atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché effettui i necessari accertamenti

e ed emetta, in seguito, una nuova decisione convenientemente motivata sui

ricorsi medesimi.

6.2. Per questo motivo non

appare, di conseguenza, necessario, prendere posizione sulle altre censure

sollevate dagli insorgenti. Va tuttavia rilevato che, contrariamente a quanto

sostenuto dai ricorrenti B__________, il Consiglio di Stato non doveva esperire

una nuova procedura di informazione e partecipazione della popolazione prima di

modificare d'ufficio la proposta pianificatoria del Consorzio. Questa procedura

ha avuto luogo nei dovuti modi a cura dell'ente locale, per cui non doveva

essere ripetuta.

7. 7.1. L'accoglimento dei ricorsi

dei proprietari, che implica l'annullamento dell'azzonamento dei fondi

interessati disposto d'ufficio dal Consiglio di Stato, rende in linea di

principio privo di oggetto il gravame del

comune, vertente sullo stesso oggetto; la circostanza secondo cui le

conclusioni dell'ente locale divergono da quelle dei proprietari non appare di

rilievo a questo riguardo: in effetti, sia comecchessia, è giocoforza

constatare che il Governo dovrà nuovamente

pronunciarsi sull'approvazione dell'azzonamento di questo settore, annullata nel

presente giudizio. Il comune non può pertanto (più) dolersi di una non

approvazione dell'azzonamento adottato a livello locale.

7.2. Va tuttavia rilevato che l'impugnativa del comune concerne anche

l'azzonamento del mapp. 516, di modeste dimensioni, stretto tra il mapp.

218 e via al Trodo, trascurato nei ricorsi dei proprietari citati. Di

conseguenza, anche il gravame del comune, in quanto non divenuto privo di

oggetto, dev'essere accolto, negli stessi

limiti di quelli dei proprietari e per gli stessi motivi, quantomeno per

quanto attiene al mapp. 516.

8. Il Tribunale non preleva una tassa

di giudizio (art. 28 LPamm). Il comune del Gambarogno, che ha resistito ai ricorsi

dei proprietari, è invece tenuto a rifondere agli stessi le ripetibili,

calcolate in funzione del successo dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. In

quanto ricevibili e - per quanto attiene al solo ricorso del comune - in quanto

non divenuto privo di oggetto, i ricorsi sono parzialmente accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. La

risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) con cui il Consiglio di Stato ha approvato

la revisione del piano regolatore del comune del Gambarogno è annullata nella misura

in cui dispone d'ufficio l'assegnazione alla zona agricola e alla zona di

protezione del paesaggio delle superfici dei mapp. 217, 218, e 516, ubicati

nella frazione di Magadino, che erano assegnate alla zona fabbricabile dal

piano regolatore approvato con risoluzione 12 luglio 1985 o che lo sono state

nell'ambito dell'adozione della revisione del piano regolatore adottata il 18

febbraio 2009 dal consiglio consortile;

1.2. gli atti

sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda ad emettere una nuova

decisione su questo oggetto conformemente a quanto disposto nel consid. 6.1. di

questo giudizio.

Considerandi

2.

Non si preleva una tassa di giustizia.

Il comune del Gambarogno è tenuto a versare fr. 500.- per ripetibili ai

ricorrenti RI 1 e RI 2, complessivamente, e fr. 500.- ai ricorrenti E__________,

G__________ e L__________ B__________, pure complessivamente.

3.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario